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Credito d’imposta per registratori telematici: ultimo mese per il bonus

Il credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi spetta solo per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020

A partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.

Infatti, il 31 dicembre 2020, termina la c.d. fase transitoria nell’ambito della quale i soggetti di minori dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e circ. n. 15/2019).

Tale periodo transitorio, lo si ricorda, sarebbe dovuto terminare il 30 giugno scorso ma è stato prolungato a causa dell’emergenza epidemiologica. Soltanto a partire dal prossimo anno, dunque, verranno meno le semplificazioni previste per gli esercenti minori (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro).

Resteranno esclusi dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 quei soggetti che rientrano negli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 (come coloro che effettuano vendite per corrispondenza).

Ciò significa che gli esercenti che non rientrano nelle previsioni di esonero devono dotarsi per tempo dei nuovi registratori telematici o provvedere ad adattare i vecchi registratori di cassa, salvo che ritengano di poter utilizzare la procedura web delle Entrate. Inoltre, anche i soggetti che decideranno di effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi su base volontaria dovranno dotarsi dei nuovi strumenti.

In tale contesto, sembra opportuno ricordare che il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2020. Infatti, l’art. 2 comma 6-quinquies del DPR 633/72 prevede l’attribuzione del credito in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020) e, allo stato attuale, non constano previsioni volte a prorogare l’agevolazione. 

Il credito spetta anche a coloro che, pur avendo sostenuto la spesa nel 2019 o nel 2020, divengono proprietari degli apparecchi soltanto in una fase successiva ed eventuale (è il caso dell’acquisizione in leasing). Non possono beneficiarne, invece, coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i distributori).

Particolare attenzione, poi, dovrà prestarsi nell’ipotesi di pagamenti rateali, poiché la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto (si veda ancora la circ. n. 3/2020).

In merito all’entità del contributo, si ricorda che esso spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell’IVA). 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6899”), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. 

Sulla falsariga dell’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/2020, un soggetto “mensile” che registra la fattura d’acquisto a settembre 2020 per 400 euro ed effettua il pagamento in quattro rate mensili da 100 euro a partire dallo stesso mese, nella liquidazione IVA di ottobre 2020 può utilizzare in compensazione un importo pari al 50% della rata mensile (50 euro), e così via per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali.

Necessaria la fattura e il pagamento tracciato

Non sembrano esserci preclusioni circa la fruizione dell’agevolazione da parte dei soggetti che decidono di assolvere gli adempimenti su base volontaria. Pertanto, tali soggetti potrebbero valutare di acquistare i nuovi strumenti nel 2020 per accedere al beneficio.

Si ricorda, in ultimo, che in base a quanto stabilito con provv. Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 il credito d’imposta dovrà essere evidenziato:

–          nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;

–          nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

(MF/ms) 




Corso: aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.L.VO 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012 (4 ore)

Sono aperte le iscrizioni al corso in avvio nel mese di febbraio

 

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli  industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato  in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso "Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo" rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana

Programma

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore.
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI  ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore;
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.

Calendario: 

Martedì  9 Febbraio 2021 dalle ore 08.30  alle ore 12.30
sede A.P.I. Via Pergola 73 Lecco Lc 

Costi:

Il costo per la partecipazione al corso è di       

  • € 60,00 + Ivaper associati ad Api Lecco.
  • € 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro Lunedì 1 Febbraio 2021.

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)




Bando E-Commerce 2020

Informiamo le Aziende Associate che Unioncamere Lombardia ha provveduto a pubblicare la graduatoria dei richiedenti contributo del Bando E-Commerce2020. La graduatoria è consultabile cliccando su questo link.

