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Cessione intra UE: chiarimenti sui mezzi di prova

Per dimostrare che i beni trasferiti a un soggetto passivo in altro Stato membro sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria può essere offerto – e deve essere valutato dalle autorità fiscali – qualsiasi mezzo di prova, qualora il cedente non sia in grado di fornire gli elementi previsti dall’art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011.

Con questo principio, contenuto nella sentenza 13 novembre 2025 relativa alla causa C-639/24, la Corte di Giustizia ha fatto prevalere, ancora una volta, il principio di neutralità fiscale, ribadendo che la non imponibilità IVA sancita dall’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce non può essere messa in discussione laddove “siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 20; cfr. anche causa C-21/16, Euro Tyre).

Fra i requisiti indispensabili al fine di beneficiare del regime di favore, il citato art. 138 della direttiva 2006/112/Ce richiede che il bene ceduto sia spedito o trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore a destinazione di altro territorio Ue. La norma, tuttavia, non subordina la concessione della non imponibilità alla circostanza che il cedente “sia in possesso di elementi di prova specifici” (causa C-639/24, punto 17).

A tale scopo, viene in aiuto l’art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011, con il quale vengono stabilite, al paragrafo 1, alcune presunzioni relative che differiscono a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per
conto della parte che vi è obbligata.

Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione se il venditore, oltre alla propria dichiarazione in tal senso, è in grado di produrre alternativamente:

  • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, fra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere;
  • uno degli elementi di prova previsti al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che attesti l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato Ue che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.
Nel diverso caso in cui la spedizione o il trasporto dei beni siano stabiliti in capo all’acquirente, è necessario che il fornitore disponga, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dallo stesso acquirente che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

Si tratta di presunzioni relative che possono essere confutate dalle autorità fiscali (art. 45-bis par. 2).

Nel fatto di causa oggetto della sentenza in commento (C-639/24), veniva contestata a una società croata la non imponibilità IVA relativa a una cessione di tronchi di quercia a un soggetto passivo sloveno, in ragione della non conformità della documentazione prodotta dalla cedente rispetto a quanto previsto dal più volte citato art. 45-bis.

Opponendosi ai rilievi dell’Amministrazione finanziaria nazionale, il venditore sosteneva che la norma consentirebbe di dimostrare più facilmente che sussistono le condizioni per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, tuttavia i soggetti passivi che non siano in possesso della documentazione di cui all’art. 45-bis dovrebbero comunque poter dimostrare che, nella sostanza, tutte le condizioni richieste per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce siano soddisfatte.

È dello stesso avviso la Corte di Giustizia, la quale ricorda che l’art. 45-bis “non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 16).

D’altro canto, se i venditori non avessero la facoltà di avvalersi di ulteriori e differenti elementi probatori, coloro che non possono disporre della documentazione prevista dalla norma sarebbero privati del regime di favore anche nell’ipotesi in cui la cessione intracomunitaria avesse “effettivamente avuto luogo” (causa C-639/24, punto 19).

È appena il caso di sottolineare che, in ambito nazionale, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 12/2020, ha precisato, in conformità con i principi unionali, che l’art. 45-bis non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare “norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA”.
 

(MF/ms)




Istat indice ottobre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 1,8% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.

(MP/ms)
 




Valute estere ottobre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,0818
Peso Argentino 1664,9908
Dollaro Australiano 1,7781
Real Brasiliano 6,2614
Dollaro Canadese 1,628
Corona Ceca 24,3154
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,281
Corona Danese 7,468
Yen Giapponese 176,1526
Rupia Indiana 102,8353
Corona Norvegese 11,6633
Dollaro Neozelandese 2,0198
Zloty Polacco 4,2488
Sterlina Gran Bretagna 0,87155
Nuovo Leu Rumeno 5,0872
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,163
Rand (Sud Africa) 20,0976
Corona Svedese 10,9699
Franco Svizzero 0,9289
Dinaro Tunisino 3,4056
Hryvnia Ucraina 48,4752
Forint Ungherese 389,9117
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




“Fondi pensione e polizze vita: roba da vecchi o da furbi?”: materiale

A seguito dell’incontro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori “Fondi pensione o polizze vita. Roba da vecchi o da furbi?”, tenutosi mercoledì 12 novembre scorso, alleghiamo le slide presentate dal Presidente di Fondapi, Angelo Bruscino.

(SG/am)




Convegno “Generi di successo” martedì 25 novembre 2025

Informiamo le Aziende Associate l’iniziativa a cui abbiamo aderito come associazione, ovvero il convegno “Generi di Successo”, organizzato da Banca della Valsassina e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

L’evento, gratuito, si terrà il 25.11.2025 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia” dalle ore 16 alle ore 19. Al termine sarà servito un rinfresco.
 
Il Convegno nasce dalla volontà di presentare in chiave propositiva la giornata contro la violenza sulle donne. Verrà messo in evidenza l’impegno per la diffusione di una maggiore cultura della parità di genere, affinché nel contesto attuale vi sia migliore consapevolezza e partecipazione del genere femminile in diversi contesti del nostro territorio.

Le relatrici che interverranno avranno l’opportunità di trasmettere questo messaggio grazie alle rispettive esperienze nel mondo finanziario, produttivo, delle professioni, della comunicazione e sul territorio di riferimento.
Ci si soffermerà sul concetto di successo, che sarà presentato come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità con un approccio di impegno costante piuttosto che solo come un punto di arrivo.
 
