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Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) in vigore dall’1 maggio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 99.2026 del 30 aprile 2026, decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) entrano in vigore dal 1° maggio una serie di novità in materia di incentivi all’occupazione e regolazione dei rapporti di lavoro.
 
Sintesi delle misure principali
  • rafforzamento del principio del “salario giusto” e della dignità del lavoro;
  • incentivi all’occupazione, al fine di promuovere l’occupazione stabile di giovani, donne e Mezzogiorno;
  • contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
Incentivi alle assunzioni 
Il decreto introduce un nuovo sistema di agevolazioni contributive per le assunzioni e, contestualmente, abroga le proroghe dei bonus previsti dal Decreto Coesione e dalla legge di conversione del Milleproroghe.
Bonus assunzione donne 2026.
Esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per le assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il limite del bonus sale a 800 euro nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
La durata del beneficio è pari a 24 mesi ridotti a 12 mesi se la lavoratrice appartiene a una delle seguenti categorie svantaggiate:
  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: chi non ha avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 6 mesi;
  • non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale: (livello ISCED 3) o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • oltre 50 anni di età;
  • adulto che vive solo o con una o più persone a carico e che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • appartenenza a una minoranza etnica in uno Stato membro e che ha necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche, professionali o di esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso all’occupazione.
 
Bonus assunzione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a 500 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per nuove assunzioni di personale non dirigenziale under 35, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con limite elevato a 650 euro  per aziende con sede in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Il lavoratore deve essere privo di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o 12 mesi se in categoria svantaggiata) e l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto e il datore non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti.
 
Incentivo stabilizzazione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi per stabilizzazioni di contratti a termine (stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, durata massima 12 mesi), effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per under 35 mai occupati stabilmente.
Bonus assunzioni ZES 2026:
Esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per datori di lavoro fino a 10 dipendenti nella ZES unica del Mezzogiorno, per assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
 
Salario giusto
Garantendo ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.
 
Rinnovi contrattuali,
Qualora il rinnovo del contratto collettivo nazionale non intervenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni dovranno essere adeguate automaticamente in misura pari al 30% della variazione IPCA .La misura mira a salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori nei periodi di mancato rinnovo contrattuale. 
Piattaforme digitali
decreto introduce specifiche misure finalizzate a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell’ambito delle piattaforme digitali.
Le nuove disposizioni rafforzano:
  • gli obblighi di trasparenza;
  • i controlli sui sistemi algoritmici;
  • la tutela dei lavoratori digitali.
 
Conciliazione vita-lavoro: 
Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera.
La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
 
Fondo di Tesoreria
Per i datori di lavoro che entrano dal 2026 nell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria in conseguenza delle previsioni della legge di bilancio 2026, che per il periodo gennaio-giugno 2026 i versamenti al Fondo di Tesoreria si considerano effettuati tempestivamente entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive. A tale riguardo, si rileva che la formulazione del decreto-legge si differenzia rispetto ai contenuti del Comunicato del Consiglio dei Ministri che anticipava la previsione della possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

Si attendono ora i provvedimenti attuativi e le circolari operative di INPS e Ministero del Lavoro per la piena applicazione delle nuove disposizioni.

L’Area Relazioni Industriali tornerà sull’argomento con successivi approfondimenti e aggiornamenti operativi, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi e delle istruzioni applicative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)




Industria 4.0 e 5.0: firmato il decreto attuativo sull’iperammortamento

L’atteso decreto attuativo (allegato), annunciato nella circolare n.272 del 30/04/2026 della scorsa settimana è stato firmato: rende operativa la nuova misura dell’iperammortamento 4.0 per il 2026, che accorpa le precedenti Industria 4.0 e 5.0, con aliquote potenziate fino al 180%. Rispetto alle aspettative delle bozze, il testo riserva qualche novità.
  • La perizia tecnica è obbligatoria per tutti i beni 4.0, a prescindere dal loro costo: a differenza delle regole precedenti, il testo del decreto attuativo non specifica alcuna soglia di valore al di sotto della quale la perizia asseverata può essere sostituita da un’autocertificazione.
  • L’installazione di sistemi di accumulo di energia è agevolabile solo se “asservita” all’installazione di nuovi impianti 5.0 per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifici limiti di dimensionamento basati sul fabbisogno energetico della struttura produttiva.
  • Nell’elenco dei beni immateriali agevolabili, non c’è alcun riferimento esplicito ai software in cloud. Questo sembrerebbe confermare l’esclusione di tali soluzioni dall’agevolazione.
  • Comunicazioni obbligatorie: oltre alle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, il decreto introduce due ulteriori comunicazioni annuali obbligatorie (entro il 20 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno) da inviare al GSE per l’intera durata della fruizione del beneficio.
  • Gli investimenti in beni 4.0 iniziati anche prima del 1° gennaio 2026, sono agevolabili a condizione che il completamento dell’investimento avvenga nel periodo di vigenza della misura.
Gli investimenti 4.0 e 5.0 FER per il 2026 si possono già avviare: è però importante analizzare fin dall’inizio requisiti e procedure per non rischiare di arrivare a fine investimento senza poter godere dell’agevolazione.

