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Export: limiti alla fatturazione elettronica

Le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) e b) del Dpr 633/72 possono essere documentate, al momento di spedizione dei beni, mediante emissione di fattura in formato analogico o, in alternativa, elettronico via sistema di interscambio, con indicazione, nel campo riferito alla “natura” dell’operazione, del codice “N3.1”.

Trattandosi di operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, il ricorso alla e-fattura via Sdi è infatti da ritenersi facoltativo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015.

Un aspetto che appare opportuno indagare riguarda la possibilità di documentare le cessioni all’esportazione di cui trattasi mediante la fattura differita, disciplinata dall’art. 21 comma 4 lett. a) del Dpr 633/72 e prevista per le cessioni di beni accompagnati da Ddt o da altro documento idoneo.

La norma appena richiamata non esclude di per sé la possibilità di emettere, anche per le cessioni all’esportazione, un documento unico per più operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (sulla base della data di spedizione dei beni), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72, tale procedura risulterebbe possibile, atteso che la norma stabilisce che l’esportazione “deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del Dpr 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)”, lasciando intendere che la prova dell’esportazione possa risultare anche da Ddt o documenti equivalenti.

Tuttavia, l’assenza di una fattura immediata accompagnatoria, da presentare in Dogana, ai fini della dichiarazione di esportazione, potrebbe costituire un limite di carattere operativo, soprattutto per quanto concerne la determinazione del valore della merce.

Va segnalato che la prassi ministeriale sul punto aveva ritenuto, in passato, che la fattura fosse elemento imprescindibile per il compimento dell’operazione doganale e che, dunque, non vi fosse la possibilità per il cedente nazionale di emettere fattura differita nella fattispecie (cfr. R.m. n. 108/1998; C.m. n. 35/1997).

Più recentemente, tuttavia, considerato l’avvento del sistema Ecs (Export Control System), che consente di ottenere prova dell’esportazione mediante numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale (Mrn), l’Agenzia delle Entrate, ritenendo “non più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire”, ha riconosciuto la possibilità dell’emissione della fattura in formato elettronico, reputando, conseguentemente, non indispensabile la presentazione del documento “fisico” in Dogana (risposta a interpello n. 130/2019).

Un ulteriore aspetto riguarda il caso delle esportazioni c.d. “triangolari”, le quali vedono coinvolti, in linea generale, tre operatori, dei quali il primo (A) cede dei beni al secondo (B), il quale li rivende a sua volta a un terzo (C), extra Ue, con incarico da parte di B ad A di consegnare direttamente i beni a C. Si tratta di una doppia cessione che beneficia del regime di non imponibilità di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72, ferma la prova del trasporto o spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue.

In relazione a tale fattispecie, la prassi sembrerebbe aver riconosciuto la possibilità per il primo cedente, di avvalersi della fattura differita, essendo possibile documentare – anche ai fini della prova dell’esportazione – la cessione mediante documento di trasporto ex art. 1 comma 3 del Dpr 472/96 (cfr. C.m. n. 35/1997).

Tuttavia, laddove entrambe le parti intendano ottenere prova dell’esportazione mediante MRN, il primo cessionario dovrebbe inserire nella documentazione doganale i dati della fattura emessa dal primo cedente al fine di ottenere dalla Dogana la prova dell’effettiva triangolazione, rendendo, di fatto, impossibile il ricorso alla fatturazione differita da parte di quest’ultimo.

Esclusa la fatturazione “super-differita”

Dovrebbe, infine escludersi la facoltà di avvalersi della c.d. fatturazione “super-differita” di cui all’art. 21 comma 4 lett. b) del Dpr 633/72, vale a dire del maggiore differimento dei termini di emissione della fattura per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, vale a dire per le operazioni c.d. “triangolari”.

Benché la norma richiamata si riferisca genericamente alle cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del primo cedente, non parendo limitare l’agevolazione alle sole operazioni domestiche, di recente la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019 ha definito tali operazioni come “triangolazioni nazionali”.

Così facendo, l’Amministrazione finanziaria sembrerebbe implicitamente essersi espressa per una limitazione della fattispecie alle sole operazioni domestiche, escludendo, quindi, le cessioni triangolari nei confronti di soggetti extra Ue.

(MF/ms)




Dichiarazioni 730/2021: accesso alle precompilate dal 10 maggio 2021

Con il provvedimento n. 113064 pubblicato il 7 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso per il 2021 alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a seguito del parere positivo espresso del Garante della privacy.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate conferma in larga parte le disposizioni applicabili lo scorso anno, di cui al provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020.

