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Modello IVA TR: aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Ai sensi dell’art. 1 comma 72 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Con tale intervento normativo, è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del Dl 73/2021). Per l’anno 2020, invece, il previgente limite di 700.000 euro era già stato innalzato a un milione di euro (art. 147 del Dl 34/2020).

Il nuovo ammontare di 2 milioni di euro vale sia per la compensazione del credito IVA annuale relativo al 2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel corso del 2022.

Per questa ragione è stato, dunque, necessario aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello TR (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020), il quale resta immutato nella sua struttura.

Il termine per la presentazione del modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, vale a dire il primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria (che sarebbe il 30 aprile), a norma dell’art. 8 del Dpr 542/99 e dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011. Il modello può essere presentato a partire dal 1° aprile 2022.

In relazione al secondo trimestre 2022, il modello IVA TR potrà essere presentato al più tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio è domenica, ma si potrebbe beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.

In precedenza, proprio per tenere conto del più elevato limite di compensazione dei crediti IVA, anche il modello di dichiarazione IVA era stato aggiornato, in via analoga. In particolare, era stato eliminato il campo 6 del rigo VX4, che doveva essere barrato dai subappaltatori edili per attestare il possesso dei requisiti che consentivano di beneficiare del maggior ammontare (è stato assorbito, infatti, il limite derogatorio di un milione di euro previsto per gli anzidetti subappaltatori).

Con l’occasione del recente aggiornamento del modello TR, si segnalano le precedenti modifiche che sono state apportate nel corso del 2021, per tenere conto delle novità normative riferite alle percentuali di compensazione di taluni prodotti agricoli.

Il primo aggiornamento era stato effettuato per considerare le nuove percentuali di compensazione, per il legno e la legna da ardere, innalzate dal 6% al 6,4%, secondo quanto previsto dal Dm 5 febbraio 2021.

Il Dm 19 dicembre 2021 ha esteso retroattivamente l’applicazione alle cessioni dell’anno 2021. Per il 2022, tuttavia, l’aliquota del 6,4% non risulta ufficialmente essere stata prorogata.

Il secondo aggiornamento al modello, avvenuto nel corso del 2021, era dovuto all’introduzione della nuova percentuale, pari al 9,5%, per le cessioni di animali della specie bovina e suina, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Dl 73/2021 (negli anni precedenti, la percentuale era fissata, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%).

A tal fine, sono stati inseriti i nuovi righi “TA11A” (riservato alle operazioni attive) e “TB11A” (dedicato alle operazioni passive).

La percentuale del 9,5% è stata, quindi, prorogata anche per il 2022 a norma dell’art. 1 comma 527 della L. 234/2021.

Visto di conformità escluso sotto i 30.000 euro

In merito alle condizioni per la certificazione del credito maturato, non sono richieste formalità ulteriori rispetto alla presentazione del modello, qualora il predetto credito IVA sia di importo inferiore a 30.000 euro.

Per le eccedenze di IVA detraibile di ammontare superiore a 30.000 euro è, invece, richiesta l’apposizione sul modello del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.

Negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del Dpr 633/72 è necessaria la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il modello TR riferito al primo trimestre 2022, spetta inoltre per i crediti IVA non superiori a 5.000 euro, in favore dei soggetti passivi il cui livello di affidabilità ISA è:

  • almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020;
  • oppure, almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’anzidetta soglia di 50.000 euro è cumulativa per il credito IVA annuale e per i crediti trimestrali, essendo riferita, in via generale, alle richieste di rimborso effettuate nel 2022 (provv. n. 103206/2021).

(MF/ms)




Transfer price: la documentazione prevista per le Pmi

Come noto, nel corso di un controllo fiscale, le imprese italiane che scambiano beni e/o servizi con imprese controllate estere devono dimostrare all’amministrazione finanziaria la correttezza dei valori applicati alle cessioni intercompanyche devono essere in linea con quanto previsto dalle disposizioni nazionali e internazionali di riferimento.

In merito, giova ricordare che:

  • l’articolo 110, comma 7, Tuir contempla le disposizioni in materia di transfer price a livello domestico, stabilendo che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
  • sulla base delle raccomandazioni Ocse, occorre avere riguardo al “principio di libera concorrenza” previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo dovrebbe corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.
Ciò posto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 Dl. 78/2010, il contribuente ha la facoltà di predisporre un set documentale idoneo a supportare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo.

La predisposizione della documentazione sopra richiamata consente così di evitare le sanzioni previste, ai fini fiscali, per la fattispecie riconducibile alla dichiarazione infedele.

