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Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)




Definitivo il modello 730/2025

Con il provvedimento n. 114763, pubblicato il 10 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025.

Il modello definitivo arriva quindi a una settimana dal termine massimo fissato, per il solo anno 2025, al 17 marzo dall’art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024 convertito.

L’art. 1 comma 1 del DPR 322/98 prevede ordinariamente, invece, che i modelli di dichiarazione semplificata siano approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Continua il progressivo ampliamento dell’ambito applicativo del modello 730 e, in attuazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 1/2024, possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria. La novità era emersa già dal modello in bozza.

Da quest’anno, dunque, i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono infatti assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Tra le altre novità con impatto sul modello 730/2025 si segnalano:

  • il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
  • la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Entrano nel 730/2020 anche il bonus “Natale” – indennità di 100 euro per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro a determinate condizioni – e il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Quanto, invece, alle detrazioni “edilizie”:

  • per le spese rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
  • per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
  • per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 

(MF/ms)




Dal 30 aprile accessibili le dichiarazioni precompilate relative al 2023

Dal 30 aprile sono disponibili on line, in modalità consultazione, le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024). 

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 17, diffuso il 29 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 210954, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

La principale novità di quest’anno è il debutto del modello 730 semplificato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).

Tale disposizione ha infatti modificato la disciplina della dichiarazione precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

A decorrere da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito della stessa Agenzia.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con il nuovo 730 semplificato “il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici”.

Ad esempio, i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) saranno raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.

Una volta che il contribuente abbia fatto l’accesso al servizio tramite le proprie credenziali SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.

Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi” e “spese sostenute”.

A partire dal 20 maggio 2024, tali informazioni fiscali potranno essere confermate o modificate.

Dopo aver accettato o modificato i dati, il sistema informatico provvederà a inserire automaticamente i dati all’interno del modello 730.

Un’altra rilevante novità di quest’anno, sempre derivante dal DLgs. 1/2024 (art. 2), è la possibilità di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente, selezionando l’apposita voce “nessun sostituto”.  L’opzione è possibile sia nel caso di cui la dichiarazione “chiuda” a credito, sia in presenza di importi a debito.

Nel primo caso, il rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione avverrà direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate; il contribuente può indicare l’IBAN del proprio conto corrente sul quale accreditare il rimborso.

Qualora dalla dichiarazione emergano importi da versare, i pagamenti dovuti devono essere effettuati dal contribuente, entro i termini di versamento previsti per il modello REDDITI PF 2024, tramite il modello F24.

A tali fini, il contribuente che invia direttamente il modello 730 potrà:

  • pagare con la stessa applicazione on line; la procedura consente infatti di addebitare il modello F24 sullo stesso IBAN indicato per il rimborso;
  • in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.
In ogni caso, il modello 730/2024 deve essere presentato entro il prossimo 30 settembre (termine che non ha subito modifiche).

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). 

Da quest’anno, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Il modello REDDITI PF 2024 precompilato deve essere presentato entro il 15 ottobre 2024 (termine così stabilito dall’art. 38 comma 1 del DLgs. 13/2024).

Il comunicato dell’Agenzia precisa inoltre che, in caso di adesione al regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.
 

(MF/ms)




Servizio CAAF 730/2024: assistenza fiscale ai dipendenti

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.
 
Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2024.
 
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2024 consente di:
  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire da martedì 5 marzo 2024 per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  •  Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  •  Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  •  Documenti altri redditi;
  •  Documentazione relativa alle spese mediche;
  •  Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  •  Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  •  Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  •  Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  •  Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  •  Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2023
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2024 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega          €. 25,00       (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega      €. 35,00       (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                €. 58,00       (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                  €. 75,00       (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                            €. 80,00       (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                             €.105,00      (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
 
  • € 10,00 (8,20 + IVA)
 
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti dalle 8.30 alle 12.30: Doretta Riva  0341.282822 – 730@confapi.lecco.it – doretta.riva@confapi.lecco.it
 
(MP/ms)



Servizio CAAF 2023 – 730/IMU: assistenza fiscale ai dipendenti

Api Lecco Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2023.
 
Api inizierà l’elaborazione dal mese di maggio.
 
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2023 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire da lunedì 13 Marzo per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU/TASI pagata nel 2022
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2023 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
 
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                 €.  25,00    (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega                €.  35,00    (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                       €.  58,00    (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                      €.  75,00    (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €.  80,00    (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00    (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA) fino ad un numero di 2 immobili su cui calcolarla;
  • €   3,00 (2,46 + IVA) per ogni unità aggiuntiva.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti : dalle 8.30 alle 12.30 – Doretta Riva (0341.282822)     730@api.lecco.it ; doretta.riva@api.lecco.it
 
(MP/ms)



Servizio CAAF 2022 – 730/IMU: assistenza fiscale ai dipendenti

 
Api Lecco Sondrio offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro Caaf, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro Caaf presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dal mese di maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2022.
 
Api Lecco Sondrio inizierà l’elaborazione dal mese di maggio.
 
