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Qualità dell’aria: salute ed efficienza energetica

L’Ente italiano di normazione ha pubblicato la norma UNI 11976:2025 “Ergonomia dell’ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna” che è in vigore dal 10 aprile 2025, che si può acquistare sul sito UNI.

La norma nasce dal riconoscimento del legame tra qualità dell’aria, salute delle persone ed efficienza energetica degli edifici e prende in considerazione tre categorie di inquinanti:

  • chimici (come composti organici volatili e polveri sottili)
  • fisici (radon)
  • biologici (virus, microrganismi e allergeni).
Ai fini dell’ottenimento di condizioni di qualità dell’aria che garantiscano la salute degli occupanti negli edifici per usi civili (residenziale e terziario, edifici per l’istruzione), tale norma specifica le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano a tale valutazione. Fornisce inoltre una Check list per la raccolta di informazioni per la valutazione dell’aria negli ambienti interni.
Per valutare la qualità dell’aria, la norma suggerisce monitoraggi della durata di almeno 5 giorni, da effettuare sia nella stagione calda che in quella fredda. Negli ambienti residenziali, negli uffici e nelle scuole si utilizza generalmente l’anidride carbonica come indicatore dell’efficacia dei ricambi d’aria.

L’applicazione di questa norma porta benefici concreti: ambienti più salubri per i cittadini, strumenti di verifica per i gestori di edifici e parametri chiari per i progettisti.
La norma si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla salute negli ambienti confinati, facendo riferimento anche ai documenti elaborati dal Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo approccio integrato tra risparmio energetico e qualità dell’aria rappresenta la direzione della normativa europea e nazionale, nella consapevolezza che un ambiente sano è fondamentale sia per il benessere delle persone che per la sostenibilità degli edifici.

(SN/am)




Novità Inail: misure aggiuntive nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Inail propone misure aggiuntive a quelle finora previste, che hanno l’obiettivo di ottimizzare la valutazione e gestione del rischio stress includendo fattori di rischio specifici del lavoro da remoto e dell’innovazione tecnologica.

Si inseriscono nell’impianto complessivo previsto dalla Metodologia Inail di valutazione e gestione del rischio stress, che resta invariato, articolato per fasi e caratterizzato da un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tutti i dettagli nella pagina dedicata del sito Inail.

(SN/am)

 




F-GAS: requisiti degli operatori F-gas nei tre regolamenti europei in vigore dal 20 aprile 2025

Il 31 marzo 2025, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tre nuovi regolamenti che ridefiniscono i requisiti minimi di certificazione per persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dei gas fluorurati (F-Gas). I regolamenti riguardano le competenze obbligatorie degli operatori F-Gas e fissano standard validi in tutta l’UE.

Questi regolamenti aggiornano il quadro normativo in materia, abrogando i precedenti Regolamenti (CE) n. 304/2008, n. 306/2008 e (UE) n. 2066/2015, e attuano quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 573/2024.

  • Regolamento (UE) 2025/623: riguarda le attività di recupero di solventi a base di F-Gas da apparecchiature.
  • Regolamento (UE) 2025/625: si applica a chi opera su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti F-Gas.
  • Regolamento (UE) 2025/627: disciplina le attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati, compreso il recupero dei gas.
Le persone fisiche già certificate secondo i regolamenti precedenti dovranno sottoporsi a un aggiornamento obbligatorio ogni sette anni, a partire dal 12 marzo 2027, con la prima scadenza fissata entro il 12 marzo 2029. L’aggiornamento potrà consistere in un corso specifico o in una nuova valutazione delle competenze.
Un aspetto fondamentale dei nuovi regolamenti è il riconoscimento reciproco dei certificati all’interno dell’Unione Europea. Le certificazioni rilasciate secondo gli standard europei saranno valide in tutti gli Stati Membri, senza la necessità di ulteriori verifiche o esami.

