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Digitale e sostenibilità Fiducia 5.0

Speciale “MPMI” de La Provincia, intervista a Luigi Sabadini, presidente di Unionmeccanica. 




Transizione 5.0: webinar Confapi giovedì 27 giugno 2024

E’ in arrivo il testo tanto atteso del decreto ministeriale (Mimit) relativo agli aspetti attuativi del decreto transizione 5.0.  

Vi informiamo che Confapi ha organizzato un webinar dedicato su questo argomento “Il Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0: quali opportunità per le imprese”, in programma  giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 16 alle 18.

Ai saluti introduttivi del Presidente Confapi Cristian Camisa, seguiranno l’intervento del Capo della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò e una sessione di Q&A. 

Di seguito il link per il collegamento per tutte le aziende associate, alleghiamo locandina:

https://us02web.zoom.us/j/82615503865?pwd=RUFNbmRhclBjeDQyaVJzUlFjNUpqZz09  

ID riunione: 826 1550 3865 / Codice d’accesso: 912660

(SN/am)




Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).

L’agevolazione riguarda le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell’agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote più elevate rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell’art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l’accesso all’agevolazione passi per il GSE (Gestore dei Servizi energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l’autoproduzione di energia);
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica poi il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”.

Il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di obblighi documentali.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
 

(MF/ms)




Piano transizione 5.0: riduzione dei consumi energetici

Con riferimento alla circolare Confapi n.138 del 28/02/2024 che descrive le novità del piano nazionale 5.0 per la transizione digitale ed ecologica, si segnala che l’incentivo descritto, nella forma del credito di imposta, favorisce coloro che ottengono una riduzione dei consumi energetici che ricade in una di queste due casistiche:
  • Risparmio energetico almeno pari al 3% a livello di struttura produttiva
  • Risparmio energetico almeno pari al 5% a livello di singolo processo
Per dimostrare quanto indicato, le imprese interessate devono anticipare prima possibile la misurazione dei consumi energetici pre interventi. Infatti è fondamentale misurare i consumi prima di attuare le modifiche impiantistiche, al fine di conoscere i consumi pre intervento da paragonare in seguito a quelli post intervento.
La procedura che bisogna attivare con il GSE si sviluppa in tre fasi:
  • Nella prima fase, l’impresa invia al GSE una comunicazione preventiva che descrive il progetto, corredata da una certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili.
  • Nella seconda fase, quella dell’investimento, si comunicano le varie fasi di avanzamento.
  • Nella terza fase, ad investimento ultimato, si trasmette la certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione dei risparmi previsti.
L’associazione è a vostra disposizione per coinvolgere un EGE certificato (Esperto Gestione Energia), ai fini delle certificazioni sopra indicate. Potete scrivere fin da ora a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)



Comunità energetiche e transizione 5.0: documentazione post evento del 5 marzo 2024

All’indomani del seminario tecnico “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” svolto in sede Confapi, martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18
in cui si è parlato sia degli incentivi per coloro che partecipano ad una comunità energetica, sia delle opportunità che arrivano dal Piano nazionale di transizione 5.0, siamo a mettere a disposizione degli associati:

  • la registrazione dell’evento, ovvero gli interventi dei tre ingegneri che hanno sviluppati i temi citati: cliccare qui
  • la documentazione utilizzata durante l’esposizione

Gli interventi da parte dei relatori hanno affrontato nello specifico:

  1. le novità del decreto incentivi per le Cer (ing. Allegri)
  2. gli aspetti tecnico operativi e le esperienze di alcuni territori che si stanno attivando (ing. Nembri)
  3. gli elementi del piano 5.0 che può supportare gli investimenti delle imprese nel risparmio energetico e nel fotovoltaico (ing. Sala)

L’associazione invita tutte le imprese che non hanno potuto seguire di persona, a recuperare il materiale e a rivolgersi eventualmente alle figure di riferimento in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it (ApiTech) e raffaella.pozzoni@confapi.lecco.it (Consorzio Adda Energia).

In allegato le slide.




Nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (cfr. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

 

Misura del credito d’imposta transizione 5.0
 
Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
 
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)
 
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non superiore al 6% Non superiore al 10%
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Superiore al 10% Superiore al 15%

 
(MF/ms)