In sintesi, delle 1549 domande pervenute:
 

  • 131 domande non ammissibili per mancato possesso di alcuni requisiti di ammissibilità formale;
  • 880 domande non ammissibili per non aver raggiunto il punteggio minimo di sufficienza nella fase di valutazione di merito del progetto;
  • 638 domande ammissibili, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, delle quali:
  • 286 domande ammesse e finanziate, per un totale di contributi concessi di € 2.618.000,00, che esauriscono la dotazione inizialmente stanziata, di cui una domanda ammessa ma non finanziabile interamente per esaurimento delle risorse disponibili, per un importo complessivo di contributo finanziabile di € 8.450,38;
  • 352 domande ammesse, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili

(GF/gf)
 




Martedì 15 dicembre webinar: “LinkedIn Pro Business”

Martedì 15 dicembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, organizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, in collabborazione con Promos Italia dal titolo "LinkedIn Pro Business", dedicato al mondo del B2B e sviluppo dei mercati esteri.

Linkedin è molto più che un grande database di contatti. Con le sue caratteristiche e peculiarità può avvicinarsi più ad una fiera, in cui diventano fondamentali la discussione collettiva con evidenze ed opinioni e lo scambio dei biglietti da visita. E così come al termine di ogni fiera è necessaria un’attività di follow-up, allo stesso modo su Linkedin occorre "corteggiare" i propri prospect con una strategia coerente con il valore proposto. Durante il webinar, si sottolineeranno alcuni spunti per favorire la creazione di relazioni e opportunità di successivo incontro.
 

Programma

Le Camere di Commercio per l’internazionalizzazione: Punto S.E.I Sostegno all’Export delle Imprese
Lucia Golfari, Tomaso Guarneri – Lario Sviluppo Impresa, Azienda Speciale Camera di Commercio di Como-Lecco 

Linkedin: la grande fiera virtuale per presentare la propria azienda e prendere contatto con potenziali clienti
Paolo Guaitani, The Vortex
Andrea Menalli, Semantic

Il progetto Linkedin Pro Business per le aziende di Como-Lecco
Silvia Lambertini, Promos Italia
 
Q&A e conclusione lavori
 
 
Per iscriversi: https://register.gotowebinar.com/register/1448046229767731469 

 

(AM/am)




Por Fesr 2014-2020: bando Linea Internazionalizzazione Plus

Informiamo le Aziende Associate che a breve verrà pubblicata da Finlombarda S.p.A. la nuova misura ‘Linea Internazionalizzazione PLUS ‘ con contestuale chiusura dell’attuale misura ‘Linea Internazionalizzazione’. 

Finalità: promuovere l’internazionalizzazione delle aziende lombarde attraverso il consolidamento della presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri. Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri.

Soggetti beneficiari: PMI iscritte al Registro delle Imprese e attive da almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia.

Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato è attivata a valere sulla medesima dotazione del Fondo Internazionalizzazione, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14. La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari a euro 1.500.000,00.

Tipologia ed entità dell’agevolazione: l’agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%. L’agevolazione minima richiedibile è pari a € 40.000 L’agevolazione massima richiedibile è pari a € 500.000 La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

Interventi ammissibili: programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell’export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI con investimento minimo pari a € 40.000. Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all’esportazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 15 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).

Spese ammissibili:
a.   Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e a eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.). Sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l’utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere.
b.   Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri. Sono altresì ammissibili spese per vetrine/esposizioni virtuali.
c.    Azioni di comunicazione e advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri.
d.   Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi.
e.   Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione.
f.    Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi).
g.   Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.
h.   Spese per il personale dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g).
i.     Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h).
j.     Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.

Procedura: le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Bandi OnLine e verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

1.   Qualità dell’operazione (max 70 punti):
–   qualità progettuale e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione;
–   qualità dell’analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione;

2.   Capacità del proponente (max 30 punti):
–   analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675 del 24/10/2018).
–   Sono previste le seguenti premialità di punteggio pari a:

o  5 punti per le imprese che non abbiano già sviluppato un fatturato verso l’estero;

o  2 punti per presenza di certificazioni ambientali 

L’esito istruttorio positivo prevedrà il raggiungimento di almeno 60 punti comprensivi dei punteggi di premialità. Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione dell’agevolazione: l’agevolazione verrà erogata:

–  per la quota di finanziamento, dal Soggetto Gestore in due soluzioni:
·      prima tranche pari al 50% dell’agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring;
·      tranche a saldo a conclusione del Progetto.

