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Acconti di imposta 2021: versamento secondo acconto entro il 30 novembre

Martedì 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta Ires, Irpef e Irap si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
 
Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo acconto Inps per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e Ivie/Ivafe.
 
La scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef poiché:

  • per l’addizionale comunale Irpef l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
 
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se l’acconto Ires dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
 
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Per l’anno 2021, il limite massimo di crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, è però stato elevato a 2 milioni di euro dall’art. 22, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
 
Codici tributo

I versamenti degli acconti Irpef, Ires ed Irap vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento 2021 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
2002 – anno di riferimento 2021 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
3813 – anno di riferimento 2021 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
 
Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’Irpef che per l’Ires che per l’Irap.

Il metodo previsionale

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).

La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’Irpef dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
 
Regime minimi/forfetario

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

  • acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.
 
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2021 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
 
Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

  • Irpef/Ires noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
  • Irpef/benzinai – La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
  • Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – L’art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.
(MF/ms)
 



Confermato ed esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per il prossimo triennio

Nella riunione tenutasi nella giornata del 13 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha deliberato l’adozione della proposta della Commissione Ue – già discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) – circa la proroga per il triennio 2022-2024 della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

La vera novità, già annunciata nelle scorse settimane, consiste nell’estensione dell’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

La proroga al 31 dicembre 2024 non determina alcun reale mutamento nel sistema “ordinario” di fatturazione elettronica delle operazioni B2B e B2C, né la necessità di operare modifiche legislative, posto che il testo dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che ha introdotto l’adempimento) non prevede un termine di decadenza dell’obbligo; non può dirsi altrettanto per quanto attiene all’estensione della misura a minimi e forfetari, atteso che la medesima norma ne dispone, attualmente, l’esonero.

Essendo, quindi, indispensabile un intervento legislativo, è presumibile che la novità riguardante i soggetti che beneficiano di regimi agevolati non entri in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022, ma in un momento successivo.

In questo senso, va considerato, in primis, che, in termini sistematici, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti” (art. 3 della L. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”).

Secondariamente occorre che venga individuato un “veicolo” legislativo per l’introduzione della norma nell’ordinamento interno.

Una prima soluzione potrebbe consistere nell’inserimento di uno specifico emendamento all’interno della legge di bilancio 2022, in corso di approvazione, benché i tempi appaiano ormai molto stretti.

Parrebbe più probabile (ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo) che sia introdotta una disposizione specifica nell’usuale Dl. “milleproroghe” di fine anno, mediante la quale sia consentita, ancora per un periodo limitato, l’adozione della fattura cartacea per minimi e forfetari. In questo senso sarebbe sufficiente una modifica dell’art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 127/2015, che garantisse la possibilità di usufruire dell’esonero sino a un termine stabilito (ad esempio, per un ulteriore semestre).

In via residuale, potrebbe essere scelta la strada della “delega fiscale”; in questo caso, tuttavia, i tempi si potrebbero dilatare, in contrasto con i desiderata dell’Amministrazione finanziaria che necessiterebbe di disporre prima possibile di dati che le sono utili nella lotta all’evasione.

Nella richiesta alla Commissione Ue, l’Italia ha, infatti, sottolineato come l’estensione dell’ambito di applicazione della fattura elettronica ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese “potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi” (cfr. proposta Commissione Ue del 5 novembre scorso).

Resta da capire quale sarà il destino dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche), attualmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio dell’attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro (o tenuti ad assicurare che il documento venga emesso “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”, nel caso in cui abbiano superato detto importo ex art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015).

Sulla base di quanto stabilito dalla decisione assunta dal Consiglio Ue, infatti, si potrebbe ipotizzare che anche tali soggetti siano chiamati a emettere e-fatture via SdI.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, resta confermato che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio riguarda esclusivamente “i soggetti stabiliti sul territorio italiano”. Permane, quindi, l’esclusione per i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono esclusivamente un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o hanno nominato un rappresentante fiscale.

In questo contesto appare un unicum la definizione del perimetro soggettivo della fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino. Il Dm 21 giugno 2021, che introduce tale obbligo dal 1° luglio 2022, include, infatti, nell’ambito di applicazione non soltanto i soggetti passivi “residenti” o “stabiliti”, ma anche gli operatori semplicemente “identificati in Italia” (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

(MF/ms)
 




Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al Mise

Con tre distinti decreti direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è adempimento disposto ex lege in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Ciascuno dei tre decreti direttoriali si preoccupa, al comma 5 dell’articolo 1, di formalizzare l’assenza di conseguenze in caso di mancato invio del modello al Mise:

  • l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
  • il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’amministrazione finanziaria;
  • i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
Si esaminano di seguito le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione allegati ai decreti direttoriali, per ciascuna tipologia di credito d’imposta.
 
Credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, L. 232/2016;
  • sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016.
Nel frontespizio sono richieste, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni sull’appartenenza ad un gruppo, indicazioni circa la fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher, nonché dati sul progetto d’investimento (se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi) e individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dei tre gruppi dell’allegato A alla L. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dell’allegato B della L. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

In relazione alla sezione B si segnala tuttavia che l’elenco non risulta aggiornato con l’integrazione delle seguenti voci 21, 22 e 23 introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: “sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).”

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
  • investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.
 
Credito d’imposta R&S&I&D

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione C – investimenti in attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo.

Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31.12.2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
(MF/ms)



Concordato preventivo biennale: le novità che lo rendono più attrattivo

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio ha approvato in via definitiva il primo DLgs. correttivo della riforma fiscale, che introdurrà diverse e rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024; il testo del decreto, rispetto alla versione approvata in via preliminare il 20 giugno scorso, presenta alcune novità, scaturite dai pareri espressi nelle scorse settimane dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

In particolare, secondo quanto diffuso in una nota del Viceministro Leo, sulla scia di quanto richiesto dalle associazioni di categoria, oltre che dalle Commissioni parlamentari, viene introdotto un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente.

I criteri di calcolo del reddito concordato, individuati dal DLgs. 13/2024 e dai relativi decreti attuativi (DM 14 giugno 2024, per i soggetti ISA, e DM 15 luglio 2024, per i contribuenti in regime forfetario) non dovrebbero quindi cambiare; di conseguenza, i redditi concordati stimati per il 2024 e per il 2025 (per il solo 2024, in caso di contribuenti forfetari) saranno, nella maggior parte dei casi, superiori a quanto dichiarato relativamente al periodo di imposta 2023.

Tale circostanza aveva portato a dubitare dell’effettiva attrattività del nuovo istituto, soprattutto a fronte di aumenti di imponibile anche molto rilevanti; su spinta di Parlamento e addetti ai lavori il Governo è quindi corso ai ripari, mantenendo le modalità di determinazione del reddito ma introducendo la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva (più favorevole di quella ordinaria) applicabile alla differenza tra il reddito 2023 e quanto stimato per i periodi di imposta oggetto di concordato.

A tal fine, stando alle prime anticipazioni dovrebbe essere introdotto un sistema a tre aliquote, crescenti al diminuire del punteggio ISA risultante dal modello REDDITI 2024; in particolare, dovrebbe applicarsi una flat tax:

  • con aliquota al 10%, per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10;
  • con aliquota al 12%, per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7;
  • con aliquota al 15%, per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore.
Il nuovo sistema di determinazione delle imposte da versare in caso di adesione al concordato preventivo biennale ha quindi l’effetto di diminuire il carico tributario rispetto a quanto previsto dalla versione originaria del nuovo istituto, graduandone l’impatto in base al punteggio ISA; si tenga infatti presente che i contribuenti considerati fiscalmente poco affidabili:
  • determineranno redditi concordati sensibilmente più elevati rispetto al 2023, per effetto di quanto previsto dalla metodologia di calcolo di cui al DM 14 giugno 2024;
  • applicheranno sul maggior reddito l’aliquota di imposta sostitutiva più elevata.
Se per i soggetti ISA la strada sembra essere delineata, non è al momento chiaro se verrà introdotto un meccanismo analogo per i contribuenti in regime forfetario, che non hanno un punteggio ISA a cui fare riferimento; l’introduzione delle sopra descritte flat tax incrementali potrebbe inoltre avere effetti anche sul calcolo degli acconti d’imposta da versare entro il prossimo 2 dicembre.

La versione originaria del DLgs. correttivo aveva introdotto una particolare modalità di calcolo degli acconti per il 2024, applicabile in caso di adesione al concordato preventivo biennale, costruita in modo da attenuare l’impatto del nuovo istituto; la disciplina potrebbe tuttavia essere di nuovo modificata, tenuto conto del fatto che i soggetti che aderiranno al concordato potranno applicare al reddito incrementale la ben più favorevole tassazione sostitutiva sopra descritta.