Sullo specifico punto l’articolo 1 D.lgs. 471/1997 prevede quanto segue:

  • comma 2 (dichiarazione infedele): se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato;
  • comma 6 (esimente prevista in materia TP): in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione sopra indicata (prevista per la dichiarazione infedele) non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Quindi, qualora il contribuente abbia costruito un idoneo supporto documentale, potrà consegnarlo nel corso dell’attività di controllo ispezione o verifica, usufruendo del regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 6, D.lgs. 471/1997.

Di contro, in ambito penal-tributario, l’articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000 prevede che ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per la dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (compresa quella redatta in tema di prezzi di trasferimento), della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Sotto il profilo operativo le linee guida previste per la redazione del set documentale ai fini del transfer price, sono contenute nel provvedimento n. 2010/137654 diramato dall’Agenzia delle Entrate in data 29.09.2010, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Il nominato provvedimento direttoriale contiene tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 Dl. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Delineato, seppur brevemente, l’assetto normativo di riferimento si ricorda che l’Agenzia delle Entrate – in data 20 settembre 2021 – ha pubblicato la bozza di circolare, disponibile in consultazione pubblica, in tema di documentazione ai fini dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Il citato documento di prassi conferma le semplificazioni previste per le piccole e medie imprese per le quali, già in passato, era prevista la facoltà di non aggiornare la documentazione per i due periodi d’imposta successivi a quello cui essa stessa si riferisce, sempre che le informazioni su cui si fonda l’analisi di comparabilità siano reperibili da fonti pubblicamente disponibili e che non siano intervenute modifiche significative ai seguenti elementi:

  • caratteristiche dei beni e dei servizi;
  • analisi delle funzioni svolte;
  • termini contrattuali;
  • condizioni economiche;
  • strategie d’impresa.
In particolare, con la finalità di rendere meno oneroso l’accesso al regime premiale alle piccole e medie imprese, tali soggetti hanno la facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate condizioni, alcuni dati dell’analisi di comparabilità.

In merito, giova ricordare che:

  • per piccole e medie imprese si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento;
  • l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro deve avvenire utilizzando, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra il volume d’affari ai fini Iva e i ricavi ai fini delle imposte sui redditi indicati nelle rispettive dichiarazioni del periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.
La bozza di circolare ribadisce, sempre in un’ottica di semplificazione, che i fattori che non devono aver subito modificazioni significative sono quelli che rilevano ai fini dell’analisi di comparabilità ossia le caratteristiche dei beni e servizi, le funzioni svolte, i rischi assunti, i beni strumentali utilizzati, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie di impresa.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate raccomanda di prestare particolare cautela in ordine all’appuramento o meno di eventuali variazioni occorse nei fattori della comparabilità sopra indicati in quanto, nel corso dell’attività di un’impresa, è assolutamente normale che tali fattori subiscano variazioni più o meno rilevanti.

Sul punto, per modificazioni significative si intendono le variazioni di rilevanza tale che, in un contesto di soggetti indipendenti, sarebbero suscettibili di incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni tra gli stessi intervenute e, quindi, sulla loro valorizzazione.

Infine, si ricorda che il verificarsi delle condizioni previste per poter godere della semplificazione sopra illustrata non esime le piccole e medie imprese dal fornire informazioni, per ogni singolo anno, sulla società, sulla struttura operativa, sull’attività e la strategia imprenditoriale perseguita, sulle operazioni infragruppo oltre che sui dati indicati generali sul Gruppo multinazionale di cui al sottoparagrafo da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 del provvedimento direttoriale emanato in tema di Documentazione Nazionale in precedenza citato.

(MF/ms)
 




Energia: quasi il 70% delle aziende Api Lecco Sondrio sta aumentando i listini e il 75% chiede di mettere un tetto al prezzo del gas

E’ un grido di allarme corale quello che si sta elevando dalle piccole e medie imprese di Api Lecco Sondrio: “I costi dell’energia ci stanno mettendo in ginocchio”.
Lo scorso fine settimana abbiamo condotto un’indagine flash tra le nostre aziende associate sulla tematica rincari gas e energia e conseguenze per le aziende, a cui ha partecipato un centinaio di associate, il 66,7% appartenente al settore metalmeccanico.

