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Sostituti d’imposta: debutta il nuovo prospetto delle ritenute/ trattenute operate

I sostituti d’imposta che al 31 dicembre 2024 avevano non più di 5 dipendenti devono prestare particolare attenzione alla scadenza del 17 febbraio 2025 (il 16 è domenica), data entro la quale occorre versare le ritenute e trattenute operate sui redditi di lavoro dipendente o autonomo (ovvero assimilati) relative al mese di gennaio 2025, qualora corrispondano esclusivamente queste tipologie di compensi.

Il 17 febbraio rappresenta infatti anche la prima data utile per la trasmissione dei dati aggiuntivi con il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, approvato con il provv. n. 25978/2025.

Si ricorda che nel nuovo modulo vanno indicati:

  • l’ammontare delle ritenute trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento (e il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF);
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute (ad esempio in caso di ravvedimento);
  • le fattispecie elencate nell’allegato 2 al provv. n. 25978/2025, nel campo “Note”.
Inoltre, ai fini del versamento con il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, occorre indicare anche:
  • crediti maturati dal sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, con codice tributo e periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati aggiuntivi è equiparata, a tutti gli effetti, alla loro esposizione nel modello 770; se, invece, il sostituto d’imposta decide di non utilizzare la nuova procedura dovrà presentare il modello 770 per l’intero anno di riferimento.

Il loro invio non è quindi un obbligo per il sostituto d’imposta, bensì una facoltà che consente loro una semplificazione sul modello 770.

L’adesione alla procedura semplificata è infatti facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, essendo sufficiente l’utilizzo del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate.

Tuttavia, in caso di adesione, il sostituto d’imposta è vincolato all’utilizzo della nuova procedura per l’intero anno d’imposta per cui ha esercitata l’adesione (art. 16 comma 3 del DLgs. 1/2024). È proprio su questo aspetto che occorre prestare attenzione.

Tenuto conto infatti che la nuova procedura può già essere utilizzata dal 6 febbraio 2025, la trasmissione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di gennaio 2025 entro il 17 febbraio vincolerà il sostituto d’imposta per tutto il 2025.

È quindi opportuno che il sostituto d’imposta valuti attentamente la nuova procedura prima del suo utilizzo e su questo aspetto può essere d’aiuto il periodo transitorio previsto dal provv. n. 25978/2025.

In particolare, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

  • effettuare i versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze (17 febbraio per quelle di gennaio e 17 marzo per quelle di febbraio);
  • trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025.
Il periodo transitorio consentirebbe quindi al sostituto d’imposta di avere più tempo a sua disposizione per valutare la convenienza della nuova procedura e decidere poi di utilizzarla meno.

Tuttavia, anche se con il periodo transitorio è possibile trasmettere i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2025 entro il 30 aprile, i sostituti d’imposta dovranno scegliere se utilizzare o meno la nuova procedura prima di tale data, ovverosia entro il 16 aprile, data entro la quale occorrerà versare e comunicare i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute di marzo 2025 (mese che non rientra nel periodo transitorio).

Ricapitolando, il sostituto d’imposta:

  • può decidere di inviare i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2025;
  • se invia i dati aggiuntivi di gennaio entro il 17 febbraio 2025 dovrà utilizzare la nuova procedura per tutto il 2025;
  • dovrà trasmettere all’Agenzia i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di marzo 2025 entro il 16 aprile, qualora intende avvalersi della procedura semplificata.
Nulla cambia per i versamenti, che dovranno essere effettuati entro le ordinarie scadenze del 17 febbraio (ritenute di gennaio), 17 marzo (ritenute di febbraio) e 16 aprile (ritenute di marzo).

(MF/ms)




Comunicazione dati sostituto imposta: possibile con F24 per aziende con massimo 5 dipendenti

Attuando le disposizioni contenute nell’art. 16 del DLgs. 1/2024, con il provv. n. 25978/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi che i sostituti d’imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal 6 febbraio 2025, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Si ricorda che la norma in esame ha introdotto, dal periodo d’imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai datori di lavoro (sostituti d’imposta) con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. In particolare, in alternativa alla presentazione del modello 770, il sostituto d’imposta può comunicare specifici dati individuati con il provvedimento in commento in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, la nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute/trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
Nello specifico, la nuova procedura si applica alle ritenute trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell’allegato 1 al provvedimento (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).

I suddetti soggetti possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF) e la presenza delle fattispecie elencate nell’allegato 2 al provvedimento nel campo “Note” (come, ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla “cassa allargata”).

Inoltre, ai fini del versamento con F24, i suddetti soggetti indicano anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite intermediario – dovranno essere esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.

Come accennato, le comunicazioni dei suddetti dati ai sensi del provvedimento in commento sono equiparate, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73 (restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti).

In caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di riferimento.

Invece, i sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l’intero anno di riferimento. La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

Relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere i dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025

(MF/ms)




Modello 770/2022: presentazione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2022 scade il termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2022, relativo al periodo d’imposta 2021, approvato con il provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11224, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 15 aprile 2022).

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del Dpr 322/98, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

I dati possono essere trasmessi in un unico flusso ovvero in più flussi.

In quest’ultimo caso è necessario inserire il valore “2” nel campo “Tipologia invio”, presente all’interno del frontespizio (riquadro “Redazione della dichiarazione”).

Il caso più frequente è quello rappresentato dal sostituto d’imposta che si avvale di un consulente del lavoro per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate per i redditi di lavoro dipendente e del commercialista per quelli di lavoro autonomo.

Il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”; “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”), nel rispetto di precise indicazioni. In particolare, il flusso “Locazioni brevi” deve essere trasmesso insieme a quello “Autonomo”; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Invece, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

Le novità di maggior rilievo relative del modello 770/2022 riguardano:
– la sospensione dei versamenti per effetto dei provvedimenti normativi emanati per l’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per l’emergenza sanitaria derivante dalla peste suina africana e dall’influenza aviaria;
– il recupero del trattamento integrativo.

Con riferimento al primo punto, nei quadri ST (sezioni I e II) ed SV si confermano – rispetto al modello 770/2021 – i campi nn. 15 (“Nota”) e 16 (“Importo sospeso”) ma vengono introdotti nuovi codici per il campo n. 15.

Nel dettaglio, all’interno dei campi in esame il sostituto d’imposta dovrà indicare:
– il codice (da 1 a 15) corrispondente alla disposizione normativa che ha previsto la sospensione dei versamenti (campo n. 15);
– il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel campo 15 (campo n. 16).

Con riguardo al quadro SV i codici che possono essere inseriti all’interno del campo 15 “Nota” sono i seguenti: 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 15.

Per il quadro ST, le istruzioni specificano inoltre che in presenza dei codici Covid-19 da 1 a 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Mentre, per il quadro SV, in presenza dei codici Covid-19 5, 6, 7, 8, 11 e 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.

Con riferimento al trattamento integrativo ex art. 1 del Dl 3/2020, la novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione del codice “P” da inserire nel punto 10 “Note” del quadro ST al fine di indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo recuperato a rate nell’anno 2021, ma pertinente l’anno precedente (2020).

Nuovi campi per il recupero del trattamento integrativo

Inoltre, sempre con riferimento al trattamento integrativo, è stato implementato – rispetto al modello 770/2021 – il rigo SX49 (riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2021 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Dl 3/2020) con l’inserimento delle colonne 1 (da valorizzare con il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 del modello 770/2021) e 5 (dove indicare l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno 2020 e recuperato ratealmente nell’anno 2021 dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10), e la modifica della colonna 3.

(MF/ms)