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“Ravvedimento speciale”: in cosa consiste e il termine di pagamento

La bozza di “Dl bollette”, approvato il 28 marzo dal Consiglio dei Ministri contiene parecchie novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.

Vengono tra l’altro posticipati i termini di alcune definizioni, nello specifico:

  • il termine per il pagamento della prima rata (o di tutte le somme) per il ravvedimento operoso speciale slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;
  • il termine per il pagamento della prima rata per la definizione delle violazioni formali slitta dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rammentiamo brevemente che il ravvedimento operoso speciale è disciplinato dall’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022 e si distingue dal ravvedimento ordinario (disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97) principalmente per i seguenti aspetti:

  • le somme vanno pagate entro il 31 marzo 2023, ora 30 settembre 2023 (nel ravvedimento ordinario non ci sono limiti, se non derivanti dalla notifica dell’accertamento o dai termini decadenziali);
  • le sanzioni sono ridotte, a prescindere dal periodo di imposta che si ravvede, a 1/18 del minimo (nel ravvedimento ordinario la riduzione, a seconda dei casi e di quando avviene il ravvedimento, può essere da 1/10 del minimo a 1/5 del minimo);
  • gli importi possono essere pagati in 8 rate (nel ravvedimento ordinario non c’è il pagamento rateale).

In conseguenza della posticipazione del termine di pagamento della prima rata al 30 settembre 2023, vengono spostate le rate successive sebbene rimanga il tetto massimo delle 8 rate. Le rate successive scadranno il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Permane il tasso del 2% sulle rate successive.

Il DL modifica il comma 175, quindi slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 non solo il termine per pagare le somme o la prima rata ma anche il termine per rimuovere la violazione (in genere si tratta di presentare una dichiarazione integrativa).

Vengono introdotte due norme di interpretazione autentica quindi per definizione retroattive.

In primo luogo, si prevede che tutte le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) non possono fruire del ravvedimento speciale. Quindi, non solo le classiche ipotesi di imposte dichiarate ma non pagate ma anche le ulteriori casistiche indicate dalle norme citate, come la fruizione di detrazioni in misura maggiore rispetto a quella consentita e la compensazione di crediti derivanti da dichiarazione omessa.

Non importa che si tratti di violazioni che possono o meno essere definite ai sensi dell’art. 1 comma 153 ss. della L. 197/2022 (definizione degli avvisi bonari).

C’è una esclusione reciproca tra ravvedimento speciale e definizione delle violazioni formali: tutto ciò che è definibile tramite quest’ultima definizione non può essere oggetto di ravvedimento speciale.

Poi, sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”, sempre che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata.

Insomma, tutte le violazioni che hanno in qualche modo riflesso dichiarativo possono beneficiare del ravvedimento, come ad esempio quelle disciplinate dall’art. 7 del DLgs. 471/97 (mancata esportazione nei 90 giorni, errato utilizzo del plafond).

Per effetto del comma 176, “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”. Mediante interpretazione autentica, si prevede che:

  • non sono ravvedibili le violazioni dell’art. 4 del DL 167/90 (in sostanza, l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW);
  • può essere ravveduta la mancata dichiarazione di redditi di fonte estera quand’anche le relative somme avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW, comprese le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.

In questo caso, si potrebbero ravvedere ex L. 197/2022 i redditi esteri e l’IVIE/IVAFE e le violazioni in tema di quadro RW ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
 
 
Da versare entro il 31 ottobre i 200 euro per le violazioni formali

Per quanto riguarda la definizione delle violazioni formali, viene modificato il comma 167: ne deriva che le somme potranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo) o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.

Il termine per rimuovere la violazione, ove ciò sia necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).
 
(MF/ms)




RNA: slittamento termini registrazione per Agenzia Entrate

L’art. 7 comma 4 del DL 39/2024 sulle agevolazioni fiscali prevede un’ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2024, del termine per la registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli Aiuti di Stato 2023 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Riepilogando i termini della questione, l’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 dispone che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendano concessi e siano registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nell’RNA, ai fini del decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (comma 1).

A tali adempimenti provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti (comma 2).

L’art. 35 del DL 21 giugno 2022 n. 73 convertito (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha stabilito che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, “i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023”.
In particolare, tale proroga “si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni”.

In base a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate aveva tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Prorogati i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024

L’art. 22 comma 2 del DL 198/2022, intervenendo sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, ha poi stabilito che i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del DM 31 maggio 2017 n. 115, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023);
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2023);
  • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.
Per effetto della nuova disposizione prevista dal DL sulle agevolazioni fiscali, che interviene sempre sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, i suddetti termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono ora tutti prorogati alla scadenza del 30 novembre 2024.