Ne emerge che i rincari dei prezzi dell’energia stanno pesando molto più di quelli del gas: il lavoro del 32,6% delle imprese è mediamente condizionato da questo fattore, il 25,3% è molto condizionato e il 23,2% dichiara che i costi dell’energia pesano oltre il 50% per il proprio lavoro.
Abbiamo inoltre chiesto alle nostre aziende come intendono fare fronte nell’immediato a questa problematica: il 66,7% ha deciso di aumentare i listini, il 12,9% di fermare la produzione. A questa domanda abbiamo lasciato anche libertà di risposta e tra le risposte troviamo che c’è chi sta vagliando entrambe le soluzioni e chi ha scelto le rinnovabili, ovvero i pannelli solari (2,2%), puntando sul green per una soluzione valida anche per il futuro.
Come ultimo quesito abbiamo chiesto ai nostri imprenditori quale iniziativa vorrebbero che il Governo adottasse a breve e lungo termine per fronteggiare questa situazione. Nell’immediato hanno detto quasi in parità che il 37% vorrebbe continuare con i crediti di imposta, il 36% vorrebbe invece contributi a fondo perduto.

Per quanto riguarda, invece, le soluzioni a lungo termine la voce è unanime: il 75% delle nostre imprese vuole che si metta un tetto al prezzo del gas.

“Il prezzo dell’energia sta spaventando, quando ha superato quota 300 euro la situazione è diventata insostenibile per le imprese, negli ultimi giorni è sceso e stamattina si è rialzato dopo la chiusura del gasdotto Nord Stream – dichiara Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio. Così non possiamo andare avanti a lungo, lo si vede dalla risposta a questo questionario da parte delle aziende, c’è bisogno che il Governo, ma soprattutto l’Europa, intervenga per mettere un tetto al prezzo del gas, per fermare questa speculazione che ha deciso di mettere in ginocchio le aziende europee. Da un paio di giorni sui giornali sta circolando l’ipotesi di una cassa integrazione per l’energia come quella varata per la pandemia, siamo favorevoli, o meglio è quello che il nostro presidente nazionale di Confapi Maurizio Casasco aveva chiesto al Governo Draghi a fine luglio: una cassa integrazione speciale dedicata all’energia. Dovrà essere però identica a quella per il Covid, con una procedura semplificata e che non sia a carico dell’azienda, altrimenti non ne vedo il senso, e dovrà essere accessibile a tutti non solo alle aziende energivore”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Indagine rapporto banche-imprese: per 51 pmi su 100 c’è un peggioramento

Il sistema economico delle pmi dei territori di Lecco e Sondrio è sano, c’è stabilità e le nuove linee di credito aperto sono state dedicate in maggioranza a nuovi investimenti, ma purtroppo il rapporto con le banche si è deteriorato notevolmente negli ultimi anni.
Sono questi i concetti principali che emergono dai risultati dell’indagine realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio di rispondere sul tema “finanza e rapporti bancari”.
Nell’ultimo biennio, il processo di ricapitalizzazione è proseguito in 34 aziende su 100, dimostrando un impegno attivo da parte dell’impresa per rendere solida la propria struttura finanziaria, peraltro in una fase di mercato non particolarmente positiva per le imprese. Si registra un miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto al periodo Covid.
I debiti a breve termine sono contratti spesso per tamponare situazioni di squilibrio che dovrebbero risolversi in un tempo ristretto. Negli ultimi due anni sono rimasti pressoché stabili per più della metà degli intervistati. L’esposizione finanziaria a medio-lungo termine si presenta meno costante e si contrae in un maggior numero di casi: sono 37 casi su 100.   
Nella prima metà del 2024 le aziende hanno mantenuto una stabilità rispetto al credito finanziario, senza chiederne di nuovi, atteggiamento dovuto alla grande incertezza causata dal mercato. Solo 2 aziende su 10 hanno aperto nuove linee di credito nel 2024 e il 44% di questi lo ha fatto per finanziare investimenti, il 22% per copertura dei costi dei materiali e il 17% per il ritardo di pagamento da parte dei clienti.
La riforma del sistema bancario e i processi di aggregazione nel comparto che si sono susseguiti modificandone struttura e composizione, hanno generato continue riorganizzazioni interne agli istituti di credito, i cui riflessi si trovano evidenti in un cambiamento delle procedure ma anche delle relazioni umane intrattenute dalle imprese. 51 aziende su 100 sottolineano un peggioramento dei rapporti con gli istituti di credito, il 67% di questi lo imputa alla mancanza di rapporto con persone di riferimento stabili, il 48% all’assorbimento delle banche locali da parte di grandi gruppi e il 43% alla documentazione richiesta e procedure più gravose e complesse.
Infine, nell’indagine emerge la non consapevolezza delle nostre imprese di quanto ora sia importante la rendicontazione sociale, i rapporti e il bilancio di sostenibilità: un insieme di documenti ufficiali che contribuiscono a rendere l’immagine aziendale, anche nei confronti degli istituti di credito che utilizzano tutti i documenti utili, a qualificare la solidità dell’impresa ai fini delle procedure di affidamento creditizio. Il 29% degli intervistati pensa che gli ESG (Environmental Social Governance) siano poco o per nulla rilevanti nei rapporti con le banche.

