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Online il nuovo servizio di rettifica dei codici Ateco

Il processo di adattamento alla nuova classificazione ATECO 2025, operativa dallo scorso 1° aprile, comincia a entrare nel vivo; gli operatori economici alle prese con gli adempimenti fiscali di periodo devono infatti tenere conto sia delle precisazioni in merito diffuse dall’Agenzia delle Entrate, sia della riclassificazione dei codici attività, eseguita d’ufficio dalle Camere di commercio.

In linea generale, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate; per quanto riguarda, ad esempio, le dichiarazioni annuali IVA 2025, da presentare entro il prossimo 30 aprile, è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, secondo quanto chiarito da una FAQ del 5 marzo 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato, con la risoluzione n. 24/2025, che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73; tuttavia, il contribuente comunicherà i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Dal punto di vista amministrativo, le imprese interessate dall’aggiornamento dei propri codici attività vengono informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA.

I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero tuttavia non rispecchiare correttamente l’attività svolta dal singolo contribuente, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

In tal caso, i singoli contribuenti possono comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta, attraverso la comunicazione unica (ComUnica).

Nel diverso caso in cui il codice ATECO 2025 assegnato non sia pertinente e presenti una “corrispondenza multipla” è possibile utilizzare il nuovo servizio di Rettifica ATECO 2025, collegandosi al sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/.

Come si legge sul sito, il servizio aggiorna i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria occorre in ogni caso inviare l’apposito modello attraverso una pratica di Comunicazione Unica.

La possibilità di rettifica mediante la particolare procedura è collegata al fatto che vi sono diversi casi in cui il codice ATECO 2007, preso a base per la riclassificazione, presenta corrispondenze con due o più codici ATECO 2025; si pensi, ad esempio, al codice ATECO 55.20.51, che nella versione 2007 è relativo all’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

Tali attività, nella versione ATECO 2025, sono state suddivise in quattro singoli codici ATECO (55.20.31, per le case religiose di ospitalità, 55.20.32, per le altre case sociali di ospitalità, 55.20.41, per i bed and breakfast, 55.20.42, per i servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze).
Nel caso in cui la Camera di Commercio avesse assegnato, ad esempio, il codice ATECO 55.20.32 a un soggetto che in realtà svolge attività di bed and breakfast, sarà possibile utilizzare il servizio di rettifica, in modo da comunicare il codice ATECO 2025 corretto (nel caso di specie, il 55.20.41 in luogo del 55.20.32).

I casi di rettifica potrebbero essere frequenti, considerato che vi sono diverse fattispecie in cui a un codice ATECO 2007 corrispondono numerosi codici ATECO 2025 (il caso limite è rappresentato dal codice 47.99.10, utilizzato nella precedente versione dai venditori porta a porta, che nella versione 2025 presenta corrispondenze con 118 codici ATECO).

La rettifica può essere richiesta fino al 30 novembre 2025, da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa, che dovrà autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS); la domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo per conto dell’impresa, a condizione che il file xml della richiesta sia firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

Una volta effettuata l’autenticazione, il servizio mostra tutte le localizzazioni dell’impresa che hanno un codice ATECO 2025 modificabile (si tratta, come sopra illustrato, dei codici con corrispondenza multipla); come chiarito in risposta a una FAQ sul sito web della piattaforma, il servizio permette di rettificare il codice ATECO 2025 quando la tabella di corrispondenza di Istat prevede più valori di conversione.

In altre parole, è possibile scegliere un codice ATECO diverso ma solo nell’ambito delle corrispondenze stabilite dall’ISTAT.
 
