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Agevolazioni per le imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2026

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 58/2025/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto dal 1° ottobre 2025 l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2024 con riferimento all’energivorità del 2026);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
Il codice Ateco è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, cioè l’anno 2024.

Nel caso in cui l'impresa abbia più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di una serie di condizioni e verifiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per l’anno 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Chiarimenti sulla PEC degli amministratori di società

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato, istituita per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari al Registro delle imprese, ha reso noti i nuovi orientamenti.

Alcuni di essi attengono al comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Si forniscono indicazioni su ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, decorrenza e caratteristiche del domicilio digitale.

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ossia alle imprese costituite in forma societaria, si sottolinea come occorrano entrambi i requisiti; quindi, non solo che si sia in presenza di una attività di impresa, ma anche che essa sia svolta in forma societaria.

Sono, di riflesso, escluse le società che non svolgano attività d’impresa (ad esempio, le STP, le STA e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che, pur svolgendo attività d’impresa, non siano società, nonché le reti di imprese (secondo la nota MIMIT n. 43836/2025, peraltro, possono essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica).

Nulla si dice delle società consortili, in relazione alle quali la nota MIMIT n. 43836/2025 e Unioncamere (lettera del 2 aprile 2025) hanno assunto posizioni contrastanti. Sul tema la circ. Assonime n. 15/2025 osserva come la ricostruzione prevalente attribuisca alle società consortili natura di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c. Poiché la norma riguarda le imprese costituite in forma societaria, quindi, vi dovrebbero rientrare anche le “società” consortili, in quanto anch’esse – seppure aventi lo scopo di svolgere fasi delle imprese partecipanti (ex art. 2602 c.c.) – sono da considerare imprese di natura societaria.

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, si osserva come siano da includere tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi, inoltre, i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione. Sono, invece, esclusi i procuratori, i direttori generali e i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

Quanto alla decorrenza, si sottolinea come l’obbligo riguardi le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025 e relative a società costituite da tale data o già costituite a tale data. In quest’ultimo caso la comunicazione non prevede un termine di scadenza.

L’orientamento, quindi, sembra porsi contro la fissazione di un termine entro il quale gli amministratori di società già costituite al 1° gennaio 2025 dovrebbero provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC.

La nota MIMIT n. 43836/2025, infatti, aveva imposto il termine del 30 giugno 2025. Nella nota 25 giugno 2025 n. 127654, invece, rivedendo tale orientamento, il MIMIT ha rinviato il termine in questione al 31 dicembre 2025. Soluzione che, in assenza di un espressa precisazione normativa, non è condivisa da Unioncamere (lettera del 2 aprile 2025) e da Assonime (circ. n. 15/2025).

Le ultime precisazioni attengono alle caratteristiche del domicilio digitale, ossia di un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata e valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Si afferma che esso, come tale, assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal codice civile (art. 43 c.c.). Di conseguenza – posto che non è possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore – sono riconosciute le seguenti alternative:

  • indicare il proprio domicilio digitale personale;
  • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
  • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
  • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art. 47 c.c., presso il domicilio digitale della società nella quale si ricopre la carica (nel medesimo senso si vedano la lettera Unioncamere del 2 aprile 2025 e la circ. Assonime n. 15/2025; in senso contrario si è, invece, espresso il MIMIT nella nota n. 43836/2025).
 

(MF/ms)




Valute estere agosto 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Agosto 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di agosto 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 150,9934
Peso Argentino 1544,4007
Dollaro Australiano 1,792
Real Brasiliano 6,3439
Dollaro Canadese 1,6057
Corona Ceca 24,5166
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3442
Corona Danese 7,4638
Yen Giapponese 171,7895
Rupia Indiana 101,8425
Corona Norvegese 11,8653
Dollaro Neozelandese 1,9721
Zloty Polacco 4,2613
Sterlina Gran Bretagna 0,86528
Nuovo Leu Rumeno 5,0651
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1631
Rand (Sud Africa) 20,623
Corona Svedese 11,161
Franco Svizzero 0,9387
Dinaro Tunisino 3,3591
Hryvnia Ucraina 48,1911
Forint Ungherese 396,4543
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Nuova ISO 9001 attesa per settembre 2026

