1

Dichiarazioni Imu: possibile anche l’invio telematico

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dei soggetti privati e degli enti commerciali ritorna, per le variazioni avvenute a partire dall’anno 2020, al 30 giugno dell’anno successivo, ed è quindi allineato con la scadenza della dichiarazione IMU ENC.

Infatti il differimento al 31 dicembre dell’anno successivo, operato dall’art. 3-ter del Dl 34/2019, è stato abrogato dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 che ha previsto, come termine unico per l’invio, il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione, i cui dati hanno effetto anche per gli anni successivi purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta (cfr. ris. Mef 6 novembre 2020 n. 7/Df), deve essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente.

Il modello da utilizzare rimane quello approvato dal Dm 30 ottobre 2012, in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019, con cui verrà rivista la modulistica e saranno individuati in maniera puntuale i casi in cui ne risulterà necessaria la presentazione.

Con riferimento alla prima modalità, l’art. 6 del citato Dm ha previsto che la presentazione della dichiarazione possa essere effettuata mediante consegna fisica al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e quest’ultimo dovrà rilasciare una ricevuta.

La dichiarazione può tuttavia essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente.

La dichiarazione può infine essere scansionata e trasmessa con posta certificata.

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione tenendo conto che la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione stessa.

Una seconda modalità di redazione e invio della dichiarazione è quella “telematica”, ovvero la compilazione, attraverso il proprio software gestionale (non risulta esserci infatti un software gratuito di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate o altro soggetto) del modello seguendo il tracciato ministeriale.

Al riguardo occorre fare riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione IMU/TASI degli enti commerciali e delle persone fisiche, versione 5 del 15 luglio 2019 (rinvenibili sul sito del MEF: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/specifiche-tecniche-aggiornamenti-e-correzioni/index.html).

Invio mediante Entratel con l’applicativo “Desktop Telematico”

La dichiarazione, il cui tracciato segue fedelmente quello del modello cartaceo, dovrà poi essere inviata mediante Entratel utilizzando l’applicativo “desktop telematico” come indicato al § 2.6.3 delle citate specifiche.

In base al comma 4 dell’art. 6 del Dm 30 ottobre 2012, il singolo Comune può tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Tale attività può essere indirizzata sia nel prevedere ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea (quale ad esempio l’invio tramite fax), sia nel predisporre modalità “innovative” quali la messa a disposizione di piattaforme ove, previa autenticazione, i contribuenti possano inserire e trasmettere i dati.

Occorre precisare che tali metodi non possono obbligatoriamente sostituire le modalità tradizionali (cartacea e telematica tramite Entratel), bensì si affiancano alle modalità “ministeriali” per cui i contribuenti sono liberi di valutare quale di questi metodi possa essere loro più congegnale.

(MF/ms)
 




RENTRI: dal 15 giugno 2025 scatta l’obbligo di iscrizione per il secondo gruppo di imprese

Per chi non si fosse ancora abituato, Rentri significa Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Il passaggio al RENTRI è graduale e coinvolge le imprese in tre raggruppamenti e in tra fasi temporali.
Si allega pdf con il dettaglio degli obblighi e delle tempistiche.
Dopo l’avvio del sistema, avvenuto il 13/02/2025, ora ci si avvicina alla seconda fase, quella in cui le imprese da 10 a 50 addetti, che hanno potuto utilizzare finora il nuovo modello di registro in formato cartaceo, vidimato in camera di commercio, devono passare alla registrazione digitale, dematerializzata.

C’è tempo 2 mesi: dal 15 giugno ed entro il 14 agosto 2025 si devono iscrivere al RENTRI e usare i servizi disponibili sul web, tutte le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi. Occorre dunque accedere all’area “operatori” del sito del Rentri e seguire le istruzioni, accedendo con le credenziali del datore di lavoro e in seguito indicando le altre figure “incaricate” che potranno in seguito accedere a Rentri con il proprio Spid.

Tutorial per l’iscrizione.

Nell’area DEMO è possibile provare come ci si iscrive al sistema, come si definiscono le unità locali, come si assegnano i registri cronologici di carico e scarico, come si individuano gli incaricati e i sub-incaricati. Nell’area FORMAZIONE del sito è possibile consultare tutorial, slide, guide e faq.
https://www.rentri.gov.it/demo
https://www.rentri.gov.it/formazione/materiale-didattico

L’albo nazionale gestori ambientali sta proponendo dei webinar gratuiti, ai quali si può iscriversi.

Confapi ha organizzato corsi di gruppo nei mesi scorsi e può continuare se arrivano le richieste. Silvia Negri di Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per eventuali necessità, sia al telefono sia attraverso assistenza in azienda (chiedere preventivo, moduli da 2 ore).

(SN/am)

 




Fornitura di gas naturale – imprese “gasivore”: apertura portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2024

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 46/2023/GAS https://www.csea.it/settore-gas/circolare-n-46-2023-gas/ rende nota l’apertura del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2023.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della Csea (www.csea.it) cliccando sul riquadro Gasivori o tramite il link: https://gasivori.csea.it/Gasivori/
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2023 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
 
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l’annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2024 l’Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell’Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Per l’anno 2023 per tutte le utenze l’Arera ha posto a zero le componenti tariffarie RE o REt.
Fintanto che era valorizzato (anche nell’anno 2022 era posto a zero) l’importo complessivo di tali componenti era di circa 2 c€/Smc.
Per il prossimo anno tali componenti dovrebbero essere nuovamente contabilizzate, ma ad oggi non si ha ancora evidenza del valore.
 
Come indicato dall’art. 7 del DM n. 541 del 21.12.2021 è prevista una classe di agevolazione (GNE) anche per le imprese con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno per uso non energetico.
Nel qual caso tali imprese non sono assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE e REt per i consumi superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell’anno solare.
 
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al DM 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.
 
Tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall’Arera pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
 
Per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle costituite negli anni precedenti al 2023 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2023, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2023 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla Csea una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2023.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



False comunicazioni relative ad errori nella dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova campagna di phishing indirizzata ai contribuenti, realizzata tramite invio di false comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’intento di instaurare un primo contatto ed eventualmente estorcere denaro sfruttando il tema degli adempimenti non versati.
La mail in questione, proveniente da un indirizzo email non istituzionale, presenta come oggetto “Foglio prospetto AGE” e informa l’utente circa la sospensione di un pagamento a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, invitandolo a girargliela per poterlo sbloccare. Esempio in allegato A.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing” o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Le email in questione presentano un documento allegato che evidenzia problemi con la dichiarazione dei redditi (allegato B).

Spesso il documento si compone di una seconda pagina che presenta un prospetto di dettaglio dell’anomalia redditi, come quello riportato in allegato C.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing“ o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

(MF/am)




In partenza ITS Business Manager a Lecco

A ottobre 2023 parte l’ ”ITS Business Manager”  presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco in collaborazione con ITS Machina Lonati di Brescia.
Il corso è volto a formare una figura poliedrica e cruciale per le imprese del territorio, in grado di operare per la crescita del business aziendale.
Durata del corso: due anni.
E’ aperto a giovani in possesso di diploma di scuola superiore e prevede 2.000 ore di formazione di cui 800 di stage.
 
(Per maggiori informazioni: https://www.itsmachinalonati.it/business-manager-corso)
 
I prossimi appuntamenti:
 
Per qualsiasi informazioni, sarà possibile scrivere a laura.arrigoni@imalecco.cloud o a academy@imalecco.cloud.

Alleghiamo brochure del corso.