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Pagamento Albo gestori: scadenza 30 aprile

Ricordiamo a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche quelle iscritte in categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio dei rifiuti, che la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è fissata al 30 aprile 2025.

Il versamento è necessario per ciascuna categoria e classe a cui l’impresa appartiene, ed è fondamentale per mantenere attiva l’iscrizione all’Albo, evitando sospensioni. Sulla pagina dedicata dell’Albo sono riportati i costi della quota annuale di iscrizione.

Per il pagamento, le aziende devono accedere alla propria area riservata sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e scegliere la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili. Per garantire l’aggiornamento corretto e tempestivo della propria iscrizione, è indispensabile utilizzare esclusivamente le modalità di pagamento previste.

Il mancato versamento dei diritti entro il termine indicato comporterà la sospensione dell’iscrizione dell’impresa all’Albo, come stabilito dall’articolo 24, comma 7, del DM MATTM n° 120/2014. La sospensione sarà pubblicata esclusivamente sul sito ufficiale dell’Albo nella scheda della singola azienda.

(SN/am)
 




Agenzia Entrate: pubblicata la nuova guida alla fatturazione elettronica

Nella giornata del 1° aprile, la prima di applicazione delle specifiche tecniche aggiornate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.

Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo versamento dell’imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo.

Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:

  • nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
  • nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
  • nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
  • il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
  • nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.
È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge “interno”, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce), e l’invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).

(MF/ms)




“Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa”

La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori. 




Forum Internazionale Astana (Kazakhstan): 28/29/30 maggio 2025

Alla luce dei rapporti tra Confapi e il Governo Kazako e come follow up del Forum di ottobre a Milano, il vice primo Ministro della Repubblica del Kazakhstan ha invitato il Presidente Confederale Cristian Camisa a partecipare al Forum che si terrà ad Astana il 28, 29 e il 30 maggio 2025.

Il programma dell’evento si articolerà attorno a tre temi principali: politica estera e sicurezza internazionale, energia e cambiamento climatico, economia e finanza.

Nella giornata del 28 sono previsti B2B.

Cliccando qui è possibile visitare 

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(SF/am)




Confapi Lecco Sondrio: grande interesse per il seminario tecnico sul radon

Auditorium di Confapi Lecco Sondrio quasi completamente prenotato per il seminario tecnico che si terrà giovedì 3 aprile 2025 alle ore 15 e tratterà questo tema: “Rischio radon: il gas naturale che minaccia la salute”.
L’approfondimento è organizzato da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Lecco, relatore sarà l’ing. Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori che ha sviluppato il suo intervento secondo queste tematiche: origine del radon e i suoi effetti per la salute, obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori, strumenti e modalità di misura e valutazione del rischio.
All’evento, che sarà valido per i crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine, sono stati invitati imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, nonché professionisti dell’edilizia.
Saranno circa 90 i partecipanti al seminario tecnico.

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore – spiega Federica Fagioli -. All’esterno, si disperde rapidamente, mentre può accumularsi negli ambienti chiusi, principalmente ai piani terra e interrati, soprattutto se scarsamente ventilati, rappresentando un potenziale pericolo per la salute umana. Infatti, studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon nell’aria ed il rischio di tumore ai polmoni. Il seminario in programma offrirà una panoramica su questo argomento poco conosciuto, affrontando gli adempimenti normativi sui luoghi di lavoro”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 
 




Decreto bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos del secondo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 131/2025/R/com, l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha reso operativa la misura prevista dall’art. 3 del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025) che prevede l’azzeramento temporaneo della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° aprile 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 
Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del secondo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



INL: circolare operativa cd. “Collegato lavoro”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, con la quale illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.
In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento

