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Transizione 5.0: le faq del Ministero

Sul sito del MIMIT è disponibile una nuova carrellata di faq, ovvero di risposte alle domande inerenti il bando sulla transizione 5.0 di cui abbiamo dato notizia già da tempo (circolare 3 settembre 2024 n.423).

Confapi Lecco Sondrio può seguirvi su questi temi, potete contattare Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

Si allegano per maggiore comodità i pdf delle faq, dove si trovano le risposte sia alle domande più classiche sia a quelle più particolari.

(SN/am)




Bonus “Transizione 5.0”: interconnesione entro il 28 febbraio 2026

Sul sito del GSE sono state aggiornate le FAQ relative al credito Transizione 5.0, fornendo nuove indicazioni rispetto alle precedenti pubblicate la scorsa settimana.

Tra i chiarimenti più rilevanti, si segnala anzitutto la necessità di interconnettere i beni 4.0 entro il 28 febbraio 2026.

Nell’ambito delle nuove FAQ viene precisato che l’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione.

L’art. 4 comma 1 del DM 24 luglio 2024 sancisce che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo, secondo cui per i beni 4.0 rilevano le regole della competenza ex art. 109 del TUIR. 

Pertanto l’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento.

Tuttavia, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’art. 16 del citato DM, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiesta, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita piattaforma informatica del GSE.

Ai fini della comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, viene chiarito che non è necessario un acconto del 20% separato per ogni singolo investimento, ma è sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.

In merito alla comunicazione di completamento, le FAQ precisano che il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla misura “Transizione 4.0”. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti.

Nel caso invece in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.

Comunicazione di prenotazione anche per l’investimento completato

In caso di intervento già completato, viene chiarito che è comunque necessario procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%“.

Con riferimento alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, le FAQ chiariscono che per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, viene precisato che il credito transizione 5.0 è cumulabile con i certificati bianchi secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del DL 124/2023.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Sul sito del GSE è stato pubblicato un primo set di FAQ sul credito investimenti transizione 5.0, concernenti profili di carattere generale, il rispetto del principio DNSH, il calcolo del risparmio energetico, la procedura di accesso all’agevolazione e la cumulabilità. 

Tale sezione verrà aggiornata con le ulteriori FAQ progressivamente disponibili.

In merito all’ambito applicativo, ribadendo che per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima, viene precisato, a titolo di esempio, che il piano transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

Sotto il profilo degli investimenti agevolabili, viene chiarito che il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’agevolazione delle macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal regolamento europeo 2016/1628.

Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o biodiesel.

Inoltre, viene chiarito che, per poter fruire del credito transizione 5.0, i veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento Ue 2013/167 e dal regolamento Ue 2016/1628, devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni: l’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; l’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; la sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31 dicembre 2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

In merito al calcolo dell’agevolazione, viene precisato che il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione
su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.

Sotto il profilo della cumulabilità, si ricorda che l’art. 11 del DM 24 luglio 2024 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, il citato DM prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta transizione 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla ZLS dall’art. 13 del DL 60/2024.

Le FAQ precisano quindi che il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31 maggio 2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la FAQ afferma che è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo sociale europeo + (FSE); Fondo per la transizione giusta (JTF); Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Viene inoltre chiarito che trattandosi di una misura generale e non selettiva, il credito transizione 5.0 non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
 

(MF/ms)




Dicitura 5.0 in fattura a prova di controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 15 del DL 19/2024, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Sul punto, la circolare MIMIT-GSE n. 25877/2024 (§ 6), ha precisato che l’impresa beneficiaria è tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Pertanto, per quanto sopra, sarebbe necessario indicare non solo il riferimento normativo ma anche il codice identificativo rilasciato al momento della prenotazione del credito.
Si rileva, inoltre, che la norma in esame, a differenza di quella di cui all’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT.
In merito alla precedente agevolazione, con risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, era stato affermato che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Analogamente al credito ex L. 178/2020, anche ai fini del credito transizione 5.0 è prevista la redazione di una perizia tecnica asseverata per i beni 4.0.
Ai sensi dell’art. 16 del DM 24 luglio 2024, le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Tale perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti previsti dall’art. 15 del citato DM per le certificazioni “tecniche” relative al risparmio energetico, qualora siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
La perizia va comunque redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE.
Resta fermo che per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000
Novità rispetto al credito 4.0 è invece la certificazione contabile (presente invece per altre agevolazioni, quali il credito R&S).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono infatti risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Inoltre, in considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiare sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l’altro (art. 18 del DM 24 luglio 2024):
  • la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
  • il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
  • l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241.
Il rispetto di tali obblighi è oggetto di specifiche dichiarazioni nell’ambito delle comunicazioni da presentare per l’accesso all’agevolazione.
 

(MF/am)




“Transizione 5.0”: pubblicato il decreto con le regole operative

Il tanto atteso Decreto Ministeriale sugli incentivi 5.0 è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad agosto (Decreto Mimit 24 luglio 2024 pubblicato il 16 agosto 2024).
Avevamo dato diverse anticipazioni con l’incontro in sede Confapi Lecco del 7 giugno 2024 e con il webinar Confapi nazionale del 27 giugno 2024.

