Disponibile il nuovo modello OT23: domanda entro 28 febbraio 2026
Sul sito Inail è disponibile sia il modello che la guida alla compilazione.
Si ricorda infatti che le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
La domanda si presenta entro il 28 febbraio 2026. Entro 120 giorni da tale termine, viene comunicato all’impresa (tramite Pec) il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda (quindi per la OT23-2026 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027). La riduzione è applicata in misura fissa dell’otto per cento nei primi due anni dalla data di inizio attività della Pat (Posizione assicurativa territoriale). Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat.
Rispetto allo scorso anno, sempre in un contesto di continuità operativa con le misure prevenzionali precedenti, si segnalano alcune novità. Sono elencati 71 interventi (uno in meno rispetto alla precedente edizione) ancora articolati in sei differenti Sezioni (dalla Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) – Sezione A – alla Gestione delle emergenze e Dpi – Sezione F). In genere le modifiche rispondono agli adeguamenti normativi nel frattempo intervenuti oppure rendono più chiaro il requisito.
Per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, in linea con le previsioni introdotte lo scorso anno, l’azienda deve realizzare un intervento di tipo A (ad alta efficacia prevenzionale e onerosità), oppure due interventi di tipo B (minore efficacia e onerosità).
Si segnala inoltre un generale aggiornamento della documentazione richiesta (probante) a sostegno degli interventi effettuati, motivata dalla necessità di facilitare le aziende nel documentare la realizzazione dell’intervento nonché ridurre l’attività di verifica da parte dell’Istituto e la fase patologica del contenzioso amministrativo.
Come in passato, la riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. La verifica viene effettuata in riferimento alla azienda nel suo complesso e non a livello di Posizione assicurativa territoriale (Pat).
In associazione su questo tema potete rivolgervi a Silvia Negri, che può dare una consulenza orientativa sulle misure applicabili in azienda e poi seguire la presentazione della domanda per accedere al beneficio.
(SN/am)