Le iscrizioni sono aperte al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-generi-di-successo-1968700497183?aff=oddtdtcreator

In allegato potete scaricare la locandina con il dettaglio del programma.
 
(MP/am)




Rentri: come si affronta l’eventuale indisponibilità dei servizi

Il Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha pubblicato sul sito web il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, le modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi Rentri.

Il provvedimento ha da due allegati da scaricare e leggere, che riportano cosa fare nelle diverse casistiche in cui ci si può trovare in occasione di un blocco al sistema:

  • Allegato 1 al link  – Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • Allegato 2 al link – Manutenzione dei servizi.

(SN/am)

 




Confapi: collettiva per “Mecspe 2026”

Confapi organizza la partecipazione collettiva delle Aziende Associate alla prossima edizione di “Mecspe” Bologna, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà dal 4 al 6 marzo 2026.

La collettiva è posizionata nel padiglione 26, avrà uno stand di 112 mq complessivi e potrà ospitare 14 aziende espositrici.

La quota di adesione è di 4100,00€ per azienda.

Si allegano la presentazione dell’iniziativa e il modulo di adesione, da restituire compilato e sottoscritto entro il 19 novembre 2025 per confermare la propria partecipazione.

Per  maggiori informazioni scrivere a s.frusca@ufficioestero.it o telefonare 0341.286338.

(SF/am)

 
 




Relazioni commerciali USA-Ue: aggiornamento su dazi e accordi bilaterali

Rete Ufficio Estero presenta una sintesi aggiornata, che potete scaricare in allegato, sulle politiche tariffarie tra Stati Uniti e Unione Europea con focus su acciaio, alluminio, automotive, rame, legno e agroalimentare.
 
Il documento riassume i contenuti del “Framework Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade” del 21 agosto 2025 e le novità introdotte dal principio delle “Reciprocal Tariffs, a supporto della pianificazione strategica delle PMI esportatrici.
 
Per maggiori informazioni invitiamo le aziende a contattare la Rete Ufficio Estero: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(CP/am)
 
 




Gruppo Giovani: visita alle grotte stagionatura formaggi in Valsassina e cena

Il Gruppo Giovani Imprenditori vi aspetta giovedì 27 novembre 2025 alle 18.30 presso la Gildo Formaggi a Introbio (Lc) per una visita esclusiva alle grotte di stagionatura, seguirà una cena tipica sempre nella medesima location.

La Valsassina, giustamente chiamata la “valle dei formaggi”, è famosa per la straordinaria presenza di grotte dal microclima favorevole alla stagionatura. Questo ambiente unico conferisce ai formaggi un gusto delicato e caratteristiche organolettiche inconfondibili. Le prime grotte della Valsassina furono scavate nel cuore della montagna a partire dalla seconda metà dell’800. In queste profonde casere sotterranee, i formaggi freschi venivano lasciati maturare, sviluppando i sapori che oggi li rendono così speciali.
Tra le attività imprenditoriali nel settore lattiero-caseario, troviamo Gildo Formaggi, le cui grotte, risalenti al 1860, sono considerate tra le più prestigiose della Valsassina. Oggi ospitano circa settanta tipi di formaggi diversi: vaccini, caprini e a latte crudo.

Nelle grotte di stagionatura la temperatura è di 9°, si consiglia di avere con sé abbigliamento adeguato alle basse temperature.

Adesioni per la vista e  la cena al seguente link entro venerdì 21 novembre.

(SG/am)




Formazione sicurezza: verifica di efficacia secondo l’accordo Stato Regioni 2025

Nelle precedenti comunicazioni abbiamo focalizzato l’attenzione sulle novità più evidenti dell’accordo Stato-Regioni 2025, pubblicato il 24 maggio 2025, che comportano la revisione delle durate e della decorrenza di alcuni corsi obbligatori.
L’accordo però parla anche di un altro obbligo nuovo, a carico dei datori di lavoro: si tratta della verifica di efficacia, ovvero la verifica che la formazione svolta, oltrechè essere stata appresa, sia anche efficace, ovvero incida sui comportamenti dei lavoratori, accrescendo la capacità di prevenire incidenti/infortuni.

Si rimanda pertanto al punto 7 dell’accordo di aprile 2025 in vigore da maggio 2025, che si allega per comodità. Il testo integrale dell’accordo è comunque allegato alla circolare Confapi n. 368 del 29/05/2025.

Si sottolinea che la verifica di efficacia deve essere documentata con una delle modalità suggerite:

  1. Analisi infortunistica aziendale pre e post formazione
  2. Questionari da somministrare al personale sull’acquisizione di comportamenti sicuri
  3. Check list di valutazione attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori (es. verifica dell’utilizzo dei DPI, corretto utilizzo delle attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro).
La check list diventa strumento di valutazione dell’efficacia della formazione e contemporaneamente strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale, soprattutto dei preposti, che hanno l’obbligo di vigilare sull’instaurarsi e protrarsi di comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori.

Si raccomanda di affrontare questo tema con le figure aziendali incaricate della prevenzione.

L’associazione resta a disposizione per eventuale supporto in questa materia: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.

(SN/am)