(SN/am)




“La piccola impresa che vorrei”: articoli pubblicati

La rassegna stampa del nostro concorso per le scuole: 

 




Rifiuti: dichiarazione annuale MUD NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

 

Tra gli adempimenti annuali previsti nel Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi in tema di rifiuti, nel primo semestre di ogni anno, l’associazione può assistervi direttamente o mediante professionisti esterni qualificati, nella redazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e consegnati a terzi.

La scadenza per il MUD dell’anno in corso è il 30/06/2025 ed è stata comunicata nella circolare Confapi n.170 del 6/03/2025 a cui si rimanda.

Si ricorda che l’obbligo di MUD può essere assolto in modo semplificato oppure ordinario, come descritto nella circolare Confapi n.193 del 13/03/2025. I costi del servizio, nelle diverse modalità, sono descritte in allegato alla presente circolare.
L’attività di assistenza prevede tre fasi:

  1. Comunicazione via email all’associazione di volersi avvalere del servizio, specificando quale e chiedendo eventualmente il modulo per indicare la delega a terzi.
  2. Appuntamento in azienda se previsto dal servizio scelto, per la verifica della gestione e per la raccolta dei dati.
  3. Trasmissione all’associazione dei dati necessari alla compilazione del MUD.
  4. Verifica della dichiarazione da parte dell’azienda e invio.
  5. Archiviazione della ricevuta.
Per avere maggiori informazioni sul servizio contattare l’associazione: servizi@confapi.lecco.it, 0341.282822.

 

(SN/am)

 




Concorso “La piccola impresa che vorrei”: il 13 maggio i vincitori

Entra nella fase finale la seconda edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”. Le 22 classi in gara (430 studenti totali) hanno consegnato l’11 aprile scorso i lavori e ora la giuria li sta esaminando. Quest’anno gli istituti partecipanti sono tutti scuole secondarie di secondo grado e CFP della provincia di Lecco e di Sondrio. Ogni classe è stata affiancata da un’azienda associata a Confapi Lecco Sondrio per realizzare il progetto da consegnare. L’autunno scorso l’imprenditrice o imprenditore si è presentato alla classe, poi è stata svolta la visita in azienda e infine i gruppi si sono concentrati sulla realizzazione della loro idea.
Questa la giuria che deciderà i primi tre classificati: Davide Gianola (vice-presidente di Confapi Lecco Sondrio), Micol Gabbioni (vice-presidente Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio), Paolo Bertoni (consigliere Confapi Lecco Sondrio), Anna Masciadri (responsabile comunicazione Confapi Lecco Sondrio) e Katia Sala (giornalista e conduttrice).
I premi che andranno ai vincitori dovranno essere utilizzati per l’acquisto di materiale scolastico o per attività scolastiche: al primo classificato andranno 4 mila euro, al secondo 3 mila euro, al terzo 2 mila euro.
La mattina di martedì 13 maggio, dalle ore 10, al teatro Cenacolo Francescano di Lecco si terrà la premiazione con ospite Marco Confortola, alpinista, nato nel 1971, è residente a Valfurva (Sondrio). Guida alpina, maestro di sci, tecnico di elisoccorso, ha scalato 13 delle 14 vette di oltre Ottomila metri in Himalaya e Pakistan, è formatore aziendale e per la Scuola di formazione Tec Bosch, testimonial dell’associazione Assorifugi Lombardia, vive la montagna a 360 gradi trasmettendo la voglia e la passione che lo contraddistingue. Ha, inoltre, scritto 5 libri.
 
Queste le classi partecipanti alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.
 
Queste le aziende che hanno fatto da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio. 

Anna Masciadri

Ufficio stampa 




Le sanzioni per inadempimenti: errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica

I sostituti d’imposta che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione delle certificazioni uniche 2025 o lo hanno fatto commettendo errori od omissioni posso sfruttare la sanzione alleggerita laddove dovessero ravvedersi nei 60 giorni.

Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 17 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  • entro il 31 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).

Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
 

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU
Omessa, tardiva, errata CU 100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto.
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria Nessuna sanzione.
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000.
Disapplicazione sanzioni La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999).
La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2024 – scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata al 17.3.2025 – vedi circolare AdE 6/2015).
Ravvedimento Ammesso
Cumulo giuridico Non ammesso
Così ad esempio, ipotizzando che il sostituto d’imposta ha omesso di inviare tre CU da “precompilata” entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio): la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9 riduzione lettera a-bis, art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base ridotta a 33,33 euro perché siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Dopo i 60 gg ma entro i 90 gg si passerebbe alla sanzione di 11,11 € per CU errata/omessa (1/9 di 100 euro).
 
(MF/ms)




Nuove regole operative per i rappresentanti fiscali

Il 17 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e dal D.M. 9 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Chi sono i soggetti interessati – Il provvedimento si rivolge a chi intende assumere o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti di onorabilità e regolarità fiscale, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.

Requisiti soggettivi richiesti – Per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario dichiarare:

  • assenza di condanne (anche non definitive) o sentenze per reati finanziari
  • assenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari
  • nessuna violazione grave e ripetuta delle norme tributarie e contributive
  • non trovarsi in condizioni di interdizione previste dalla Legge.
La dichiarazione va presentata contestualmente al modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale competente. Se il rappresentante fiscale è una società, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti.

Modalità e importi della garanzia – La garanzia, da prestare a favore del Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, può essere costituita tramite:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • polizza fideiussoria
  • fideiussione bancaria.
Gli importi minimi variano in base al numero di soggetti rappresentati:
 
Soggetti rappresentati Importo minimo garanzia
2-9 30.000 euro
10-50 100.000 euro
51-100 300.000 euro
101-1.000 1.000.000 euro
Oltre 1.000 2.000.000 euro
Chi rappresenta un solo soggetto non è tenuto a prestare garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, in caso di aumento dei soggetti rappresentati, va adeguata con una nuova prestazione.

Disposizioni per i rappresentanti già operativi – I soggetti che già operano come rappresentanti fiscali devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare la dichiarazione e la garanzia, se dovuta. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, concedendo un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione.
 
(MF/ms)




Rottamazione ruoli: entro il 30 aprile la domanda di riammissione

L’art. 3-bis del DL 202/2024, conv. L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno pagato puntualmente le rate, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.

Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi (sia quelli compresi nei carichi sia quelli di mora), aggi e sanzioni.

Per quanto riguarda la procedura, bisogna tenere a mente i seguenti termini:

  • entro il 30 aprile occorre trasmettere la domanda;
  • entro il 30 giugno ci sarà la liquidazione d’ufficio degli importi da pagare;
  • il 31 luglio scade il termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.
Le successive rate scadono il 30 novembre 2025, poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (art. 3-bis comma 2 del DL 202/2024).

Onde mantenere i benefici della rottamazione occorre il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Il debitore, accedendo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare quali sono i carichi che possono beneficiare della riammissione. Il servizio propone in automatico solo le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto dell’originaria domanda di rottamazione, per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione (non trattandosi di una nuova rottamazione, non è possibile aggiungere carichi non compresi nelle originarie domande).

La trasmissione può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. “identità digitale” attraverso l’area pubblica.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

È possibile specificare se si trasmette la domanda in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede, nonché in qualità di obbligato solidale o comunque di soggetto tenuto a trasmettere la domanda in virtù di una riorganizzazione aziendale.

Se si vuole inserire nella richiesta di riammissione tutti i documenti inclusi nelle precedenti domande di rottamazione basta cliccare sulla voce “Seleziona tutti”.

In alternativa, è possibile selezionare il numero di documento e scegliere nella “maschera” proposta di includerlo interamente o per singolo carico.

Opportuno lo spacchettamento delle domande

Sembra possibile non solo la scelta di quali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito contenuti nella singola domanda di rottamazione includere nella riammissione, ma anche la scelta di quali debiti, contenuti nel singolo carico, riammettere.

