Accise su fornitura di energia elettrica e gas: disposizioni dell’Agenzia delle Dogane
L’Agenzia delle Dogane (ADM) ha pubblicato la circolare n. 32/2025, nella quale sono riportate alcune indicazioni relative alla revisione delle accise applicabile dal 1 gennaio 2026.
Per il gas, le definizioni di “usi civili” ed “usi industriali” sono sostituite da “usi domestici” e “usi non domestici”. Le nuove disposizioni normative definiscono gli usi domestici, come gli impieghi “del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi funzione abitativa e loro pertinenze”, a cui aggiunge l’uso combustione negli uffici pubblici, negli uffici posti al di fuori degli stabilimenti di produzione, negli istituti di credito, negli istituti di istruzione, per la produzione di energia termica destinata alla cessione a terzi per usi domestici e al riempimento dei serbatoi di autoveicoli tramite l’impianto domestico. Per differenza, gli usi non domestici riguardano gli utilizzi non ricompresi in quelli domestici, con la precisazione che appartengono a questa categoria i consumi di gas utilizzati per la produzione di energia termica in impianti cogenerativi per teleriscaldamento con le caratteristiche di cui alla Legge 10/91 (art. 11, c. 2 b)), anche se la rete di teleriscaldamento fornisce utenze domestiche. Nella circolare sono confermati come appartenenti agli usi domestici, i consumi delle abitazioni del proprietario, dirigenti o impiegati di un’impresa, eventualmente ubicate all’interno delle fabbriche; sono definiti gli uffici pubblici e gli istituti di credito. E’ specificato che gli utilizzi del gas definiti dal TUA in vigore fino al 31/12/2025, riconosciuti come meritevoli dell’aliquota per usi industriali, rimangono assorbiti nell’ambito applicativo dell’aliquota “per usi non domestici”. Sono pertanto aggiunte al perimetro degli usi non domestici alcune attività precedentemente escluse, come biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinema, discoteche, sale per concerti e spettacoli, fiere, lavanderie ed ospedali. Nel documento (pagg. 6 e 7) è riportata una tabella che pone a confronto i vecchi ed i nuovi beneficiari dell’aliquota ridotta. Non cambia nulla nelle modalità di applicazione dei venditori, che devono continuare a ricevere un’apposita dichiarazione dal cliente finale per poter beneficiare della riduzione.
Ricordiamo che l’aliquota di accisa sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi domestici è ora fissata per scaglioni di consumo fino a 18,6 c€/Smc (per consumi oltre 1.560 Smc/anno), quella sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi non domestici è fissata a 1,2498 c€/Smc.
Al fine del riconoscimento dell’aliquota di accisa per combustione per usi non domestici l’azienda è tenuta a fornire al proprio fornitore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta e degli impieghi in cui si intende utilizzare il gas naturale. Tale dichiarazione deve essere fornita ad ogni variazione di fornitore.
Come già definito nel D.Lgs. n.43/2025 e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 13/2025, sia per il gas naturale sia per l’energia elettrica, per i soggetti obbligati al pagamento delle accise, dal 2026 è introdotto l’obbligo di presentazione di due dichiarazioni semestrali (entro la fine del mese di marzo con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio/31 dicembre e entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d’imposta 1° gennaio/30 giugno)), con il termine per la liquidazione degli importi dovuti entro il termine di ciascun mese. Dato che il 2026 vedrà la sovrapposizione dei due diversi adempimenti, alle pagine n.10 e n.11 dell’allegata circolare sono definite alcune disposizioni transitorie relative alla gestione delle rate, dei conguagli e degli eventuali crediti.
Le modifiche normative introdotte comporteranno una revisione delle destinazioni d’uso da applicare nelle nuove dichiarazioni di consumo: il confronto tra il sistema valido fino al 2025 e quello decorrente dal 2026 è agevolato dagli allegati 1 (per l’energia elettrica) e 2 (per il gas naturale), disponibili in calce all’allegata circolare.
La circolare torna anche sulle nuove regole per la prestazione e l’aggiornamento della cauzione dovuta dai soggetti obbligati, che viene incrementata al 15% dell’accisa annua e che deve essere adeguata trimestralmente in modo da non essere inferiore alla media aritmetica di quanto dovuto nei tre mesi precedenti. L’adeguamento non è dovuto se l’aumento è inferiore al 10%.
Nella circolare sono poi fornite indicazioni anche relativamente all’addizionale regionale, a cui risultano assoggettati (nelle regioni a statuto ordinario) i consumi di gas naturale per usi domestici e per usi non domestici.
