“La partecipazione alle fiere Un impegno nel nuovo anno”
La Provincia di Lecco del 4 gennaio 2021, direttore Api Marco Piazza.
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La Provincia di Lecco del 4 gennaio 2021, direttore Api Marco Piazza.
La Provincia di Lecco del 28 dicembre 2020 parla la nostra associata Libraesva.
La Provincia di Lecco 28 dicembre 2020, Luigi Brusadelli titolare della nostra associata A&B: “La formazione è importante ma le aziende non ci pensano”
Confapi, insieme ad ABI e alle altre associazioni nazionali, ha sottoscritto l’accordo che proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti.
In conformità con le nuove lineeguida EBA, la sospensione del pagamento delle rate non deve superare i nove mesi, comprensivi degli eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
In allegato il testo dell’accordo.
(MP/sg)
Nell’ambito dell’iniziativa Ideas Powered for Business, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha lanciato un fondo da 20 milioni di euro per supportare le Pmi europee a tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale.
I progetti possono essere presentati a partire dall’11 gennaio 2021. Saranno previste cinque finestre temporali fino al 30 settembre 2021 per la presentazione di progetti, che saranno finanziati in base al principio "primo arrivato, primo servito".
La partecipazione è possibile per tutte le imprese europee che corrispondono alla definizione ufficiale di Pmi ( User guide to the SME definition – Publications Office of the EU (europa.eu))
Il Fondo offre un rimborso massimo di 1.500 EUR per beneficiario.
Le Pmi possono richiedere:
Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link Ideas Powered for business – EUTM (europa.eu)
Segnaliamo, inoltre, che il prossimo 19 gennaio alle 10:00 sarà organizzato un webinar di presentazione dal titolo: "Ideas Powered for business Support Services for SMEs: What’s new in 2021"
Rimaniamo a disposizioni per informazioni e chiarimenti.
Ileana Malavasi
ileana.malavasi@api.lecco.it
(AM/am)
Con la presente si segnala che, dopo attento approfondimento con gli interessati, Conai ha steso una circolare che fissa la nuova procedura da seguire per il pagamento o l’esenzione del CAC Contributo Ambientale Conai.
In pratica, gli utilizzatori di filo cotto nero dichiarano al fornitore la % destinata al confezionamento di merci e la % destinata ad altri usi (come ad esempio la reggiatura dei rifiuti in balle).
In allegato si possono trovare sia il modulo per la dichiarazione che la circolare del Conai del 2 dicembre 2020 che sana eventuali errori pregressi, ma richiede adeguamento dal 1 gennaio 2021.
(SN/am)
Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (http://energivori.ccse.cc/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2021, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre ma pubblicato il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell’aumento di risorse stanziate dall’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).
Ricordiamo che il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro, fermo restando il limite complessivo di risorse stanziate.
Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.
Per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%.
L’art. 31, comma 4-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.
Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.
La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al § 5.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, è quindi definita dal provvedimento n. 381183/2020 in misura pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Credito d’imposta fruibile nel cassetto fiscale
Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un’impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d’imposta “teorico” pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell’incremento delle risorse il credito d’imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, restano ferme le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020 n 259854.
(MF/ms)
Informiamo le Aziende Associate che con delibera n. 491/2020/R/eel l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, ha disposto l’introduzione dal 1° gennaio 2021 del servizio a tutele graduali (STG) riservato esclusivamente alle piccole imprese connesse in bassa tensione che non hanno ancora scelto un fornitore da libero mercato. Solo per tali clienti dal 1° gennaio 2021 viene rimosso il servizio di maggior tutela.
I clienti che dal 1° gennaio 2021 rientrano nel servizio a tutele graduali sono le imprese che in tale data non hanno una fornitura da libero mercato e che hanno le seguenti caratteristiche:
Il servizio a tutele graduali verrà gestito provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dagli attuali esercenti il servizio di maggior tutela (cosiddetta assegnazione provvisoria), poi dal 1° luglio 2021 i fornitori verranno definiti mediante procedure concorsuali (assegnazione a regime).
Sul territorio provinciale l’esercente il servizio di maggior tutela è Servizio Elettrico Nazionale.
Per definire la classe dimensionale di appartenenza, a partire da gennaio 2021 gli esercenti la maggior tutela richiederanno ai clienti non domestici da loro forniti una apposita autocertificazione del rispetto dei requisiti.
Ricordiamo alle aziende che, nell’ambito delle attività svolte a favore dei Soci, attraverso l’operatività del Consorzio Adda Energia e del Gruppo di acquisto Apiservizi Srl, l’Area Energia dell’Associazione da diversi anni coordina le attività di acquisto e gestione delle forniture elettriche, con lo scopo di agevolare le aziende nell’approvvigionamento di energia.
Le aziende eventualmente interessate – che già non aderiscono a tali aggregati – possono contattare gli uffici dell’Associazione al fine di valutare le condizioni economiche ed accessorie del contratto di fornitura elettrica in essere, sia esso nel mercato di maggior tutela che nel libero mercato.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sommario
Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020
Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.
Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:
Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:
Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:
I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020
Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:
| Metodo previsionale |
88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020. Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione. |
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| Metodo storico |
88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019). Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso. |
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| Metodo analitico |
100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).
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Casi particolari
Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice
In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa
In tale ipotesi:
Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale
Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.
Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.
Metodo storico
Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:
| Metodo storico | |
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Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta |
Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*) |
| Liquidazione IVA mensile |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020 |
| Liquidazione IVA trimestrale |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020 |
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Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori) |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020 |
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(*)
Esempio Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto
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Esempi
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile
| Acconto versato nel 2019 | Euro 5.000 |
| Saldo IVA dicembre 2019 | Euro 6.000 |
| Totale | Euro 11.000 |
| Acconto IVA 2020 dovuto | Euro 9.680 (11.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale
| Acconto versato nel 2019 | Euro 4.000 |
| Saldo IVA dicembre 2019 | Euro 5.050 |
| Di cui interessi 1% | Euro 50 |
| Totale | Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50) |
| Acconto IVA 2020 dovuto | Euro 7.920 (9.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”
| Acconto versato nel 2019 | Euro 7.000 |
| Saldo IVA IV trimestre 2019 | Euro 9.000 |
| Totale | Euro 16.000 |
| Acconto IVA 2020 dovuto | Euro 14.080 (16.000*88%) |
Modalità di versamento dell’acconto
L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.
Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.
Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:
Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:
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Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta |
Scomputo dell’acconto IVA da: |
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Liquidazione IVA mensile
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Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) |
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Liquidazione IVA trimestrale
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Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020) |
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Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)
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Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020) |
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Attività separate in regime misto di liquidazione
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Sanzioni
Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).
Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento).
| Momento del ravvedimento | Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) | Riduzione da ravvedimento | Sanzione ridotta da ravvedimento |
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Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint) |
15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
| Dal 15° al 30° giorno | 15% | 1/10 | 1,5% |
| Dal 31° al 90° giorno | 15% | 1/9 | 1,67% |
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Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione |
30% | 1/8 | 3,75% |
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Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
30% | 1/7 | 4,29% |
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Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
30% | 1/6 | 5% |
(MF/ms)