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ISA 2025: approvati modelli e istruzioni

Sono stati approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024; è previsto che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti, ovvero alle società tra avvocati, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di determinate attività economiche, devono compilare il modello afferente quella specifica attività.

Premessa
Con Provvedimento del 17 marzo 2025, n. 131055, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. Con Provvedimento siglato nella stessa data (Provv. n. 131056/2025) è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici; poiché i modelli ISA costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso Provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitatoin via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1, allegata alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato sintesi.

(MF/ms)




Confapi: webinar dedicati all’internazionalizzazione

Segnaliamo per le aziende associate una serie di iniziative di Confapi dedicate all’internazionalizzazione. 

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: comunicazione@confapi.lecco.it.

1. Presentazione Market Place Alibaba: webinar mercoledì 16 aprile 2025 dalle ore 9 alle ore 11

2. Collaborazione con Italy China Council Foundation: alla luce della complessa e in continua evoluzione situazione sui dazi, la Italy China Council Foundation (ICCF) organizza per lunedì 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 11:00 un webinar dal titolo: “Dazi lungo la filiera di prodotto: impatti, strategie e indicazioni operative per le imprese”, con l’obiettivo di analizzare l’impatto concreto delle recenti misure USA e le possibili risposte dell’UE, con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Cina. Tra gli interventi previsti quello dell’Avv. Ettore Sbandi – Tax Lawyer, Of Counsel Deloitte Studio Tributario e Societario, e quello del Dott. Riccardo Fuochi – Presidente di One Logistics Group, che offriranno spunti sulle strategie che le imprese italiane dovrebbero adottare sull’asse Italia-Cina in tema di supply chain, classificazione doganale, pricing e origine dei prodotti.

(MP/am)

 




Contratti. Siglato rinnovo contrattuale Confapi-Federmanager

Confapi e Federmanager hanno sottoscritto il nuovo testo che regola il rapporto di lavoro dei manager delle Pmi nei settori dell’industria e dei servizi. Il Ccnl, che avrà durata fino al 31 dicembre 2027, si applica a tre categorie di management: dirigenti, quadri superiori e professional.
È stata confermata l’attenzione all’adeguamento dei minimi dei dirigenti anche in funzione degli aumenti inflazionistici. Il minimo contrattuale dei dirigenti si innalza a 78.000 euro a partire dal 1° gennaio 2025, fino ad arrivare a 82.000 euro a partire dal 1° gennaio 2026, con un aumento in linea con l’inflazione. A copertura dell’anno 2024 è prevista una “una tantum” erogata in due soluzioni di pari importo. Stessa percentuale di incremento per i quadri superiori. Il contratto rafforza la figura del dirigente allineandosi alla giurisprudenza degli ultimi anni e ampliandosi ad altre figure apicali specifiche nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Per il presidente Confapi, Cristian Camisa: “L’accordo va a rafforzare la già forte collaborazione con Federmanager che non si limita al solo Ccnl. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare insieme, anche nei tavoli istituzionali, per proporre soluzioni che facciano crescere il nostro Paese, la nostra piccola e media industria privata, e che valorizzino managerialità e skills professionali”.
Il presidente Federmanager, Valter Quercioli, ha dichiarato: “La firma di oggi conferma la crescente collaborazione tra il mondo del management e gli imprenditori delle piccole e medie imprese italiane. Grazie alle fruttuose relazioni industriali costruite con Confapi, consegniamo quindi un quadro contrattuale che persegue l’obiettivo di accrescere competitività e produttività del nostro sistema industriale attraverso una maggiore presenza manageriale nelle Pmi, con soluzioni adattabili alle diverse esigenze e specificità aziendali”. 
L’accordo prevede migliorie per la previdenza complementare con uno 0,5% in più di contribuzione a carico dell’azienda. In particolare viene riconosciuto nella parte normativa un aumento del periodo di comporto in presenza di patologie oncologiche. Attenzione particolare viene data alla parità di genere: la maternità viene tutelata sia durante il periodo di congedo sia dopo, al rientro al lavoro. Vengono introdotti i principi di genitorialità condivisa e di equità retributiva.



