Istat indice settembre 2025
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.
(MP/ms)
(MP/ms)
Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. “buoni pasto”) entro i limiti giornalieri di:
Più nello specifico rispetto alla figura dell’amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:
| Rapporto amministratore-azienda | Inquadramento reddituale per l’amministratore | Deducibilità dal reddito dell’azienda |
|---|---|---|
| Collaboratore/lavoratore dipendente | Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR | Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR |
| Professionista | Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR | Limitazione del 75% ex art. 109, comma 5, TUIR |
In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall’art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.
Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.
(MF/ms)
oppure il sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
In associazione Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità.
(SN/am)
Attraverso una serie di regole stringenti, il sistema CONAI prevede obblighi dichiarativi e contributivi precisi, nonché procedure e sanzioni in caso di inadempimenti.
L’ultimo aggiornamento sulle modalità di autodenuncia, controlli e sanzioni, così come delineato nel documento ufficiale “Guida al contributo ambientale 2025”, offre un quadro dettagliato degli strumenti a disposizione delle aziende per regolarizzare la propria posizione e delle conseguenze in caso di violazioni.
Tipologie di infrazione e sanzioni – Il Regolamento CONAI individua come gravi violazioni, ad esempio, la mancata applicazione del contributo, dichiarazioni incomplete o tardive, l’omissione delle comunicazioni annuali, o l’utilizzo fraudolento delle esenzioni. Le sanzioni economiche sono così articolate:
Procedura di autodenuncia e regolarizzazione – Uno dei punti di forza dell’attuale regolamentazione è la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite la procedura di autodenuncia. Questa misura tutela le aziende che, prima dell’avvio di controlli, dichiarano l’infrazione, calcolano e liquidano il contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia, evitando così l’applicazione di sanzioni (restando dovuti solo gli interessi di mora).
Dal 2019 è attiva anche una procedura agevolata che consente:
Condizioni e decadenza delle agevolazioni – Per beneficiare delle agevolazioni, l’impresa deve:
È importante sottolineare che le agevolazioni non costituiscono una rinuncia preventiva di CONAI a pretendere quanto dovuto sull’intero decennio, fuori dai casi esplicitamente normati.
(MF/ms)
Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l’altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.
Le principali novità riguardano:
| Schema proroghe permanenza | ||
|---|---|---|
| Periodo | Durata | Requisiti aggiuntivi |
| Ordinario | 3 anni | Solo requisiti base |
| Proroga | Fino a 5 anni | Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione ≥+50%, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato |
| Scalabilità | Fino a 9 anni | Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale |
(MF/ms)
GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – VENERDI’ 24 OTTOBRE dalle ore 10
Introduce l’incontro una rappresentante di OCSE, seguono gli interventi di ARPA Lombardia.
Per partecipare vi raccomandiamo di registrarvi al più presto, CLICCANDO QUI, così da ricevere le istruzioni per il collegamento. Se volete porre in anteprima delle domande alle quali vorreste avere risposta durante il webinar, potete anticiparle in associazione, scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it così da poterle avanzare in forma anonima a beneficio di tutti.
L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto 24IT30 (RAC 3 Reforming Regulatory Inspections in Italy at Regional and national level), finanziato dalla Commissione Europea SG Reform), con l’biettivo generale di razionalizzare i controlli e assicurare una maggiore efficienza a favore delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
(SN/am)
A fronte dell’istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il termine decadenziale e prescrizionale.
In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.
Per quanto ci consta, l’Agenzia delle Entrate pare procedere mediante avviso di accertamento a cui segue l’iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.
Se si limita l’analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.
Va ricordato che il termine di decadenza dell’attività accertativa è legato al tempo entro cui l’ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la prescrizione è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull’inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9 dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento che: “Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l’assunto della convenuta in quanto il termine per l’azione di recupero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall’art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale”.
In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l’imposta di registro di cui all’art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all’impugnazione della cartella di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento, ha stabilito che: “per il mancato pagamento dell’addizionale erariale dovuta, l’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)”.
Opera la decadenza per omessa registrazione
Il richiamo all’imposta di registro deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l’art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.
Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il tributo straordinario di cui all’art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.
La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la natura del prelievo: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un’imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.
Inoltre, la potestà impositiva è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all’Agenzia delle Entrate.
È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il bollo auto.
(MF/ms)
In occasione della Settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025, la direzione Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ha organizzato un convegno dal titolo:
NEAR MISS: ESPERIENZE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE IN BRIANZA
Un esempio di buone prassi condivise con le parti sociali territoriali
Giovedì 23 ottobre 2025 a Monza, ore 8:30 – 13:00
L’incontro è gratuito ma richiede registrazione, e permette l’ottenimento di crediti formativi per RSPP e ASPP. Si svolge nella Sala verde “Auditorium Egidio Ghezzi” Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13, 20900 Monza.
E’ stato ideato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso la condivisione di esperienze concrete e strumenti operativi legati alla gestione dei near miss nei luoghi di lavoro.
L’evento si rivolge in particolare agli attori del sistema prevenzionistico aziendale.
In allegato trovate la locandina dell’evento e le indicazioni per l’iscrizione.
L’associazione vi può supportare nell’implementazione della raccolta e gestione dei near mess in azienda, che possono anche fare punteggio sul modello OT23 dell’INAIL. Se interessati potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it.
(SN/am)
Si informano le Aziende Associate che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.
L’unica disposizione che fa riferimento alla materia lavoristica è l’art. 11 titolato “Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro”.La norma non prevede strumenti attuativi, né attribuisce al Governo deleghe specifiche per la regolamentazione della materia. L’articolo si limita, difatti, ad enunciare principi di carattere generale relativi all’impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, senza introdurre innovazioni sostanziali nell’ordinamento vigente, né ad incidere in modo operativo sulla gestione ed organizzazione del lavoro.Le disposizioni contenute nei tre commi riprendono infatti principi già desumibili da fonti normative preesistenti, quali il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il D. Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza).Nello specifico, l’articolo stabilisce che l’intelligenza artificiale potrà essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e accrescere la qualità e la produttività delle prestazioni. Il suo utilizzo deve essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori.Il datore di lavoro o il committente ha l’obbligo di informare preventivamente i lavoratori sull’uso di sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dall’art. 1-bis del D. Lgs. 152/1997.Pertanto, l’informativa non è dovuta in tutti i casi di impiego dei sistemi di IA, ma solo nel caso in cui il sistema utilizzato è riconducibile alla categoria dei “sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati”. Restano comunque fermi i principi e gli obblighi derivanti dall’art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), vincolanti per tutte le ipotesi in cui vengano impiegati strumenti da cui, anche indirettamente, possa derivare un controllo dei lavoratori, a prescindere dal “livello” di automazione.
Infine, ai sensi dell’art. 12, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Osservatorio sull’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro. Il suo compito è quello di:
L’Osservatorio sarà presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo rappresentante. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà la composizione dell’Osservatorio, le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti e funzioni.
L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.
(FV/fv)
Terzo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dal Gruppo Giovani imprenditori.
Oggi si parlerà di "“Fondi pensione e polizze vita. Roba da vecchi o da furbi?” con Angelo Bruscino, presidente di Confapi.
A seguire buffet.
Appuntamento all''NH Hotel Pontevecchio di Lecco.