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Corso di saldatura a filo e TIG

Confapi collabora con Tempjob Agenzia per il Lavoro per la promozione di un percorso formativo sulla saldatura, finanziato da Forma.Temp.

L’iniziativa è rivolta a giovani inoccupati/disoccupati che intendono intraprendere un percorso di specializzazione nel settore metalmeccanico, con l’obiettivo di formare saldatori junior pronti per l’inserimento in azienda.

Il corso inizierà il 6 ottobre e prevederà 160 ore di formazione tra teoria e pratica, con ampio focus su laboratori.

Le aziende che avranno manifestato interesse partecipano alla progettazione didattica durante le ore di laboratorio, adattando il percorso ai propri fabbisogni produttivi.

Al termine del corso, potranno selezionare i migliori partecipanti e inserirli in azienda tramite contratto di somministrazione.

Per maggiori informazioni contattare Tiziana alla mail formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341.282822.

(SB/tm)




Corso per imprenditori sull’intelligenza artificiale: ultimi posti disponibili

L’Intelligenza Artificiale sta rapidamente trasformando il panorama aziendale, offrendo opportunità senza precedenti per innovazione ed efficienza. Consapevoli di questa evoluzione, Confapi Lecco Sondrio è lieta di presentarvi una proposta formativa esclusiva e mirata sull’Intelligenza Artificiale, pensata specificamente per le esigenze delle nostre aziende associate e rivolta solo agli imprenditori e imprenditrici.
Questo percorso nasce da un’attenta analisi dei fabbisogni formativi emersi dalla nostra indagine, che ha evidenziato aspettative sulle applicazioni dell’AI e le legittime preoccupazioni sui rischi del suo utilizzo. L’obiettivo è fornire agli imprenditori gli strumenti e le competenze per navigare in questo nuovo scenario, trasformando la conoscenza teorica in capacità pratiche e immediatamente applicabili alla quotidianità lavorativa, raggiungendo un livello di autonomia nell’utilizzo di alcuni dei più efficaci strumenti di AI oggi disponibili.
 
Strutturato secondo il collaudato modello di apprendimento esperienziale di Kolb, il corso è rivolto esclusivamente agli imprenditori/imprenditrici delle PMI delle nostre aziende associate, provenienti dai settori metalmeccanico, manifatturiero e dei servizi. Per garantire l’omogeneità del gruppo e la reale efficacia del percorso, saranno richiesti requisiti minimi di accesso, che prevedono un’ottima familiarità con il sistema MS Office e competenze di base nell’utilizzo di modelli linguistici avanzati, come ChatGPT, per il supporto a compiti testuali e analitici.

 

Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di  16 ore e si svolgerà presso il Politecnico di Milano – Aula A1.1, presso il Polo Territoriale di Lecco (via Previati 1/C) con i docenti del Politecnico Ing. Marco Tarabini e Ing. Manuel Roveri.
Sarà strutturato in 4 moduli con un taglio pratico e interattivo ed è riservato a 30 imprenditori

A seguito di iscrizione, la frequenza è da ritenersi obbligatoria. L’onere economico del corso è interamente sostenuto da Confapi Lecco Sondrio con posti limitati.

In caso di mancata partecipazione, verrà applicata una penale di € 400,00 a copertura dei costi sostenuti dall’Associazione.

In allegato il programma del corso. 
 
Per iscriversi, compilare il form cliccando qui

(MP/am)
 




Auto possedute nel 2024 e concesse entro giugno 2025 in regime transitorio

L’Agenzia delle Entrate, nel corso delle risposte date in occasione di una videoconferenza tenutasi il 18 settembre, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla disciplina per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, affermando che si applica la disciplina previgente per le auto già possedute al 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta nel primo semestre 2025.
In particolare, è stato chiesto se possono usufruire del regime transitorio introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e già possedute dal datore di lavoro a quest’ultima data, che vengono concesse in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

L’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 citato, si ricorda, ha introdotto l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in base al quale “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 3 luglio 2025 n. 10 (§ 1.2), ha chiarito che è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 (applicabile dal 1° gennaio 2025), al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese.
Come chiarito al § 1.2 dalla circolare n. 10/2025, la seconda parte del comma 48-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 citato, prevede l’applicazione del regime di cui all’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2024 (c.d. regime transitorio) anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, è necessario che le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Valore normale con consegna a luglio 2025
Si ricorda che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 10/2025 (§ 1.3), si applica invece il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, ad esempio, nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025, consegnati al lavoratore a luglio 2025 (cfr. anche risposta a interpello n. 192/2025).