–  per la quota di contributo a fondo perduto, da Regione Lombardia in un’unica soluzione a conclusione del Progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non saranno concesse proroghe.

Per ulteriori informazioni contattare:
Ufficio Estero
Tel. 0341 286338
Mail: esteromail@api.lecco.it

(GF/gf)




Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)




Webinar: “Etichettatura ambientale degli imballaggi”

Si segnala che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha organizzato un nuovo webinar online:
 

“Etichettatura ambientale: la normativa secondo noi”

Modalità streaming – Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 11.00 alle 12.00.

Nel corso del webinar Conai presenta la nuova versione della Linea Guida, risultato della consultazione pubblica che si è svolta nelle ultime settimane, lanciata in occasione del primo webinar di Conai Academy dello scorso 28 ottobre 2020.

L’obiettivo del documento è quello di proporre una interpretazione della norma condivisa e univoca da sottoporre alle istituzioni sull’argomento.
Modera l’evento Carlo Alberto Pratesi, Professore Ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità e intervengono il presidente e i responsabili del Consorzio. Nella parte finale dell’evento è prevista una sessione di domande e risposte.

Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming, la partecipazione è gratuita ma per partecipare è obbligatoria la registrazione, accedendo al link dedicato.

E’ consigliato aver dato una lettura alla guida Conai per l’etichettatura ambientale degli imballaggi:

A completamento di questa informativa si segnalano le aziende premiate dal sistema Conai per aver migliorato gli imballaggi riducendo l’impatto ambientale:




Bando Isi-Inail 2020/2021: risorse per la salute e la sicurezza

 

Coerentemente con la propria funzione, Inail finanzia nuovamente le aziende che attivano investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra le azioni finanziabili, a titolo di esempio, segnaliamo:

  • acquisto di macchine o impianti sostitutivi e migliorativi rispetto a quelli esistenti;
  • interventi di riduzione del rischio chimico o biologico;
  • interventi di riduzione del rischio dovuto a rumore e vibrazioni:
  • interventi per la riduzione dei rischi di caduta dall’alto e di movimentazione manuale di carichi:
  • sistemi di gestione e certificazione della sicurezza.

Ecco le caratteristiche dei progetti finanziabili con l’edizione 2020 del Bando Isi.

Progetti ammessi a finanziamento

Tipologie di progetto ricomprese nei 4 Assi elencati:
 

  • Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2): progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
  • Asse di finanziamento 2: progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Mmc).
  • Asse di finanziamento 3: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
  • Asse di finanziamento 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva.
Assi 1, 2 e 3
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’Iva, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Asse 4
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’Iva, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Tempi
A fine febbraio 2021 si potrà compilare la domanda on line (specificando tipo di investimento e importo).
In aprile 2021, le domande ammissibili devono essere presentate con la modalità del clik day.
L’investimento va avviato solo dopo l’ottenimento del contributo e va completato entro un anno.
L’azienda è tenuta ad inviare tutte le evidenze e la documentazione richiesta.

Tutti i dettagli sul sito dell’istituto e nella scheda allegata.




Lotteria degli scontrini

Dal 1° Dicembre è possibile ottenere il codice per partecipare

 

Dal 1° dicembre 2020, è possibile ottenere il codice per poter partecipare alla lotteria degli scontrini, che prenderà il via il 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 141 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Si ricorda che per acquisire il codice lotteria occorre accedere all’area pubblica del Portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Non serve alcuna registrazione, essendo sufficiente digitare il proprio codice fiscale sul Portale e il servizio online produce un codice alfanumerico, anche in formato barcode (codice a barre). Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o salvarlo sul proprio dispositivo mobile: smartphone, tablet e cellulare.

Qualora si smarrisca il codice, è sufficiente accedere nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile.




