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Il nuovo Testo Unico iva in vigore dal 1° gennaio 2027

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha introdotto il nuovo Testo Unico in materia di Imposta sul valore aggiunto (T.U. IVA). Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026.
Questo provvedimento rappresenta il più rilevante riordino della disciplina IVA in Italia dagli Anni 70 a oggi. La nuova norma accorpa in un unico corpo legislativo organico le regole finora disperse nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in numerosi decreti speciali. Sebbene il decreto sia formalmente entrato in vigore a inizio 2026, la sua concreta efficacia operativa è stata differita al 1° gennaio 2027. Questo intervallo temporale è stato previsto specificamente per consentire alle imprese, alle software house e ai professionisti di adeguare i sistemi informativi e i processi contabili.
 
La riforma si fonda su due pilastri principali:
  1. l’invarianza della sostanza economica e delle aliquote: il Testo Unico non altera le regole sostanziali di applicazione dell’imposta. Le aliquote IVA rimangono inalterate nelle misure ordinarie e ridotte del 4%, 5%, 10% e 22%. Rimangono parimenti invariati i presupposti d’imposta, il diritto alla detrazione e i meccanismi di rivalsa;
  2. la nuova struttura comunitaria: l’opera conta 171 articoli organizzati in 18 Titoli e 4 Tabelle allegate (Tabelle A, B, C e D). L’architettura abbandona la storica frammentazione del D.P.R. n. 633/1972 per seguire la sequenza espositiva della Direttiva 2006/112/CE.
 
Cosa cambia nella pratica contabile
Dal 1° gennaio 2027, la fonte principale di riferimento non sarà più il D.P.R. n. 633/1972 o il D.L. n. 331/1993, ma l’articolo corrispondente del nuovo Testo Unico.
 
Di seguito riportiamo una sintesi per le principali operazioni contabili:
 
Ambito operativo Vecchio riferimento normativo (fino al 31/12/2026) Nuovo articolo T.U. IVA (dal 01/01/2027) Note di inquadramento
Cessioni di beni Art. 2, D.P.R. n. 633/1972 Art. 5, T.U. IVA Definizione generale di cessione e relative esclusioni
Vendite a distanza ed e-commerce Art. 38-bis, D.L. n. 331/1993 / art. 2-bis, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 6 e 7, T.U. IVA Regole sulle vendite a distanza e sulle interfacce elettroniche
Prestazioni di servizi Art. 3, D.P.R. n. 633/1972 Art. 10, T.U. IVA Inquadramento delle obbligazioni di fare, non fare e permettere
Territorialità delle prestazioni di servizi Artt. da 7-ter a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 Artt. da 17 a 23, T.U. IVA Criteri generali B2B/B2C, immobili, trasporti ed eventi in streaming
Momento impositivo ed effettuazione Art. 6, D.P.R. n. 633/1972 Art. 24, T.U. IVA Regole di effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta
Base imponibile e Valore normale Artt. 13 e 14, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 27 e 28, T.U. IVA Criteri di calcolo del corrispettivo e del valore normale
Somme escluse dalla base imponibile Art. 15, D.P.R. n. 633/1972 Art. 29, T.U. IVA Spese in nome e per conto, quote e rimborsi accessori
Aliquote d’imposta e Tabelle Art. 16, D.P.R. n. 633/1972 Art. 34, T.U. IVA Mantenimento aliquote e rinvio agli Allegati (Tabelle A, B, C, D)
Operazioni esenti Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Art. 37, T.U. IVA Ricodificazione organica di oltre 30 casistiche di esenzione
Cessioni intraunionali (UE) Art. 41, D.L. n. 331/1993 Art. 39, TU IVA Non imponibilità delle cessioni comunitarie di beni
Triangolazioni e cessioni a catena Art. 41-ter, D.L. n. 331/1993 Art. 41, T.U. IVA Disciplina delle vendite a catena con unico trasporto intra-UE
Cessioni all’esportazione (extra-UE) Art. 8, D.P.R. n. 633/1972 Art. 45, T.U. IVA Esportazioni dirette, indirette e regime del plafond
Diritto alla detrazione Art. 19, D.P.R. n. 633/1972 Art. 56, T.U. IVA Presupposti di inerenza e limiti temporali di detraibilità
Inversione contabile (reverse charge) Art. 17, D.P.R. n. 633/1972 Art. 64, T.U. IVA Debitore d’imposta e fattispecie speciali (edilizia, pulizie, hi-tech)
Scissione dei pagamenti (split payment) Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Art. 65, T.U. IVA Operazioni rese verso PA ed enti pubblici controllati
Fatturazione ordinaria e semplificata Artt. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 72 e 73, T.U. IVA Contenuto obbligatorio della fattura e limiti per la semplificata
Fatturazione elettronica e SdI D.Lgs. n. 127/2015 / Art. 21, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 74 e 77, T.U. IVA Integrazione della fatturazione elettronica nel corpo del Testo Unico
Registri IVA (Vendite e Acquisti) Artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 86 e 88, T.U. IVA Tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti
Note di variazione (Accredito/Addebito) Art. 26, D.P.R. n. 633/1972 Art. 92, T.U. IVA Variazioni in aumento o diminuzione dell’imponibile o dell’imposta
Certificazione dei corrispettivi Art. 12, L. n. 413/1991 / D.Lgs. n. 127/2015 Artt. 84 e 85, T.U. IVA Registratori telematici e trasmissione giornaliera dei corrispettivi
Regime del margine (beni usati) Art. 36, D.L. n. 41/1995 Art. 143, T.U. IVA Applicazione del regime del margine e rinvio alla nuova Tabella D
Rimborsi d’imposta Art. 30, D.P.R. n. 633/1972 Art. 114, T.U. IVA Condizioni per la richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito
 
