Evento Campari in Confapi Lecco Sondrio: sold out per il mitico bitter
Molto interesse da parte delle aziende associate per immergersi nella storia della nascita del bitter e di un’azienda che da Milano ha raggiunto ogni angolo della Terra e dopo 150 anni è ancora il simbolo per eccellenza dell’aperitivo.
La serata è iniziata con l’intervista a Silvia Cinelli, autrice del romanzo “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari” edito da Rizzoli, in cui la scrittrice ha raccontato al pubblico in sala come è nato e si è sviluppato il suo libro dedicato a Gaspare Campari, inventore del bitter, alla moglie Letizia e ai figli Davide e Guido che hanno portato il marchio famigliare all’apice del successo all’inizio del Novecento. “E’ una storia imprenditoriale e famigliare che ci coinvolge tutti – dice l’autrice Cinelli – chi non hai mai provato il Campari? Questo libro è nato osservando l’etichetta del bitter e leggendo il nome Davide Campari, mi ha incuriosita e ho iniziato a fare ricerche su di lui e la sua famiglia”.
“Questa iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri organizzati dalla nostra associazione dedicati a saghe famigliari e imprenditoriali – spiega Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -. Abbiamo scelto questa storia perché il Campari è un’icona sia dal punto di vista culturale che di marketing, è sempre interessante e stimolante immergersi nelle vite di uomini e donne che hanno creato marchi diventati globali”.
La serata è stata organizzata in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco e il CFP Aldo Moro di Valmadrera che ha poi preparato un aperitivo con questi cocktail Campari: il Milano-Torino, il Negroni e lo Spritz Campari. Prima dell’aperitivo gli studenti sono saliti sul palco spiegando la storia della nascita dei tre cocktail e la ricetta per la preparazione.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Imprese elettrivore: aggiornamento delle linee guida operative GSE
Ricordiamo inoltre che il GSE ha aperto il portale per la registrazione delle imprese elettrivore che hanno optato per la condizionalità green 2 di cui sopra. Tali aziende sono tenute a registrarsi (qualora non già censite nell’ambito di altre applicazioni) sull’Area Clienti del GSE (https://auth.gse.it/oam/server/auth_cred_submit) e a sottoscrivere entro il 28 febbraio 2025 il servizio Garanzie di Origine per eseguire la registrazione del profilo Energivoro sul Portale GO.
A seguito dell’avvenuta apertura del Conto Proprietà sul Portale GO, le imprese elettrivore dovranno infine presentare entro il 31 marzo 2025 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2024) suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
Le aziende elettrivore dovranno inoltre essere in regola con la documentazione antimafia, solo se richiesta dal sistema GSE.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro: aggiornamento
Alcune novità erano già riportate nella circolare n. 32 del 16 gennaio 2025, ora si segnala complessivamente quanto segue: gli aggiornamenti riguardano la relazione annuale sugli infortuni, la sorveglianza sanitaria, le attività nei locali interrati o seminterrati, il tesserino identificativo e la composizione della commissione interpelli.
Scaricando questo testo si ha la certezza di consultare la versione più aggiornata della norma vigente.
(SN/am)
“Tender Lab”: iniziativa condivisa per la partecipazione delle pmi alle gare d’appalto internazionali
Si inoltra in allegato la locandina promozionale di partecipazione all’evento di “TenderLab – in gara con noi” formazione e accompagnamento alle PMI italiane sulle gare d’appalto internazionali organizzato dalla Camera di COmmerio Como-Lecco.
Si tratta della quarta edizione di questo percorso di formazione, che coinvolge la Camera di Commercio di Como Lecco, che avrà luogo presso la sede lecchese il 4 e 5 marzo prossimi.
Trovate tutte le informazioni e modalità di iscrizione nell’allegato.
(MP/am)
Imballaggi: adempimenti Conai ed etichettatura ambientale. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO
Con riferimento alle norme del Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi in tema di imballaggi e rifiuti di imballaggio, l’associazione può assistervi per una verifica della corretta etichettatura degli imballaggi e nella corretta gestione degli adempimenti Conai come utilizzatori di imballaggi.