(MF/ms)




Versamenti da cartelle di pagamento rinviati a fine marzo

Il decreto legge 30 gennaio 2021 n. 7 ha nuovamente apportato modifiche alla legislazione emergenziale che riguardano sia i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento sia i termini, iniziali e finali, di notifica degli atti impositivi.
Viene in primo luogo modificato l’art. 68 del DL 18/2020 posticipando di un ulteriore mese (dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021) la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.
Ai sensi del menzionato art. 68, “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, di conseguenza il pagamento slitta al 31 marzo 2021.
Sono da ritenersi sospese altresì le rate da dilazioni dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021; il pagamento deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2021.
La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito INPS, altresì per gli accertamenti esecutivi dei Comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del DL 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.
Secondo il censurabile orientamento da sempre fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, vedasi la circolare 20 marzo 2020 n. 5).
Poi, si incide sul termine dell’art. 152 del DL 34/2020, sospendendo sino al 28 febbraio 2021 (e non più sino al 31 gennaio 2021) i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Lo stesso dovrebbe potersi dire per le attività cautelari, si pensi al fermo e all’ipoteca esattoriale.
Relativamente ai termini di notifica, non viene intaccato l’art. 68 comma 4-bis lettera b) ultimo periodo del DL 18/2020, secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022. L’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), continua pertanto a scadere, se si tratta di liquidazione automatica, non il 31 dicembre 2020 bensì il 31 dicembre 2022.
Viene però modificato l’art. 157 del DL 34/2020, posticipando l’emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale (nonché di altri atti “minori” come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche).
Questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, ora si posticipa prevedendo che l’emissione avverrà tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Viene di conseguenza introdotta una breve proroga dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento, proroga che non è più di un anno bensì di quattordici mesi. Dunque, per effetto dell’art. 157 comma 3 del DL 34/2020 così come modificato dal DL 7/2021:
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella da 36-bis scade non il 31 dicembre 2021 ma il 28 febbraio 2023;
  • per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella da 36-ter scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).
Sui termini di notifica degli altri atti impositivi, viene modificato l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020. La notifica sarebbe dovuta avvenire, prima del decreto legge 7, dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, ora, può avvenire dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Rimane fermo che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.
Rimane lo slittamento al 2022 dei termini per le cartelle scaduti a fine 2020
Ciò non riguarda solo gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP) ma ogni atto impositivo (avvisi di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione …), con l’eccezione della fiscalità locale.
Tenendo conto di quanto esposto, entro il 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà però dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Va ricordato che, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
(MF/ms)



Dichiarazione Iva 2021: 30 aprile 2021 il termine per la detrazione Iva sugli acquisti 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (art. 6 comma 5 del Dpr 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente (art. 178 della direttiva 2006/112/Ce).
Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2021.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2026.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2021, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018.

Nella risposta a interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato differito al 30 giugno 2020).

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’Iva detratta dovrebbe confluire “nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 2020)

Si tratta di un’affermazione che desta qualche perplessità: non risulta del tutto comprensibile, difatti, per quale ragione la nota di variazione debba essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo 2019, se il diritto alla detrazione è esercitato nella dichiarazione successiva.

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello Iva.

Anche in questa circostanza, si sostiene che l’Iva detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello non appare coerente neppure con le istruzioni contenute nel modello dichiarativo (si veda, ad esempio, il modello Iva 2021, riferito al 2020).
In tale sede, è precisato che nei righi da Ve1 a Ve12 devono essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
La predetta locuzione lascerebbe intendere che, nei righi da Ve1 a Ve12 del modello Iva 2021 relativo al 2020 possano essere incluse anche le note di credito registrate con riferimento all’anno cui la dichiarazione si riferisce.

(MF/ms)




Proroga per tutti al 15 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni

Con la circolare n. 8 pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali recate dal DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) e dall’art. 38 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

In particolare, le principali novità riguardano:

  • l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730;
  • la semplificazione della dichiarazione precompilata;
  • la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 11 comma 1 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 2 del DPR 322/98 con effetto dal 2 maggio 2024, ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
  • dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti “solari”;
  • dalla fine dell’undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Tale nuova disciplina è stata però derogata per effetto dell’art. 38 del citato DLgs. 13/2024.

In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato infatti differito:

– dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”;
– dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Nella circolare non viene fatta alcuna distinzione, per cui deve ritenersi confermato che le disposizioni dell’art. 38 del DLgs. 13/2024 riguardino tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo. 

Nei confronti di tutti i contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

Resta invece applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 11 comma 2 del DLgs. 1/2024, secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.

Ad esempio, in relazione al periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023 di una società di capitali, i relativi modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023 vanno presentati entro il 31 maggio 2024, cioè entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, in base alla disciplina precedente all’intervento del DLgs. 1/2024.

I termini previgenti rimangono applicabili anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, ad esempio una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023, che è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.

Per quanto riguarda l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730, la circolare ricorda che è possibile presentare il modello 730/2024 anche per:

  • indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L);
  • dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L);
  • assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) nel nuovo quadro W.
Viene inoltre sottolineata la possibilità, prevista dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

L’art. 1 del DLgs. 1/2024 ha invece modificato la dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche
titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

A decorrere da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare ribadisce che le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, da parte del contribuente, saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 

(MF/ms)