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Trasmissione corrispettivi anche tramite soluzioni software

Il decreto “Adempimenti” (DLgs. 1/2024), in vigore dal 13 gennaio 2024, prevede una misura di semplificazione per l’invio dei corrispettivi telematici.

In breve, l’art. 24 del decreto stabilisce che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche soluzioni software, purché idonee a garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. In questo modo, l’adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.

Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e “semplificato”, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.

Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.

Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” e non ai “dati dei corrispettivi giornalieri”, una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell’approvazione delle relative disposizioni attuative.

In ogni caso, infatti, l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l’adozione di nuove tecnologie presenti un “rischio elevato” per il trattamento dei dati. 

Sempre in un’ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”), così che l’esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l’altro, che il legislatore introduca misure volte a “incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese”.

In tale contesto, peraltro, va rilevato che l’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l’integrazione tra registratori telematici e sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi.

Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS

Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL “Anticipi” per il settore sanitario. Infatti, l’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha eliminato (ancor prima della sua entrata in vigore) l’obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.

L’obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).

La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).
 

(MF/ms)




Ccnl Unionchimica Confapi: ipotesi di rinnovo 5 dicembre 2023

Si informano le aziende dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro che è stata sottoscritta in data 5 dicembre 2023 tra UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.
Di seguito si evidenziano le principali novità.

Parte Normativa
1) Decorrenza e durata
Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.1.2023 e scadenza al 31.12.2025.
 
2) Relazioni Industriali
Nell’ambito delle materie di competenza dell’Osservatorio Nazionale Plurisettoriale, è stata introdotta la previsione di verificare l’opportunità dell’armonizzazione di alcuni istituti contrattuali tra i vari comparti a cui si applica il presente CCNL e di valutare l’esistenza di eventuali distretti produttivi.
 
3) Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo.
In aggiunta a quanto già disciplinato dal CCNL in materia è stato definito che nel contratto di appalto la società appaltante richiederà alla società appaltatrice l’applicazione del contratto collettivo, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, del settore al quale la società appaltatrice appartiene. 
 
4)  Misure per le donne vittime di violenza di genere (nuovo articolo)
Nel richiamare le intese esistenti in materia e gli accordi Interconfederali sottoscritti tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, è stata introdotta a favore delle donne vittime di violenza di genere, ed al verificarsi delle condizioni disciplinate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di massimo 5 mesi, fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da ENFEA.
Ai sensi del comma 5 del D. Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
È stato altresì previsto che le lavoratrici, qualora vi siano più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Altresì alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e un’agevolazione nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare la disciplina in materia di ferie e par solidali.
 
5) Rappresentanza (nuovo articolo)
In riferimento all’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 come modificato dall’accordo integrativo del 19 settembre 2019, sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil  che definisce le regole per la misurazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, in base alle vigenti disposizioni amministrative sulla materia,  hanno  richiamato le regole previste dagli accordi per la certificazione degli iscritti tramite compilazione completa e puntale dell’UNIEMENS da parte delle aziende.
6) Informazione e formazione bilateralità (nuovo articolo)
Al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità previsti dalla contrattazione collettiva, viene riconosciuta, in caso di esaurimento delle ore di assemblea di cui all’art 67 un’ora aggiuntiva di assemblea il cui o.d.g. dovrà specificare “informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale”.  
 
7) Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori).
Sono state ridefinite le percentuali per il riconoscimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle misure del 4% fino a 50 dipendenti, 5 % da 51 a 100 dipendenti e 6% oltre 100 dipendenti. La percentuale viene calcolata in riferimento ai lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Nulla è stato innovato in materia e quindi rimane confermato che nell’ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
 
8) Lavoro Agile – Smart Working (normativa comune a tutti i settori)
Alla normativa già esistente nel CCNL è stata aggiunto il rinvio al protocollo nazionale su lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 dalle parti sociali, laddove sia necessario integrare l’attuale disciplina contrattuale.
 
9) Classificazione del personale
L’accordo di rinnovo ha previsto l’avvio dei lavori della Commissione per la revisione dell’inquadramento a partire dal mese di aprile 2024 con termine lavori entro il mese di aprile 2025.
Le parti hanno definito che l’introduzione di un nuovo sistema di inquadramento avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente CCNL.
 
10) Settore PLASTICA E GOMMA –  I AREA – II Livello
 Nella relativa Declaratoria è stata apportata la seguente nota a verbale di chiarimento: “Nota seconda alinea: sostituire “dopo 18 mesi di inquadramento nel II livello” con “dopo 18 mesi di inquadramento nel I livello”.
 