Somministrazione di lavoro
Viene precisato che, ai fini del calcolo del periodo di 24 mesi di cui all’art. 31, c.1 del Dlgs 81/2015 (limite oltre il quale il contratto di lavoro a termine si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024), senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina.
Per meglio far comprendere la modifica legislativa, il Ministero del lavoro propone il seguente esempio: un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione viene inviato presso l’utilizzatore in una missione a termine per un periodo di 30 mesi, cessato prima del 12 gennaio 2025. Tale periodo non viene calcolato per il raggiungimento del limite dei 24 mesi. Pertanto, il lavoratore potrà essere inviato in una o più missioni a termine il cui inizio è successivo a detta data, entro il limite massimo di 24 mesi.
Invece, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.
Chiarimenti vengono forniti anche riguardo al limite quantitativo del 30% dei lavoratori a termine (anche in somministrazione a tempo determinato) rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato che possono essere occupati presso l’utilizzatore spetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. Non sono computati in detto limite i contratti conclusi: in fase di avvio di nuove attività, da start- up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli, per la sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori over 50. A questi si aggiungono i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sempre in tema di somministrazione si specifica che non serve apporre una causale ai contratti a termine stipulati con lavoratori da inviare in somministrazione a tempo determinato, se si tratta di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui al DM 17 ottobre 2017 (es: quelli che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, hanno superato i 50 anni di età ecc.).

Periodo di prova nei contratti a termine. 
Il Ministero del lavoro sottolinea che la nuova disposizione (che integra l’art. 7, c. 2 del Dlgs 104/2022) trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati dal 12 gennaio 2025.
Inoltre, viene precisato che i limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, atteso che l’autonomia contrattuale non può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella legale.
Particolarmente interessante anche il chiarimento per i contratti di lavoro a termine di durata superiore a dodici mesi. Secondo il Ministero, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a dodici mesi.
Riguardo al criterio da utilizzare per considerare le disposizioni contrattuali più favorevoli, la circolare n. 6/2025 chiarisce che sono tali quelle che prevedono una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore.

Termine di 5 giorni per la comunicazione del lavoro agile.
La decorrenza è prevista non dalla data dell’accordo individuale stipulato con il lavoratore, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.
Ad esempio, se un accordo è stipulato in data 15 gennaio 2025 e prevede l’avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione deve essere effettuata entro il 6 febbraio 2025 (e non entro il 20 gennaio).
Nel caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto di una proroga dell’accordo – che deve intervenire prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato (nell’esempio di cui sopra, quindi, prima del 30 giugno 2025) – il datore dovrà provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa (e pertanto nell’esempio, ove la proroga fosse stipulata il 28 giugno, la comunicazione andrebbe effettuata entro il 3 luglio successivo).
Allo stesso modo, nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione. Per tornare all’esempio: se, per un nuovo accordo o per decisione unilaterale di una delle parti, la prestazione non fosse più resa in modalità agile a partire dal 15 maggio – nonostante il termine inizialmente concordato fino al 30 giugno – la cessazione anticipata va comunicata entro il 20 maggio.
Resta fermo il regime sanzionatorio in caso di omissione della comunicazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il nuovo termine di 5 giorni fissato per la comunicazione obbligatoria di lavoro agile opera, a partire dal 12 gennaio 2025, per tutti i datori di lavoro privato. Invece, i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile.

Dimissioni per fatti concludenti
Il Ministero ricorda che la risoluzione del lavoratore in caso di assenza ingiustificata prolungata per un certo periodo di tempo (c.d. dimissioni per fatti concludenti ex art. 26 del Dlgs 151/2015) non opera automaticamente, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà di dimettersi dal rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma.
Riguardo ai giorni di assenza che concretizzano le dimissioni implicite, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, viene chiarito che le stesse possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
La norma prevede comunque un termine legale minimo di assenza pari a 15 giorni. Quindi la possibilità da parte del datore di lavoro di comunicare l’assenza del lavoratore all’ITL territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del lavoro, parte dal 16° giorno.
Ne deriva che, se il CCNL prevede un termine diverso da quello legale, questo deve essere superiore a 15 giorni, nel rispetto del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, è previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale.
Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo.
La suddetta comunicazione opera anche quale dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
Resta salva la disciplina prevista dal CCNL che, al protrarsi di un’assenza ingiustificata del lavoratore, prevede l’avvio del procedimento disciplinare che può anche concludersi con il licenziamento (art. 7 L. 300/1970).
Quindi spetta al datore di lavoro la scelta se seguire la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti oppure procedere secondo il citato art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Se decide di seguire il nuovo iter, il datore di lavoro dovrà necessariamente comunicarla alla sede territoriale dell’ispettorato.
Sul punto, il Ministero del lavoro precisa che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore.
Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.
Per permettere all’Ispettorato di effettuare le verifiche circa la veridicità della comunicazione datoriale di assenza ingiustificata, il datore dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore e trasmettere la comunicazione inviata all’Ispettorato territoriale, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione.
La cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.
Inoltre, viene specificato che il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.
Il Ministero del lavoro ammonisce il datore di lavoro che intende avviare la nuova procedura. Infatti, resta ferma la sua responsabilità, anche penale, se viene provata la falsità delle comunicazioni rese all’ITL.
Infine, viene ribadito che la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti non trova applicazione per i casi di convalida obbligatoria della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di cui all’art. 55 del Dlgs 151/2001 sulla maternità.