 

Per le perizie o per assistenza nelle domande, potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Norme tecniche UNI: martedì 19 maggio 2026 webinar dedicato al servizio di consultazione gratuita

Come anticipato nella circolare Confapi n.268 del 30/04/2026 le principali norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sono ora consultabili liberamente e gratuitamente.
Uni e Inail hanno organizzato un webinar di presentazione del servizio martedì 19 maggio, ore 16.30 – 17.30
Necessaria registrazione al link della locandina che si allega.

I beneficiari di questa novità sono innanzitutto i Datori di lavoro, i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP / ASPP), i Lavoratori e i loro Rappresentanti per la sicurezza (RLS / RLST), i   medici competenti, i docenti formatori, i coordinatori dei lavori nei cantieri, gli organismi paritetici e gli organismi pubblici di vigilanza.

Alle norme si accede attraverso il portale dell’UNI da una pagina web collegata al sito istituzionale.
 

La pagina UNI è accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inail.

(SN/am)




Centri di raccolta dei rifiuti: dal 14 maggio aggiornamento regole per utenze domestiche e non domestiche

Il Decreto del MASE del 26 marzo 2026  rappresenta il nuovo quadro regolatorio di riferimento per la gestione e l’organizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. Il testo definisce le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta, i requisiti di gestione e funzionamento, tutte le tipologie di rifiuti conferibili e le loro modalità operative di gestione.
I centri di raccolta a livello comunale o intercomunale riceveranno rifiuti in base ai nuovi allegati tecnici.

Il decreto entra in vigore il 14 maggio 2026, abroga i precedenti decreti (DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009) e concede 12 mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni: secondo l’art. 8 i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro il 14 maggio 2027.
Le nuove modalità di accesso riguardano utenze domestiche, non domestiche, gestori del servizio pubblico e soggetti obbligati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.
Vengono definiti “utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta” (art. 1, comma 3):

  • soggetti indicati nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 che producono i rifiuti elencati nell’allegato L-quater dello stesso decreto;
  • soggetti che conferiscono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dalla normativa di settore (D.Lgs. 49/2014);
  • strutture che producono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.
Inoltre, il regolamento (art. 1, comma 4) consente l’accesso anche alle associazioni di protezione ambientale (riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia da loro organizzate.
I centri di raccolta potranno prevedere al loro interno (art. 7, commi 1 e 2) appositi spazi (separati dalle aree destinate alla raccolta dei rifiuti) da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti al fine di incentivarne lo scambio tra privati.
Negli allegati tecnici vengono riportati:
  • Allegato 1 – elenco dei rifiuti conferibili: un insieme di 60 tipologie d rifiuti (tra i quali (es. toner, imballaggi, PFU, inerti);
  • Allegato 2 – scheda per il conferimento da compilare a cura delle utenze non domestiche, che prevede in ogni caso l’iscrizione all’Albo gestori ambientali;
  • Allegato 3 – scheda da compilare per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta (in caso di soggetto non tenuto all’obbligo di utilizzo del FIR).
Le novità porteranno impatti sul quadro regolatorio vigente (delibere e circolari) e sulla modulistica in uso.
L’associazione manderà ulteriori aggiornamenti, quando disponibili.

(SN/am)




Corsi sicurezza: si possono svolgere durante la CIG

Si segnala un’altra della novità introdotte dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema di formazione su salute e sicurezza durante la cassa integrazione (Cig).

Nello specifico, all’art. 10 modifica il D.lgs. 81/2008 introducendo prevedendo che la formazione obbligatoria e l’addestramento specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere effettuati anche durante periodi di cassa integrazione guadagni (cig) sia in caso di sospensione totale che di riduzione dell’orario di lavoro.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali corsi di formazione comporta per il lavoratore la decadenza della fruizione degli ammortizzatori sociali (trattamenti di sostegno al reddito). L’articolo 10 è pienamente operativo a partire dal 7 aprile 2026 e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi.

