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Plastic Tax: ancora un rinvio. Sugar Tax: modalità di attuazione

L’imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic Tax”) viene nuovamente rinviata, questa volta al 1° gennaio 2022. Lo stabilisce l’art. 9 comma 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

Si tratta della terza proroga del tributo, istituito dall’art. 1 comma 634 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto i manufatti con singolo impiego (Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

La precedente proroga era avvenuta mediante la L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne aveva previsto l’entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

L’Agenzia delle Dogane, nel mese di febbraio 2021, aveva anticipato alcuni passaggi della determinazione direttoriale che doveva definire alcuni aspetti fondamentali, tra i quali il campo di applicazione dell’imposta, gli adempimenti dei soggetti obbligati, il contenuto della dichiarazione trimestrale, le informazioni aggiuntive da indicare nelle fatture relative agli acquisti e cessioni dei Macsi e le modalità di rimborso (si veda “Pubblicate le bozze del provvedimento attuativo della plastic tax” del 19 febbraio 2021). Anche la pubblicazione della versione ufficiale di tale atto normativo non è, ad oggi, ancora avvenuta.

Sono rimaste, così, aperte molteplici questioni interpretative e applicative, che non consentono agli operatori una completa cognizione di tutte le possibili ricadute del nuovo tributo che, vista la complessità, non saranno solo fiscali. Numerosi sono gli impatti stimati sui sistemi legati alla logistica, alla produzione, alla contabilità e alla reportistica, oltre a quelli sui modelli di business.

È, quindi, ragionevole la scelta legislativa di posticipare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta, non essendo peraltro da escludere una nuova revisione del tributo (dopo quella avvenuta ad opera della L. 178/2020).

Sul tema è, tra l’altro, da segnalare che il legislatore nazionale, mediante la L. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021, ha enunciato i principi e i criteri che il Governo dovrà seguire per dare attuazione della direttiva 2019/904/Ue, relativi alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, andrà prevista una diminuzione duratura del consumo di prodotti monouso quali tazze per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast-food o per altri pasti pronti per il consumo immediato).

Andrà poi promossa la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, anche mediante il riconoscimento di un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002, da riconoscere alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di Macsi.

Mentre il percorso relativo alla legislazione (tributaria e non solo) sui manufatti in plastica è in una fase di “stand-by”, alcuni passi avanti sono compiuti per quando concerne l’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), anch’essa istituita dalla L. 160/2019.

A differenza dell’imposta sui manufatti con singolo impiego, infatti, la c.d. “sugar tax” troverà applicazione già dal 1° luglio 2021 (dopo essere stata, a sua volta, prorogata in due occasioni) e, nella giornata del 27 maggio 2021, ha visto la pubblicazione del proprio provvedimento attuativo (DM 12 maggio 2021).

Definita l’attuazione della Sugar Tax

Con quest’ultimo, si stabiliscono le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 661 ss. della L. 160/2019, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell’accertamento del tributo, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati contabili, nonché ai profili relativi all’accertamento e verifica dell’imposta di cui trattasi.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi di denuncia dei soggetti che intendono realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, sono stabilite le informazioni minime che dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui:

  • la denominazione dell’impresa, la sede legale, la Partita Iva, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui è ubicato l’impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC;
  • le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l’indicazione delle relative voci di nomenclatura combinata;
  • la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre e la quantità stimata di edulcoranti necessaria alla produzione.
(MF/ms)