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Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l’1 gennaio 2022

Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.

Ci riferiamo all’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.

Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:

  • le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
  • sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
  • all’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
  • delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.
In caso di mancato adempimento, ai sensi dell’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all’applicazione di questa disposizione (nata per garantire “trasparenza” in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.

Tali sanzioni sono così definite:

  • sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l’articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l’anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi,sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell’associazione di categoria.

Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all’ennesima (del tutto inutile) comunicazione.

Peraltro, anche l’indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di “pubblicità” solo in casi limitati.

Infatti, l’indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l’articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell’associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.

In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell’emergenza epidemiologica.

(MF/ms)




Cena d’estate del Gruppo Giovani: mercoledì 7 luglio 2021

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza la tradizionale cena d’estate. Appuntamento mercoledì 7 luglio 2021 alle 20.00 presso il ristorante La Breva di Lierna.

Si allega il modulo di adesione da inviare compilato entro il 2 luglio 2021 alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco alla mail stefania.giussani@api.lecco.it

(SG/sg)
 




Istat: dati maggio 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975% e + 0,675%.

(MP/bd)




Valute estere: medie dei cambi maggio 2021

 

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.9903
Peso Argentino 114,2081
Dollaro Australiano 1,5653
Real Brasiliano 6,4462
Dollaro Canadese 1,4732
Corona Ceca 25.5584
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8109
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 132,569
Rupia Indiana 88,9171
Corona Norvegese 10,0931
Dollaro Neozelandese 1,6817
Zloty Polacco 4,5281
Lira Sterlina 0,86258
Leu Rumeno 4,925
Rublo Russo 89,8737
Dollaro USA 1,2146
Rand Sud Africa 17,0766
Corona Svedese 10,1471
Franco Svizzero 1,0968
Dinaro Tunisino 3,3211
Hryvnia Ucraina 33,5164
Forint Ungherese 353,6471
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Corso: “Gestione dei rifiuti in azienda: novità e principi di economia circolare”

Si segnala l’opportunità di formazione offerta dalla Camera di Commercio Lecco – Como in tema di gestione rifiuti.

Le tre sessioni affrontano tre grossi capitoli del tema, approfondendo le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020.

Lunedì 28 giugno (3 ore): principi base di gestione rifiuti
Martedì 6 luglio (3 ore): sottoprodotti e “end of waste”
Lunedì 12 luglio (5 ore): gestione documentale + tema della manutenzione

Il corso si rivolge non soltanto a coloro che si occupano di gestione operativa e adempimenti obbligatori, ma ai titolari o rappresentanti delle imprese che vogliano un aiuto per poter accompagnare la transizione ecologica delle piccole e medie imprese del territorio verso un modello di economia circolare, il cui obiettivo è la riqualificazione e il riposizionamento competitivo delle imprese e delle filiere.

In allegato il calendario e il link al programma del ciclo di incontri, disponibile anche sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco, dove è possibile iscriversi anche solo ad alcune sessioni, per ricevere il link e poter partecipare.

 
(SN/bd)
 




Expo Dubai 2021: al via un piano per rilanciare l’export delle imprese lombarde

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia offrono alle piccole e medie imprese lombarde l’opportunità di partecipare al progetto “Percorsi di accompagnamento all’estero 2021/Expo Dubai”.
 
La proposta è rivolta alle piccole e medie imprese, con sede legale e/o operativa in Lombardia appartenenti ai settori arredo, design e green Economy, che vogliono avviare e/o consolidare la presenza sui mercati internazionali.
 
Obiettivo
Il progetto è volto ad assistere e accompagnare le imprese lombarde negli Emirati Arabi Uniti (Eau) per cogliere le opportunità di business generate da Expo Dubai. L’Esposizione Universale “Connecting Minds, Creating the Future” si terrà a Dubai dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e permetterà alle aziende partecipanti di acquisire visibilità ed entrare in contatto con la business community emiratense, regionale e mondiale.
 
Il programma prevede due specifici percorsi di accompagnamento negli Eau:
 
1. Missione imprenditoriale a Dubai (2-6 novembre 2021)
 
Il percorso si rivolge a un numero massimo di 15 aziende, principalmente dei settori Arredo e Design e Green Economy
 
2. Progetto Italian Design Days @Expo (1 novembre – 31 dicembre 2021)
 
Il percorso si rivolge a un gruppo selezionato di 20 imprese del comparto Arredo e Design e prevede un’esposizione temporanea di prodotti del settore Arredo e Design in uno showroom a Dubai per un periodo di un mese
 
Quota di partecipazione
La partecipazione alla missione imprenditoriale è gratuita per le 15 aziende ammesse al progetto.
La partecipazione al percorso Italian Design Days prevede una quota di partecipazione ad azienda di Euro 800,00+IVA per l’esposizione di n. 1 mese in showroom.
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 17.00 del 12 luglio 2021 tramite il sito www.webtelemaco.infocamere.it.
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”.
 