Nel dettaglio, le attività di supporto sono le seguenti:
- punto della situazione degli adempimenti nel ruolo di utilizzatore di imballaggi, verifica e miglioramento della gestione interna e della raccolta dati
- verifica adempimenti correlati a importazioni ed esportazioni di merce imballata (verifica periodica soglia di esenzione e opportunità di rimborso)
- approfondimento in tema di etichettatura imballaggi, secondo le linee guida applicabilIi
Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo contattare l’associazione: 0341.282822 – servizi@confapi.lecco.it(SN/am)
“Rentri”: il sistema parte oggi, nuove funzionalità a disposizione
Il Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, detto Rentri, è stato approvato circa un anno fa dal governo (Decreto 4 aprile 2023 n. 59) e viene gestito dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per ogni dubbio sulle modalità operative, sul portale del Rentri si possono consultare l’area “hai bisogno di aiuto” che è stata rinnovata o la nuova area “formazione” che è stata inserita da poco, oppure il vademecum che si scarica dal sito dell’albo. Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, ma anche moltissimi strumenti multimediali (webinar, presentazioni, tutorial).
Tra le domande più diffuse: cosa cambia nella compilazione e gestione dei FIR e dei registri di carico e scarico? Come fare in autonomia la vidimazione dei formulari? Per gli iscritti, la digitalizzazione è completa? Dal momento dell’iscrizione quali vantaggi e obblighi derivano? Come vanno trasmessi a Rentri e conservati in azienda i documenti digitali?
L’associazione è disponibile per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
Tassazione rimborsi ricarica auto elettriche ai dipendenti
La questione posta riguarda la tassazione “forfetaria” per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, determinata sulla base delle Tabelle ACI ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, da ultimo modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024.
In relazione alla citata disposizione, nella domanda posta, è stato rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe ACI (es. carburante) relativamente alle auto assegnate a uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfetario) in capo a questi ultimi.
Al riguardo, è stata quindi chiesta conferma del fatto che, avendo l’Agenzia più volte equiparato l’energia elettrica al carburante (es. risposta a interpello n. 477/2023), il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate a uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.
L’Agenzia delle Entrate conferma tuttavia l’orientamento già espresso nella risposta a interpello 25 agosto 2023 n. 421, considerando tassati i suddetti rimborsi spese.
In particolare l’Agenzia ha rilevato che, riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono stati forniti chiarimenti con la risposta pubblicata il 25 agosto 2023 n. 421, la quale, nel rinviare in via preliminare alla C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, ha ribadito che:
– la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione “prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”;
– “il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente”.
In linea con la predetta circolare, nella citata risposta n. 421/2023 è stato, quindi, chiarito che “l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente” e che il consumo di energia “non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore”.
Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che “in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (…) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte”.
Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che “anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione”.
L’Agenzia ha inoltre rilevato che la risposta n. 477/2023 citata nel quesito posto riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d’impresa prodotto dall’agente di commercio, senza considerare quindi il principio di equiparazione della ricarica elettrica al carburante.
(MF/ms)
Fatturazione elettronica: chiarimenti sui codici TD20, TD21, TD29
Tra le modifiche più rilevanti, vi è l’introduzione di una particolare codifica (Tipo Documento “TD29”) che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura da parte del cedente o prestatore.
L’utilizzo di tale codice consentirà, dunque, a decorrere dal 1° aprile 2025, di sanare eventuali violazioni di fatturazione da parte del fornitore, come richiesto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, escludendo così che il cessionario o committente possa essere autonomamente sanzionato (in misura pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
La disciplina, così come modificata dal DLgs. 87/2024, prevede l’utilizzo di nuove modalità di comunicazione della violazione all’Agenzia delle Entrate, cui la norma ha demandato il compito di mettere a disposizione gli strumenti atti allo scopo.
Stando all’ultima versione delle specifiche tecniche, sarà richiesto l’utilizzo – da parte del cessionario o committente – di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”, dal 1° aprile di quest’anno, mentre, prima di questa data, parrebbe ancora adottabile il “vecchio” codice “TD20” (il condizionale è d’obbligo, in assenza di conferme esplicite in tal senso.
Come confermato dalla nuova versione delle specifiche tecniche, restano, invece, immutate le modalità per sanare l’eventuale splafonamento, da parte del cessionario o committente che abbia richiesto al fornitore, mediante dichiarazione d’intento, di effettuare operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) per un ammontare eccedente il plafond disponibile.