(MF/am)




Il diritto alla detrazione Iva e il tema della registrazione tardiva delle fatture

Il documento AIDC di settembre 2025 “Termine di registrazione delle fatture e dichiarazione integrativa” affronta una questione di rilevante impatto: se sia davvero preclusa al contribuente la possibilità di recuperare la detrazione IVA tramite dichiarazione integrativa nel caso di tardiva registrazione delle fatture passive, come recentemente espresso dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 479/2023 e n. 115/2025. Il lavoro ripercorre criticamente la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, misurandola rispetto alla normativa unionale, nazionale e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione.

L’orientamento dall’Agenzia delle Entrate: preclusione integrale? – L’Agenzia delle Entrate, nelle ultime indicazioni, sostiene che la detrazione IVA può essere esercitata tramite dichiarazione integrativa solo se la fattura era stata ricevuta e tempestivamente registrata nei termini ordinari. Qualora la registrazione sia effettuata oltre i termini, la detrazione sarebbe definitivamente preclusa, senza possibilità di recupero tramite le successive dichiarazioni integrative, anche entro i limiti dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 (decadenza quinquennale).
L’analisi normativa e giurisprudenziale: prevalenza dei requisiti sostanziali – Secondo il documento AIDC, questa impostazione non è conforme al quadro normativo interno e sovranazionale. L’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE e l’art. 19 D.P.R. n. 633/1972 collegano il diritto alla detrazione ai soli requisiti sostanziali: soggettività passiva e inerenza degli acquisti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con sentenze costanti, ha stabilito che la detrazione non può essere negata in presenza dei requisiti sostanziali per la sola inosservanza di obblighi formali, salvo intento fraudolento o l’effettiva impossibilità di controllo da parte dell’Amministrazione (C-95/07 Ecotrade, C-272/13 Equoland, C-590/13 Idexx, C-653/18 Unitel).
La Cassazione si è allineata a questi principi, considerando la tardiva registrazione una violazione formale che può generare sanzioni, ma non la perdita automatica del diritto alla detrazione, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi. Questo punto era già stato accolto in prassi anche dall’Agenzia con la circolare n. 1/E/2018 e la storica n. 328/E/1997.

Il quadro operativo: tabella di sintesi delle differenze
La tabella seguente riassume le diverse conseguenze operative tra la posizione dell’Agenzia delle Entrate e quella fondata su normativa e giurisprudenza.
 

Fattispecie Agenzia Entrate
(interpelli 479/2023, 115/2025)
Normativa/giurisprudenza
Ricevuta e registrata entro anno Detrazione regolare entro liquidazioni periodiche o annuale Detrazione regolare entro liquidazioni/annuale
Ricevuta nel 2025, registrata 01/01-30/04/2026 Detrazione in dichiarazione 2026 (anno 2025) Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa
Ricevuta nel 2025 e registrata dopo 30/04/2026 Detrazione esclusa, integrativa non ammessa Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa
Ricevuta dicembre 2025, recapitata gennaio 2026 Detrazione liquidazioni 2026 o dichiarazione 2027 Detrazione in liquidazioni/dichiarazione o integrativa 2032
 
