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Da aprile applicabili le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Fra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Le modifiche, che discendono da novità legislative, pur non essendo numerose, avranno un impatto significativo.
La più rilevante è certamente quella concernente le modalità con le quali dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente nell’ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
La norma, così come modificata dal c.d. D.Lgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
L’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Dal prossimo 1° aprile tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento “TD29”.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
  • nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
  • nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
  • la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Ciò detto, sempre a decorrere dal 1° aprile, cambierà la descrizione del tipo documento “TD20”, che non contemplerà più il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97; da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al 31 marzo 2025 sia ancora consentito utilizzare la procedura “tradizionale”.
Occorre, tuttavia, sottolineare che tale procedura era stata introdotta in presenza di un diverso assetto normativo, che prevedeva, da parte del cessionario/committente, il “previo versamento dell’imposta”, attualmente non richiesto. Ragion per cui si era stati propensi a ritenere che la modifica dell’art. 6 comma 8 avrebbe comportato una differente modalità di comunicazione.
Non risulta, sul punto, una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in base a segnalazioni giunte in redazione, alcuni soggetti che avevano inteso comunicare l’irregolarità inviando una PEC agli Uffici territoriali di competenza hanno ricevuto una lettera da tali Uffici in cui veniva loro comunicato che avrebbe potuto “essere valutato di utilizzare per la regolarizzazione in parola il tipo Documento TD20”.
Quanto al “TD20”, come detto, dal prossimo 1° aprile esso cambia descrizione, potendo ancora essere adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.

Novità in tema di fattura semplificata
Tra le ulteriori novità contenute nelle specifiche tecniche alcune riguardano i regimi di franchigia.
Posto che dal 1° gennaio del 2025 è applicabile il regime transfrontaliero di cui alla direttiva Ue n. 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 a opera del DLgs. 180/2024), è stato inserito il nuovo codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.
Lo stesso DLgs. 180/2024 ha previsto per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfetario), dall’inizio dell’anno, la possibilità di emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro (limite stabilito dall’art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019).
In ragione di questa nuova opportunità sono stati modificati i controlli sul file XML. In particolare, sarà ammesso il superamento di tale soglia non solo nel caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e sia stato valorizzato il blocco “DatiFatturaRettificata”, ma anche qualora siano trasmessi file delle fatture semplificate contraddistinti dai codici RF19 (Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o RF20.

(MF/ms)




Moduli fotovoltaici: gestione a fine vita, sistemi collettivi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul portale ministeriale la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati“.

Il riferimento legislativo è il Decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Energia n. 181 del 2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (Dl 84/2024).

Le principali novità riguardano:

  • le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);
  • una maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.
  • la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali; per l’anno in corso, la prima finestra temporale nell’ambito della quale comunicare l’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sarà operativa a partire dal prossimo 1° aprile fino al 31 maggio 2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Si segnala la pagina web del centro di coordinamento RAEE per tutti i 5 raggruppamenti. I pannelli si trova nel raggruppamento R4.

(SN/am)

 




Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una circolare che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.
Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Qui si riporta in sintesi:

Sanzione
La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate.
2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l’obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
Altre norme sulla stessa materia:

  • Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
    • Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
    • D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
    • D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
 (SN/am)



Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazione on-line entro il 31 marzo 2025

È prossima la scadenza di un importante adempimento annuale, ovvero la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni.

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2024 dipendenti in lavorazioni c.d. usuranti o in lavoro notturno, devono predisporre e inviare entro il 31 marzo 2025 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro

Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui  oltre alle risposte a quesiti FAQ cliccando qui  da consultare prima della compilazione.

(FP/am)




Rinnovo CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori 2025

Con il verbale del 25 Marzo 2025, Confapi e Federmanager hanno sottoscritto ‘accordo per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti e i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.

Forniamo, in allegato, la circolare esplicativa sul rinnovo del CCNL Confapi e Federmanager per i Dirigenti e i Quadri Superiori, unitamente al testo del verbale di accordo.
 
L’area Relazioni Industriali resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

(FV/fv)




I mercati restano fermi: “Dazi, energia e riarmo incognite per le pmi”

La Provincia di lunedì 24 marzo 2025, Luigi Sabadini e Andrea Beri commentano il periodo per il mondo imprenditoriale. 




