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Consultabili da oggi le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025) saranno disponibili on line, in modalità consultazione, a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 20, diffuso il 24 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 193922 del 23 aprile, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L’operazione “dichiarazioni precompilate” si arricchisce quest’anno di ulteriori novità.

A decorrere dal 2025, è infatti possibile delegare l’accesso alla dichiarazione precompilata anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, diversi da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Tale previsione trova compiuta attuazione con il citato provvedimento n. 193922/2025, il quale definisce, ai fini in esame, come “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98:

  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (lett. b);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche (lett. c);
  • i CAF-imprese (lett. d);
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze o con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione della lett. e), ad esempio le associazioni e società tra professionisti, i c.d. “tributaristi”, i revisori legali e gli avvocati.
I suddetti soggetti possono però accedere solo alle dichiarazioni precompilate modelli REDDITI PF e non anche ai modelli 730 precompilati, che rimangono “appannaggio” dei CAF-dipendenti e dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Altre novità riguardano l’implementazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.

Con il DM 21 gennaio 2025 è stato infatti previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE), ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

In relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, le nuove comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica, con debutto quindi nelle precompilate 2025.

Nelle precompilate di quest’anno confluiscono anche i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato il 23 dicembre 2020, ratificato con la L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello REDDITI precompilato anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). Dal 2024, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Da quest’anno, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), l’Agenzia delle Entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

Infine, un’ulteriore novità riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto da parte degli eredi. Da quest’anno possono infatti essere autorizzati ad accedere alla dichiarazione precompilata del defunto anche i tutori, amministratori di sostegno o genitori dell’erede, mentre in precedenza l’abilitazione ad operare per conto del defunto poteva avvenire solo direttamente in capo all’erede.

L’accettazione o la modifica e l’invio delle dichiarazioni precompilate potrà avvenire a partire dal 15 maggio 2025. Il termine finale è invece quello “ordinario” del:

  • 30 settembre 2025, per i modelli 730/2025;
  • 31 ottobre 2025, per i modelli REDDITI PF 2025.
 

(MF/ms)




Acconti Irpef 2025: applicazione delle nuove aliquote

Con il D.L. n. 55 del 23 aprile 2025 è stato risolto il problema relativo al calcolo degli acconti Irpef 2025 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati privi di altri redditi, eliminando la distorsione che si era venuta a creare a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 216/2023 nella sua formulazione originaria. 

Premessa

Con l’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche) era stata disposta, per il solo anno 2024, una variazione delle aliquote IRPEF.

La medesima disposizione aveva altresì previsto che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024 ed il 2025 si dovessero comunque considerare le aliquote pregresse.

Con la Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, invece, le aliquote introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 sono state confermate in via definitiva. Di conseguenza, un contribuente lavoratore dipendente o pensionato, che non dichiara ulteriori redditi, si trova in una situazione di continuità IRPEF nel passaggio 2024/2025, tale da giustificare il fatto di non dover versare acconti di imposta, acconti che invece, dovendo essere calcolati per il 2025 con le aliquote 2023, stante la formulazione originaria del D.Lgs. n. 216/2023 , risultavano dovuti. Una situazione paradossale, cui ha posto rimedio il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025. 

Il passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” aliquote IRPEF e la problematica degli acconti

Al fine di comprendere la problematica qui oggetto di esame, è bene ricordare che con il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche era stato previsto, inizialmente per il solo anno di imposta 2024, il seguente quadro afferente agli scaglioni reddituali e relative aliquote IRPEF:
 

Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
Stante l’iniziale previsione di una variazione di aliquote applicabile solo all’anno 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 aveva altresì previsto che gli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025 dovessero comunque essere calcolati sulla base delle pregresse aliquote, di seguito richiamate:
Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
La necessità di calcolare gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023, nonostante la Legge di bilancio 2025 avesse poi introdotto a regime i tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43%, ha originato una distorsione, segnalata da professionisti del settore fiscale e sindacati.