Diversamente dalla fattispecie integrata dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 sin qui descritta, nell’ipotesi di splafonamento il cessionario o committente, oltre all’obbligo di regolarizzare la fatturazione e di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è tenuto ad assolvere l’imposta e a versare la sanzione pari al 70% della stessa (art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
Le modalità per procedere in tal senso sono state formalizzate dalla prassi amministrativa.
In particolare, ci si attiene all’ultimo documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sul punto, vale a dire la risoluzione n. 16/2017 (la quale riprende e aggiorna le indicazioni della prassi precedente).
In via alternativa alla regolarizzazione mediante nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore, sono descritte le due modalità (e i termini) che richiedono l’emissione di un’apposita autofattura da parte del cessionario o committente che abbia “splafonato”.
La risoluzione menziona, quale adempimento necessario, la “presentazione dell’autofattura al competente ufficio”. Tale procedura è stata sostituita, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica via SdI, dall’emissione di un’autofattura in formato XML, contraddistinta dal codice Tipo
Documento “TD21” (“Autofattura per splafonamento”) e recapitata solo al soggetto emittente.
Il documento è, quindi, annotato nel registro degli acquisti e, previo assolvimento dell’IVA dovuta (oltre ai relativi interessi e alla sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97), garantisce l’esercizio del diritto alla detrazione (nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 e seguenti del DPR 633/72).
Sul piano operativo, si evidenzia la peculiarità delle modalità di compilazione del file XML, poiché, per sanare lo splafonamento, diversamente dalla regolarizzazione “ordinaria” ex art. 6 comma 8, è richiesto (si veda l’attuale versione della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024):
- come già detto, l’utilizzo di uno specifico codice “TD21”, invariato rispetto al passato;
- l’inserimento dei dati del soggetto emittente sia nel campo “Cedente/prestatore” che in quello “Cessionario/committente”;
- la compilazione del valore “F24” nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali”, essendo necessario il versamento dell’IVA (a differenza di quanto prevede oggi la regolarizzazione ex art. 6 comma 8);
- gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.
(MF/ms)
Sostituti d’imposta: debutta il nuovo prospetto delle ritenute/ trattenute operate
Il 17 febbraio rappresenta infatti anche la prima data utile per la trasmissione dei dati aggiuntivi con il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, approvato con il provv. n. 25978/2025.
Si ricorda che nel nuovo modulo vanno indicati:
- l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento (e il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF);
- l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute (ad esempio in caso di ravvedimento);
- le fattispecie elencate nell’allegato 2 al provv. n. 25978/2025, nel campo “Note”.
- i crediti maturati dal sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, con codice tributo e periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Il loro invio non è quindi un obbligo per il sostituto d’imposta, bensì una facoltà che consente loro una semplificazione sul modello 770.
L’adesione alla procedura semplificata è infatti facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, essendo sufficiente l’utilizzo del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate.
Tuttavia, in caso di adesione, il sostituto d’imposta è vincolato all’utilizzo della nuova procedura per l’intero anno d’imposta per cui ha esercitata l’adesione (art. 16 comma 3 del DLgs. 1/2024). È proprio su questo aspetto che occorre prestare attenzione.
Tenuto conto infatti che la nuova procedura può già essere utilizzata dal 6 febbraio 2025, la trasmissione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di gennaio 2025 entro il 17 febbraio vincolerà il sostituto d’imposta per tutto il 2025.
È quindi opportuno che il sostituto d’imposta valuti attentamente la nuova procedura prima del suo utilizzo e su questo aspetto può essere d’aiuto il periodo transitorio previsto dal provv. n. 25978/2025.
In particolare, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:
- effettuare i versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze (17 febbraio per quelle di gennaio e 17 marzo per quelle di febbraio);
- trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025.
Tuttavia, anche se con il periodo transitorio è possibile trasmettere i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2025 entro il 30 aprile, i sostituti d’imposta dovranno scegliere se utilizzare o meno la nuova procedura prima di tale data, ovverosia entro il 16 aprile, data entro la quale occorrerà versare e comunicare i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute di marzo 2025 (mese che non rientra nel periodo transitorio).
Ricapitolando, il sostituto d’imposta:
- può decidere di inviare i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2025;
- se invia i dati aggiuntivi di gennaio entro il 17 febbraio 2025 dovrà utilizzare la nuova procedura per tutto il 2025;
- dovrà trasmettere all’Agenzia i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di marzo 2025 entro il 16 aprile, qualora intende avvalersi della procedura semplificata.
(MF/ms)