(MF/ms)




CCNL Comunicazione e Informatica Unigec Unimatica: rinnovo 2025

Si informano le aziende del settore grafico, informatico, cartaio e cartotecnico che, in data 8 aprile 2025, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Comunicazione Pmi tra Unigec/Confapi, Unimatica/Confapi, Slc – Cgil, Fistel – Cisl e Uilcom – Uil.
Il nuovo contratto, la cui ipotesi di accordo sarà sottoposta all’assemblea dei lavoratori entro il 10 maggio 2025, decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Aumento retributivo
Sotto il profilo retributivo sono previsti i seguenti aumenti di retribuzione.
Per il settore Grafico/Informatico è previsto un aumento dei minimi di salario e stipendio per complessivi euro 150,00 sul livello 5°, da riconoscere secondo le seguenti decorrenze:
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2025
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2026
– euro 30,00 dal 1° gennaio 2027.
Per il settore Cartario/Cartotecnico è previsto un aumento dei minimi di salario e stipendio per complessivi euro 150,00 sul livello B2, da riconoscere secondo le seguenti decorrenze:
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2025
– euro 60,00 dal 1° gennaio 2026
– euro 30,00 dal 1 ° gennaio 2027.
Per tutti gli altri livelli dei rispettivi sistemi di inquadramento i valori degli aumenti sono riparametrati.
Considerato che l’accordo è stato stipulato ad aprile, con la retribuzione dello stesso mese di aprile 2025 le aziende procederanno alla corresponsione degli arretrati dei minimi contrattuali riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Gli importi pro-quota riconosciuti non comporteranno alcun ricalcolo sugli istituti già liquidati nel periodo gennaio – marzo 2025.
 
Una tantum
Con la retribuzione riferita a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025 sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’importo dell’una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro pattuito.
 
Flex benefits
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’importo destinato al welfare contrattuale per ciascun dipendente passa, transitoriamente, da euro 258,00 a euro 300,00. Le aziende che per l’anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l’importo previgente dovranno procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025.
 
Conservazione del posto in malattia
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99 il periodo di comporto viene aumentato di 90 giorni; durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorreranno né la retribuzione, né l’anzianità di servizio.
 
Contratto a tempo determinato
In materia di contratto di lavoro a tempo determinato, vengono integrate le condizioni a fronte delle quali il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.
Tra le nuove ipotesi vi sono le seguenti:
– realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
– potenziamento delle tecniche e competenze in ambito digitale.

Classificazione del personale
Considerato che la vigente classificazione del personale è stata realizzata in un contesto economico e competitivo oggi mutato, le parti hanno convenuto di istituire entro il 30 settembre 2025 un’apposita Commissione paritetica nazionale. Tale commissione dovrà aggiornare le attuali declaratorie previste dal contratto collettivo rispetto ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità.
 
In allegato forniamo il testo dell’accordo di rinnovo e la relativa nota di approfondimento predisposta da Unigec Unimatica Confapi e, comprensiva delle nuove tabelle retributive.
Si precisa che le tabelle dei minimi di salario e stipendio da tenere in considerazione sono quelle riportate nella circolare esplicativa e nel verbale integrativo.

(FV/fv)




India e Medio Oriente Nuovi mercati per l’export lecchese

La Provincia del 15 aprile 2025, intervista a Angelo Crippa, export manager Rete Ufficio Estero. 




Contributo a copertura del costo delle garanzie del contratto di anticipazione Energy Release: proroga termine presentazione domande al GSE al 15 luglio

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con delibera n. 583/2024/R/eel l’ARERA ha definito le regole per la richiesta del contributo per i clienti energivori a copertura dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia al GSE ai fini della partecipazione al contratto di anticipazione nell’ambito della procedura Energy Release. Tale contributo, pari a complessivi 100 milioni di Euro, può essere riconosciuto sugli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata su base annua, fino ad un massimale di 300.000 € per ogni impresa energivora nell’arco dei tre anni, considerati su base mobile, purché sia rispettato per ogni cliente energivoro il massimale “de minimis”.
La delibera dell’Arera specifica che il soggetto delegato per la valutazione delle richieste del contributo è il GSE.

