1

Polizze catastrofali: pubblicate le faq Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, ha pubblicato i primi chiarimenti in merito all’operatività in capo alle imprese dell’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 e  D.M. n. 18/2025 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Si riportano i chiarimenti del MIMIT per aspetto operativo. Le FAQ confermano i chiarimenti già forniti da ANIA nei giorni scorsi.
 

Chiarimenti MIMIT polizze catastrofali
Beni in affitto/leasing/noleggio L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro mera identificazione. 
Immobili con abusi edilizi Obbligo escluso in quanto l’articolo 1 , comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Immobili in costruzione I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Polizze collettive L’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Imprese obbligate  Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
Adeguamento polizze in essere  L’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
Studio legale  Escluso. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Abitazioni ad uso promiscuo Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Veicoli iscritti al PRA L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 
(MF/ms)




Albo gestori: una app per visualizzare le autorizzazioni

Scaricando l’App “AGEST smart” per dispositivi mobili è possibile consultare e visualizzare in tempo reale il dossier autorizzativo del soggetto abilitato al trasporto di rifiuti; le categorie di iscrizione e relativa validità; i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati; le pertinenti prescrizioni.

La digitalizzazione dei provvedimenti autorizzativi permette dunque alle imprese e agli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali di dimostrare la propria regolare iscrizione esibendo l’apposito attestato QR code, che è possibile generare accedendo alla propria area riservata AGEST.

Si rimanda al sito dell’Albo gestori e del Ministero per tutti i dettagli.

Dai link sopra indicati è possibile aprire i video tutorial che illustrano i passaggi per la Generazione del QR -CODE e dei Codici per l’App AGEST smart
Per i soggetti iscritti all’albo: tramite la propria area riservata, previa generazione dell’attestato QRcode, è possibile creare i codici di attivazione per l’utilizzo dell’app affinché gli addetti di un soggetto iscritto all’Albo, dopo aver installato l’applicazione per dispositivi mobili AGESTsmart, possano accedere e consultare i dati autorizzativi. Effettuato l’accesso, è possibile esibire direttamente dall’app il QRcode attestante l’iscrizione e consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata con la possibilità di visualizzare i dettagli di uno specifico veicolo.

(SN/am)




Impianti che contengono F-gas: chiarimenti sulle norme vigenti

Con riferimento alle norme entrate in vigore un anno fa, che prevedevano nuovi adempimenti dal 2025, si segnalano i chiarimenti ministeriali recentemente pervenuti in tema di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas: l’obbligo si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura. Tutti i dettagli sul portale F-gas.

Sul sito di Unioncamere sono riepilogate le scadenze di entrata in vigore dei diversi obblighi.

Le precedenti circolari dell’associazione in questa materia, a cui si rimanda, contenevano le informazioni sulla norma di riferimento, il Regolamento (UE) 2024/573 uscito all’inizio del 2024.

Circolare n.140 del 29/02/2024

Circolare n.502 del 03/10/2024

(SN/am)

 

 




Rentri: trasmissione mensile dei dati

Si ricorda a tutti coloro che si sono iscritti al Rentri nella prima finestra (impianti, trasportatori e produttori di rifiuti oltre i 50 addetti) oppure a coloro che si sono volontariamente iscritti in anticipo sulla loro scadenza, che bisogna trasmettere mensilmente al Rentri le registrazioni riportate sul registro di carico e scarico.

Nell’area di supporto del Rentri sono consultabili le risposte alle Faq in tema di “trasmissione dei dati”.

Concretamente, entro il 31/03/2025 gli operatori iscritti erano tenuti a trasmettere le registrazioni effettuate dal 13/02/2025 al 28/02/2025 compresi; entro il 30/04/2025, bisognerà trasmettere le registrazioni effettuate dal 01/03/2025 al 31/03/2025 compresi, e così via. Il sistema richiede all’utente di impostare la data dell’ultima registrazione annotata nel Registro cronologico di carico e scarico da trasmettere al Rentri. Il sistema di default propone come data quella dell’ultimo giorno del mese precedente.
L’annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al Rentri sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall’art. 190 del D.lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.