La nuova versione della ISO 9001, storica norma per la gestione della qualità, è attesa fra un anno, ovvero per settembre 2026. Farsi trovare pronti all’appuntamento con la nuova ISO 9001 è determinante per la competitività di ogni organizzazione.
I cambiamenti che coinvolgono le imprese richiedono nuovamente di aggiornare e superare alcuni elementi per tenere conto delle trasformazioni in corso. L’obiettivo resta quello di migliorare costantemente i processi aziendali, con strumenti completamente rinnovati.
Il nuovo approccio integra diversi aspetti: sostenibilità, tecnologia digitale e resilienza organizzativa. Il sistema di gestione qualità che era partito come un insieme di procedure, diventa un vero e proprio ecosistema intelligente. Un sistema che anticipa i cambiamenti, si adatta rapidamente e genera valore non solo per l’azienda, ma per l’intero contesto in cui opera.

Confapi Lecco Sondrio vi invita a segui i draft e le news su questo tema, consultare l’offerta formativa e scrivere in associazione per far sapere le esigenze dell’impresa che dobbiamo supportare.

(SN/am)




Regione Lombardia per le imprese: iniziative in corso

Trasmettiamo, in allegato, il documento con tutte le iniziative in corso di Regione Lombardia a supporto delle aziende. 

 

(MP/am)




Confapi in audizione congiunta su dl codice incentivi

Confapi, rappresentata dal consigliere Jonathan Morello Ritter e dalla responsabile legislativo, Stefania Multari, è stata audita presso la X Commissione della Camera dei deputati (Attività produttive, commercio e turismo) e la IX Commissione del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sullo schema di decreto legislativo relativo al codice degli incentivi.
Confapi ha espresso apprezzamento per il progetto del nuovo “Codice degli incentivi”, ritenendolo un passo strategico per le Pmi industriali. L’iniziativa rappresenta un primo intervento significativo per la revisione degli incentivi alle imprese, in linea con gli obiettivi del Pnrr per la semplificazione e la razionalizzazione degli strumenti di sostegno.
Pur valutando positivamente l’impostazione dello schema di decreto, la Confederazione ha sottolineato la necessità di apportare alcune modifiche cruciali per rendere il Codice realmente efficace, in particolare rafforzando il ruolo delle associazioni di categoria e migliorando il sistema di criteri premianti.
Confapi ritiene che il successo del Codice degli incentivi dipenda dalla valorizzazione dell’intero ciclo di vita dell’incentivo, dalla programmazione alla valutazione dei risultati. Per questo, è fondamentale un coinvolgimento strutturale e proattivo delle associazioni di categoria in tutte le fasi. Positivi in tal senso sono sia il Programma Incentivi che il Tavolo Permanente degli Incentivi istituito presso il Mimit che dovrà vedere, oltre ad una maggiore rappresentanza delle regioni rispetto al solo componente attuale, una partecipazione proattiva e strutturale delle Associazioni, e non un ruolo meramente facoltativo o consultivo come previsto nello schema. L’obiettivo dovrebbe essere di trasformare il Tavolo in una vera e propria Cabina di regia nazionale capace di orientare le politiche industriali in modo coerente e partecipativo.
Così come la valorizzazione di strumenti digitali come il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e la piattaforma Incentivi.gov.it è considerata fondamentale per semplificare la fruizione per le imprese. “È necessario, tuttavia – ha sottolineato Ritter – che l’implementazione dei nuovi servizi digitali, come l’integrazione delle piattaforme Incentivi.gov.it e Rna, avvenga con scadenze vincolanti. L’introduzione del ‘bando-tipo’ è una misura positiva che risponde all’esigenza di standardizzazione e uniformità, molto sentita dalle imprese. Chiediamo che diventi una prassi consolidata, con il coinvolgimento strutturato delle rappresentanze imprenditoriali per calibrare gli strumenti pubblici sulle reali esigenze delle imprese.
Confapi ha espresso apprezzamento per l’introduzione di un quadro uniforme per il sistema di premialità e riserve, che mira a premiare comportamenti virtuosi delle imprese. Particolarmente significativa e apprezzata è la conferma e l’estensione della riserva di risorse per le Pmi a tutti gli incentivi, con una quota minima del 60% delle risorse riservata alle Pmi e almeno il 25% destinato alle micro e piccole imprese. Particolarmente apprezzata la riserva del 60% degli incentivi alle Pmi (di cui il 25% alle micro e piccole imprese). In audizione è stato proposto di rendere certa e vincolante tale riserva attraverso un monitoraggio in fieri delle misure ed una rendicontazione trasparente che dia conto, tramite open data, degli incentivi erogati.
Per rendere il sistema ancora più efficace, la Confederazione ha proposto l’inserimento di un principio generale in cui la premialità sia contestualizzata in base alla tipologia del bando, prevedendo una gradualità nella stessa nonché che vengano valorizzate le certificazioni volontarie già in possesso delle imprese e le iniziative in linea con i criteri Esg, oltre a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per la Confederazione è altrettanto positiva la standardizzazione dei processi e l’uniformità di applicazione del Codice a livello sia centrale che territoriale. Bisogna, tuttavia, valorizzare la possibilità per le Regioni di prevedere misure tarate sulle specificità territoriali. Inoltre, sarebbe utile circoscrivere le numerose deroghe alle norme del Codice contenute nel testo, per evitare che la flessibilità si traduca in incertezza e disomogeneità.
“Le Pmi industriali – ha ricordato Morello Ritter – hanno bisogno di certezze, stabilità e un unico riferimento normativo certezza per poter pianificare i propri investimenti in modo efficace. È, inoltre, necessario: integrare in modo strutturale le Associazioni di categoria nel Tavolo Istituzionale permanente degli Incentivi istituito presso il Mimit, prevedendo un ruolo proattivo nelle attività e non solo una facoltà di essere consultate; garantire la trasparenza e la tempestività da parte delle amministrazioni riguardo ai plafond disponibili, anche durante la fruizione dell’incentivo; garantire termini certi per gli atti attuativi del decreto; creare le condizioni affinché il bando tipo diventi una ‘prassi consolidata’, limitandone le deroghe e coinvolgendo le Associazioni nella sua predisposizione; assicurare certezza nei tempi di istruttoria e di erogazione delle risorse”.