I clienti energivori che sottoscrivono il contratto di anticipazione dell’Energy Release possono presentare istanza al GSE allegando idonea documentazione attestante i costi sostenuti per l’ottenimento della garanzia rilasciata annualmente al GSE.
Il GSE riconosce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, eventualmente riproporzionato se le richieste saranno superiori ai 100 milioni di Euro.

Il termine per la presentazione al GSE della richiesta di contributo, in origine fissato al 30 giugno, è stato posticipato dall’Arera, con propria delibera n. 157/2025/R/eel, al 15 luglio di ogni anno.

(RP/rp)




Bando Invitalia: prorogata la chiusura al 17 giugno 2025

Con riferimento al bando Invitalia, per agevolazioni sulle rinnovabili, segnalato con le circolari Confapi n. 110 del 13/02/2025 e n.204 del 20/03/2025 alle quali si rimanda, si segnala che la data di chiusura del bando è stata prorogata al 17 giugno 2025.

Si ricorda che il bando copre una parte dei costi degli impianti fotovoltaici e delle diagnosi energetiche.

Sul sito del ministero, tutte le informazioni ufficiali per partecipare: cliccare qui 

Sul sito invitalia molti dettagli utili: cliccare qui 

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare con sollecitudine l’associazione, telefonando o scrivendo: servizi@confapi.lecco.it – 0341.282822.

(SN/am)




Report di sostenibilità: più tempo per le pmi

Lo hanno chiamato Stop the clock il provvedimento che fa scivolare di due anni gli obblighi di rendicontazione degli indicatori ESG per le Pmi, indicatori legati ai 17 obiettivi di sostenibilità delle nazioni unite per il 2030.

Il Parlamento europeo ha approvato ai primi di aprile 2025 a larga maggioranza la proposta Omnibus “stop-the-clock” che prevede il rinvio dell’applicazione della CSRD e della CSDD. A questo punto si attende solo l’approvazione formale del Consiglio europeo per rendere ufficiali le nuove scadenze e dare alle aziende maggiori certezze sulle tempistiche da rispettare.

Sul sito del parlamento europeo si trova la news e si potrà a breve consultare il testo ufficiale.

Il Parlamento ha essenzialmente adottato, senza emendarla, la proposta della Commissione:

  • posticipa di due anni l’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla CSRD (direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale) per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare (al 2027) e per le PMI quotate (al 2028);
  • posticipa di un anno (al 2028) il termine per il recepimento e la prima fase di applicazione della CSDDD (Direttiva sulla due diligence della sostenibilità aziendale).
Il provvedimento è stato approvato con una procedura d’urgenza. Il Consiglio UE e la Plenaria del Parlamento (saltando il consueto esame in commissione parlamentare) hanno approvato il testo della Commissione senza emendamenti, a larga maggioranza (531 voti favorevoli, 69 voti contrari e 17 astenuti). Il consenso ampio lascia pensare che anche la definizione delle nuove coordinate dell’applicazione della rendicontazione sulla sostenibilità possa procedere rapidamente. Il testo approvato dovrà ora essere ratificato dal Consiglio UE a livello ministeriale e, successivamente, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per l’entrata in vigore.

(SN/am)




Ciclo di webinar “GSE in-forma imprese”

Informiamo le aziende interessate che il GSE (Gestori Servizi Energetici), con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha lanciato ufficialmente il programma “GSE in-FORMA IMPRESE”, un’iniziativa formativa gratuita e interamente digitale rivolta anche alle aziende.
 
Il programma di “GSE in-forma imprese” è strutturato in tre livelli progressivi di approfondimento e prevede oltre a un corso introduttivo per una panoramica generale sui servizi del GSE, un livello intermedio con approfondimenti tematici e casi pratici e un livello avanzato focalizzato sulla preparazione corretta delle istanze e sugli adempimenti normativi antimafia.
 
