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Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazione on-line entro il 31 marzo 2026

È prossima la scadenza di un importante adempimento annuale, ovvero la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni.
I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2025 dipendenti in lavorazioni usuranti o in lavoro notturno, devono predisporre e inviare entro il 31 marzo 2026 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale “Servizi Lavoro
 
Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 per le fattispecie che seguono.
 
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999:
ovvero, lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
 
  1. Il lavoro usurante notturno, per le categorie di lavoratori:
– a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; di conseguenza è periodo notturno quello tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore 64 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
– diversi da quelli di cui al punto precedente, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
 
  1. Il lavoro usurante a catena (indicate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
ovvero, prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
 
  1. Il lavoro usurante autisti:
ovvero, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo oltre alle risposte a quesiti FAQ da consultare prima della compilazione.
 
(FP/am)



Rapporto statistico parità di genere: comunicazione del biennio 2024-2025 entro il 30 aprile 2026

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute alla redazione periodica del rapporto biennale statistico sulla situazione del personale maschile e femminile.
 
A partire dal 1° marzo 2026 sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile il modello telematico per la compilazione e trasmissione del “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” relativo al biennio 2024-2025 e previsto dal Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024: la compilazione è obbligatoria per le imprese con più di 50 dipendenti, mentre è consigliata per le imprese con un numero inferiore di dipendenti, poiché utile in caso di partecipazione a bandi di gara.
 
I dati contenuti dal rapporto, una volta trasmessi, consentono di effettuare da parte dello Stato azioni di controllo e monitoraggio costante sull’attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici.
La valutazione rivolge l’attenzione su temi quali assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli d’inquadramento, passaggi di categoria/qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento di Cig, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, retribuzioni effettivamente corrisposte.
 
La compilazione, esclusivamente on-line, del rapporto biennale riferito al periodo 2024-2025 è possibile previo accesso con le credenziali SPID o CiE.
 
I dati potranno poi essere consultati da ogni Consigliera di Parità Regionale al fine di poter modulare interventi e politiche attive inerenti le pari opportunità.
 
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, la Direzione interregionale del Lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni; una volta trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione, potranno essere applicate sanzioni amministrative e nei casi gravi potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
 
(FP/am)



Unionchimica Confapi: webinar “Le restrizioni sulle microplastiche all’interno del regolamento Reach”

Invitiamo a partecipare al webinar “La restrizione sulle microplastiche all’interno del Regolamento REACH. La spinta del Regolamento REACH per la riduzione delle microplastiche intenzionalmente aggiunte nei prodotti”, organizzato da Unionchimica Confapi, in collaborazione con MIMIT ed ENEA che si terrà il prossimo martedì 24 marzo alle ore 10.00 in modalità online.
Nel corso del webinar sarà illustrata la voce di restrizione n. 78 del Regolamento REACH, con particolare riferimento al campo di applicazione della norma, ai periodi transitori, alle deroghe previste e ai nuovi obblighi di informazione introdotti dalla restrizione stessa.
Il tema delle microplastiche nasce dalla crescente attenzione verso un fenomeno riconosciuto come una delle principali fonti di inquinamento ambientale su scala globale. La maggior parte dell’inquinamento da microplastiche deriva infatti dalla degradazione di plastiche più grandi – come pneumatici usati, superfici sportive artificiali o fibre rilasciate dal lavaggio di indumenti sintetici.
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2023/2055, che modifica il regolamento REACH, il quadro normativo europeo ha introdotto nuove restrizioni sulle microparticelle di polimeri sintetici e limiti stringenti sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti, con l’obiettivo di ridurne la dispersione nell’ambiente.
La normativa prevede inoltre obblighi di comunicazione lungo la catena di fornitura e verso l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), con informazioni anche sugli usi delle microplastiche nei siti industriali. Parte di tali obblighi è già in vigore in parte dal 17 ottobre 2025, mentre ulteriori disposizioni entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni.