Confapi al Tavolo Automotive del Mimit su Piano Azione Europeo

Confapi ha partecipato al tavolo Automotive presieduto dal ministro Adolfo Urso svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove ha presentato una serie di valutazioni e proposte. Al centro del confronto il recente Piano d’Azione Industriale Automotive Europeo.
Il Piano d’Azione Industriale per il settore, secondo Confapi, rappresenta un primo passo verso una strategia comune, ma le misure proposte non rispondono in termini di efficacia e tempestività alle necessità delle PMI industriali della filiera.
Si ritiene quindi che la neutralità tecnologica sia un principio imprescindibile per la realizzazione di un piano industriale ambizioso e orientato al futuro. È inoltre fondamentale rivedere il metodo di calcolo delle emissioni e altresì necessario che il Piano d’azione industriale per il settore automotive incentivi anche la produzione di veicoli alimentati da miscele di gas a basse emissioni di CO₂, come GNL e GPL, biocarburante e idrogeno.  Confapi ha inoltre proposto che ogni incentivo economico destinato al settore debba prioritariamente sostenere la produzione europea, modulandosi in base alla percentuale di componentistica europea presente nei veicoli.
È altresì necessaria la creazione di un Fondo Europeo per la Sovranità dell’Automotive per finanziare investimenti strategici in batterie, semiconduttori e componentistica. Inoltre, si ritiene opportuna l’adozione di politiche commerciali che assicurino una concorrenza leale nei confronti dei produttori stranieri. Confapi ha poi espresso la necessità di introdurre un fondo automotive per la transizione giusta a supporto dell’indotto, finalizzata ad investimenti mirati alla riconversione industriale prevedendo anche misure per gli ammortizzatori sociali e per l’up-skilling e re-skilling dei lavoratori.
A livello nazionale Confapi valuta positivamente le risorse stanziate confermate oggi a supporto dell’automotive ed in particolare per l’innovazione per le imprese della filiera. Inoltre è favorevole all’arrivo di un nuovo Car maker che possa produrre nel nostro Paese.
Nel suo intervento, Corrado Alberto, Vice Presidente di Confapi, ha evidenziato tra l’altro la necessità di intervenire con urgenza per garantire liquidità alle PMI industriali della filiera dell’automotive e per finanziare questa transizione attraverso una moratoria sugli interessi degli investimenti già effettuati. Inoltre ha ribadito la necessità che le PMI industriali della componentistica siano messe nelle condizioni di arrivare al 2026 mantenendo i livelli occupazionali, ampliando le misure di sostegno della CIG per i prossimi due anni estendendo la sua durata massima a 104 settimane nel triennio, rispetto alle attuali 52 nel biennio.
Infine Confapi ha ribadito la necessità di intervenire in maniera incisiva e tempestiva per mitigare l’impatto dell’incremento del costo dell’energia che mina la competitività delle PMI industriali anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze italiane nel nucleare. 



Polizze catastrofali. Camisa: nuovo costo per imprese, servono accorgimenti

“Sull’obbligo della sottoscrizione delle polizze catastrofali occorre fare al più presto chiarezza. Come Confapi riteniamo che la mutualizzazione, ovvero il trasferimento del rischio alle agenzie assicuratrici, sia un fattore positivo. Spesso, infatti, le piccole e medie aziende non riescono a far fronte alle conseguenze dovute a quegli eventi atmosferici gravi, estremi e imprevedibili che, se avvengono, le mettono in ginocchio con il rischio di farle chiudere. Del resto siamo di fronte con sempre maggior frequenza a improvvisi eventi drammatici, dovuti ai cambiamenti climatici. Al contempo, però, queste polizze rappresentano un indubbio aumento di costi per le imprese a cui bisogna dare certezze sui criteri di applicazione, sui costi e sul valore dei premi. Insomma al momento ci sono ancora troppe incognite che vanno al più presto chiarite. Per questo riteniamo necessaria una proroga alla data del 31 marzo quando dovrebbe scattare l’obbligo di sottoscrivere la polizza”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Sono diverse – aggiunge – le criticità presenti nel decreto che abbiamo già evidenziato negli incontri avuti sia al Mimit che al Mef. Innanzitutto, nonostante il principio di proporzionalità dei premi rispetto al rischio, al momento non vi è alcuna simulazione disponibile. I dati, infatti, sono nella sola disponibilità delle compagnie assicurative. Non è inoltre chiara la modalità di riduzione dei premi per miglioramenti infrastrutturali e misure preventive adottate dalle imprese. Non c’è chiarezza rispetto alle conseguenze per le imprese che non si assicurano ma solo un generico riferimento che ‘se ne terrà conto’ nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni. Non è chiaro quali sono e come se ne terrà conto, così come la definizione troppo generica di abuso edilizio rischia di creare ulteriore incertezza. Riteniamo poi sia necessario una maggiore proporzionalità a seconda della dimensione dell’impresa, sia per la franchigia sia per i limiti di indennizzo. Inoltre – conclude Camisa – il decreto non prevede alcun tavolo di monitoraggio composto da più agenzie assicuratrici in cui anche le associazioni datoriali possano avere un ruolo, nell’ottica di non lasciare sola la piccola impresa contro la grande impresa assicuratrice”.




Webinar: “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”

Con la pubblicazione del decreto ministeriale riguardante le polizze catastrofali per le imprese, diventa obbligo per le aziende adempiere a questa novità.
 
Per fare chiarezza sull’argomento Confapi Lecco Sondrio organizza domanimercoledì 26 marzo 2025, alle ore 14.30, il webinar dal titolo “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”.
 
Relatore del seminario online sarà Filippo Sala di Axa Assicurazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI 
 
Domani mattina verrà inviato il link per partecipare agli iscritti.

Alleghiamo locandina.

(MP/am)




Emergenza strade: “Sistemare la super e l’attraversamento”

La Provincia del 23 marzo 2024, il presidente Enrico Vavassori parla del problema viabilità nel Lecchese.