I precedenti di prassi e normativa nazionale – La norma nazionale (artt. 19, 25 e 57 D.P.R. n. 633/1972), interpretata già dalla circolare n. 1/E/2018, consente di esercitare il diritto alla detrazione tramite dichiarazione integrativa “a favore” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione originaria, senza subordinare questa facoltà al fatto che la registrazione sia avvenuta nei termini dell’anno successivo alla ricezione. Anche la circolare n. 328/E/1997 aveva chiarito che l’obbligo di registrazione è presidio di controllo, non condizione dirimente per il diritto alla detrazione.
Natura e funzione dei termini di registrazione – La disposizione che impone la registrazione nel registro acquisti entro il termine della dichiarazione annuale dell’anno di ricezione è strumentale alle esigenze di controllo fiscale. Tuttavia, questo adempimento, nel sistema IVA, assume natura formale, non sostanziale rispetto al diritto di detrazione. Solo l’intento fraudolento o la impossibilità di esercitare un controllo effettivo, come ha più volte sottolineato la Corte di Giustizia, può giustificare la negazione della detrazione.
Termini di esercizio e decorrenza (“dies a quo”) – Interessante anche la sezione che distingue il momento da cui decorre il diritto alla detrazione tra acquisti interni (data ricezione SdI o presa visione) e importazioni (messa a disposizione del prospetto sul Portale Unico Dogane). Il dies a quo non si collega alla registrazione ma alla disponibilità della fattura o documento equivalente.
Implicazioni operative, rischi e comportamenti consigliati – Il contribuente che intenda seguire l’indirizzo restrittivo dell’Agenzia si vedrà preclusa ogni possibilità di recupero con dichiarazioni integrative in caso di tardiva registrazione. Tuttavia, seguendo la linea argomentativa della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, la detrazione resta possibile tramite dichiarazione integrativa a favore fino al quinto anno successivo, purché il documento sia effettivamente ricevuto e vi sia l’inerenza all’attività imponibile, senza connotazioni fraudolente.
Di seguito una tabella riassuntiva delle tempistiche massime:
Caso Termine massimo per detrazione (interpretazione estensiva)
Fattura ricevuta/registrata in tempo Termine dichiarazione IVA (anno successivo)
Fattura registrata dopo 30 aprile 31 dicembre del quinto anno successivo (dichiarazione integrativa)
 
Considerazioni finali e questioni aperte – Il documento AIDC evidenzia il rischio di una interpretazione troppo formalistica e lesiva del principio comunitario di neutralità IVA e si auspica un chiarimento definitivo dell’Amministrazione, evitando incertezze operative che rischiano di penalizzare i comportamenti corretti ma poco “tempestivi” dei contribuenti. Solo l’accertamento di intenti fraudolenti o di ostacoli alla verifica del credito consentono, secondo un principio di proporzionalità, la negazione della detrazione su base formale.
Il suggerimento operativo è di curare comunque la tempestività della registrazione, ma di difendere il diritto alla detrazione con dichiarazione integrativa quando vi siano ragioni documentali solide e siano rispettati i requisiti sostanziali. Il confronto resta aperto in attesa di eventuali chiarimenti interpretativi dal legislatore o dall’Amministrazione.

(MF/am)




Piombo e Adr: riviste le novità sul trasporto valide dall’1 settembre 2025

Le leghe metalliche, dall’entrata in vigore lo scorso 1 settembre del Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), sarebbero state sottoposte all’assoggettamento all’ADR in quanto considerate materie pericolose per l’ambiente.

Però, in data 8 agosto 2025 il MIMIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l’accordo multilaterale M366 per semplificare il trasporto di piombo (sia in forma massiva che in polvere) secondo la normativa ADR, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/197. Consultare il sito del Mimit.

Con la successiva e recente sottoscrizione da parte della Slovenia, tale accordo diventa immediatamente efficace e applicabile sul territorio italiano e negli altri paesi sottoscrittori e sarà valido fino al 31 agosto 2027. In seguito potranno essere introdotte nuove disposizioni all’interno dell’edizione 2027 della normativa ADR.
In base a tale accordo, applicabile solo per il codice UN 3077 (attribuibile proprio a causa della presenza di piombo), le leghe metalliche contenenti piombo potranno essere trasportate senza rispettare le disposizioni previste dall’ADR, a condizione che:

•    non soddisfino i criteri di nessuna classe diversa dalla classe 9
•    siano poco solubili in acqua
•    vengano trasportate

  1. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi a tenuta stagna e resistenti all’acqua o dotati di un rivestimento a tenuta stagna e resistente all’acqua
oppure
  1. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2
 
Per usufruire di tali deroghe è necessario conservare una copia dell’accordo a bordo del veicolo che trasporta la lega in piombo.

Ecco il link per scaricare l’accordo multilaterale M366.

(SN/am)




Modello OT23: Servizio Confapi Lecco Sondrio per le aziende

Il modello è un’opportunità per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario (Confapi Lecco Sondrio può farlo), deve presentare la domanda con il servizio online, entro fine febbraio di ogni anno.

