Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle “persone di fiducia” e accesso ai servizi on line per terzi
Il provvedimento in esame ha modificato il precedente provv. n. 173217 del 19 maggio 2022, relativo all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte non solo delle persone di fiducia, ma anche dei rappresentanti legali.
Le modifiche sono state introdotte al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Agenzia da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei servizi telematici, particolarmente utile ad esempio per accedere alla propria dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
Si sottolinea che con il termine “persone di fiducia” si intendono le persone fisiche abilitate, su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, a utilizzare i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, agendo al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
Rispetto allo scorso anno non è quindi più richiesto il conferimento di una procura ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73.
Per abilitare o disabilitare le suddette persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, i soggetti interessati, a partire da quest’anno, possono presentare l’istanza anche mediante:
- una specifica funzionalità web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provv. n. 173217/2022;
- il servizio di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia, secondo le modalità ivi indicate. In questo caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato.
- sottoscritto con firma digitale in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria;
- o, in alternativa, la sua copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità.
Nel caso in cui il soggetto interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è presentato dalla persona di fiducia:
- esclusivamente presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia;
- corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell’interessato o un suo sostituto).
Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria o residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura in cui si trova.
L’abilitazione della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza, che non può superare il secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.
Il termine rimane al 31 dicembre dell’anno in cui è attivata l’abilitazione, come previsto per le abilitazioni attivate l’anno scorso, solo nel caso in cui nell’istanza non sia indicato alcun termine.
Posto che la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, viene specificato che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo al soggetto abilitante.
Servizi on line disponibili nell’area riservata
Una volta accolta l’istanza di abilitazione, la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali e utilizza i servizi on line seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)