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Dal Mimit l’elenco degli incentivi preclusi alle imprese senza polizza catastrofale

La mancata stipula delle polizze catastrofali entro i termini di legge comporterà l’impossibilità, per le imprese inadempienti, di accedere, tra gli altri, ai finanziamenti “Smart&Start” per le start up innovative (DM 24 settembre 2014 Ministero dello Sviluppo economico), al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (DM 29 ottobre 2020), alle agevolazioni destinate a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative ONLUS (DM 3 luglio 2015), ai mini contratti di sviluppo per le imprese del Sud Italia (DM 12 agosto 2024).

Queste sono alcune delle misure, individuate da un decreto del MIMIT pubblicato il 25 luglio, alle quali è impedito l’accesso da parte delle imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge.

L’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi viene quindi inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.

Si tratta, peraltro, dei soli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso si dovranno attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.

È utile ricordare, brevemente, lo stato dei fatti circa le sanzioni alle imprese che non hanno stipulato le polizze in oggetto.

L’obbligo (introdotto dall’art. 1 comma 101 ss. della L. 213/2023, legge di bilancio 2024) riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, che disciplina le conseguenze del mancato adeguamento, stabilisce che dell’inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Anche considerato che la formulazione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate, il MIMIT, in una FAQ del 14 aprile, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo.

Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure “coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva anticipato l’intenzione di precludere l’accesso agli incentivi, rinviando a un decreto l’individuazione delle misure.

Il DM pubblicato, oltre a individuare le agevolazioni precluse, precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno, come prorogati dal DL 28 marzo 2025 n. 39 convertito) e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.

Sanzioni operative per le domande successive alla pubblicazione del DM

Il decreto specifica anche che l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Infine, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

(MF/ms)




ISA 2025: le principali novità dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la annuale circolare ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ISA 2025, relativi al periodo d’imposta 2024. 

Una parte rilevante della circolare è stata dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025 e riflessi sulla modulistica degli ISA, nonché al rapporto fra CPB e variabili precalcolate ISA.

  • Classificazione ATECO 2025
  • Revisione straordinaria degli ISA
  • Regime premiale 2024
  • Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H
  • Quadro F – Dati contabili impresa
  • Società tra professionisti
  • Semplificazione ed anno inizio attività
  • Ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e riflessi sul CPB

In allegato ogni punto in dettaglio.

(MF/ms)




ISA 2023: in arrivo le lettere di compliance

Con il provvedimento prot. n. 305720/2025 del 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le disposizioni operative ai fini del c.d. adempimento spontaneo, con chance di ravvedimento operoso, da parte di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nei dati ISA comunicati con le dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2023.

In particolare, le anomalie individuate nel modello ISA sono individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta:

  • certificazione Unica,
  • modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili,
  • modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti.
Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale” (Cassetto fiscale, alla Sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia”) accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari potranno accedere alle informazioni sulle anomalie segnalate consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.

(MF/ms)




“Dazi, fatturato a rischio per le imprese”

La Provincia del 29 luglio 2025, parla Angelo Crippa export manager Rete Ufficio Estero.




Confapi incontra Segretario per la Giustizia di Hong Kong: nuovo slancio rapporti tra PMI italiane e mercato asiatico

Confapi ha accolto presso la propria sede il Segretario per la Giustizia di Hong Kong, Mr. Paul Lam, a capo di una delegazione istituzionale in visita in Italia. L’incontro, avvenuto lo scorso 11 luglio, è stato organizzato da Confapi attraverso il ConfapiAsiaHelpDesk in stretta collaborazione con ICCF – Italy China Council Foundation, partner strategico con cui Confapi condivide l’obiettivo di rafforzare i legami economici e istituzionali tra Italia e Asia. Proprio grazie al contributo di ICCF, che da anni svolge un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo tra Italia e Cina, è stato possibile dare concretezza a un’agenda di confronto ad alto livello.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività congiunte volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra le PMI italiane e il mercato asiatico, e ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con alcune qualificate realtà di Hong Kong. Al centro dell’incontro: il sostegno alle imprese italiane interessate a espandere la propria presenza a Hong Kong, nella Cina continentale e nel più ampio contesto asiatico, nonché l’attrazione di investimenti da parte di aziende cinesi verso il nostro Paese.

Per Confapi sono intervenuti il Vice Presidente nazionale Corrado Alberto e Vincenzo Elifani, Presidente di Unionservizi e membro della Giunta nazionale, mentre per ICCF ha partecipato il Direttore Marco Bettin, il cui intervento ha evidenziato le sinergie operative già attive tra ICCF e Confapi, a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti di enti e società specializzate nei servizi per l’internazionalizzazione, partner chiave nella strategia condivisa da Confapi e ICCF per agevolare l’accesso delle PMI italiane ai mercati asiatici e promuovere partnership con interlocutori locali altamente qualificati.