 
I Caaf, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2022 consente di:
  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il Caaf, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire dai primi giorni di aprile per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU/TASI pagata nel 2021
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2022 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                €.  25,00   (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega               €.  35,00   (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                      €.  58,00   (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                     €.  75,00   (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00   (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA) fino ad un numero di 2 immobili su cui calcolarla;
  • €   3,00 (2,46 + IVA) per ogni unità aggiuntiva.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti chiamare dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Doretta Riva (0341.282822), oppure scrivere a 730@api.lecco.it
 
(MP/ms)



Dichiarazioni 730/2021: accesso alle precompilate dal 10 maggio 2021

Con il provvedimento n. 113064 pubblicato il 7 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso per il 2021 alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a seguito del parere positivo espresso del Garante della privacy.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate conferma in larga parte le disposizioni applicabili lo scorso anno, di cui al provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020.

Le principali novità sono invece collegate alle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Le dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021) avrebbero infatti dovuto essere messe a disposizione entro il 30 aprile scorso, per effetto del nuovo termine a regime previsto dall’art. 1 comma 1 del D.lgs. 175/2014, come modificato dall’art. 16-bis del Dl 124/2019.
Per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza delle proroghe che sono state disposte in relazione all’invio dei dati delle certificazioni uniche 2021 e degli oneri deducibili e detraibili relativi al 2020, il termine è stato differito al 10 maggio 2021 (art. 5 comma 22 del Dl 22 marzo 2021 n. 41).

A partire da lunedì 10 maggio 2021, i contribuenti e i soggetti delegati possono quindi visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.
In particolare, sono disponibili le informazioni relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti nell’anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.

Tra i dati precaricati, quest’anno si aggiungono:

  • le spese per la frequenza scolastica e i relativi rimborsi, ai sensi del Dm 10 agosto 2020, qualora gli istituti scolastici abbiano provveduto all’invio delle comunicazioni relative al 2020, previste in via facoltativa
  • le detrazioni spettanti a titolo di “bonus vacanze”, di cui all’art. 176 del Dl 34/2020
Per accedere alla dichiarazione precompilata, disponibile sull’area autenticata del sito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
  • le credenziali Fisconline dell’Agenzia delle Entrate
  • il Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid)
  • la Carta di identità elettronica (Cie)
  • la Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
  • il Pin dispositivo rilasciato dell’Inps
In relazione agli strumenti di autenticazione utilizzabili per accedere alla dichiarazione precompilata, si ricorda che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 16 febbraio 2021 n. 13:
  • per i cittadini, a partire dal 1° marzo scorso non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline
  • in via transitoria, fino al 30 settembre 2021 è possibile continuare ad utilizzare le credenziali di Fisconline già rilasciate e rinnovare le password scadute
  • a partire dal 1° ottobre 2021 tali credenziali non saranno più attive e sarà necessario accedere attraverso Spid, Cie o Cns
Presentazione dei 730/2021 entro il 30 settembre

Il suddetto regime transitorio per l’utilizzo delle credenziali di Fisconline copre comunque l’intero periodo di presentazione dei modelli 730/2021, che devono infatti essere presentati entro il 30 settembre 2021.

Il 730/2021 precompilato potrà essere accettato o modificato/integrato e inviato direttamente via web dal contribuente a partire dal prossimo 19 maggio.

Per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, i contribuenti possono anche rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta.

Il provvedimento n. 113064/2021 stabilisce inoltre che si applicano le disposizioni in materia di assistenza fiscale “a distanza” di cui all’art. 25 del Dl 8 aprile 2020 n. 23, disposte lo scorso anno in considerazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus con riferimento al solo periodo d’imposta 2019.

Al riguardo, occorre però tenere presente che:

  • il suddetto art. 25 è stato soppresso in sede di conversione del Dl 23/2020 nella L. 40/2020
  • le relative disposizioni sono di fatto “confluite” nel comma 4-septies dell’art. 78 del Dl 18/2020, inserito in sede di conversione nella L. 27/2020, che ha introdotto una disciplina di carattere più generale
In base a quest’ultima disposizione, infatti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. Tuttavia, una volta cessata la situazione emergenziale, si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione.

(MF/ms)
 




Servizio Caaf 2021: assistenza fiscale ai dipendenti delle associate Api

Anche quest’anno, Api Lecco Sondrio, nel totale rispetto delle direttive volte al contenimento della pandemia da Covid-19, offre alle imprese associate, tramite un centro di assistenza fiscale, la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Vi sottoponiamo la presentazione del servizio di assistenza fiscale.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro Caaf, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
Le imprese possono escludere l’ingresso di Caaf sindacali per l’attività di raccolta della documentazione necessaria alla predisposizione della dichiarazione.

Il nostro Caaf presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dal mese di maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2021.
Api Lecco Sondrio inizierà l’elaborazione dal 10 maggio 2021.
 
I Caaf, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2021 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ Irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il Caaf.
 
Il Caaf, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2021 del servizio svolto dal Caaf sono i seguenti:
 
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                €. 25,00  (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega               €. 35,00  (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                      €. 58,00  (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                     €. 75,00  (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €. 80,00  (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00 (86,07 + IVA)
 
 
Imu:
 
  • € 15,00 (12,30 + IVA) fino ad un numero di 3 immobili su cui calcolarla;
  • € 30,00 (24,59 + IVA) per un numero superiore a 3 immobili su cui calcolarla.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per chi fosse interessato a usufrire di questo servizio può scrivere una mail a: 730@api.lecco.it.
 
(MP/ms)