Si raccomanda di consultare in anticipo e con attenzione il modello e di segnalare eventualmente in associazione la volontà di avvalersi del supporto mettendosi in contatto con Silvia Negri. 

Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi:

  • supporto orientativo iniziale (gratuito)
  • aiutarvi nella preparazione dei documenti (servizio di valutazione, preparazione, supervisione dei documenti e caricamento, a pagamento in base al numero di addetti: per aziende < 10 addetti: 100 euro; per aziende con addetti fra 10 e 50: 300 euro; per aziende con oltre 50 addetti: 500 euro)
  • caricare la documentazione probante (costo 30 euro; gratuito per chi chiede il servizio ad API per la prima volta)
Si ricorda che le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori; si stima una forbice fra 500 e 5000 euro di “sconto Inail” al crescere del numero di addetti.

(SN/am)




Arera: novità sicurezza impianti e reti elettriche, installazione o aggiornamento dei controllori centrale di impianto

Come si legge sul sito di Arera, c’è un nuovo obbligo che ricade sui titolari di impianti per la generazione di energia (ad es. impianti fotovoltaici), impianti esistenti e nuovi, di taglia superiore ai 100 kw. Si tratta di dispositivi finalizzati alla sicurezza delle rete elettrica nazionale, in particolare è richiesta l’installazione o l’aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto CCI.

La delibera di Arera è del 5 agosto 2025 e riguarda l’obbligo di installazione o di aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto (CCI), con la funzionalità PF2 che permette al distributore di energia (DSO) di ridurre autonomamente in via temporanea la potenza immessa in rete per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

La tabella che segue mostra le scadenze di adeguamento in base alla taglia dell’impianto e il contributo previsto per favorire gli interventi, senza coprire completamente i costi:

Tipologia impianto Scadenza adeguamento Contributo forfetario
Esistenti ≥ 1 MW 28 febbraio 2026 nessun contributo
Esistenti tra 500 kW e 1 MW 28 febbraio 2027 10 000 € (base)
Esistenti tra 100 kW e 500 kW 31 marzo 2027 7 500 € (base)
Nuovi impianti ≥ 100 kW Prima dell’entrata in esercizio nessun contributo
 
Le finestre di contributo decrescono nel tempo: per esempio, per impianti tra 100 e 500 kW, il contributo di 7.500 € si riduce progressivamente man mano che ci si avvicina alla scadenza. Il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

Chi non si adegua entro i termini rischia la sospensione degli incentivi (come lo scambio sul posto o il ritiro dedicato), e in casi estremi, il distacco dalla rete.

Si tratta di un atto ufficiale che introduce novità decisive per la gestione della generazione distribuita in Italia, rendendo la rete elettrica più moderna, sicura e reattiva. L’obbligo di installazione del CCI con funzione PF2 e le scadenze differenziate per tipologia di impianto rappresentano un cambio di paradigma: dalla riduzione manuale della potenza immessa alla riduzione automatica e controllata, con strumenti tecnologici avanzati.

Sul tema le aziende interessate saranno informate anche dal distributore che renderà disponibile il nuovo regolamento di esercizio, entro il 30 settembre 2025.

Per saperne di più seguite le informative o chiamate in associazione.

(SN/am)

 




Sicurezza impianti fotovoltaici: novità dal Ministero in tema di prevenzione incendi

Con settembre dal ministero arrivano nuovi requisiti antincendio per gli impianti fotovoltaici. Si segnala la linea guida del 1 settembre 2025, consultabile direttamente in rete. La nuova linea guida costituisce l’aggiornamento della guida tecnica emanata con Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012.

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al Dpr 151/2011, tuttavia risultavano necessarie delle linee guida da applicare alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell’allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151/2011).
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti. Le linee guida si applicano anche agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.
L’installazione di impianti fotovoltaici all’interno o a servizio di attività esistenti soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’allegato IV al Dm 7/08/2012.
Qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del progetto.
Negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria A; modifica senza aggravio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Le procedure avviate alla data del 1° settembre 2025 possono attenersi alla disciplina precedente. Restano imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.
Per tutti questi aspetti è necessario rivolgersi da un lato ai progettisti/installatori, dall’altro ai professionisti di prevenzione incendi.