Decreto Ristori – quater

Il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157), pubblicato il 30 novembre in Gazzetta Ufficiale e già in vigore, contiene alcune importanti norme fiscali che intervengono, in primo luogo, sulle scadenze di fine anno, spostandole in avanti se non ai primi mesi del 2021.
Infatti, oltre ad un generalizzato slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al 10 dicembre e, sempre alla stessa data, del termine per versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP per le imprese e i professionisti, si registrano slittamenti al 30 aprile 2021 del predetto termine di versamento per alcuni contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19.

Oltre a ciò, sono sospesi anche i versamenti di ritenute, addizionali e IVA di dicembre che, per coloro che hanno subito perdite a novembre 2020 su novembre 2019, vengono fissati al 16 marzo 2021.
Non mancano, comunque, altre novità che interessano l’IMU, il PREU e la riscossione.

SOMMARIO:

  • SLITTAMENTO DELL’ACCONTO DI NOVEMBRE E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE
  • ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU
  • ALTRE PROROGHE E NOVITÀ FISCALI

Slittamento dell’acconto di novembre e del termine di presentazione della dichiarazione

Innanzitutto, va segnalato lo slittamento, per tutti i contribuenti del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre.

Invece, per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (comprese le imposte sostitutive) e IRAP sempre calendarizzato il 30 novembre, le proroghe interessano solo le “partite IVA” e sono suddivise su due date.

In particolare, per tutti i soggetti esercenti impresa o arti e professioni, è prevista una proroga al 10 dicembre.

La data del versamento può ulteriormente slittare al 30 aprile 2021, solo per particolari categorie di contribuenti che risultano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi determinatasi con l’epidemia da Covid.

Andando nel dettaglio, fermo restando quanto già previsto per i soggetti ISA dall’art. 98 D.L. n. 104/2020 e art. 6 D.L. n. 149/2020, che mantengono la loro validità, è possibile stabilire che la proroga al 30 aprile 2021 si applica ai soggetti:

  • ovunque dislocati e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019; se si tratta di soggetti non ISA è richiesto anche che i ricavi o compensi 2019 non siano superiori a 50 milioni di euro;
  • con sede nelle zone rosse, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto “Ristori-bis”;
  • con sede nelle zone arancioni, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.

Poiché la norma si riferisce alla “seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi”, non è chiaro se vi rientri anche il versamento della rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti come determinati nel quadro RR del Modello Redditi.

A tale proposito si ricorda che l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce che:

“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”

Pertanto, si dovrebbe propendere per l’inclusione nella proroga anche dei suddetti contributi. Sarebbe opportuno che l’INPS si pronunciasse per fugare ogni dubbio in merito.

Sospensione dei versamenti di dicembre

La seconda novità consiste nella sospensione dei versamenti di dicembre relativi a:

  • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e relative addizionali regionali e comunali;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione vale solo per determinate categorie di contribuenti e precisamente per:

  • i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Poiché la norma si riferisce ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che rientri nella sospensione anche il versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020.

Sul punto, però, si attendono conferme ufficiali.

Esonero dal versamento della seconda rata IMU

Il versamento della seconda rata IMU resta fermo al 16 dicembre.

Si interviene, però, sugli esoneri già disposti con altre norme precedenti, puntualizzando che la condizione richiesta della gestione delle attività esentate si debba riferire al soggetto passivo dell’imposta e non come previsto in precedenza al proprietario dell’immobile.

Pertanto viene confermato che sono esentati dal versamento gli immobili:

  1. adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  5. destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
  6. in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’allegato 1 al decreto “Ristori”;
  7. delle attività elencate nell’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta (e non più i proprietari) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Altre proroghe e novità fiscali

Oltre a quanto detto sin qui si segnalano le seguenti ulteriori proroghe e slittamenti:

  • il PREU e il canone di concessione del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021;
  • il versamento delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre 2020 dal Decreto “Cura Italia”, slitta ulteriormente al 1° marzo 2021.

Infine, si segnalano importanti novità in tema di riscossione.

In particolare viene previsto che:

  • con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dalla norma di riferimento (art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 602/1973), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;
  • relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui punto precedente, la decadenza dal piano si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive;
  • i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione ex Covid-19 (art. 68, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.