Gli interrogativi potranno essere sciolti quando il decreto correttivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale; si ricorda che tale intervento normativo modica anche ulteriori aspetti legati al concordato preventivo biennale, introducendo, ad esempio:

  • nuove cause di esclusione e decadenza;
  • nuovi componenti da non considerare ai fini della determinazione del reddito concordato.
Adesione entro il 31 ottobre

Con l’entrata in vigore del DLgs. correttivo il quadro normativo relativo al concordato preventivo biennale dovrebbe assestarsi, in vista del termine ultimo per aderire al nuovo istituto, che quest’anno coincide con il termine di presentazione del modello REDDITI 2024; i contribuenti avranno quindi tempo fino al 31 ottobre per calcolare e visualizzare i redditi proposti, in modo da valutare la convenienza di un’eventuale adesione.

(MF/ms)




Versamento acconti imposte in scadenza al 30 novembre 2022

Scade il 30 novembre 2022 il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l’IVIE e l’IVAFE, ma anche l’acconto IRAP.

Però, per quest’ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest’anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli acconti.
 

Regole generali per calcolare l’acconto IRPEF e IRES
Nessuna novità si registra riguardo alle regole di calcolo: pertanto, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:
  • metodo storico;
  • metodo previsionale.
Metodo storico
Il metodo storico basa i calcoli sui dati riportati in dichiarazione.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF.
Il suddetto acconto:
  • non va corrisposto, se l’ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d’imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
  • va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
  • va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
  1. la prima rata, nella misura del 40% del rigo RN34, che andava versata entro il 30 giugno 2022 (ovvero il 22 agosto 2022 con applicazione della maggiorazione 0,40%);
  2. la seconda, nella restante misura del 60% da corrispondere entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRPEF è il 4034.
Per i soggetti ISA, le percentuali dei due acconti sono rispettivamente del 50% e 50%.
Ai fini IRES, salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il rigo RN17.
Per il secondo acconto IRES, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 2002.
Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996). 
Inoltre, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
Metodo previsionale
Invece di ricorrere al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può risultare conveniente se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.
Poiché il metodo è basato su stime, presenta un certo grado di rischio che può portare il contribuente a sottostimare gli importi realmente dovuti e, quindi, incorrere in sanzioni di insufficiente versamento (si applica la sanzione amministrativa del 30% sulla differenza dovuta).
Acconto IRAP
Per determinare l’acconto di novembre dell’IRAP valgono le stesse regole previste per le imposte dirette.
Pertanto, anche per l’IRAP è possibile scegliere tra:
  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.
L’acconto IRAP è dovuto se l’imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
  • unico versamentoentro il 30 novembre 2022, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno 2022 (o 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre 2022.
Anche in questo caso, per i soggetti ISA, le percentuali del primo e secondo acconto sono 50% e 50%.

Per i soggetti IRES, invece:

  • non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
  • se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l’acconto totale può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRAP è, indifferentemente sia per le persone fisiche che per le società ed altri soggetti, il 3813.
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8 Legge n. 234/2021) ha disposto che dal 1° gennaio 2022, non sono assoggettati ad IRAP:
  • le persone fisiche esercenti attività commerciali;
  • le imprese familiari;
  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni.
Di conseguenza, questi soggetti sono obbligati solo al versamento dell’eventuale saldo d’imposta 2021 ma non anche agli acconti per l’anno 2022.
Acconto cedolare secca
Anche i contribuenti che optano per la tassazione con la c.d. “cedolare secca” sulle locazioni sono tenuti al versamento degli acconti.
Infatti, si ricorda che la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF con lo stesso meccanismo di saldo-acconto.
In particolare, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, segue le stesse regole dell’IRPEF a cui si rimanda.
Il codice tributo da indicare nel mod. F24 è 1841.
Acconto addizionale regionale e comunale
In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta che entro il 30 novembre:
  • per l’addizionale regionalenon è dovuto alcun acconto;
  • per l’addizionale comunale, l’acconto andava versato in unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF, ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.
Acconto IVAFE/IVIE
Per il versamento dell’IVAFE/IVIE valgono le medesime regole previste ai fini IRPEF.
Pertanto, salvo la possibilità di ricorrere al metodo previsionale, l’acconto relativo all’IVAFE e IVIE:
  • è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) o rigo RW7, colonna 1 (IVIE) è pari o superiore ad euro 51,65;
  • non è dovuto, se di ammonta non superiore a euro 51,65.
Si rammenta che l’acconto va versato:
  • in unica soluzioneentro il 30 novembre, se detto importo è non superiore a euro 257,52;
  • in 2 rate se l’importo di detti campi è superiore a euro 257,52.
codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
  • 4045, per l’IVIE;
  • 4048, per l’IVAFE.
(MF/ms)