La prenotazione del credito di imposta può essere fatta attraverso il sistema telematico del GSE che è operativo dal 7 agosto 2024. Prende quindi finalmente il via la possibilità di accedere al credito d’imposta per i beni materiali e immateriali 5.0, ovvero capaci di assicurare un risparmio energetico, nelle due forme: “di stabilimento” o “di singolo processo produttivo”.
Il credito d’imposta arriva fino al 45% per investimenti di taglia piccola (2,5 mln di €) che garantiscono alti risparmi energetici (oltre il 10%), si riduce per investimenti maggiori con riduzioni di consumo più modeste. Si tratta di risorse che arrivano dal PNRR e coprono anche investimenti in impianti per la produzione di energia rinnovabile (come il fotovoltaico) e attività di formazione sul tema energetico.
E’ una misura che si affianca a industria 4.0 che comunque si prolunga fino al 2025. Gli investimenti 4.0 che riescono a garantire le prestazioni 5.0 beneficiano di un credito d’imposta maggiore. Viceversa, qualora l’investimento non riesca a garantire il risparmio energetico di questa nuova misura, si può sempre contare sul credito d’imposta 4.0 (compreso tra il 5% e il 20%).

Si allega la scheda informativa di Confapi che contiene tutti i dettagli sui requisiti per l’accesso al beneficio e le regole applicabili. Inoltre si segnalano i due siti istituzionali di riferimento:

Sito ministeriale con le regole operative cliaccare qui

Sito del GSE con tutti gli altri documenti utili cliccare qui 

API Servizi è pronta ad assistere le imprese per questo bando, con le modalità che vi saranno indicate scrivendo a Manuela Sacchi manuela.sacchi@confapi.lecco.it e in copia conoscenza a Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Digitale e sostenibilità Fiducia 5.0

Speciale “MPMI” de La Provincia, intervista a Luigi Sabadini, presidente di Unionmeccanica. 




Transizione 5.0: webinar Confapi giovedì 27 giugno 2024

E’ in arrivo il testo tanto atteso del decreto ministeriale (Mimit) relativo agli aspetti attuativi del decreto transizione 5.0.  

Vi informiamo che Confapi ha organizzato un webinar dedicato su questo argomento “Il Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0: quali opportunità per le imprese”, in programma  giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 16 alle 18.

Ai saluti introduttivi del Presidente Confapi Cristian Camisa, seguiranno l’intervento del Capo della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò e una sessione di Q&A. 

Di seguito il link per il collegamento per tutte le aziende associate, alleghiamo locandina:

https://us02web.zoom.us/j/82615503865?pwd=RUFNbmRhclBjeDQyaVJzUlFjNUpqZz09  

ID riunione: 826 1550 3865 / Codice d’accesso: 912660

(SN/am)




Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).

L’agevolazione riguarda le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell’agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote più elevate rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell’art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l’accesso all’agevolazione passi per il GSE (Gestore dei Servizi energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l’autoproduzione di energia);
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica poi il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”.

Il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di obblighi documentali.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
 

(MF/ms)




Piano transizione 5.0: riduzione dei consumi energetici

Con riferimento alla circolare Confapi n.138 del 28/02/2024 che descrive le novità del piano nazionale 5.0 per la transizione digitale ed ecologica, si segnala che l’incentivo descritto, nella forma del credito di imposta, favorisce coloro che ottengono una riduzione dei consumi energetici che ricade in una di queste due casistiche:
  • Risparmio energetico almeno pari al 3% a livello di struttura produttiva
  • Risparmio energetico almeno pari al 5% a livello di singolo processo
Per dimostrare quanto indicato, le imprese interessate devono anticipare prima possibile la misurazione dei consumi energetici pre interventi. Infatti è fondamentale misurare i consumi prima di attuare le modifiche impiantistiche, al fine di conoscere i consumi pre intervento da paragonare in seguito a quelli post intervento.
La procedura che bisogna attivare con il GSE si sviluppa in tre fasi:
  • Nella prima fase, l’impresa invia al GSE una comunicazione preventiva che descrive il progetto, corredata da una certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili.
  • Nella seconda fase, quella dell’investimento, si comunicano le varie fasi di avanzamento.
  • Nella terza fase, ad investimento ultimato, si trasmette la certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione dei risparmi previsti.
L’associazione è a vostra disposizione per coinvolgere un EGE certificato (Esperto Gestione Energia), ai fini delle certificazioni sopra indicate. Potete scrivere fin da ora a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)



Comunità energetiche e transizione 5.0: documentazione post evento del 5 marzo 2024

All’indomani del seminario tecnico “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” svolto in sede Confapi, martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18
in cui si è parlato sia degli incentivi per coloro che partecipano ad una comunità energetica, sia delle opportunità che arrivano dal Piano nazionale di transizione 5.0, siamo a mettere a disposizione degli associati:

  • la registrazione dell’evento, ovvero gli interventi dei tre ingegneri che hanno sviluppati i temi citati: cliccare qui
  • la documentazione utilizzata durante l’esposizione

Gli interventi da parte dei relatori hanno affrontato nello specifico:

  1. le novità del decreto incentivi per le Cer (ing. Allegri)
  2. gli aspetti tecnico operativi e le esperienze di alcuni territori che si stanno attivando (ing. Nembri)
  3. gli elementi del piano 5.0 che può supportare gli investimenti delle imprese nel risparmio energetico e nel fotovoltaico (ing. Sala)

L’associazione invita tutte le imprese che non hanno potuto seguire di persona, a recuperare il materiale e a rivolgersi eventualmente alle figure di riferimento in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it (ApiTech) e raffaella.pozzoni@confapi.lecco.it (Consorzio Adda Energia).

In allegato le slide.