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Energia e gas: misure a sostegno delle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 21 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Per quanto di diretto interesse per i settori di energia elettrica e gas naturale, le misure varate ora dal Governo ampliano e potenziano i crediti d’imposta a beneficio delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri dell'anno 2022.
 
Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica delle agevolazioni prevede:
  • il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 15 Decreto Legge n.. 4/2022;
  • il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 4 del Decreto Legge n. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per le imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, ai sensi dell’articolo n. 3 del D.L. 21/2022.
 
I crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica, hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio, al netto delle imposte ed eventuali sussidi:
fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022).
 
Il credito d’imposta per le imprese energivore spetta nelle seguenti misure:
20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L.4/2022;
25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo n. 5 del D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%.
 
A favore delle imprese diverse dalle imprese energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo n. 3 del D.L. 21/2022 un credito d’imposta nella misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovata mediante le fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
 
Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica delle agevolazioni prevede:
  • il credito d’imposta per le imprese gasivore relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle imprese gasivore, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 21/2022.
Il credito d’imposta per le imprese gasivore è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 (riportato in allegato), che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 15% al 20%.
A favore delle imprese diverse dalle gasivore, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media del prezzo infragiornaliero pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME) e riferita al primo trimestre 2022, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
I crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta per le imprese energivore, così come previsto dall’articolo n. 15 del D.L. 4/2022 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è “6960” – anno di riferimento 2022, istituito dalla risoluzione AdE 13/E/2022 (riportata in allegato).
 
L'articolo n. 8 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo u.s. introduce inoltre la possibilità di chiedere la rateizzazione delle fatture energetiche per i mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di 24 rate. A tal fine è concesso ai fornitori il supporto di SACE SpA, disponibile a rilasciare garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per far fronte ad esigenze di liquidità connesse ai piani di rateizzazione.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Stampa o conservazione dei registri contabili elettronici solo in caso di controllo

La Camera ha approvato il Ddl. di conversione del Dl 73/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), che ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

Particolare importanza assume l’emendamento che realizza l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Come si ricorderà, l’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come riportato anche nei documenti parlamentari relativi al Dl 34/2019 (che, da ultimo, ha modificato la norma), il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’Iva, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

La finalità semplificatrice della norma, tuttavia, non è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16, ha indicato che l’intervento non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
Qualche apertura sembrava potersi desumere dalla risposta a interpello 17 maggio 2021 n. 346, nella quale era indicato che “L’articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi […] Con detta modifica, quindi, è possibile derogare, al comma 4-ter”.

L’impostazione restrittiva è comunque prevalsa con la successiva risoluzione n. 16/2022.

L’emendamento al Dl 73/2022 approvato il 27 luglio, che recepisce la proposta presentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell’audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera, determina di fatto il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia.

Viene esplicitato infatti che la norma in questione riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – DLgs. 82/2005).

Come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

(MF/ms)




Legge di bilancio 2025: le novità fiscali

Sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. 30 dicembre 2024 n. 207, cioè la legge di bilancio 2025.

La manovra ha così completato il suo iter dopo aver ottenuto il via libera definitivo del Senato .

Prima dell’approdo in aula al Senato, il testo era stato modificato in diverse parti, fra le quali si possono richiamare gli interventi in tema di IRES ridotta, transizione 4.0 e 5.0, cripto-attività, rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni e agevolazione prima casa.

Pur rimandando alla tabella in calce per una disamina delle principali novità nonché a un secondo approfondimento per le modifiche della normativa sul lavoro, si segnala che diversi interventi vanno necessariamente letti nel quadro generale più ampio della riforma fiscale alla luce delle direttive dettate dalla legge delega.

In materia di determinazione dell’IRPEF, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla legge n. 111/2023, la legge di bilancio provvede:

  • alla messa a regime delle disposizioni previste dall’art. 1 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216;
  • all’introduzione di nuove disposizioni per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti;
  • al riordino delle detrazioni d’imposta per familiari a carico e per oneri.

Gli interventi si traducono in primo luogo nella messa a regime della riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, della modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, e della modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”.

Sempre nel medesimo ambito si è intervenuto coordinando gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.

Con riferimento alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), invece, gli interventi si sono concentrati in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia.

Anche il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 è stato rimaneggiato intervenendo, in particolare, sulle cause ostative. In questo ambito la legge di bilancio è intervenuta incrementando da 30.000 a 35.000 euro il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati che possono essere percepiti in costanza del regime agevolato (lett. d-ter dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014).

Sempre nell’ambito delle imposte dirette, si segnala la modifica in base alla quale la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti verrà effettuata al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.

In ambito immobiliare, invece, la legge di bilancio incrementa da un anno a due anni del termine per la rivendita della ex prima casa che consente di non perdere l’agevolazione applicata in atto e gli interventi sul Fondo di garanzia per la prima casa.