 
L’art. 45 del T.U. IVA stabilisce che la non imponibilità IVA per le esportazioni extra-UE deve risultare esclusivamente dalla prova di uscita doganale digitale (tracciamento del codice MRN dal sistema europeo AES). Viene del tutto superata e considerata inidonea la prassi legata a documenti o bolle di accompagnamento cartacee.
 
Per prevenire blocchi operativi, il legislatore ha inserito all’art. 170, comma 3, del T.U. IVA una specifica clausola di salvaguardia. La norma dispone che qualsiasi richiamo riferito alle vecchie disposizioni presente in documenti emessi a cavallo d’anno si intende riferito al nuovo articolo. Di conseguenza, il Sistema di Interscambio (SDI) non scarterà i file XML recanti vecchie diciture nei primi mesi del 2027 e non verranno irrogate sanzioni per la ritardata indicazione della nuova numerazione negli atti pluriennali.
 
Roadmap consigliata per la transizione aziendale
Onde evitare ritardi informatici e procedurali, si raccomanda di articolare l’adeguamento seguendo questo percorso in quattro fasi:
  • Fase 1 (entro ottobre 2026): contattare i fornitori di software gestionali (ERP) per verificare il rilascio degli aggiornamenti dedicati e mappare i moduli aziendali impattati;
  • Fase 2 (entro ottobre 2026): rivedere le anagrafiche, verificare l’associazione dei codici per le merci ad aliquota ridotta in base alle nuove Tabelle e riallineare gli ordini aperti a ridosso della fine dell’anno;
  • Fase 3 (entro novembre 2026): aggiornare le tabelle dei codici IVA nel gestionale, recependo i nuovi articoli, e modificare i layout di stampa (DDT, fatture) nonché i contratti standard;
  • Fase 4 (dicembre 2026): istruire gli addetti alla contabilità sulla nuova mappa di raccordo ed eseguire test di simulazione sull’emissione di documenti a cavallo d’anno.
(MF/am)