 




Cabina regia Pnrr. Camisa: necessarie misure nazionali a sostegno pmi

“Il Pnrr rappresenta una delle più importanti occasioni di investimento strutturale per l’Italia nel prossimo decennio. Si tratta di uno strumento fondamentale che sta consentendo alle aziende di effettuare investimenti vitali per la produttività e per la competitività a medio e lungo termine. Il Piano, oltre alla digitalizzazione e all’innovazione, consente per quanto riguarda la sostenibilità di avvicinare le Pmi industriali alla filiera delle grandi aziende”. Lo ha detto il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, al termine della riunione della Cabina di regia sul Pnrr svoltasi a Palazzo Chigi.
“Al di là delle difficoltà dovute ai vincoli europei – ha spiegato – siamo molto soddisfatti che il Governo, con i ministri Fitto prima e Foti poi, abbia accolto nella fase di rivisitazione del Pnrr, il tema del credito d’imposta. Questa strada non va interrotta con la fine di Transizione 5.0, ma deve essere agganciata con una misura e con risorse di carattere nazionale che diano continuità in modo da consentire alle Pmi di fare programmazione a lungo termine. Da una nostra indagine, più del 15% delle nostre aziende ha utilizzato questa misura. In un momento delicato come questo, infatti, i prossimi due o tre anni saranno vitali affinché le nostre aziende abbiano un livello di digitalizzazione almeno pari a quelle europee”.

“Abbiamo portato al tavolo – ha aggiunto il Presidente di Confapi – la proposta di attivare immediatamente un fondo su Transizione 5.0 che sia di carattere nazionale e con meno vincoli per le imprese perché il percorso che è iniziato con questa misura e con il Pnrr possa continuare a livello strategico”.




Ciclo di incontri: “Money mindset: scegli il tuo futuro, non subirlo”

Informiamo che il Gruppo Giovani di Confapi Lecco Sondrio organizza tre seminari, aperti a tutti gli associati, dedicati al tema finanza dal titolo “Money Mindset: scegli il tuo futuro, non subirlo“.

 

Gli incontri si terranno, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso l’NH Pontevecchio Hotel di Lecco. Al termine del seminario è previsto un’apericena.