(SN/am)




Iperammortamento: finalmente il decreto attuativo

Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.

L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.

Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.

La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi

Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
 
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile

Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.

Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.

Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.

Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.

L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.

Le comunicazioni obbligatorie diventano 5

Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.

Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.

La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.

Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate

Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.

Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.

L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.

Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.

(MF/ms)




Reach e microplastiche: primi obblighi entro 31 maggio 2026

In base al Regolamento (UE) 2023/2055 che ha introdotto la restrizione n. 78 del Regolamento REACH, la scadenza del 31 maggio 2026 rappresenta il primo termine per l’obbligo di rendicontazione annuale sulle microparticelle di polimeri sintetici (SPM).
Si veda la precedente circolare Confapi n. 206 del 26 marzo 2026.

I soggetti obbligati entro maggio 2026 sono esclusivamente:

  • Fabbricanti di microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche).
  • Utilizzatori a valle industriali che impiegano tali microparticelle (sotto forma di pellet, fiocchi, scaglie o polveri) come materie prime nella produzione di plastica presso siti industriali.
Sono incluse le imprese che trasformano questi materiali attraverso processi come lo stampaggio a caldo, l’estrusione o la termoformatura. Per altre categorie (usi professionali o prodotti come cosmetici e detergenti), il primo reporting scatterà invece nel 2027.
Per capire se l’attività rientra nell’obbligo, occorre:
  1. verificare nella SDS Scheda di Sicurezza (sez. 15) se le materie prime acquistate rientrano nella definizione di microparticelle di SPM (solitamente particelle solide inferiori a 5 mm).
  2. Verificare se la materia prima è in formato pellet, fiocchi e polveri in ambito industriale: l’obbligo del 2026 riguarda solo queste forme.
  3. Verificare se sono applicabili le deroghe
  4. Rilevare i dati 2025 per predisporre la comunicazione di maggio 2026.
Se l’attività rientra nell’obbligo, bisogna trasmettere all’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) un report annuale tramite il portale IUCLID/ECHA, entro il 31 maggio 2026.
Le informazioni da inviare includono:
  • Descrizione degli usi delle microplastiche nell’anno solare precedente (2025).
  • Identità dei polimeri utilizzati.
  • Stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle disperse durante il trasporto, il carico e lo scarico nei siti industriali.
Per un supporto nella rendicontazione, chiedere di Silvia Negri.

(SN/am)
 




“La piccola impresa che vorrei”: vincitori, progetti in gara e foto

Ieri, 6 maggio 2026, si è tenuta la finale del nostro concorso “La piccola impresa che vorrei 2025/26” che quest’anno ha coinvolto 19 classi delle secondarie di secondo grado delle provincie di Lecco e Sondrio (per un totale di 300 studenti) e altrettante aziende che gli hanno fatto da tutor. 

Volevamo ringraziare tutte le imprenditrici e imprenditori che si sono resi disponibili, messi in gioco, hanno aperto le loro aziende alle scuole e hanno affiancato i ragazzi in questo percorso. 

CLICCANDO QUI potete leggere il comunicato stampa con le classi e aziende vincitrici

CLICCANDO QUI potete visionare tutti i progetti in gara 

CLICCANDO QUI potete vedere e scaricare tutte le foto della finale tenutasi ieri in Sala Ticozzi.

(AM/am)

 




Webinar “Focus Mercato India”: venerdì 15 maggio 2026 ore 11

Confapi in collaborazione con ICE Agenzia e l’Ambasciata d’Italia a New Delhi, sta organizzando giorno 15 maggio p.v. alle ore 11 un webinar dedicato al mercato indiano, con l’obiettivo di presentare le principali opportunità per le PMI italiane.

L’iniziativa porrà un focus particolare sulle prospettive legate al negoziato per l’Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e India, che mira a facilitare l’accesso al mercato e a rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali.
L’India rappresenta oggi uno dei mercati a più alto potenziale di crescita a livello globale, con una domanda in espansione in numerosi settori strategici e un contesto sempre più favorevole all’internazionalizzazione delle imprese.

Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 12 maggio alle ore 12:00 al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScISmVWatOPQaZEqun3nw904DXLzCgphdoz1CB0y9prUzQ_Pw/viewform

(MP/am)




“La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la finale del nostro concorso: