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Imprese “gasivore”: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2025

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 47/2024/GAS ha reso noto che dal 30 settembre 2024 è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2025.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
 
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2025 il triennio costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2023;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2025 l’Arera ha definito pari a 0,6197 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,7717 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 19.09.2024 – DSME 5/2024).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)