Questo il programma:

Mercoledì 15 ottobre 2025 | “Criptovalute per non addetti ai lavori” con Ferdinando Ametrano, Direttore Scientifico Crypto Asset Lab, professore a contratto Università Milano-Bicocca

Mercoledì 29 ottobre 2025 | “Capire il mondo per investire meglio” con Federica Antonelli, Wealth Advisor e Assunta Siviero, Sales Director

Mercoledì 12 novembre 2025 | “Fondi pensione e polizze vita. Roba da vecchi o da furbi?” con Angelo Bruscino, Presidente Fondapi

E’ possibile iscriversi ad uno o più appuntamenti  CLICCANDO QUI

(SG/am)




Spese di pubblicità o rappresentanza: distinzione a seconda degli obiettivi perseguiti

La distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è legata dall’obiettivo da raggiungere, che per le prime non può che essere individuato nell’accrescimento del prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite.
Può essere così riassunto il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25143/2025 che riprende i precedenti orientamenti già espressi con le ordinanze, Corte di Cassazione: n. 10781/2023; n. 14049/2023.
“In tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite” (Cass. n. 10440/2021).

Il giudizio riguardava nello specifico, la contestazione da parte degli Uffici della qualificazione giuridica delle spese collegate all’organizzazione di un evento da parte di un’impresa nei periodi d’imposta 2013 e 2014.
Secondo il soggetto passivo tali spese erano da ritenersi aventi natura pubblicitaria, mentre per l’Ufficio ritenute spese di rappresentanza e come tali indetraibili oltre un limite preciso, ai sensi dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972.
Gli avvisi venivano impugnati dalla contribuente innanzi alla CTP di Verona, che li annullava parzialmente. Proponevano appello sia l’Agenzia, in via principale, che la contribuente, in via incidentale.
La CTI del Veneto respingeva entrambi i gravami, ritenendo, in estrema sintesi, che le spese per il possedessero una forte caratterizzazione commerciale che consente di assimilarle alle spese pubblicitarie.
Tuttavia di diverso parere è la Cassazione che oltre a quanto detto sopra, ribadisce che le spese di rappresentanza (vedi art. 108, comma 2, del TUIR e D.M. MEF 19 novembre 2008), “devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita.

Mentre rientrano tra le seconde ossia tra le spese di pubblicità i costi di iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti” (Cass. n. 10781/2023).

Ancor più particolarmente s’è precisato che “costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese” (Cass. n. 14049/2023).

Secondo la Cassazione, i requisiti richiamati nel D.M. 19 novembre 2008, tra i quali quello della gratuità della prestazione devono essere intesi non in senso assoluto, posto che non si può prescindere dal verificare l’obiettivo primario della spesa, la natura e la sua funzione. Né la norma di riferimento né la giurisprudenza assumo il requisito della gratuità quale elemento fattuale che consente di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità.
La gratuità integra un indice valutabile ai soli fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa.

(MF/am)

 
 




Ampliamento del servizio welfare: introduzione dei buoni pasto in collaborazione con Trecuori

Si comunica alle Aziende Associate che il servizio welfare di Confapi Lecco Sondrio si arricchisce con l’introduzione dei cd. “buoni pasto”, grazie alla collaborazione con Trecuori, società benefit con cui eroghiamo dal 2018 il servizio welfare per le aziende. 

Vantaggi del servizio:

  • Semplificazione nella gestione: piattaforma digitale altamente efficiente e automatizzata, che permette una gestione facile e immediata dei buoni pasto, con numerose opzioni di personalizzazione.
  • Flessibilità per i dipendenti: i buoni pasto possono essere utilizzati in una vasta rete di esercizi convenzionati, offrendo ai vostri dipendenti la possibilità di scegliere liberamente dove fruirne.
  • Ottimizzazione fiscale: i buoni pasto rientrano nel regime di esenzione fiscale, risultando esenti da contributi previdenziali e assistenziali, con evidenti vantaggi anche sotto il profilo economico e amministrativo per le aziende.
Modalità di adesione:
per aderire a questo nuovo servizio o per ricevere ulteriori informazioni in merito alle condizioni previste e alle eventuali modalità di attivazione, vi invitiamo a contattare direttamente l’area Relazioni Industriali e Welfare di Confapi Lecco Sondrio (welfare@confapi.lecco.it – 0341282822).

 

Confidiamo che questa nuova opportunità possa contribuire a rafforzare le politiche di welfare aziendale.

(FV/fv)