 

Oggetto Descrizione Art. 1 commi
Riforma dell’IRPEF e riduzione cuneo fiscale Riduzione a tre aliquote degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF. Modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”. Coordinamento tra gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Un bonus o ulteriore detrazione per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti 2-9
Detrazioni per oneri e per carichi di famiglia Riordino detrazioni per soggetti con reddito superiore a 75.000 euro. Modifiche alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia. Incremento del limite massimo annuo entro cui è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese scolastiche. 10, 11, 13
Detrazioni per interventi edilizi e bonus mobili Proroga delle detrazioni per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e alla riduzione del rischio sismico (sismabonus), con aliquote diverse a seconda che l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale o meno. Modifiche alla disciplina del superbonus con introduzione di ulteriori requisiti per fruire dell’agevolazione con aliquota del 65% e della facoltà di “spalmare” in 10 quote annuali il superbonus per le spese sostenute nel 2023. Proroga al 2025 del bonus mobili. 54 – 56
Redditi di lavoro dipendente Incremento, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Modifica al criterio di determinazione del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Retribuzioni convenzionali anche per i dipendenti che fanno ritorno settimanale al proprio domicilio. Possibilità, per i frontalieri in Svizzera, di svolgere attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza la perdita dello status di lavoratore frontaliere. 48, 97-101, 390-391
Spese di trasferta e di rappresentanza Nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi), di quelle di trasferta. Nuove condizioni di deducibilità anche per le spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. 81 – 82 – 83
Agevolazioni Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI fino al 31 dicembre 2027. Proroga per il 2025 del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, anche per il settore agricolo. Riconoscimento di un contributo in conto capitale per coloro i quali hanno riversato il credito di imposta ricerca e sviluppo. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”. Contributo a favore degli utenti finali per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Incremento delle risorse destinate al bonus psicologo. 107-111, 334, 449, 458-460, 461, 485-491, 531-543
Crediti d’imposta per investimenti Modifiche credito d’imposta transizione 5.0.
Modifiche credito d’imposta transizione 4.0.
427 – 429, 445 – 448
Super deduzione per le nuove assunzioni Proroga, per il 2025, 2026 e 2027, della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. 399 – 400
IRES premiale Riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, in presenza di condizioni legate all’accantonamento di utili e all’effettuazione di investimenti qualificati. 436 – 444
Assegnazioni agevolate di beni ai soci ed estromissioni Riapertura delle agevolazioni per assegnazioni, cessioni e trasformazioni, da effettuare entro il 30 settembre 2025. Riapertura dell’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025. 31-37
Rivalutazione di partecipazioni e terreni Messa a regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001, con imposta sostitutiva del 18%. 30
Cripto-attività Incremento al 33% della sostitutiva dal 31 gennaio 2026. Eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro. Reintrodotto il regime di affrancamento con il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%. 24
Svalutazioni e perdite su crediti delle banche e di DTA Modifiche sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. Deduzione quote di ammortamento dell’avviamento che ha generato DTA. Perdite attese su crediti da FTA IFRS 9. Limiti all’uso di perdite fiscali ed eccedenze ACE. 14-20
Altre novità per le imposte dirette Modifiche alle cause di decadenza dal regime forfetario attraverso l’incremento del limite di reddito di lavoro dipendente. La deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. 12 e 862-863
Altre novità immobiliari Aumento a 2 anni del termine per la rivendita della ex prima casa per non perdere l’agevolazione. Interventi sul Fondo di garanzia per la prima casa ex L. 147/2013. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali, nella CU e nelle comunicazioni degli intermediari per le locazioni brevi. 78-79, 112-115, 116
IVA Revisione ambito applicativo web tax. Reverse charge per contratti di appalto nei trasporti e nella logistica. Modifica alle aliquote IVA per le prestazioni di servizi relative a gestione e stoccaggio di rifiuti ed erogazione di corsi per attività sportiva invernale. Imponibilità per la formazione resa alle agenzie di somministrazione di lavoro. Accesso di Dogane e INPS alle fatture elettroniche. 21-29, 38-44, 57-63, 64-65, 212

 
(MF/ms)




Operazioni verso San Marino: istruzioni per l’emissione della fattura elettronica

Nei recenti decreti in materia fiscale (Dl 36/2022 e Dl 73/2022, in corso di conversione in legge), non consta un differimento dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino secondo l’art. 12 del Dl 34/2019.

Rimane confermato quanto previsto dal Dm 21 giugno 2021 e, dunque, l’obbligo dal 1° luglio 2022 di emettere fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti di beni da tali soggetti.

Le modalità di predisposizione, trasmissione e ricezione delle e-fatture seguono le medesime regole previste per la fatturazione elettronica delle operazioni “interne” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate nn. 89757/2018 e 211273/2021).