Si pensi alla cartella di pagamento che portava a riscossione diversi ruoli, ad esempio su due annualità IVA.

Così facendo, il debitore può, ad esempio, rottamare un carico e continuare o iniziare il contenzioso con riferimento a un altro. Si pensi alla situazione in cui, per alcuni carichi, si ritenga maturata la prescrizione e per questa ragione sia opportuno il ricorso contro l’intimazione ad adempiere nel frattempo notificata.

Il debitore può anche avere interesse a presentare diverse domande: per ciascuna verrà notificata una distinta liquidazione con annesso piano di dilazione (pare che il sistema di trasmissione consenta questa possibilità).

Ove il debitore non avesse i fondi per onorare tutte le rate, l’inadempienza non comprometterebbe gli interi carichi oggetto di riammissione, ma solo i carichi inerenti alla domanda la cui rata non è stata pagata.
 

(MF/ms)




Credito IVA primo trimestre: entro il 30 aprile il modello TR

Entro il prossimo 30 aprile, sono chiamati a presentare il modello TR i soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel primo trimestre 2025.

A livello generale, a seconda dell’importo del credito IVA che è esposto nel modello, può essere necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale oppure, per i soli rimborsi, la prestazione di una garanzia patrimoniale.

Quest’ultima può essere prestata in forma di cauzione in titoli di Stato oppure di fideiussione da parte di banche o imprese di adeguata solvibilità o di polizza fideiussoria assicurativa.

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente dal modello (art. 17 del DLgs. 241/97), per il primo trimestre 2025, è possibile:

  • senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), se l’importo del credito è pari o inferiore a 5.000 euro annui;
  • con l’obbligo del visto (o della sottoscrizione), se l’importo è superiore a 5.000 euro annui.
Il predetto limite, fissato dall’art. 10 del DL 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione nel corso del 2025 (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).

Sono differenti le soglie per l’apposizione del visto di conformità con riferimento all’istanza di rimborso.

È, infatti, possibile chiedere a rimborso il credito IVA trimestrale, per un ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, mediante la semplice presentazione del modello TR.

Al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:

  • il rilascio del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di revisione), unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
  • la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di “rischio fiscale” da parte del legislatore (es. esercizio dell’attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati).
Sono esonerati dal prestare la garanzia i curatori fallimentari (o della liquidazione giudiziale) e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.

Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:

  • abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda del livello di affidabilità conseguito (cfr. il provv. n. 205127/2024);
  • abbiano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024), entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto (FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025).
Proprio con riferimento ai rimborsi chiesti da soggetti passivi che hanno aderito al CPB, il modello TR e le relative istruzioni sono stati di recente aggiornati da parte dell’Agenzia delle Entrate (in data 21 marzo 2025).

Sono stati introdotti due nuovi codici riservati ai soggetti passivi che hanno aderito al CPB prima dell’inizio dell’anno solare che è riportato nell’apposito campo del frontespizio, nella misura in cui tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale (per i rimborsi) al di sopra della soglia di 30.000 euro. Si tratta del codice “6”, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, per la generalità dei soggetti passivi, e del codice “4”, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, per gli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.

Si rammenta che è possibile variare alcuni aspetti relativi all’istanza presentata (se non ancora compensato o rimborsato), presentando un nuovo modello TR, ad esempio al fine di modificare:

– la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa), purché entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015);
– le condizioni per l’apposizione del visto di conformità o per l’esonero dalla prestazione della garanzia (cfr. ris. n. 82/2018).

Modifica delle percentuali del settore agricolo

Tra gli altri aggiornamenti che hanno coinvolto il modello TR, con effetti dal primo trimestre 2025, vi sono le modalità di esposizione – nei quadri TA e TB – delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione del settore agricolo. Nella nuova versione del modello, difatti, rimangono indicate soltanto quelle relative al 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante, in via autonoma, nell’apposita colonna 2 del modello.

(MF/ms)