Questi risultati dell’indagine – spiega il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazzaconfermano quello che sapevamo già. Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Si potrebbe però migliorare il rapporto tra banche e imprese magari proprio partendo dalla valorizzazione di strumenti oggi fondamentali, come gli ESG, che potrebbero aiutarle non solo ad ottenere nuove linee di credito, ma anche a umanizzare il rapporto tra questi soggetti, considerando la rilevanza che le persone hanno nel concetto di sostenibilità e impatto sociale”.

In allegato il report completo con i risultati dell’indagine.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Crisi di impresa: le prime segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi giorni alcuni contribuenti hanno ricevuto specifiche segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fronte di debiti Iva relativi al primo trimestre 2022 superiori ad euro 5.000.

Al fine di inquadrare correttamente le conseguenze di tali comunicazioni si ritiene necessario richiamare alcune importanti previsioni introdotte nel nuovo codice della crisi (Dlgs. 14/2019) dal recente Dlgs. 83/2022.

In realtà la citata disposizione si è limitata ad introdurre un apposito capo (capo III del Titolo II) dedicato alle “Segnalazioni per la anticipata emersione della  cris e programma informatico di verifica della sostenibilità del  debito  e di  elaborazione  di  piani  di  rateizzazione”, nel quale sono state “raccolte” le previsioni di cui ai previgenti articoli 15 Dl. 118/2021 e 30 sexies Dl. 152/2021, oltre ad alcune nuove disposizioni in materia di obblighi di segnalazione per banche e intermediari finanziari.

Al centro dell’attenzione dei contribuenti, negli ultimi giorni, come detto, è, nello specifico, l’articolo 25-novies Dlgs. 14/2019 (in vigore dal prossimo 15 luglio, fino a quando opererà l’articolo 30 sexies Dl. 152/2021), il quale prevede obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati, ovvero:

  • l’Inps,
  • l’Inail,
  • l’Agenzia delle Entrate,
  • l’Agenzia delle Entrate-riscossione.
I citati enti sono chiamati ad inviare apposite segnalazioni a mezzo pec (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all’imprenditore, e, ove esistente, all’organo di controllo, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di segnalazione:

  • per l’Inps, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
  1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  • per l’Inail l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  • per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche trasmesse, superiore a 000 euro;
  • per l’Agenzia delle entrate-riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Le segnalazioni sono inviate:
  • dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022;
  • dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia entrate-riscossione entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che legittima la segnalazione. L’Inps invierà la comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre l’Inail invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. L’agenzia delle entrate-Riscossione, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
La norma non prevede specifiche conseguenze in caso di mancata attivazione dell’imprenditore a fronte della segnalazione ricevuta; in quest’ambito un ruolo sicuramente più “delicato” è quello rivestito dal collegio sindacale, che potrebbe essere ritenuto responsabile nel caso in cui non si sia attivato per presentare denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi (se commesse).

L’organo di controllo risulta poi destinatario di un’altra specifica previsione, ovvero del primo articolo del richiamato capo (articolo 25-octies Dlgs. 14/2019), il quale prevede invece l’obbligo, per lo stesso, di segnalare per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per il ricorso alla composizione negoziata, con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

La segnalazione deve:

  • essere motivata
  • essere trasmessa con mezzi che ne assicurino la prova dell’avvenuta ricezione
  • deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 cod. civ.

Una così rilevante conseguenza, unita ad una formulazione tanto ampia (quale è appunto quella che richiama la “sussistenza dei presupposti” per il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi) rischia di indurre i sindaci a segnalazioni “eccessive”, giustificate dall’esigenze di tutela e prudenza.

Da ultimo, specifici obblighi di comunicazione sono previsti anche in capo alle banche e agli altri intermediari finanziari, che, nel momento in cui comunicheranno al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, dovranno darne notizia anche agli organi di controllo societari (ovviamente se esistenti).

(MF/ms)