11) Banca ore solidali (normativa comune a tutti i settori)
Al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidali prevista dall’articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.151, UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno definito le Linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e/o adottate in sede aziendale.
12) Malattia e infortunio non sul lavoro
Sono state introdotte due importarti novità disciplinate nelle due note a verbale inserite in calce all’art. 46, comune a tutti i settori.
In particolare con la prima Nota a Verbale è stato definito che su espressa richiesta scritta del lavoratore interessato, per un massimo di due richieste all’anno, il datore di lavoro fornirà la situazione relativa al periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, mentre con la seconda Nota a Verbale viene stabilito che la malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso se la patologia contratta non permette il recupero psicofisico del lavoratore.
 
13) Malattia – Comparto Vetro
Anche per il comparto del Vetro è stata introdotta la possibilità per il lavoratore, superati i limiti di conservazione del posto, di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta e non oltre sei mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.
 
14) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
L’attuale normativa contrattuale è stata integrata prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2024 per il periodo di congedo parentale di cui all’art. 32 D.lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l’indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024 il congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n.151/2001, della durata dieci giorni lavorativi, è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.
 
15) Accomodamenti ragionevoli
È stata inserita nel testo contrattuale la previsione sugli “Accomodamenti ragionevoli” di matrice europea (Dir. 2000/78/CE “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e sovranazionale (Convenzione ONU 2006 “Sui diritti delle persone
con disabilità
”).
 
16) Rilevazione Quasi infortuni
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP, e RLS/RLSSA e RSU, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RLSSA, RSU e dai RSPP per individuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva diffusione.
 
17) Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori)
A parziale modifica della lettera D) dell’art. 57 è stato previsto che:

  • Il lavoratore titolare dei permessi mensili previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 potrà usufruire degli stessi anche in modalità frazionata ad ore (24/mese) a gruppi di 4 ore.;
  • Il lavoratore per i periodi di fruizione darà comunicazione per iscritto nelle modalità previste dalla legge, dando di norma un preavviso di almeno 5 giorni al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa.
Parte economica
 
1)  Previdenza integrativa – FONDAPI
A far data dall’1/1/2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10.
 
2) Trasferta per il settore Coibenti
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’importo della diaria di cui alla lettera C) è fissato in           € 46,48 giornaliere per trasferte in Italia ed € 77,47 giornaliere per trasferte all’estero.
 
3) Una tantum
Con la retribuzione afferente al mese di novembre 2023, a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data del 1°novembre 2023, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 101,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo in oggetto è uguale per tutti i livelli di inquadramento e pertanto non verrà effettuato alcun ricalcolo in relazione al livello di appartenenza.
In caso di lavoro svolto nella modalità part-time l’importo una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato.
 
4) Minimi retributivi 
L’ipotesi di rinnovo ha previsto i seguenti incrementi a regime:
  • Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di € 167,00 €;
  • Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di € 191,00;
  • Settori Abrasivi, Ceramica e Vetro: aumento a regime di € 161,00.
Gli aumenti sono stati scaglionati in 4 tranches con decorrenza dal 1° novembre 2023, 1° gennaio 2024, 1° aprile 2025, 1° dicembre 2025.
Le tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023 e alle scadenze convenute, sono allegate alla presente circolare.
 
In relazione a quanto previsto in materia di adeguamento dei minimi retributivi dal 1° novembre e della corresponsione dell’una tantum nello stesso novembre, si evidenzia che l’accordo di rinnovo ha previsto quanto segue:
  • Per quanto riguarda la parte economica relativa all’anno 2023 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie prevista entro il mese di gennaio 2024.
  • Nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi del mese di novembre 2023, il riconoscimento dell’importo una tantum e degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1° novembre 2023 potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese di dicembre 2023.
 
Si allegano tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023.
 
(FV/fv)



Società di comodo: verifica dello status con il test sull’operatività

Dal periodo di imposta 2022 “solare”, la verifica dello status di “società di comodo” è effettuata avendo riguardo al solo “test di operatività”; è infatti abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

I modelli REDDITI 2023 recano, come di consueto, nel quadro RS l’apposito prospetto in cui indicare i valori rilevanti ai fini del test e, in caso di mancato superamento, il reddito minimo da imputare ai fini IRES.

Il test è articolato nelle seguenti fasi:

  • determinazione dei ricavi minimi presunti, applicando le percentuali di legge (indicate dall’art. 30 comma 1 della L. 724/94) al costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, nonché altre immobilizzazioni;
  • determinazione dei ricavi effettivi, rappresentati dai ricavi, dagli incrementi di rimanenze e dagli altri proventi di natura non straordinaria risultanti dal Conto economico.
Entrambi gli importi sono determinati assumendo la media dei valori dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti. Se dal confronto tra i due importi emerge che il primo termine eccede il secondo, la società si considera “non operativa”.

