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Tutela dell’ambiente: i nuovi reati penali e 231

Dal 2 giugno è in vigore il DLgs. 81/2026, che apporta ulteriori modifiche alla tutela penale dell’ambiente, in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203.

In sintesi, la citata direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo e integrando quanto disposto dalle direttive previgenti.

La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari.

Ulteriori aspetti innovativi riguardano, tra l’altro, le circostanze aggravanti e attenuanti, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

L’Italia ha dato seguito all’obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) che all’art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega.

In particolare, la legge delega dispone di apportare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di sanzioni effettivedissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, anche per le persone giuridiche.

Si chiedeva inoltre di conformarsi alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.

In tale prospettiva, l’art. 3 del nuovo decreto reca una serie di modifiche al codice penale, ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), nonché la nozione di abusività per i reati ambientali (art. 452-quinquiesdecies c.p.) e ulteriori circostanze aggravanti (art. 452-quaterdecies c.p.).

In particolare, il nuovo reato punisce l’abusiva immissione sul mercato o l’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Peraltro viene prevista l’applicazione al neo introdotto reato della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.) nonché la confisca c.d. allargata (art. 240-bis c.p.).

L’art. 4 del DLgs. 81/2026 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione e al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono.

L’art. 5 disciplina invece i reati contravvenzionali relativi alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché alla produzione e al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.

Rilevanti sono le modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche così come prevista dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.

Viene ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto e viene introdotto un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

Nel citato art. 25-undecies viene ovviamente inserita la nuova fattispecie di commercio di prodotti inquinanti.

Per la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) viene elevato il massimo edittale da 900 a 1200 quote.

Con il nuovo comma 1-ter, si prevede con riguardo ai reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4 DLgs. 81/2026) e di “proda1uzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5 del DLgs. 81/2026) l’applicazione alla persona giuridica responsabile di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Infine, il nuovo comma 1-quater prevede un meccanismo di aggravamento automatico delle sanzioni: per i delitti aggravati di inquinamento ambientale (art. 452-bis commi 2,3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 commi 2, 3 e 4 c.p.) o di disastro ambientale (art. 452-quater comma 3 c.p.) le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall’art. 452-sexiesdecies comma 1 n. 1 c.p. ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.

(MF/ms)




Whistleblowing: gli obblighi per le aziende dal 17 dicembre

Le imprese con più di 49 dipendenti, dal 17 dicembre 2023, dovranno introdurre un sistema di segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing), a prescindere dall’adozione del MOG 231.

Le imprese di maggiori dimensioni, ossia quelle con più di 249 dipendenti, dal 15 luglio devono essersi già adeguate a quanto previsto dal DLgs. 24/2023 (protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato).

Il tassello normativo si è concluso con la delibera del 12 luglio 2023 nn. 311, con cui l’ANAC ha reso definitive le proprie Linee guida, che rappresentano uno strumento essenziale per implementare il sistema whistleblowing anche nelle organizzazioni private e sulle quali il Garante Privacy ha espresso parere favorevole.
Il sistema nasce con l’intento di prevenire e accertare le violazioni che possono avvenire all’interno dell’organizzazione, con “denuncia” da parte dei dipendenti, fornitori, professionisti, soci e amministratori. Il decreto prevede anche una serie di misure per “proteggere” il segnalante da eventuali ritorsioni, partendo dal diritto alla riservatezza del soggetto che denuncia l’illecito.

In sintesi, l’applicazione del Dlgs. 24/2023 richiede:

  • l’individuazione del soggetto che gestisce la segnalazione, che può essere una persona, un Ufficio oppure un soggetto esterno all’impresa;
  • l’istituzione del canale di segnalazione, che deve prevedere: la forma scritta, anche informatica; la forma orale;
  • l’implementazione degli adempimenti privacy che consistono in: annotazione registro trattamenti; informative; valutazione d’impatto; lettere di incarico; nomina a responsabile del trattamento; policy aziendale.
Ciascuno dei tre punti sopra evidenziati presenta aspetti problematici da dover risolvere che possono essere sintetizzati con le domande su:
  • chi, all’interno delle PMI, ha le competenze per gestire le segnalazioni;
  • quali sono i sistemi di segnalazione che garantiscono la riservatezza;
  • chi ha le competenze per porre in essere gli adempimenti privacy.
Ad esempio, la problematica relativa ai sistemi di segnalazione è stata affrontata anche dall’ANAC nelle sue Linee guida, in base alle quali:
  • la posta elettronica ordinaria e la PEC sono strumenti non adeguati a garantire la riservatezza;
  • i sistemi tradizionali devono garantire la riservatezza e, quindi, se si utilizza la forma cartacea, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” da consegna al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore;
  • la forma orale può essere attuata, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
(SG/sg)



Whistleblowing: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

L’Autorità nazionale anticorruzione Anac ha approvato, con delibera n.301 del 12 luglio 2023, il regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Anac in attuazione del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato in GU n. 164 del 15 luglio 2023.
La Direttiva è entrata in vigore lo scorso 15 luglio con l’obbligo per le aziende che applicano un Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001) oppure che hanno più di 249 dipendenti.