Per maggiori informazioni consultate il documento in allegato.

(GF/gf)




Rentri: fase di test dedicata alle imprese

Come si anticipava in aprile, il Rentri (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è in preparazione. Sulla homepage ufficiale del sistema è inserito un cronoprogramma che mostra i vari step che sono in corso.
 
A partire dalla fine giugno, per quattro mesi, le imprese possono testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore Ict, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.
 
Per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie, è fondamentale l’adozione di un registro elettronico nazionale che favorisca il passaggio all’economia circolare. Stanno collaborando l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Unioncamere e il sistema camerale italiano, per garantire il rispetto della linea imposta dal Ministero della Transizione Ecologica e degli obiettivi esplicitati nel Pnrr.

(SN/bd)




Rifiuti speciali: rapporto Ispra 2021

Venerdì 11 giugno 2021 è stato presentato il Rapporto Rifiuti Speciali dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Emerge che la produzione in Italia di rifiuti speciali (quelli prodotti dalle attività economiche) sfiora 154 milioni di tonnellate, in linea con la crescita del Pil (+7,3%): da attività manifatturiere deriva il 18,9% del totale. In termini quantitativi prevalgono i rifiuti da attività di costruzione e demolizione (45,5%) e quelli da attività di trattamento rifiuti e risanamento (25,1%).

Nel complesso risulta che le attività di gestione avviano a recupero il 68,9% dei rifiuti speciali, mentre solo il 7,3% viene smaltito in discarica. Tuttavia ci sono margini di miglioramento ad esempio per i veicoli fuori uso: l’Italia si attesta al di sotto della percentuale richiesta dall’Unione Europea in termini di recupero totale del veicolo (84,2% contro un target europeo del 95%).

(SN/bd)
 




Contributo automatico Decreto Sostegni-bis, al via gli accrediti

Dovrebbe partire dal 16 giugno 2021, l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1 commi 1-4 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
 
Stando a quanto annunciato durante un’audizione informale del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco – ma non confermato, al momento, da alcun comunicato ufficiale – l’Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare dal 16 giugno a corrispondere i contributi a fondo perduto, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
 
Il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del Dl “Sostegni”.

Secondo il Ministro, “il 16 giugno l’Agenzia delle Entrate effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo”.
 
Il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell’intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
 
Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all’intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.
 
Una prima misura riguarda le partite Iva che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
 
Secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).

Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-bis sono più elevati rispetto a quelli del decreto precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.
 
Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
 
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
 
La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
 
Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.

Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, “guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.
 
Tali contributi saranno distribuiti al termine dell’estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.
 
Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo”.
 
Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

La difficoltà era già stata segnalata durante l’audizione sul decreto “Sostegni-bis” dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno. 
 
(MF/ms)
 




Riforma Iva su e-commerce, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno è stato pubblicato il D.lgs. n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue.

Tali disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’Iva sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di paesi terzi.

Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, modifica in particolare il Dpr 633/72 e il Dl 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue ed estendendo l’ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop).

Infatti, una delle principali novità della riforma concerne la possibilità di avvalersi del regime speciale (versione Ue e non Ue) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ecc.).

Anche per tali operazioni, perciò, sarà possibile dichiarare e versare l’Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo stato di identificazione, mediante portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Inoltre, posto che dal 1° luglio viene abolita l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop). Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da Iva.

L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del Dpr 633/72).

Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.

Possono registrarsi al regime Ue:

  • i soggetti passivi stabiliti nell’Unione che prestano servizi a privati in uno stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del Dpr 633/72).
Il regime non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Infine, possono registrarsi all’IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell’Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro.

Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell’Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di Iva).

Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:

  • dell’OSS Ue per “centralizzare” l’assolvimento dell’Iva in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Invece, un soggetto passivo non stabilito nell’Ue può avvalersi:
  • dell’OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • dell’OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Si ricorda che l’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile scorso.

In concreto, un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni indicanti le prestazioni/cessioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’Iva dovuta negli altri Stati membri.

La dichiarazione è presentata con cadenza trimestrale per l’OSS e con cadenza mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.

In ultimo, si precisa che il D.lgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. 

(MF/ms)