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Decreto Sostegni Bis: le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il Dl. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

 

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni
Articolo 1 Dl.73/2021
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa
Articolo 1 Dl. 73/2021
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.
Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio.
Articolo 1 Dl. 73/2021
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.
Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse
Articolo 2 Dl. 73/2021
È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del Dl. 19/2020.
Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto.
Credito d’imposta locazioni 2021
Articolo 4 Dl. 73/2021
Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione
Articolo 9 Dl. 73/2021
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
Misure di sostegno al settore sportivo
Articolo 10 Dl. 73/2021
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Misure per il sostegno alla liquidità
Articolo 13 Dl. 73/2021
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Articolo 14 Dl. 73/2021
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.
Proroga moratoria per le Pmi
Articolo 16 Dl. 73/2021
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, Dl. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.
Note di credito Iva e procedure concorsuali
Articolo 18 Dl. 73/2021
Viene prevista la modifica dell’articolo 26 Dpr. 633/1972anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).
“Ace innovativa”
Articolo 19 Dl. 73/2021
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Credito d’imposta beni strumentali
Articolo 20 Dl. 73/2021
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Articolo 32 Dl. 73/2021
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, Dl. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Articolo 42 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, Dl.41/2021.
La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.
Indennità per i collaboratori sportivi
Articolo 44 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

(MF/ms)




Registro Imprese Storiche Italiane: riapertura dei bandi per l’iscrizione

Si comunica che Unioncamere Nazionale ha riaperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche Italiane.
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
  • 30 settembre 2024 per le aziende che hanno raggiunto i 100 anni dalla costituzione alla data del 31 dicembre 2023
  • 31 luglio 2025 per le imprese che avranno raggiunto questo traguardo alla data del 31 dicembre 2024
 
Le imprese interessate devono compilare e inviare la  domanda di iscrizione alla pagina web dedicata  https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche
 
Si uniscono in allegato l’Avviso per la riapertura dei termini delle iscrizioni e il Regolamento.

(MS/ms)




Modello 770/2023 approvato con le relative istruzioni

Con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 ex art. 4 comma 4-bis del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.

Passando alle novità del modello, si segnala che nel rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne:

  • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1 commi 42-43 della L. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
  • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Un’altra novità è rappresentata dalla nuova sezione III del quadro SO che riporta i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.

Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:

  • “1”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Dl 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4);
  •  “2”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi dell’art. 3 comma 6-quater del Dl 30 dicembre 2021 n. 228; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
  • “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-bis del Dl 21 marzo 2022 n. 21).
Nuovi codici nei quadri ST e SV

Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
 

(MF/ms)




Mantenimento del diritto al credito d’imposta: adempimenti e obblighi

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex articolo1, commi 10511063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli obblighi previsti ex lege per dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, in totale continuità con la disciplina previgente dell’articolo 1, comma 195, L. 160/2019, prevede infatti una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:

  • per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene, recanti la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020”;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all’attestato di conformità, produrre una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 e dal comma 191 dell’articolo 1 L. 160/2019, che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.
La predisposizione e l’invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell’atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

  • l’eventuale cessione a titolo oneroso;
  • l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
  • il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d’imposta in esame venga distolto dall’originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.
La nuova disciplina, all’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, ha ereditato infatti il c.d. meccanismo di recapture, secondo modalità analoghe all’articolo 1, comma 193, L. 160/2019, disponendo che al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all’estero, scatti il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione al bene.  
In caso di recapture il credito d’imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall’originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.
Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:

  • effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;
  • destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 14 del 24.01.2020).

Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.
Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Ne deriva la necessità che l’impresa beneficiaria dell’agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:

  • nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 10561057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020. (MF/ms)



Credito imposta “R&S&I”: certificazione delle attività efficace dopo i controlli del Mimit

Con la pubblicazione delle Linee guida integrative per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S&I, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha chiuso il cerchio intorno alla procedura di certificazione, che è diventata finalmente operativa a due anni di distanza dalla sua introduzione a opera dell’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.

In realtà, manca ancora all’appello il decreto direttoriale sullo scambio di informazioni tra il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 4 comma 5 del DPCM 15 settembre 2023, che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 17 febbraio.

Si tratta, comunque, di un decreto che non incide direttamente sull’attività di certificazione, per cui il MIMIT, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha dato il via libera al caricamento delle certificazioni già predisposte sul portale dedicato a partire dallo scorso 8 luglio.

Si ricorda che la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti e sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica ai fini dell’ammissibilità ai relativi crediti d’imposta (cfr. art. 1 commi 198-208 della L. 160/2019 e art. 3 del DL 145/2013).

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi astenersi dal contestare la qualificazione delle attività R&S&I una volta “certificate”, ovviamente a condizione che vi sia corrispondenza con quelle effettivamente realizzate dall’impresa.

A ogni modo, come espressamente previsto dall’art. 23 comma 4 del DL 73/2022, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono considerati nulli.

Rimane inteso che la certificazione vincola l’Agenzia delle Entrate solo in relazione alla qualificazione delle attività R&S&I, mentre restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su profili diversi, come l’individuazione e la quantificazione delle spese ammissibili all’agevolazione.

Si ricorda che per attivare la procedura di certificazione le imprese interessate devono inoltrare un’apposita richiesta al MIMIT, tramite procedura informatica, secondo le modalità definite dall’art. 7 del DM 21 febbraio 2024.

È necessario indicare il certificatore, selezionato tra i soggetti iscritti nell’apposito Albo, nonché comunicare l’accettazione dell’incarico.

L’impresa richiedente deve inoltre versare 252 euro, a titolo di diritti di segreteria, per ogni certificazione richiesta.

In base a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 del DPCM 15 settembre 2023, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere le informazioni e gli elementi indicati dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2023, nonché tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero con le Linee guida integrative, pubblicate con DM 4 luglio 2024.

Per agevolare l’attività dei certificatori e i successivi controlli, il MIMIT ha anche predisposto i modelli di certificazione, pubblicati con DM 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica.

Una copia della certificazione predisposta deve essere poi inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

È opportuno che l’impresa richiedente verifichi il corretto assolvimento di tale adempimento da parte del certificatore: dalla data di ricezione della certificazione iniziano infatti a decorrere i termini per l’espletamento dei controlli da parte del MIMIT, da cui dipende l’efficacia della certificazione (cfr. art. 4 del DPCM 15 settembre 2023).

Se il Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della certificazione, non avvia i controlli, richiedendo l’invio di documentazione integrativa, gli effetti della certificazione si producono decorso tale termine.

Al contrario, se il Ministero avvia i controlli, la conclusione dell’iter può richiedere altri 90 giorni, considerando il tempo a disposizione del certificatore per inviare la documentazione integrativa richiesta (15 giorni eventualmente prorogabili di 15 giorni, per un massimo di 30 giorni) e gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione dell’eventuale esito negativo da parte del Ministero (cfr. art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023).
 

(MF/ms)