Più nello specifico, le percentuali applicabili ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti sono pari al:

  • 2%, per partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 6%, per immobili e altri beni;
  • 5%, per immobili A/10;
  • 4%, per immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti (a partire dal terzo esercizio successivo a quello dell’acquisizione, torna ad applicarsi l’aliquota del 6%);
  • 1%, per immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 15%, per altre immobilizzazioni.
Con particolare riferimento agli immobili abitativi rivalutati, i ricavi minimi continuano a essere determinati in base ai valori storici se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici; se invece la rivalutazione ha efficacia anche fiscale si assume il valore maggiorato.

Prendendo il caso di un immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, da 100.000 a 400.000 euro con efficacia ai fini fiscali dal 1° gennaio 2021, si avrebbe:

  • per il 2020, il valore non rivalutato con coefficiente del 6%;
  • per gli anni 2021-2022-2023, il valore rivalutato con coefficiente del 4%;
  • per gli anni 2024 e successivi, il valore rivalutato con coefficiente del 6%.
Per ciascuno dei periodi agevolati al 4%, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (ris. 20 dicembre 2013 n. 101 e circ. 27 aprile 2017 n. 14, § 6), occorre assumere il valore fiscalmente rilevante nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio.

Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, si assumono i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, anche in tal caso, come detto, in base alle risultanze medie del Conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.

Tra i ricavi rientrano quelli iscritti alle voci:

  • A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni);
  • A.5 (altri ricavi o proventi).
Si considerano altresì gli incrementi delle rimanenze rilevati nelle seguenti voci del Conto economico:
  • A.2 (variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti);
  • A.3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
  • B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci).
    Non rientrano, invece, i decrementi delle rimanenze.
Tra gli “altri proventi” si considerano quelli iscritti alle voci C.15 e C.16 del Conto economico (a eccezione di quelli derivanti da attività non rilevanti, quali i crediti per rimborsi di imposte).

Il riscontro dello status di società di comodo determina, tra l’altro, l’imputazione del reddito minimo, su cui applicare la maggiorazione IRES del 10,5%.

Il reddito minimo è calcolato, in via presuntiva, come somma degli importi determinati applicando ai valori di alcuni beni, le seguenti percentuali forfetarie:

  • 1,5% per azioni o quote di partecipazione in società di capitali e di persone, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli, comprese quelle immobilizzate, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;
  • 4,75% per immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in leasing;
  • 4% per immobilizzazioni classificate nella categoria catastale A/10 (immobili a uso ufficio);
  • 3% per immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,9% per immobili (di qualunque natura) situati in un Comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 12% per le altre immobilizzazioni, anche in leasing.
    In questo caso, le percentuali devono essere applicate al valore dei relativi aggregati rilevati nell’esercizio per il quale si procede al calcolo (e non alla media triennale).
Si procede, quindi, al confronto tra l’ammontare di tale reddito minimo con il reddito imponibile del quadro RN. Se il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di un importo pari alla differenza dei due termini.
 

(MF/ms)




Decreto Sostegni Bis: le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il Dl. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

 

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni
Articolo 1 Dl.73/2021
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa
Articolo 1 Dl. 73/2021
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.
Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio.
Articolo 1 Dl. 73/2021
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.
Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse
Articolo 2 Dl. 73/2021
È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del Dl. 19/2020.
Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto.
Credito d’imposta locazioni 2021
Articolo 4 Dl. 73/2021
Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione
Articolo 9 Dl. 73/2021
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
Misure di sostegno al settore sportivo
Articolo 10 Dl. 73/2021
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Misure per il sostegno alla liquidità
Articolo 13 Dl. 73/2021
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Articolo 14 Dl. 73/2021
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.
Proroga moratoria per le Pmi
Articolo 16 Dl. 73/2021
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, Dl. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.
Note di credito Iva e procedure concorsuali
Articolo 18 Dl. 73/2021
Viene prevista la modifica dell’articolo 26 Dpr. 633/1972anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).
“Ace innovativa”
Articolo 19 Dl. 73/2021
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Credito d’imposta beni strumentali
Articolo 20 Dl. 73/2021
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Articolo 32 Dl. 73/2021
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, Dl. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Articolo 42 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, Dl.41/2021.
La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.
Indennità per i collaboratori sportivi
Articolo 44 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

(MF/ms)




Registro Imprese Storiche Italiane: riapertura dei bandi per l’iscrizione

Si comunica che Unioncamere Nazionale ha riaperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche Italiane.
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
  • 30 settembre 2024 per le aziende che hanno raggiunto i 100 anni dalla costituzione alla data del 31 dicembre 2023
  • 31 luglio 2025 per le imprese che avranno raggiunto questo traguardo alla data del 31 dicembre 2024
 
Le imprese interessate devono compilare e inviare la  domanda di iscrizione alla pagina web dedicata  https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche
 
Si uniscono in allegato l’Avviso per la riapertura dei termini delle iscrizioni e il Regolamento.

(MS/ms)