(SN/am)

 




Emissione nota di variazione e concordato preventivo: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 234, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 commi 3-bis e 10-bis del DPR 633/72, in pendenza di concordato preventivo.

Nel documento di prassi si precisa che, laddove il cedente/prestatore scelga di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione al momento in cui il cessionario/committente è “assoggettato” al concordato, la variazione sarebbe possibile, sulla scorta dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesti l’infruttuosità della procedura.

Nel caso di specie, il soggetto debitore – dopo una prima istanza di accesso al concordato ex art. 161 del RD 267/42, sfociata in un provvedimento di ammissione e successivamente nella revoca della procedura – presentava una nuova istanza per un concordato in continuità, anch’essa accolta.

Si poneva, in particolare, il quesito relativo alla possibilità da parte del cedente/prestatore (soggetto creditore) di procedere, per la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa, all’emissione della nota di variazione, non al momento di apertura della procedura, ma in seguito all’adempimento degli obblighi concordatari da parte del debitore.

Più precisamente, si tratta di comprendere, in primo luogo, se in una fattispecie come quella in esame ricorrano o meno i presupposti per la c.d. consecuzione tra procedure e, in secondo luogo, se, vigenti i nuovi termini di emissione della nota di variazione ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72 (introdotto dall’art. 18 del DL 73/2021, per le procedure aperte dal 26 maggio 2021), possa “posticiparsi” l’emissione della nota al momento in cui la procedura risulti divenuta infruttuosa.

Si ricorda, al riguardo, come la nuova disciplina abbia determinato il dies a quo per la nota di variazione in diminuzione “a partire dalla data” in cui il debitore “è assoggettato a una procedura concorsuale”. Nel caso d’interesse, secondo il successivo comma 10-bis, il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data del decreto di ammissione al concordato.

Come rilevato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, il termine entro cui emettere la nota di variazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con riferimento alle procedure, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene emanato il provvedimento di apertura. Il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione è, invece, individuato con la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

La risposta a interpello n. 234, nell’esaminare la fattispecie, esclude in primo luogo che possa sussistere una consecuzione tra procedure di concordato preventivo.

Ciò rileva ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile ai fini IVA (la prima procedura, infatti, era assoggettata alla disciplina previgente, anteriore al 26 maggio 2021, a differenza della seconda).

Il principio della “consecuzione tra procedure” (art. 69-bis comma 2 del RD 267/42, ora art. 170 comma 2 del DLgs. 14/2019) si riferisce all’ipotesi di “confluenza” di una procedura nel successivo fallimento (ora liquidazione giudiziale), sul presupposto della comunanza dell’insolvenza irreversibile già con la prima procedura.

Tuttavia, nella specie, l’autonomia tra le due procedure escludeva un fenomeno di consecuzione, essendo necessario focalizzare l’attenzione solo sulla seconda.

Si ricorda, allora, come nella risposta ad interpello n. 216/2022, l’Agenzia, per una ipotesi di conversione tra amministrazione straordinaria – aperta prima del 26 maggio 2021 – in successivo fallimento (post DL 73/2021), aveva invece escluso l’avvio di una nuova procedura ai fini dell’applicazione della nuova disciplina IVA.

In secondo luogo, la risposta a interpello n. 234 esamina il momento in cui deve essere effettuata la variazione in diminuzione.

Viene, sostanzialmente, confermata la tesi interpretativa del creditore di optare per l’emissione della nota a partire dall’effettiva conclusione della procedura, poiché essa attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.

Nel caso di specie, quindi, segnando un sostanziale ritorno alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione sarebbe subordinato alla “infruttuosità” della procedura, poiché è solo al verificarsi di tale condizione che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

In definitiva, secondo l’Agenzia, il cedente/prestatore che decide di insinuarsi al passivo e non emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 commi 3-bis e 10-bis, è tenuto ad attendere l’esito infruttuoso della procedura. Resta reclusa la possibilità di effettuare la variazione una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, correlato al “dies a quo” individuato dai predetti commi.

 

(MF/ms)




Istat indice agosto 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,725 %.

(MP/ms)