Per maggiori dettagli, si consiglia di prendere visione della circolare riportata in allegato.
(RP/rp)
Per il gas, le definizioni di “usi civili” ed “usi industriali” sono sostituite da “usi domestici” e “usi non domestici”. Le nuove disposizioni normative definiscono gli usi domestici, come gli impieghi “del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi funzione abitativa e loro pertinenze”, a cui aggiunge l’uso combustione negli uffici pubblici, negli uffici posti al di fuori degli stabilimenti di produzione, negli istituti di credito, negli istituti di istruzione, per la produzione di energia termica destinata alla cessione a terzi per usi domestici e al riempimento dei serbatoi di autoveicoli tramite l’impianto domestico. Per differenza, gli usi non domestici riguardano gli utilizzi non ricompresi in quelli domestici, con la precisazione che appartengono a questa categoria i consumi di gas utilizzati per la produzione di energia termica in impianti cogenerativi per teleriscaldamento con le caratteristiche di cui alla Legge 10/91 (art. 11, c. 2 b)), anche se la rete di teleriscaldamento fornisce utenze domestiche. Nella circolare sono confermati come appartenenti agli usi domestici, i consumi delle abitazioni del proprietario, dirigenti o impiegati di un’impresa, eventualmente ubicate all’interno delle fabbriche; sono definiti gli uffici pubblici e gli istituti di credito. E’ specificato che gli utilizzi del gas definiti dal TUA in vigore fino al 31/12/2025, riconosciuti come meritevoli dell’aliquota per usi industriali, rimangono assorbiti nell’ambito applicativo dell’aliquota “per usi non domestici”. Sono pertanto aggiunte al perimetro degli usi non domestici alcune attività precedentemente escluse, come biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinema, discoteche, sale per concerti e spettacoli, fiere, lavanderie ed ospedali. Nel documento (pagg. 6 e 7) è riportata una tabella che pone a confronto i vecchi ed i nuovi beneficiari dell’aliquota ridotta. Non cambia nulla nelle modalità di applicazione dei venditori, che devono continuare a ricevere un’apposita dichiarazione dal cliente finale per poter beneficiare della riduzione.
Ricordiamo che l’aliquota di accisa sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi domestici è ora fissata per scaglioni di consumo fino a 18,6 c€/Smc (per consumi oltre 1.560 Smc/anno), quella sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi non domestici è fissata a 1,2498 c€/Smc.
Al fine del riconoscimento dell’aliquota di accisa per combustione per usi non domestici l’azienda è tenuta a fornire al proprio fornitore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta e degli impieghi in cui si intende utilizzare il gas naturale. Tale dichiarazione deve essere fornita ad ogni variazione di fornitore.
Come già definito nel D.Lgs. n.43/2025 e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 13/2025, sia per il gas naturale sia per l’energia elettrica, per i soggetti obbligati al pagamento delle accise, dal 2026 è introdotto l’obbligo di presentazione di due dichiarazioni semestrali (entro la fine del mese di marzo con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio/31 dicembre e entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d’imposta 1° gennaio/30 giugno)), con il termine per la liquidazione degli importi dovuti entro il termine di ciascun mese. Dato che il 2026 vedrà la sovrapposizione dei due diversi adempimenti, alle pagine n.10 e n.11 dell’allegata circolare sono definite alcune disposizioni transitorie relative alla gestione delle rate, dei conguagli e degli eventuali crediti.
Le modifiche normative introdotte comporteranno una revisione delle destinazioni d’uso da applicare nelle nuove dichiarazioni di consumo: il confronto tra il sistema valido fino al 2025 e quello decorrente dal 2026 è agevolato dagli allegati 1 (per l’energia elettrica) e 2 (per il gas naturale), disponibili in calce all’allegata circolare.
La circolare torna anche sulle nuove regole per la prestazione e l’aggiornamento della cauzione dovuta dai soggetti obbligati, che viene incrementata al 15% dell’accisa annua e che deve essere adeguata trimestralmente in modo da non essere inferiore alla media aritmetica di quanto dovuto nei tre mesi precedenti. L’adeguamento non è dovuto se l’aumento è inferiore al 10%.
Nella circolare sono poi fornite indicazioni anche relativamente all’addizionale regionale, a cui risultano assoggettati (nelle regioni a statuto ordinario) i consumi di gas naturale per usi domestici e per usi non domestici.
Per maggiori dettagli, si consiglia di prendere visione della circolare riportata in allegato.
(RP/rp)