Sanzioni
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al Rentri secondo le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €500,00 a €2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da €1000,00 a €3000,00 per i rifiuti pericolosi.

(SN/am)




Pagamento Albo gestori: scadenza 30 aprile

Ricordiamo a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche quelle iscritte in categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio dei rifiuti, che la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è fissata al 30 aprile 2025.

Il versamento è necessario per ciascuna categoria e classe a cui l’impresa appartiene, ed è fondamentale per mantenere attiva l’iscrizione all’Albo, evitando sospensioni. Sulla pagina dedicata dell’Albo sono riportati i costi della quota annuale di iscrizione.

Per il pagamento, le aziende devono accedere alla propria area riservata sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e scegliere la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili. Per garantire l’aggiornamento corretto e tempestivo della propria iscrizione, è indispensabile utilizzare esclusivamente le modalità di pagamento previste.

Il mancato versamento dei diritti entro il termine indicato comporterà la sospensione dell’iscrizione dell’impresa all’Albo, come stabilito dall’articolo 24, comma 7, del DM MATTM n° 120/2014. La sospensione sarà pubblicata esclusivamente sul sito ufficiale dell’Albo nella scheda della singola azienda.

(SN/am)
 




Agenzia Entrate: pubblicata la nuova guida alla fatturazione elettronica

Nella giornata del 1° aprile, la prima di applicazione delle specifiche tecniche aggiornate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.

Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo versamento dell’imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo.

Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:

  • nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
  • nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
  • nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
  • il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
  • nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.
È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge “interno”, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce), e l’invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).

(MF/ms)




“Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa”

La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori. 




Forum Internazionale Astana (Kazakhstan): 28/29/30 maggio 2025

Alla luce dei rapporti tra Confapi e il Governo Kazako e come follow up del Forum di ottobre a Milano, il vice primo Ministro della Repubblica del Kazakhstan ha invitato il Presidente Confederale Cristian Camisa a partecipare al Forum che si terrà ad Astana il 28, 29 e il 30 maggio 2025.

Il programma dell’evento si articolerà attorno a tre temi principali: politica estera e sicurezza internazionale, energia e cambiamento climatico, economia e finanza.

Nella giornata del 28 sono previsti B2B.

Cliccando qui è possibile visitare 

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(SF/am)




Confapi Lecco Sondrio: grande interesse per il seminario tecnico sul radon

Auditorium di Confapi Lecco Sondrio quasi completamente prenotato per il seminario tecnico che si terrà giovedì 3 aprile 2025 alle ore 15 e tratterà questo tema: “Rischio radon: il gas naturale che minaccia la salute”.
L’approfondimento è organizzato da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Lecco, relatore sarà l’ing. Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori che ha sviluppato il suo intervento secondo queste tematiche: origine del radon e i suoi effetti per la salute, obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori, strumenti e modalità di misura e valutazione del rischio.
All’evento, che sarà valido per i crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine, sono stati invitati imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, nonché professionisti dell’edilizia.
Saranno circa 90 i partecipanti al seminario tecnico.

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore – spiega Federica Fagioli -. All’esterno, si disperde rapidamente, mentre può accumularsi negli ambienti chiusi, principalmente ai piani terra e interrati, soprattutto se scarsamente ventilati, rappresentando un potenziale pericolo per la salute umana. Infatti, studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon nell’aria ed il rischio di tumore ai polmoni. Il seminario in programma offrirà una panoramica su questo argomento poco conosciuto, affrontando gli adempimenti normativi sui luoghi di lavoro”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 
 




Decreto bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos del secondo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 131/2025/R/com, l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha reso operativa la misura prevista dall’art. 3 del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025) che prevede l’azzeramento temporaneo della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° aprile 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 
Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del secondo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)