In allegato, rendiamo disponibile il testo integrale della Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro.

(FV/fv)




Concorso “La piccola impresa che vorrei”: “Ottima opportunità per conoscere il mondo del lavoro”

Mancano poco più di dieci giorni alla scadenza per la consegna materiali per i gruppi in concorso alla seconda edizione de “La piccola impresa che vorrei”. Venerdì 11 aprile 2025, ore 12, le 23 classi dovranno far pervenire all’associazione i loro progetti (presentazione, video e eventuale prototipo) che poi verranno giudicati da una giuria e il 13 maggio verranno rese note le tre classi vincitrici con l’evento finale al teatro Cenacolo Francescano di Lecco.
Tra le novità di quest’anno, oltre ad aver dedicato il concorso solo alle scuole secondarie di secondo grado e CFP, c’è l’apertura anche agli istituti della provincia di Sondrio. Tra questi si trova una classe quinta, indirizzo informatico, dell’IS Saraceno-Romegialli di Morbegno: “Ci è piaciuta fin da subito la proposta – racconta il professor Massimiliano Manni -, siamo stati abbinati all’azienda Dell’Oca srl di Andalo Valtellino impegnata nel settore packaging, abbiamo incontrato l’imprenditrice Alice Dell’Oca e visitato l’azienda. C’è stato molto entusiasmo da parte dei ragazzi nell’individuare qualcosa di pratico, un progetto, da mettere a disposizione dell’azienda per semplificare il loro lavoro. Si sono divisi in vari gruppi per studiare la parte di codice, di marketing e il video. Stanno lavorando, vediamo cosa presenteranno alla fine. Credo che questo concorso sia una buona opportunità per metterli in contatto con una realtà locale e fargli capire come funziona un’azienda”.

Queste le classi partecipanti alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 3A e 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.
 
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Tecnofar di Gordona, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio. 

Anna Masciadri

Ufficio Stampa




Elezioni assemblea Fondapi: 2-7 aprile 2025

Si informano le aziende associate che dal 2 al 7 aprile 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Fondapi.

Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 22 ottobre 2024 ha diritto di voto per eleggere i rappresentanti nell’Assemblea esprimendo la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati presenti all’interno della lista unitaria Confapi.
Il voto si può esprimere esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma online accessibile dalla propria Area Riservata Aziende presente nell’homepage del sito  https://www.fondapi.it/ dove sarà presente il pulsante per manifestare la preferenza di voto.

Inviamo in allegato la scheda informativa completa predisposta da Fondapi, invitandovi a darne comunicazione alle aziende associate.

(FV/fv)
 




Deflusso ecologico: adeguamento delle opere di presa

La Deliberazione della Giunta Regionale XII/3768 del 13 gennaio 2025 “Determinazioni in merito all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico e contestuale aggiornamento del Bilancio idrico regionale” ha approvato l’iter istruttorio per consentire l’adeguamento delle opere di presa delle derivazioni esistenti al rilascio del Deflusso ecologico.

Si segnala la pagina regionale di riferimento: cliccare qui 

La Dgr, entrata in vigore il 1° marzo 2025, approva:

  • Allegato A, “Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico”, che costituiscono l’aggiornamento delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 6232/2007
  • Allegato B, “Aggiornamento della tabella 1 e integrazione della tabella 2 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 2950/2024”
  • Allegato C, “Aggiornamento del Bilancio idrico regionale”
Per tutti i dettagli si può consultare la pagina del sito provinciale (Lecco) dedicata al tema.

(SN/am)