Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze periodiche, 20 gennaio e 28 febbraio
Scadenza 20 gennaio 2023
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.
(SN/am)