L’art. 2 comma 2 del Dm 21 giugno 2021 stabilisce che l’emissione dell’e-fattura non è obbligatoria “per le ipotesi escluse da disposizioni di legge”.

La suddetta deroga non interessa più i soggetti in regime forfetario e in regime c.d. “di vantaggio”, con ricavi o compensi annui superiori a 25.000 euro, poiché quest’ultima categoria di soggetti, proprio a decorrere dal 1° luglio 2022, rientra negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 18 del Dl 73/2022.

Nemmeno possono ritenersi esclusi i soggetti non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta o rappresentante fiscale nominato nel territorio dello Stato, poiché l’art. 1 del Dm 21 giugno 2021 espressamente menziona, quali destinatari dell’obbligo, “i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia”.

L’obbligo in parola, comunque, sembra porsi in contraddizione con l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015 per i soggetti che non sono stabiliti ai fini Iva in Italia (secondo l’autorizzazione comunitaria rilasciata, da ultimo, con la decisione n. 2251/2021). 

Con l’introduzione del nuovo obbligo di e-fattura, viene, quindi, a cessare il periodo transitorio durante il quale era ancora consentita l’emissione in formato cartaceo da e nei confronti di operatori sammarinesi.

L’emissione di fatture via SdI era possibile già per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Per le cessioni dall’Italia a San Marino, sulla base della versione 1.7 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, resta confermata la codifica “N3.3”, dedicata alle operazioni “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”.

Nel caso degli acquisti di beni, invece, essendo i fornitori soggetti extra Ue, il codice cui fare riferimento è “TD19”, dedicato all’acquisto di beni effettuati a norma dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

I nuovi obblighi hanno effetti anche sulla presentazione (o meno) del c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, il quale, dal prossimo 1° luglio, dovrà essere effettuato inviando i dati in formato XML e trasmettendoli allo SdI, analogamente a quanto avviene per la fatturazione elettronica.

Le operazioni per le quali l’e-fattura nei confronti di San Marino rimarrà facoltativa anche dopo il 1° luglio (essenzialmente, le prestazioni di servizi rese e ricevute) richiederanno l’invio del file XML nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Anche i termini sono parificati alla fatturazione, non essendo più previsto l’invio dei dati con periodicità trimestrale (come avveniva per le operazioni sino al 30 giugno 2022).

Dunque, per i dati relativi alle prestazioni rese, la trasmissione avviene nei termini di emissione delle fatture, vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione del servizio (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).

Per i servizi ricevuti, l’invio dei dati è effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Sebbene tale aspetto non sia stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe utilizzare il codice “TD17”, corrispondente all’autofattura per i servizi da soggetti non stabiliti, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Un beneficio, per le operazioni che rientrano nell’ambito del c.d. “esterometro” in luogo dell’e-fattura obbligatoria, si ha sul piano sanzionatorio (definito dall’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).

Difatti, la pena pecuniaria per l’omessa o errata trasmissione dei dati, dal 1° luglio 2022, è pari a 2 euro per ogni documento omesso o errato, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese (la sanzione è riducibile alla metà se l’invio avviene nei 15 giorni successivi al termine).

Da ultimo, si rammenta che è stata confermata l’esclusione dalla compilazione dei modelli INTRASTAT nei rapporti con San Marino, a seguito dell’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 (cfr. avviso 17 dicembre 2021).
 

(MF/ms)




Contributo per le pmi: fotovoltaico e altri sistemi di efficientamento energetico

Riprendendo la circolare Api precedente sullo stesso tema, n. 523 del 6 ottobre 2022, si informa che con la delibera regionale n.7071 del 3 ottobre 2022, allegata, è stata ampliata la platea dei beneficiari del bando per accrescere l’efficienza energetica, includendo anche le imprese non artigiane appartenenti al settore manifatturiero; è stata inoltre incrementata la dotazione finanziaria e prorogato il termine per la trasmissione della rendicontazione.

A breve dovrebbe aprire lo sportello on line per la presentazione delle domande di contributo per le micro, piccole e medie imprese manifatturiere; al momento il bando pubblicato resta riservato alle micro e piccole imprese artigiane.

In sintesi, la novità comprende:

  • allargamento dei destinatari del bando alle micro, piccole e medie imprese manifatturiere anche non artigiane iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia. Pertanto non è più richiesta l’iscrizione alla sezione speciale delle imprese artigiane.
  • incremento della dotazione finanziaria fino a complessivi euro 30.150.199,65
  • modifica del termine per la trasmissione della rendicontazione, dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023.
Lo sportello della misura “Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica artigiani”, attualmente aperto alle sole micro e piccole imprese artigiane, sarà chiuso. Successivamente verrà aperto il nuovo sportello del bando “Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere” rivolto alle Pmi del settore manifatturiero anche non artigiane.

(SN/am)