Nei 13 webinar in programma saranno affrontati diversi temi del settore energetico, con particolare riferimento alle misure previste dal PNRR, alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all’efficientamento energetico delle imprese, oltre che al risparmio energetico e all’utilizzo efficiente delle tecnologie e delle risorse produttive.
 
Per iscriversi ai webinar e rimanere aggiornati sul programma informativo GSE è possibile consultare la sezione dedicata “GSE in-forma imprese”.
 
(RP/rp)



Dazi Usa: attivo “Help Desk” per le imprese

Per assistere le aziende alle prese con i dazi Usa segnaliamo un nuovo strumento lanciato dalla Commissione europea, uno sportello unico (one-stop-shop), denominato EU Sanctions Help Desk, che ha l’obiettivo di offrire assistenza operativa alle PMI al fine di rispettare i regimi sanzionatori internazionali dell’UE, mitigando i rischi di non conformità e gli oneri finanziari che ne derivano, tramite un sostegno personalizzato e gratuito. All’interno dell’Help Desk saranno comprese tutte le misure restrittive previste dall’ONU e dall’UE, così da aiutare gli operatori europei ad evitare la perdita di opportunità commerciali. Sul sito web EU Sanctions Helpdesk – European Union sarà possibile reperire informazioni relative alle sanzioni, linee guida specifiche per Paese, eventi, suggerimenti, e altri elementi utili. Le imprese che vorranno usufruire del servizio potranno compilare dei form con le loro domande ed esigenze, così da ricevere indicazioni ed aiuti specifici in base alle loro necessità. 
 
Per maggiori informazioni consultare anche il sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_859.

L’Agenzia ICE, inoltre, ha diramato una nota informativa sui nuovi dazi statunitensi recentemente entrati in vigore. 

Ulteriori informazioni possono essere raccolte accedendo alla piattaforma Market Access Database messa a disposizione dall’Unione Europea che permette di ricercare i dazi applicati alle esportazioni verso qualsiasi mercato, compresi gli Stati Uniti.

La ricerca può essere effettuata selezionando il paese di interesse unito al codice HS del prodotto.

La piattaforma consente di verificare: 

  • regolamenti e tasse su import e export da e verso specifici paesi
  • procedure e documenti per lo sdoganamento in paesi partner
  • statistiche sui flussi del commercio internazionale tra l’Europa e paesi extra europei per anno e per categoria merceologica
  • barriere all’export che potrebbero influire sulle esportazioni
  • misure relative a sicurezza alimentare, salute di flora e fauna
  • accordi internazionali e regole di origine
  • servizi per le PMI
  • informazioni sul commercio internazionale di ciascun paese.
 



Polizze catastrofali: chiarimenti sui beni in locazione

Dopo il rinvio del termine per stipulare le polizze a copertura dei danni causati dalle calamità naturali (art. 1 comma 101 ss. L. 213/2023) a opera del DL 39/2025, sono arrivate le prime risposte da parte del MIMIT, che fanno seguito ad alcune delle richieste di chiarimento più invocate.

Si ricorda che il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze in questione (fissato al 31 marzo dal DL 202/2024, c.d. “Milleproroghe”, che aveva posticipato il termine originario del 31 dicembre 2024) come segue:

  • per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinviato al 1° ottobre 2025;
  • per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del 31 marzo, ma il sistema sanzionatorio di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
La nozione di micro, piccole, medie e grandi imprese a cui la disposizione fa riferimento è quella adottata dalla Direttiva (Ue) 2023/2775, che, tra l’altro, modifica l’art. 3 della Direttiva (Ue) 2013/34, prevedendo come criteri discretivi lo Stato patrimoniale, i ricavi e il numero di dipendenti.

Tra le incertezze che erano state evidenziate vi era la questione relativa ai beni condotti in locazione e al soggetto tenuto ad assicurarli, posto che l’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024 ha precisato che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”, ma il rinvio alla norma civilistica sullo Stato patrimoniale potrebbe essere intesa nel senso che vanno assicurati i soli beni in proprietà.

