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Online gli elenchi Split Payment per l’anno 2024

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024.
Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023. 

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase. A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2024 aggiornati al 20 ottobre 2023:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito. Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Apposito modulo per segnalare gli errori

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)




Inps: esonero contributivo per nuove assunzioni

La circolare Inps del 24 novembre 2020, n. 133, fornisce le corrette istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta dell’esonero di cui agli artt. 6 e 7 del c.d. decreto Agosto, il cui regime di aiuti di Stato è stato approvato lo scorso 16 novembre 2020.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto) ha previsto all’articolo 6 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le seguenti fattispecie:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico- effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati e classificazione dei lavoratori

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di lavoro part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece dall’esonero le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulato a tempo indeterminato) e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ovvero:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’istituto chiarisce, inoltre, che nell’attuale situazione occupazionale l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, ove sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibiltà con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (art. 6, comma 3).

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Ammissione all’esonero

Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps domanda di ammissione attraverso la nuova funzionalità del modulo "DL104-ES" disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex diresco)", previo accesso con credenziali personali.

Modalità di esposizione dati

Una volta ottenuta autorizzazione, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili Uniemens: per la corretta esposizione di codici, causali e importi (correnti e arretrati) rimandiamo alle descrizioni indicate al punto 9) della circolare Inps n. 133 qui allegata.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).




“Stella al merito del lavoro”: istruzioni per inoltrare la richiesta

Si trasmettono in allegato le istruzioni e le principali norme per il conferimento dell’onorificenza Stella al merito del Lavoro per l’anno 2024 inviate dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro. La modulistica è presente anche sul sito www.ispettorato.gov.it 

(SG/sg)




Webinar: “Chiudere il bilancio 2020: come vincere la sfida”

Nell’ambito degli incontri di PMI Network ApiTech, divisione ricerca e sviluppo di Api Lecco Sondrio, organizza, in collaborazione con Deloitte, per giovedì 11 marzo 2021, ore 16, il webinar “Chiudere il bilancio 2020 – Come vincere la sfida” rivolto a titolari d’azienda e personale amministrativo, in cui si discuterà il tema della chiusura del bilancio 2020.
Proponiamo un seminario in cui le imprese possano trarre spunti utili con riferimento ai temi e valutazioni più critiche relativamente alla predisposizione del progetto di bilancio 2020 come strumento di comunicazione con gli stakeholders aziendali, alle previsioni di liquidità, di business e recuperabilità degli asset. Infine, si passerà alle valutazioni riguardanti i fondi rettificativi dell’attivo e all’applicazione della art. 110 della L. 126 del 13 ottobre 2020 con riferimento sia alla rivalutazione dei beni aziendali sia all’iscrizione degli ammortamenti.

Il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare compilare il form alla pagina: https://www.pmi-network.eu/eventi/

PROGRAMMA

Ore 16.00   Saluti e apertura lavori a cura di ApiTech
                   Ileana Malavasi (Responsabile per l’innovazione ApiTech)

Ore 16.05   Chiudere il bilancio 2020: come vincere la sfida
                   Dr. Santo Rizzo (Deloitte – Socio) e Dr. Moretto Luca (Deloitte – Director)

Ore 17.20   Domande e confronto conclusivo

Ore 17.30   Chiusura lavori

RELATORI

Dr. Santo Rizzo, in Deloitte nel 1988 dove ha iniziato la sua esperienza professionale nella revisione contabile, acquisendo competenze significative nei settori di appartenenza di grandi gruppi multinazionali come Fiat Group Automobiles, Buzzi Unicem, Magnetto Group, Bitron Group, SKF.  Oltre a seguire attualmente società manifatturiere e di servizi nell’area piemontese, fa parte del Collegio dei Revisori di API Torino. Nell’ambito della struttura di Deloitte presso l’ufficio di Torino, riveste il ruolo di Regional Risk Managing Partner ed è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili sin dalla sua costituzione.

Dr. Moretto Luca, fa parte della practice Accounting & Reporting Advisory di Deloitte e dal 2010 collabora con il Centro di Eccellenza IFRS italiano. Ha coordinato progetti di implementazione di nuovi IFRS per importanti realtà industriali (Fiat Chrsyler Automobiles, CNH Industrial), transizioni ai principi contabili internazionali e supporta il Professional Practice Director Office nella predisposizione di pareri e consultations sull’applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.

(IM/im)




Polizze catastrofali: aggiornamenti dai tavoli istituzionali

Si è svolta il 10 giugno la riunione al MIMIT del Tavolo Permanente di confronto per un esame congiunto delle tematiche connesse alla prima fase di operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali introdotte dall’ultimo decreto legge in materia.