La normativa prevede:

  • obblighi di comunicazione lungo la catena di fornitura a valle ed in parte anche nei confronti dell’Agenzia Europea della Chimica ECHA, con una serie di informazioni anche sugli usi delle microplastiche presso i siti industriali. L’obbligo in parte già in vigore dal 17 ottobre 2025;
  • divieto di progressiva immissione sul mercato dal 17/10/2027 di prodotti da sciacquare (cosmetici) salvo eccezioni specifiche;
  • divieto di progressiva immissione sul mercato dal 17/10/2028 di prodotti quali, ad esempio, Detergenti, cere, lucidanti e prodotti per la profumazione dell’aria.
La restrizione interesserà in modo diretto diverse tipologie di imprese, tra cui:
  • produttori di polimeri e materie prime plastiche (pellet, polveri, fiocchi, fibre o scaglie utilizzati come input per la produzione industriale);
  • utilizzatori industriali a valle, che incorporano microplastiche nei processi di estrusione, compounding o formulazione di miscele;
  • imprese che immettono sul mercato prodotti finiti contenenti microplastiche.
Tra le principali filiere potenzialmente coinvolte rientrano:
  • estrusione e stampaggio della plastica
  • lavorazioni della gomma
  • adesivi e composti chimici per l’edilizia
  • produzione di cosmetici e detergenti
  • tessile e conceria
  • fertilizzanti e biocidi
  • dispositivi medici
  • filiera del packaging plastico
  • materiali per pavimentazioni sportive (materiali plastici di riempimento e intaso)
  • recupero e riciclo degli scarti plastici (post lavorazione e post consumo) e rigranulatori
Il webinar rappresenta quindi un’importante occasione per le imprese per comprendere se e in quale misura siano soggette ai nuovi obblighi di comunicazione, sia come produttori di polimeri o prodotti contenenti microplastiche, sia come utilizzatori industriali che incorporano tali materiali nei propri processi produttivi.
La partecipazione consentirà inoltre di acquisire gli elementi necessari per rispondere alle richieste informative della catena di fornitura, effettuare eventuali comunicazioni all’ECHA e adeguarsi correttamente alle restrizioni previste dalla normativa europea.

Tutte le informazioni sull’evento, incluso il link per la registrazione, sono disponibili al seguente indirizzo:
https://reach.mise.gov.it/eventi2/388-save-the-date-24-marzo-2024-webinar-enea-mimit-confapi-sulle-microplastiche,

Il link di accesso al webinar sarà inviato solo dopo l’avvenuta registrazione.

(SN/am)




Visita collettiva alla fiera SPS Parma giovedì 28 maggio 2026

La Rete Ufficio Estero organizza una visita collettiva alla fiera SPS Italia 2026, l’evento di riferimento per l’automazione e il digitale per l’industria, che si terrà a Parma dal 26 al 28 maggio 2026.

La nostra visita è programmata per il 28 maggio 2026 e la quota di partecipazione, di 50€ + IVA a persona, include:

  • Biglietto di ingresso VIP Treat con parcheggio, caffè offerto in fiera, accesso alla VIP Lounge e pranzo presso il Ristorante VIP
  • Visita «guidata» agli stand in base agli interessi segnalati dalle aziende partecipanti, organizzata dal personale Ufficio Estero
  • Incontro con un responsabile SPS per valutare eventuali opportunità di partecipazione come espositori all’edizione 2027
Troverete in allegato il modulo di adesione, da restituire compilato entro il 25 marzo 2026 all’indirizzo info@ufficioestero.it.

(CP/am)




Requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata

Dopo l’intervento dell’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024 sono cambiate le soglie dimensionali alle quali sono legate le chance di redazione del bilancio in forma abbreviata o micro.

La norma recepisce la direttiva delegata UE 2023/2775.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 16, ha modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., innalzando la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il comma 1, lettera b), ha modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., aumentando, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio in forma semplificata. Trattasi comunque di una facoltà.

Infatti, le società che preferiscono redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. o in forma ordinaria possono non usufruire delle semplificazioni in parola.

Circa la verifica dei suddetti limiti dimensionali, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Si ponga attenzione al fatto che pur essendoci pareri contrastanti in merito, circa l’accesso/ permanenza nel bilancio abbreviato: la società può utilizzare lo schema abbreviato se, per due esercizi consecutivi, non supera almeno due dei tre limiti (ad esempio, esercizi 2024 e 2025 per il bilancio abbreviato 2025).