Il MIMIT, valorizzando la norma del DL fiscale, ha spiegato che il riferimento all’art. 2424 c.c. deve essere inteso come un mero rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione; pertanto, l’imprenditore “deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Quanto ai soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero conferma che l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, a esclusione delle sole imprese di cui all’art. 2135 c.c.

La questione dell’obbligo assicurativo in capo alle STP non è risolta esplicitamente, posto che, alla domanda se debba assicurarsi lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale, il MIMIT, riprendendo la formulazione della legge, risponde che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. La risposta sembra doversi interpretare nel senso che l’iscrizione è il requisito a cui guardare per il sorgere dell’obbligo.

Si chiarisce, in ogni caso, che l’obbligo assicurativo riguarda solo le imprese che sono proprietarie o impiegano beni di cui all’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.; in mancanza, le imprese non sono soggette all’obbligo di stipula.

Il MIMIT prende in esame anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa, chiarendo (conformemente a quanto aveva ipotizzato l’ANIA nelle FAQ sul tema) che, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, questo ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività.
 

(MF/ms)




Termini per l’emissione delle note di variazione sul 2024

Si avvicina il termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA riferita all’anno 2024, da parte dei soggetti che ne sono obbligati. A norma dell’art. 8 del DPR 322/98, il modello IVA 2025 deve, infatti, essere presentato entro il 30 aprile 2025.

Il termine per presentare la dichiarazione annuale costituisce anche il riferimento per emettere le note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quel che concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA “corrispondente alla variazione”.

L’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, a sua volta, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce di questi elementi, la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha indicato che:

  • la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione;
  • il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il primo aspetto da esaminare concerne, dunque, il termine entro il quale le note di variazione devono essere emesse. Nel caso della dichiarazione IVA per il 2024, da presentare – come detto – entro il 30 aprile 2025, si deve avere riguardo alla data in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo).

Esso varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

Tra i casi più ricorrenti vi è l’assoggettamento del cessionario o committente insolvente a una procedura concorsuale.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 126/2024), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, ci si riferisce alla sentenza dichiarativa di fallimento o alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (per la disciplina ex DLgs. 14/2019).

Nei casi di un sopravvenuto accordo tra le parti o di inesattezze della fatturazione, invece, il termine per emettere la nota è sganciato dal termine di presentazione della dichiarazione.

È possibile ricorrere alla nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, “con riferimento a quelle operazioni per le quali non è ancora decorso il limite temporale di un anno dalla data di emissione della fattura” (risposta a interpello n. 269/2023).

È essenziale valutare con attenzione i termini sin qui descritti poiché, decorso il termine per emettere la nota, i rimedi per il recupero dell’IVA assolta, da parte del cedente o prestatore, richiedono il rispetto di condizioni particolarmente stringenti. Il primo istituto cui ricorrere è la domanda di restituzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, se la mancata emissione della nota di credito nei termini non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo (circ. n. 20/2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 153/2024).

In alternativa, è ammesso il recupero dell’imposta assolta se è spirato il termine per emettere la nota di credito, avvalendosi della dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ma questa può essere presentata solo laddove vi sia “la presenza di errori ed omissioni cui rimediare” (circ. n. 20/2021).

Una volta emessa la nota di variazione in diminuzione (entro il termine della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto), il secondo aspetto da esaminare è il termine entro il quale è possibile detrarre l’imposta a credito emergente dal documento. Emessa tempestivamente la nota di variazione, “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento” (circ. n. 20/2021).

Dunque, ponendo il caso di una nota di credito che è stata emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, il diritto alla detrazione non deve essere esercitato per forza entro il termine della dichiarazione IVA riferita al 2024.

L’esercizio della detrazione può avvenire o nella liquidazione del periodo in cui la nota è stata emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione del documento (ossia la dichiarazione riferita al 2025, entro il 30 aprile 2026).
 

(MF/ms)