Premessa e stato dell’arte
Il decreto- legge di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 maggio (L. n 78 del 2025 di conversione del DL 39 del 2025) e, in estrema sintesi, prevede:

➢una gradualità nell’ entrata in vigore dell’obbligo differenziando tra:

• grandi imprese (quelle che superano almeno due dei seguenti criteri quali totale dello stato patrimoniale superiore ai 25 mln. di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre i 50 mln. di euro e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore ai 250) – l’obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025 ma vengono sospese per 90 giorni le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento dell’obbligo;

• medie imprese (da 50 a 249 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 50 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 43 milioni di euro): obbligo di stipula della polizza entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 ed è coevo all’entrata in vigore delle sanzioni per le imprese che non adempiono all’obbligo di stipula;

• micro e piccole imprese (quelle che rispondono ad almeno due dei tre criteri: microimprese (meno di 10 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 2 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 2 milioni di euro); piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 10 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 10 milioni di euro): obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed anche in questo caso le sanzioni si applicano a partire da tale data.

➢Abuso edilizio: l’assicurazione obbligatoria si applicherà solo agli immobili costruiti con regolare titolo edilizio o risalenti a periodi in cui il titolo non era richiesto. Rientrano nella copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per cui sia in corso un procedimento di regolarizzazione. Sono esclusi da indennizzi, contributi o agevolazioni pubbliche gli immobili “non assicurabili” per irregolarità edilizie non sanate.

➢Beni di proprietà di terzi: in caso di assicurazione su beni di terzi impiegati nell’attività d’impresa, l’indennizzo sarà riconosciuto al proprietario, vincolato al ripristino del bene. In caso di inadempimento, l’imprenditore potrà comunque ottenere un indennizzo pari al 40% per il lucro cessante. È inoltre riconosciuto un privilegio per il rimborso dei premi assicurativi versati.

➢Valore dei beni da assicurare: sarà calcolato in base al costo di ricostruzione a nuovo, al rimpiazzo dei beni mobili o al ripristino delle condizioni del terreno.

➢Controlli sui premi: viene attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, la funzione di verifica per prevenire fenomeni speculativi sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia.

➢Grandi imprese e franchigia: Il tetto massimo del 15% di franchigia non si applicherà ai gruppi di grandi imprese (e società collegate o controllate) che stipulano programmi assicurativi di gruppo purché rispettino i criteri definiti dal Mef e MIMIT nel DM 18 del 2025: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

              •Fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
              •Numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Sull’applicazione della normativa sono state pubblicate alcune FAQ su sito del MIMIT (https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq) in cui viene chiarito:

  • Ambito di Applicazione e Soggetti Obbligati:

L’obbligo di assicurazione riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali), anche se non di proprietà (es. in affitto o leasing), a meno che non siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Sono tenute all’obbligo tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione di iscrizione.

  • Beni Esclusi dall’Obbligo:

Gli immobili con abusi edilizi o costruiti senza le autorizzazioni necessarie sono esclusi dalla copertura assicurativa.
I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo.
I veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono esclusi dalla copertura obbligatoria.

  • Modalità di Adempimento:

È possibile adempiere all’obbligo anche tramite l’adesione a polizze collettive.
Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate alla nuova normativa a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Conseguenze su Incentivi Pubblici:
La norma che lega l’accesso a contributi pubblici all’adempimento dell’obbligo assicurativo non è auto-applicativa. Ciascuna Amministrazione dovrà definire le modalità con cui tenerne conto. Il MIMIT intende precludere l’accesso ai propri incentivi alle imprese inadempienti, ma tale regola dovrà essere recepita nella normativa di ciascun incentivo. La valutazione sul mancato adempimento non è retroattiva: si applicherà solo dopo l’adeguamento della normativa del singolo contributo o agevolazione pubblica.

Per quello che riguarda la liquidazione in caso di sinistro, la Legge Quadro 40/2025 (Legge ricostruzione post-calamità), introduce, all’art. 23 una procedura di liquidazione anticipata parziale del danno in base alla quale la liquidazione può essere anticipata fino al 30% dei danni in caso di eventi calamitosi, per le imprese assicurate:
– richiesta da inviare entro 90 giorni dall’evento;
– sopralluogo entro 15 giorni;
– liquidazione entro 5 giorni (o 20 giorni se il sopralluogo è in ritardo), salvo contestazioni.
– Il rimborso anticipato non esclude ulteriori verifiche previste dalla polizza.

All’incontro è intervenuto il SOTTOSEGRETARIO On.le BITONCI che ha ricordato come il decreto di proroga sia stato adottato per dare seguito alle richieste pressanti delle Confederazioni delle Imprese.
Durante i lavori parlamentari sono emersi alcuni suggerimenti di modifica che, laddove possibile, sono state accolti. Si è scelto di non escludere dall’obbligo le imprese più piccole in ottemperanza al principio di mutualità. Il criterio base del Governo è la condivisione della mutualità. Il Tavolo costituito presso il MIMIT – che continuerà a riunirsi periodicamente – rappresenta un momento fondamentale di confronto anche per valutare l’impatto dell’obbligo in termini di costi delle polizze. L’obiettivo del Governo è quello di avere contezza dell’impatto al fine di proporre nella prossima legge di bilancio misure a favore delle imprese (da valutare se deduzione, riduzione dell’imposizione fiscale, oggi al 22,5%, o bonus).

GARANTE DEI PREZZI – il ruolo che il Garante è chiamato a svolgere con le ultime modifiche del decreto è un ruolo fondamentale di controllo e monitoraggio dei prezzi e, insieme ad IVASS, stanno già ragionando sui prossimi passi. Sin dal mese di luglio verrà avviata la raccolta delle condizioni contrattuali in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo per le medie imprese ad ottobre. La rilevazione sarà di carattere trimestrale per avere un’idea costante dei prezzi.

IVASS – la rilevazione dei prezzi sarà avviata ad inizio luglio in modo da avere i dati per fine luglio. Le info che acquisiranno sono:
-Dove si colloca il rischio (da valutare se su livello regionale o provinciale);
-Inizio di validità del contratto;
-Info su somma assicurata;
-Franchigia;
-Scoperto;
-Canale distributivo
-Variabilità dei prezzi
Per quello che riguarda il portale che dovrà essere attivato da IVASS per dare informazioni sulle offerte di mercato, l’idea è di raccogliere tutti i DIP (documenti informativi precontrattuali) per avere un elemento comune e confrontabile con tutte le offerte delle imprese sul mercato. Non è un vero e proprio preventivatore come nel caso del RCAuto ma è qualcosa che comunque può rispondere alle esigenze di comparazione.

Le rappresentanze del mondo assicurativo hanno evidenziato che la proroga dell’ultimo decreto ha bloccato la sottoscrizione di nuove polizze, in alcuni casi causando anche richieste di storno. Le sottoscrizioni di polizze sono crollate di oltre il 90%, e ancor più preoccupante è il calo analogo dei preventivi, in controtendenza rispetto alle attese. Il mercato soffre per la scarsa diffusione delle coperture, che ostacola la mutualità, e per l’assenza di un efficace sistema sanzionatorio verso le imprese inadempienti, con il rischio che solo i soggetti più esposti restino assicurati. È stata rilevata inoltre un’ampia variabilità nei prezzi delle polizze e sottolineata la necessità di rivedere la tassazione, attualmente differenziata:
-le polizze per abitazioni civili sono deducibili al 19% e non soggette a imposta sul premio;
-quelle per le imprese sono interamente deducibili da IRES e IRAP, ma gravate da un’imposta sul premio del 22,5%.

Dal confronto è emersa una forte variabilità nelle quotazioni delle polizze catastrofali, con differenze da 1 a 5, sollevando la richiesta – considerata auspicabile – di un testo base di polizza uniforme per tutte le compagnie.

Un punto critico riguarda la previsione, contenuta in una FAQ del MIMIT e ripresa nello schema di decreto legislativo di riordino degli incentivi (approvato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora trasmesso in Parlamento per il relativo parere), secondo cui la mancata sottoscrizione della polizza esclude le imprese dagli incentivi pubblici, inclusi quelli del Fondo Centrale di Garanzia. Sul tema il Ministero dovrebbe emanare una circolar interpretativa. Sugli altri temi che ancora non hanno trovato risposta nelle FAQ e nell’emananda circolare (Confapi ha rappresentato le criticità pervenute dai territori), è stato chiesto di inviare una nota di approfondimento al fine di valutare se e come integrare le FAQ già pubblicate,
Il Governo ha comunque manifestato l’intenzione di introdurre nella prossima legge di bilancio nuovi sgravi fiscali o incentivi per le imprese che si assicurano, e si sta valutando anche una premialità sotto forma di riduzione del premio per chi adotta misure di prevenzione e mitigazione del rischio.

(MS/ms)