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Versamento imposta bollo su fatture elettroniche: 31 maggio prima scadenza con le nuove modalità

Il versamento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche trova nuove scadenze e la definizione di una nuova procedura di recupero e irrogazione delle sanzioni.

Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall’altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

L’agenzia comunica, infine, l’importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.

Premessa
Le due norme cui fare riferimento per comprendere la corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono:
  • l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […]; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”;
  • la nota 2, lett. a), in calce al medesimo articolo, la quale stabilisce, inoltre, che l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera L. 150.000” (euro 77,47).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo può essere assolta:
  • mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
  • con le modalità virtuali di cui all’art. 15 del Dpr n. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
  • con le modalità individuate dall’art. 6  del Dm. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’art. 15 del Dpr n. 642/1972, secondo cui, per determinate categorie di atti e documenti, l’Agenzia delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale.

Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall’Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l’anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’art. 6  del Dm 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
 

Periodo di riferimento Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020 Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021  
Codici tributo
I trimestre 2021 20.04.2021 31.05.2021 2521
II trimestre 2021 20.07.2021 30.09.2021
(e se I trimestre < 250 euro)
2522
III trimestre 2021 20.10.2021 30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro) 2523
IV trimestre 2021 20.01.2022 28.02.2022 2524
 
Le nuove scadenze di versamento dal 2021
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare veniva effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.

Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l’imposta non supera la soglia di 250 euro:

  • se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2021;
  • se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi, entro il 30 novembre 2021.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sull’importo dovuto
L’Agenzia delle entrate è in grado di rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell’imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale o
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo.

 E’, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:

  • le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nei primi tre mesi dell’anno, che già recano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A);
  • quelle che, invece, non riportano l’indicazione del tributo, pur essendone soggette (Elenco B).
L’elenco “B” era modificabile e il contribuente aveva tempo fino al 30 aprile 2021 per comunicare all’agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultavano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta; entro la stessa data, era possibile procedere all’integrazione dell’elenco con gli estremi (identificativo Sdi) delle fatture, non segnalate dall’amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
 

Periodo di riferimento Comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia entrate Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3 Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso
I trimestre 2021 15.05.2021  
30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
II trimestre 2021 20.09.2021
III trimestre 2021 15.11.2021
IV trimestre 2021 15.02.2022
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni.
Regime sanzionatorio
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, la sanzione dovuta, ridotta di un terzo, e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, con sanzione piena.

L’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:

  • al 30 per cento per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15 per cento (cioè la sanzione precedente è ridotta alla metà), se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Come chiarito con la circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, infatti, laddove l’imposta di bollo sia assolta:
  • mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’art. 25, primo comma, del Dpr n. 642/1972, secondo cui chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell’imposta o della maggiore imposta;
  • con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 642/1972, oppure dell’art. 6 del D.m. 17 giugno 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta), la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risultino una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 giorni, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
Ravvedimento operoso
La sanzione richiamata dall’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del Dl. n. 34/2019 (cioè la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997) è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Tuttavia, la comunicazione di cui all’art. 12-novies, comma 1 , del Dl. n. 34/2019, con cui l’agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

(MF/ms)




Cartelle di pagamento: proroga al 31 maggio 2021

Il Decreto Legge “Sostegni” prevede alcune novità in tema di pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, nonché una (a dire il vero molto stringata) definizione degli avvisi bonari.

In primo luogo, viene, ancora una volta, prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Ad oggi, i pagamenti dei menzionati atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vanno eseguiti entro il 31 marzo 2021.

Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all’importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.

Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:

  • in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
  • in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.

C’è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:

  • titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
  • che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Definizione dei bonari poco appetibile
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l’INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza. Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari (art. 2 del DLgs. 462/97) consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.

(MF/ms)