L’obbligo di bilancio ordinario scatterà quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati almeno due dei limiti (es. superamento in entrambi gli esercizi 2024 e 2025 → dal bilancio 2025 la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria).

La verifica per i bilanci 2025, quindi, va effettuata confrontando i dati degli esercizi 2024 e 2025 (attivo, ricavi, media dipendenti) con le nuove soglie; il superamento o meno di “due su tre” per entrambi gli esercizi determina se il bilancio 2025 potrà ancora essere abbreviato o dovrà essere ordinario.

Cosicché con soglie rispettate sia nell’anno N che nell’anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell’anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l’applicabilità della norma al bilancio dell’anno n+2.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità: comunicazione investimenti entro il primo aprile

Ci sarà tempo fino al prossimo 1° aprile ai fini della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 ex art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Ciò in linea con le indicazioni fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con apposito avviso pubblicato sul proprio portale relativo al Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato:

  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
  • utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE)
  • oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il bonus in parola si sostanzia in un credito d’imposta destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (art. 57
-bis del D.L. n. 50/2017).

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.

È concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Pertanto, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato che quest’anno scadrà al 1° aprile;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma (deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti).
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Riferimenti normativi:

 

(MF/ms)




Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

La corretta qualificazione degli apporti (finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

Profili civilistici e fiscali essenziali

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI “Altre riserve”) e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”.

L’art. 46 del TUIR introduce una presunzione legale relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano date a mutuo e, quindi, presumibilmente fruttifere, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio.

Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l’applicazione dell’imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al soddisfacimento degli altri creditori quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

Sul fronte dei vincoli alla raccolta, la delibera CICR 19 luglio 2005 consente la raccolta presso soci che detengono almeno il 2% del capitale e risultano tali da almeno tre mesi, evitando che ciò integri raccolta del risparmio tra il pubblico, con conseguente rilevanza penale ex art. 130 TUB.

 

Tipologia di apporto Iscrizione contabile Vincoli/utilizzo
Versamenti in c/aumento capitale Patrimonio netto – riserva vincolata Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento
Versamenti in c/futuri aumenti Patrimonio netto – riserva vincolata Non utilizzabile per coprire perdite né per effettuare aumenti gratuiti
Versamenti in c/capitale o a fondo perduto Patrimonio netto – altre riserve Incrementano riserve liberamente utilizzabili
Versamenti a copertura perdite Patrimonio netto – copertura perdite Solo per perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.
Finanziamenti soci Debiti verso soci per finanziamenti Presunzione fruttuosità, possibili vincoli CICR

 
(MF/ms)




Istat: indice febbraio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,7 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 2,025 %.

(MP/ms)
 




Rentri Fir digitale e Fir cartaceo: modalità alternative fino a settembre 2026

Come si anticipava nella circolare Confapi n.142 del 5/03/2026, il formulario cartaceo è ammesso quando non si riesca ad utilizzare quello digitale. Si segnala la pagina sul sito del Rentri a questo dedicata.

Si evidenzia che:

  • fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
  • le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Si sottolinea che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. In particolare:
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.
(SN/am)
 



Valute estere febbraio 2026

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,4244
Peso Argentino 1667,6418
Dollaro Australiano 1,6763
Real Brasiliano 6,1529
Dollaro Canadese 1,614
Corona Ceca 24,2596
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1682
Corona Danese 7,4702
Yen Giapponese 183,4515
Rupia Indiana 107,3203
Corona Norvegese 11,3206
Dollaro Neozelandese 1,9683
Zloty Polacco 4,2184
Sterlina Gran Bretagna 0,87032
Nuovo Leu Rumeno 5,0945
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1824
Rand (Sud Africa) 18,9206
Corona Svedese 10,6351
Franco Svizzero 0,914
Dinaro Tunisino 3,3796
Hryvnia Ucraina 51,0263
Forint Ungherese 378,6065
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)