Polizze catastrofali. Camisa: proroga è gesto attenzione verso pmi

“La proroga da parte del Governo dell’obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizze catastrofali è una decisione di buonsenso, accoglie le richieste di Confapi, che nei mesi scorsi aveva rimarcato diverse criticità presenti nel decreto, e rappresenta un gesto di grande attenzione verso le Pmi”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Oggi abbiamo preso parte al tavolo di lavoro svoltosi al Mimit – aggiunge – Si tratta del primo incontro dopo la notizia della proroga che risponde al principio di proporzionalità rispetto alla dimensione di impresa. Ora si avrà tutto il tempo anche per sciogliere i numerosi nodi interpretativi come i criteri di applicazione, i costi e il valore dei premi. Siamo particolarmente soddisfatti perché il Ministero ha accolto la nostra proposta di creare un tavolo di monitoraggio sull’implementazione della normativa che, già in fase di conversione del decreto legge, potrà rappresentare la sede di confronto nella quale condividere le proposte di modifica e interpretative. Il tavolo sarà anche funzionale al monitoraggio e alla risoluzione delle criticità che saranno poste dalle confederazioni partecipanti nell’ottica di non lasciare sola la piccola e media impresa. Ci auguriamo – conclude Camisa – che ci possano essere le condizioni per prevedere una riduzione della tassazione attuale del 22,25% sulle polizze catastrofali al fine di ridurre il premio assicurativo gravante sulle Pmi industriali nonché di destinare le maggiori entrate fiscali a un fondo dedicato al cofinanziamento delle misure di prevenzione del rischio attuate dalle imprese”.
 
 
 
 
 




La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”

Il presidente Enrico Vavassori commenta l’introduzione dei dazi da parte degli Usa verso l’Europa. 

La Provincia (in allegato): La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”


Lecconotizie: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Dazi, Confapi e Confartigianato: “Dobbiamo tutelare le imprese”
 
LeccoToday: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Lanciato l’allarme sui dazi di Trump: “Colpito il cuore del nostro sistema produttivo”

 




Growermetal vince il premio Route to Fastener Innovation

Il Giornale di Lecco del 7 aprile 2025, servizio sulla nostra azienda associata. 




MUD 2025: webinar camerali aprile e maggio 2025

Si segnala il sito di Ecocamere dove sono indicate le date per la formazione sulla compilazione del MUD.

Per chi è principiante o per chi non ha confidenza con i sistemi digitali, si consiglia di cogliere l’opportunità. Come pmi nel ruolo di produttori di rifiuti, bisogna scegliere la sessione tematica dedicata ai produttori.

Ci sono date settimanali, di solito al mercoledì mattina.

La partecipazione agli eventi è completamente gratuita: il link per l’iscrizione viene reso disponibile una settimana prima di ciascun evento. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione.

(SN/am)




Vavassori: “I dazi ulteriore stangata dopo la frenata tedesca. Dobbiamo tutelare le pmi”

Il day after l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi che impone anche all’Europa è stato uno tsunami che ha travolto in primis le borse e poi anche il mondo imprenditoriale, ovviamente anche quello di casa nostra, che ha rapporti consolidati con questo Paese.
Trump ha messo il 20% dei dazi su tutte le merci europee e del 25% sull’automotive, le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio lavorano in gran parte nel settore metalmeccanico e molte di queste proprio in ambito automotive.

Esprimo forte preoccupazione per l’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump – spiega Enrico Vavassori presidente Confapi Lecco Sondrio -. I dazi sono un’arma commerciale pericolosa, soprattutto tra Paesi amici. Misure di questo tipo finiscono per colpire il cuore del nostro sistema produttivo, in particolare il settore manifatturiero e metalmeccanico, che già vive un momento di grande incertezza, soprattutto nell’automotive, a seguito anche della frenata tedesca. Trump ha dichiarato che l’obiettivo è riportare aziende e produzioni negli Stati Uniti, ma per arrivare a questo servono tempo, investimenti e soprattutto competenze, tecnologie e macchinari che oggi gli Stati Uniti non producono da soli. In molti casi, parliamo proprio di tecnologie che arrivano dalle nostre imprese. Pensare di ricostruire un’intera filiera industriale chiudendosi al commercio è un’illusione che rischia di fare più danni che benefici. Inoltre, i dazi nel tempo tendono a ritorcersi contro chi li impone. Se da un lato penalizzano le nostre esportazioni, dall’altro rischiano di ricadere sui cittadini americani stessi, che vedranno aumentare i prezzi dei beni di consumo e subire le conseguenze di un mercato meno competitivo. In un’economia globale sempre più interconnessa, alzare barriere non porta stabilità, ma instabilità e recessione. A questo punto, è fondamentale che né il Governo italiano né la Comunità Europea restino passivi. Servono contromisure adeguate, ponderate e ben pensate, che tutelino le imprese europee e riaffermino il principio di reciprocità negli scambi. La risposta deve essere ferma, ma costruttiva: non per alimentare lo scontro, ma per difendere il lavoro, la produzione e la dignità economica dei nostri territori. Va anche detto che Trump è noto per il suo stile negoziale: spara alto, alza la tensione e poi ridimensiona le richieste per ottenere qualche risultato concreto. È possibile che anche questa mossa rientri in una strategia più ampia, il cui vero obiettivo oggi non è ancora del tutto chiaro. Ma proprio per questo motivo serve lucidità e prontezza da parte delle istituzioni: farsi trovare impreparati sarebbe un errore che rischieremmo di pagare caro”.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




La comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva

Con il provv. n. 155649, pubblicato il 28 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale che dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea.