Infatti, applicando le “vecchie” aliquote, molti lavoratori dipendenti e pensionati, pur avendo diritto a un rimborso o a un’imposta netta nulla, si sarebbero trovati a dover versare un acconto basato sulle aliquote precedentemente in vigore, più elevate, con un conseguente anticipo di somme a favore dell’Erario. Tali somme sarebbero poi risultate, a conguaglio, come non dovute e quindi a credito del contribuente; tale credito, tuttavia, sarebbe stato recuperabile solo in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2026 con riferimento all’anno di imposta 2025. 

Le modifiche apportate alla norma dal D.L. n. 55/2025

Al fine di risolvere la problematica su esposta, con il D.L. n. 55/2025 è stato modificato l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero proprio il passaggio relativo alla determinazione degli acconti, sostituendo le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» con «il periodo d’imposta 2024». 

Ciò si traduce nel fatto che l’acconto IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato sulla base dei tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43% introdotti a regime, e non più sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 (quattro scaglioni).

È stato così risolto il rilevato difetto di coordinamento normativo, in ragione del quale addirittura i contribuenti aventi solo redditi di lavoro dipendente o pensione rientranti nell’attuale no tax area, pari a 8.500 euro per entrambe le categorie reddituali, si trovavano nella condizione di essere chiamati a versare acconto imposte per il 2025 per un mero “gioco di aliquote”.

Peraltro, la modifica apportata alla norma non solo giova ai contribuenti cui sopra, ma effettivamente semplifica la gestione degli acconti di imposta per tutte le tipologie di contribuenti.

Infatti, prima della modifica operata dal D.L.n. 55/2025, al fine di determinare gli acconti dovuti da qualsiasi soggetto IRPEF, sarebbe stato necessario ricalcolare l’imposta teorica con applicazione delle aliquote 2023, mentre grazie alla modifica apportata si potranno considerare le risultanze emergenti sulla base delle aliquote 2024, applicabili nella dichiarazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 in via di predisposizione, aliquote che ugualmente saranno applicabili all’anno di imposta 2025.

(MF/ms)




Venerdì 2 maggio gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi

Informiamo le Aziende Associate che gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi venerdì 2 maggio 2025.

(MP/am)




Forum Imprenditoriale Italia-Messico: 22 maggio 2025 a Città del Messico

Segnaliamo che il 22 maggio 2025, in occasione della visita del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, si terrà a Città del Messico il Forum Imprenditoriale Italia-Messico.
Il programma prevede una sessione plenaria, aperta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dai rappresentati del Governo messicano, cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle agenzie italiane e messicane di supporto all’export e agli investimenti e quattro tavoli tematici con la partecipazione di imprese, associazioni e agenzie italiane e messicane, dedicati all’approfondimento della collaborazione nei seguenti settori:
  • Automotive: veicoli e componentistica;
  • Macchinari: industria 4.0, produzione e trasformazione agroalimentare;
  • Green Economy: transizione energetica, trattamento e riciclo dei rifiuti, depurazione e trattamento delle acque;
  • Infrastrutture fisiche e digitali: energia, trasporti, telecomunicazioni, servizi.
 
Seguirà una sessione di incontri B2B programmati fra imprese italiane e messicane.
 
La partecipazione all’evento è gratuita, restano a carico delle imprese le spese di viaggio e alloggio.
 
Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)

 
 




Fiere internazionali Trecento imprese con Rete Estero

La Provincia di domenica 27 aprile 2025, intervista e Angelo Crippa export manager di Rete Ufficio Estero. 




Gli imprenditori vanno a scuola

Il Giornale di Lecco del 28 aprile 2025, pagina dedicata al nostro progetto contro l’abbandono scolastico al Fiocchi. 




Valute estere: marzo 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Marzo 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,475
Peso Argentino 1153,1804
Dollaro Australiano 1,7158
Real Brasiliano 6,2368
Dollaro Canadese 1,5518
Corona Ceca 25,0012
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8353
Corona Danese 7,4597
Yen Giapponese 161,1667
Rupia Indiana 93,4985
Corona Norvegese 11,5472
Dollaro Neozelandese 1,8879
Zloty Polacco 4,182
Sterlina Gran Bretagna 0,83703
Nuovo Leu Rumeno 4,9768
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0807
Rand (Sud Africa) 19,7403
Corona Svedese 10,9675
Franco Svizzero 0,9548
Dinaro Tunisino 3,3517
Hryvnia Ucraina 44,8346
Forint Ungherese 399,8052
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Accordo Stato-Regione 2025: anticipazioni delle novità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza

Da lungo atteso, il nuovo Accordo finalizzato alla “individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza”, è stato “sancito” il 17 aprile 2025 in occasione della Conferenza Stato-Regioni. Al momento tutti i soggetti coinvolti attendono che l’Accordo venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per conoscere i contenuti approvati e le disposizioni transitorie. Sui contenuti, si ritiene che non dovrebbero esserci sorprese rispetto al testo di maggio scorso, nel quale lo stesso Ministero del Lavoro aveva parlato di “bozza definitiva”, sulle disposizioni transitorie invece, si aspetta di conoscere i tempi ufficiali di entrata in vigore di tutte le novità e gli eventuali “scivoli” temporali per recepirle e portare a regime il nuovo sistema.
 
Il nuovo atto aggiorna e sostituisce i precedenti (accordi 21/12/2011 lavoratori, preposti e dirigenti; accordo 21/12/2011 corsi con la docenza del DL-RSPP; accordo 22/02/2012 attrezzature di lavoro; accordo 7/07/2016 percorsi formativi Rspp/Aspp) e ha lo scopo di garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’accordo intende inoltre garantire il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
 
Novità principali:
 
METODOLOGIA: la modifica principale è che il progetto formativo deve comprendere la lettura dei fabbisogni e la definizione di obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.
 
ORGANIZZAZIONE: il numero massimo di partecipanti per aula scende da 35 a 30 persone massimo. In caso di didattica a distanza (videoconferenza e formazione e-learning): videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione; E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
 
DURATA E CONTENUTI MINIMI ARMONIZZATI: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: obbligo esteso a tutti i percorsi formativi (iniziale e di aggiornamento).
VERIFICA DI EFFICACIA: obbligo da attuare durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
 
In allegato: le novità nei corsi per le diverse figure.
 




Rentri: formazione con l’albo gestori, maggio e giugno 2025

Il percorso formativo organizzato dall’albo gestori prosegue con altri webinar da 60 minuti i cui destinatari sono gli enti e le imprese interessati a operare sul Rentri. La partecipazione è completamente gratuita ma al termine non è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

I prossimi eventi sono programmati tra maggio e giugno 2025; nella pagina dell’albo gestori sono indicate tutte le date e le modalità di iscrizione. Si tratta di incontri monotematici, con argomenti sempre diversi, che toccano via via vari aspetti.

Dopo gli appuntamenti di marzo e aprile 2025 sono in calendario le altre date con contenuti focalizzati su altre specifiche situazioni. La durata è di circa 60 minuti. Si invitano le imprese a scegliere e a seguire i webinar che trattano i temi applicabili o che interfacciano la propria situazione.

Ecco di seguito le prossime opportunità:

Venerdì 9 maggio ore 11
Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore

Venerdì 23 maggio ore 11
Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali 

Venerdì 6 giugno ore 11
Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo

Venerdì 20 giugno ore 11
Come compila il registro l’intermediario

(SN/am)




Rischi fisici: eventi formativi maggio e giugno 2025

Si segnala un’opportunità formativa per chi vuole approfondire il tema dei rischi fisici: rumori, vibrazioni, microclima, radiazioni e campi; si tratta di quei rischi che per il D.lgs. 81/2008 devono essere valutati/misurati almeno ogni 4 anni.

Sono disponibili diverse date per una formazione tecnica in modalità webinar, a pagamento, a cura dello staff del Portale Agenti Fisici (PAF).

Di seguito la programmazione:

06-07 maggio 2025 (12 ore)
Esposizione occupazionale ai CAMPI ELETTROMAGNETICI: indicazioni operative per la valutazione del rischio e casi di studio

19-22-27 maggio e 3 giugno 2025 (16 ore)
Valutatore di RADIAZIONI OTTICHE alla luce delle nuove indicazioni della conferenza Stato-Regioni

03 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a VIBRAZIONI: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

06 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a RUMORE: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

02 luglio 2025 (4 ore)
Rischio MICROCLIMA: criteri operativi per un’efficace valutazione del rischio alla luce dei cambiamenti climatici

Tutti i dettagli per iscriversi sul portale PAF.

(SN/am)