Si allegano le slide proiettate durante il seminario informativo organizzato da Api Lecco Sondrio lo scorso 6 giugno.

In ottemperanza alla nuova riforma, Api Lecco Sondrio ha attivato, sul proprio sito internet (link), un portale dedicato alle segnalazioni anonime.

(SG/sg)




Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Gli obblighi per le imprese”: slide

Si allegano le slide proiettate durante il webinar tenutosi il 6 gugno sul tema “La nuova normativa per il whistleblowing. Gli obblighi per le imprese“.

Relatore dell’incontro Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001. 

(SG/sg)




Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Le novità per le imprese”: 6 giugno ore 11

Il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023 in tema di protezione delle persone che segnalano illeciti – Whistleblower- introduce importanti novità anche per le imprese. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2023 e prevedono onerose sanzioni in caso di inadempienza.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti che dispongono di Modelli Organizzativi (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, dal 17 dicembre per le aziende sopra i 50 dipendenti. Previste sanzioni in caso di inadempienza.

Api Lecco Sondrio, organizza un webinar su questo tema rivolto agli imprenditori martedì 6 giugno, alle ore 11.00, con la presenza di Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001.

Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI.

Il Decreto si applica ai i soggetti del settore privato distinguendo:
 
A) SOGGETTI PRIVATI CHE NON ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
A.1) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 17/12/2023
A.2) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno duecentoquarantanove lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 15/07/2023
 
B) SOGGETTI PRIVATI CHE ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
B.1) a prescindere dal numero di dipendenti inizio di applicazione, 15/07/2023
B.2) a prescindere dal numero di dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24 / 2023 c.d. settori Sensibili
 
In estrema sintesi:
1) il decreto si applica per gli enti che adottano il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a prescindere dal numero di lavoratori subordinati;
 
2) è obbligatorio istituire un canale interno che può coincidere con l’O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
 
3) sono adottati, per mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante, strumenti di crittografia, quindi in pratica andrà acquistato uno specifico software che sarà in uso a chi riceverà le eventuali segnalazioni (canale interno);
 
4) la gestione della segnalazione segue rigidi criteri di tempistica e alla stessa devono essere affiancati idonee procedure che rispettino sia il D.Lgs. 24/23 sia la normativa sulla Privacy in tema di WB, le medesime procedure integreranno l’attuale Modello Organizzativo 231;
 
5) il soggetto segnalante con la sua segnalazione ha una serie di diritti per i quali non potrà ad esempio subire il licenziamento, la sospensione ecc.; questo per evitare ritorsioni. Ovviamente le segnalazioni dovranno essere veritiere e non diffamatorie o calunniose, altrimenti rischia il segnalante di subire lui una eventuale denuncia.
 
6) il soggetto segnalato (cioè l’eventuale soggetto che è stato oggetto di segnalazione) ha una serie di diritti tra i quali quello di conoscere chi lo abbia eventualmente segnalato (questo a determinate condizioni);
 
7) i soggetti che possono segnalare e che devono evitare eventuali ritorsioni non sono solo i lavoratori subordinati ma la platea è stata estesa a numerose categorie tra le quali: lavoratori occasionali ed autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti ecc. ;
 
8) la tutela della persona segnalante si applica anche se il rapporto non sia ancora iniziato (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico ecc. ;
 
9) la tutela della persona segnalante si applica anche ai facilitatori (cioè a chi ha assistito il segnalante), ai colleghi di lavoro che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente e di ulteriori categorie quali i parenti che lavorino presso la società o l’ente fino al 4 grado ecc.;
 
10) oltre al canale di segnalazione interna, in caso di fallimento della stessa (es. mancata istituzione del canale interno), il segnalante potrebbe, a determinate condizioni, rivolgersi ad un canale cd. esterno utilizzando anche la divulgazione pubblica e il canale della richiesta di intervento di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) questo si precisa anche se l’ente, la società sia completamente privato, in quanto ad A.N.A.C. è stato demandato il canale di ascolto di secondo livello e l’erogazione delle eventuali sanzioni;
 
11) le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per i soggetti che dispongono di modelli ex D.Lgs. 231/2001.

(GS/sg)