Insieme al provv. 30 dicembre 2024 n. 460166, che definiva le modalità e i termini per la c.d. “comunicazione preventiva”, il provvedimento dà attuazione a detto regime, secondo quanto disposto dall’art. 70-terdecies comma 5 del DPR 633/72.

Va ricordato che gli operatori ammessi, contraddistinti dal “numero di identificazione EX”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile (art. 70-unvicies del DPR 633/72):

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato oppure l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale, espresso in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre in ciascuno degli altri Stati membri (ivi compresi quelli diversi dai Paesi Ue in cui è stata riconosciuta l’esenzione) o l’eventuale assenza di operazioni.
La comunicazione va presentata anche nell’eventualità in cui venga superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Ue. In questo caso, come specificato nel provvedimento, il soggetto passivo ha 15 giorni di tempo per la trasmissione del modello, che decorrono dal superamento, ed è tenuto a “comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data” (provv. n. 155649/2025, § 3.3).

Qualora, infatti, sia superata tale soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-duovicies del DPR 633/72).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica e può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta con un ritardo superiore a trenta giorni o qualora siano state inviate tardivamente due comunicazioni consecutive, l’Agenzia ne dà tempestiva informazione agli Stati membri in cui l’operatore è stato ammesso ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia, “i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Peculiare è poi la presentazione dei modelli “correttivi”. È possibile porre rimedio a errori o a omissioni trasmettendo nuovamente la comunicazione entro tre anni dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell’ipotesi in cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Non è, invece, consentito apporre modifiche alla “Comunicazione finale” che sia stata presentata in conseguenza del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Ue.

Con riguardo alla compilazione del modello, composto dal frontespizio e dal quadro A, nel quale vanno riportate le informazioni richieste dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72, le istruzioni allegate al provvedimento contengono alcuni elementi interessanti.

Nel suddetto quadro A sono presenti, tra l’altro, nella sezione relativa alle operazioni effettuate in altri Stati Ue:

  • la colonna 2, che va compilata per ciascuno degli Stati membri (ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione) e che riporta il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (al netto dell’IVA), effettuate nel corso del trimestre in detto Stato;
  • la colonna 5, che va compilata solo nei righi relativi agli Stati Ue in cui l’operatore applica il regime di franchigia, e che riporta il codice ATECO dell’attività esercitata o di quella prevalente per il trimestre (se lo Stato membro ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, occorre compilare “più righi per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo”).
Nella colonna 3 vanno invece indicate le operazioni effettuate nel trimestre precedente l’ammissione. A tal proposito, può essere utile richiamare uno degli esempi riportati nelle istruzioni. Si pensi a un soggetto passivo che presenta la suddetta comunicazione preventiva il 4 marzo, indicando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei due anni precedenti e quelle relative al periodo tra il 1° gennaio e il 3 marzo. Ipotizzando che venga ammesso al regime dal 7 aprile, tale operatore sarà tenuto a presentare:
  • il modello relativo al secondo trimestre;
  • una comunicazione relativa al primo trimestre “indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo”.
(MF/ms)



Ateco 2025: i condizionamenti sull’attività verso l’Inps

Con la circolare n. 71 pubblicata il 31 marzo, l’INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto sulla classificazione delle attività economiche a seguito dell’adozione dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT.

 

Con l’occasione è reso noto anche l’aggiornamento del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, che verrà reso disponibile dopo la pubblicazione della circolare in commento.

L’Istituto ricorda innanzitutto che l’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.

Dopo il processo di aggiornamento da parte dell’ISTAT, la circolare in commento evidenzia che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal  1° aprile 2025, e che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione.

Ciò premesso, l’INPS rende noto sia l’aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”, sia la possibilità dal 1° aprile di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’art. 49 della L. 88/1989.

Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Invece, se al momento dell’iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007 la procedura – per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

È il caso, ad esempio, delle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 e che assumono dipendenti successivamente a tale data e alle quali non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025.

Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, nella circolare in commento si sottolinea che l’Istituto provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Per quanto concerne le variazioni, l’INPS precisa che al momento la richiesta di variazione contributiva comporterà l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell’archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, l’INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:

  • 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
  •  07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
  • 13 Attività di consulenza.
Di conseguenza, dal 1° aprile 2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

 

L’INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo “codice Istat”.

La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

Per quanto concerne, infine, gli artigiani e i commercianti, l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l’acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

Sul sito istituzionale Istat sono state pubblicate la struttura (codici e titoli) di ATECO 2025, le note esplicative e la tavola di raccordo tra ATECO 2025 e Ateco 2022.

Potete trovare queste informazioni al seguente link: Documentazione tecnica e classificazioni – Istat
 

(MF/ms)