Licenziamenti. Camisa: sentenza consulta crea ulteriore incertezza in pmi industriali

“Con la sentenza con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale il limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo nei casi di licenziamento illegittimo nelle Pmi, numerose aziende che sono già in difficoltà rischiano di avere ulteriori aggravi di costi. La decisione della Corte Costituzionale, infatti, riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti che non hanno quindi coperture e liquidità delle grandi aziende: una parte importante del mondo industriale che noi rappresentiamo. Vale la pena ricordare, inoltre, che nei casi in cui le Pmi industriali ricorrano a un licenziamento avviene sempre per una reale necessità, visto quanto è fondamentale per noi ogni singolo collaboratore. La sentenza, insomma, interviene su una norma in vigore da numerosi anni con il risultato di creare incertezza e preoccupazione ad una parte importante del mondo delle Piccole e Medie industrie italiane e non solo. Ci auguriamo che si possa intervenire immediatamente a livello legislativo su un tema così delicato per tutto il nostro mondo”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.



Presidente Camisa al forum imprenditoriale Italia-Algeria

Il Presidente, Cristian Camisa, è intervenuto come relatore al Forum Imprenditoriale Italia-Algeria che, in linea con gli obiettivi della Cabina di Regia del Piano Mattei, mira a consolidare un partenariato strategico tra i due Paesi che coniughi sicurezza energetica e cooperazione per lo sviluppo. All’appuntamento sono intervenuti tra gli altri il Premier Giorgia Meloni, il Presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e il Ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf.
Camisa nel corso del suo intervento al panel “Opportunità di scambi e investimenti in Italia e Algeria” dedicato agli investimenti per rafforzare il partenariato industriale tra le Pmi industriali italiane e le imprese algerine, ha portato all’attenzione temi centrali per lo sviluppo delle economie dei due Paesi come il ruolo strategico delle Pmi industriali, la cooperazione, i giovani e la formazione.

“L’Algeria – ha detto – rappresenta una priorità strategica per Confapi. Il nostro obiettivo oggi è mettere in risalto il ruolo cruciale che le Pmi industriali italiane possono svolgere nel rafforzamento delle relazioni economiche con questo Paese. Tali realtà imprenditoriali trovano nell’Algeria un mercato dinamico e ricettivo. Tra i settori chiave, un ruolo di primo piano spetta alla meccanica, cuore pulsante del sistema manifatturiero italiano e comparto strategico anche per lo sviluppo industriale dello stato nord-africano. Con un’età media di soli 28,6 anni, contro i 48,7 dell’Italia, l’Algeria è un Paese giovane, ricco di energie e potenzialità. Anche per questo, la formazione e il sostegno all’imprenditoria giovanile sono quindi leve fondamentali per costruire un futuro sostenibile. È qui che le Pmi industriali italiane possono fare la differenza, portando competenze, tecnologie e un modello industriale flessibile, replicabile e radicato nei territori. Come Confapi – ha specificato – siamo impegnati nel Piano Mattei e da tempo guardiamo strategicamente al continente africano ritenendo che il nostro modello produttivo, economico e sociale possa supportare la crescita e lo sviluppo in una vera logica win-win”.

Camisa ha poi ribadito che “le missioni di sistema sono lo strumento chiave per tradurre questi obiettivi in azioni concrete. A luglio, Confapi ha organizzato insieme a Ice una missione ad Algeri, punto di arrivo di un lavoro avviato già nel 2022 con la firma di un accordo con ANADE, l’Agenzia algerina per l’imprenditoria. Un percorso rafforzato dalla missione istituzionale guidata dal Ministro Tajani nel marzo scorso. Stiamo lavorando ogni giorno – ha concluso – con l’obiettivo di creare importanti opportunità di relazioni commerciali. Continueremo a investire in questa direzione, promuovendo occasioni di incontro e collaborazione tra le Pmi dei due Paesi sempre in un’ottica di partenariato che valorizza entrambi i sistemi, mettendo al centro la crescita condivisa e il trasferimento di know-how”.




Confapi, pubblicato il bilancio di sostenibilita

Il Giornale di Lecco del 28 luglio 2025, servizio sulla nostra iniziativa.




CCNL Multiservizi: accordo rinnovo 2025 – Ccnl Unionservizi Confapi e circolare esplicativa

Informiamo le aziende associate che in data 13 giugno 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, scaduto il 31 dicembre 2024.

L’accordo, con validità dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2028, è stato raggiunto tra  Unionservizi Confapi e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti.

Per tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti economici e normativi previsti dal nuovo contratto, si rimanda alla circolare illustrativa in allegato.

(FV/fv)




Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)