Il Ddl di conversione in legge del D.L.n. 39/2024 ha
nuovamente differito l’efficacia dell’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), nonché l’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) che prenderanno il via, rispettivamente,
dal 1° luglio 2025 e dal 1° luglio 2026.
Si analizzano di seguito i punti salienti delle due discipline istituite al fine di promuovere, attraverso lo strumento dell’imposizione fiscale, un disincentivo nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico e di favorire, al tempo stesso, la progressiva riduzione della produzione, e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso, nonché un disincentivo al consumo delle poco salutari bevande zuccherate.
Sugar tax
L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) è stata istituita dall’art. 1, commi 661-676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1086 , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate), condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano:
- ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, ossia qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;
- aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti è inferiore o uguale, rispettivamente (art. 1 , comma 666, della Legge n. 160/2019):
- a 25 grammi per litro, nel caso di prodotti finiti;
- a 125 grammi per chilogrammo, nel caso di prodotti da diluire.
Plastic tax
Sempre la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), con l’art. 1 , commi 634-658 ha istituito l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
I MACSI che possono essere anche in forma di fogli, pellicole o strisce ed hanno le seguenti caratteristiche:
- sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
- non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Come anticipato in premessa, dopo le modifiche approvate in Commissione Finanze, l’efficacia delle misure in argomento sarà demandata:
- al 1° luglio 2025, per la “sugar tax”;
- al 1° luglio 2026, per la “plastic tax”.
Venendo in contro alle richieste degli operatori che denunciavano le difficoltà di implementazione del tributo e il rischio di ricadute occupazionali per i settori interessati.
(MF/ms)