Le principali novità sono invece collegate alle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Le dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021) avrebbero infatti dovuto essere messe a disposizione entro il 30 aprile scorso, per effetto del nuovo termine a regime previsto dall’art. 1 comma 1 del D.lgs. 175/2014, come modificato dall’art. 16-bis del Dl 124/2019.
Per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza delle proroghe che sono state disposte in relazione all’invio dei dati delle certificazioni uniche 2021 e degli oneri deducibili e detraibili relativi al 2020, il termine è stato differito al 10 maggio 2021 (art. 5 comma 22 del Dl 22 marzo 2021 n. 41).

A partire da lunedì 10 maggio 2021, i contribuenti e i soggetti delegati possono quindi visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.
In particolare, sono disponibili le informazioni relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti nell’anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.

Tra i dati precaricati, quest’anno si aggiungono:

  • le spese per la frequenza scolastica e i relativi rimborsi, ai sensi del Dm 10 agosto 2020, qualora gli istituti scolastici abbiano provveduto all’invio delle comunicazioni relative al 2020, previste in via facoltativa
  • le detrazioni spettanti a titolo di “bonus vacanze”, di cui all’art. 176 del Dl 34/2020
Per accedere alla dichiarazione precompilata, disponibile sull’area autenticata del sito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
  • le credenziali Fisconline dell’Agenzia delle Entrate
  • il Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid)
  • la Carta di identità elettronica (Cie)
  • la Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
  • il Pin dispositivo rilasciato dell’Inps
In relazione agli strumenti di autenticazione utilizzabili per accedere alla dichiarazione precompilata, si ricorda che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 16 febbraio 2021 n. 13:
  • per i cittadini, a partire dal 1° marzo scorso non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline
  • in via transitoria, fino al 30 settembre 2021 è possibile continuare ad utilizzare le credenziali di Fisconline già rilasciate e rinnovare le password scadute
  • a partire dal 1° ottobre 2021 tali credenziali non saranno più attive e sarà necessario accedere attraverso Spid, Cie o Cns
Presentazione dei 730/2021 entro il 30 settembre

Il suddetto regime transitorio per l’utilizzo delle credenziali di Fisconline copre comunque l’intero periodo di presentazione dei modelli 730/2021, che devono infatti essere presentati entro il 30 settembre 2021.

Il 730/2021 precompilato potrà essere accettato o modificato/integrato e inviato direttamente via web dal contribuente a partire dal prossimo 19 maggio.

Per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, i contribuenti possono anche rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta.

Il provvedimento n. 113064/2021 stabilisce inoltre che si applicano le disposizioni in materia di assistenza fiscale “a distanza” di cui all’art. 25 del Dl 8 aprile 2020 n. 23, disposte lo scorso anno in considerazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus con riferimento al solo periodo d’imposta 2019.

Al riguardo, occorre però tenere presente che:

  • il suddetto art. 25 è stato soppresso in sede di conversione del Dl 23/2020 nella L. 40/2020
  • le relative disposizioni sono di fatto “confluite” nel comma 4-septies dell’art. 78 del Dl 18/2020, inserito in sede di conversione nella L. 27/2020, che ha introdotto una disciplina di carattere più generale
In base a quest’ultima disposizione, infatti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. Tuttavia, una volta cessata la situazione emergenziale, si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione.

(MF/ms)
 




Webinar 24 maggio 2021: “Attrezzature per lavori in quota”

Webinar, 24 maggio 2021 dalle ore 15 alle 17

Attrezzature per lavori in quota
Buone pratiche attorno al Piano Mirato “Scale Portatili” di Ats Brianza
 

Api Lecco Sondrio organizza un webinar su di un tema significativo per la sicurezza sul lavoro e trasversale a vari settori produttivi: il rischio da lavori in quota derivante dall’uso delle attrezzature utili allo scopo. Particolare focus sulle scale portatili: scelta, acquisto, gestione, uso e manutenzione.
Il seminario online è organizzato in collaborazione con il personale Ats Brianza e con il coinvolgimento diretto di alcune aziende associate Api che porteranno l’esperienza diretta sulla materia. 
 

Programma

Introduzione e coordinamento
Silvia Negri – Responsabile Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio
 
Dalla normativa nazionale al PM “Scale portatili” 
Analisi, criticità e cause delle cadute dall’alto
Roberto Aondio – Uos Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Ats Brianza
 
 
L’esperienza diretta di chi ha utilizzato il PM “Scale portatili”
per migliorare la gestione aziendale delle attrezzature
Personale della Sei Srl e consulente per la sicurezza
 
 
L’importanza di utilizzare prodotti certificati:
norme, processi e test per garantire la sicurezza
Esperti di Gierre Srl che hanno collaborato alla stesura del Piano Mirato
 
 
Domande e confronto

La partecipazione al webinar dà diritto a 2 crediti formativi in tema sicurezza.

Per partecipare bisogna iscriversi compilando il form a questo link.

In vista dell’incontro, si consiglia di scaricare e consultare la documentazione del Piano Mirato Scale Portatili dall’apposita pagina del sito internet di Ats Brianza cliccando su questo link.

Il link di partecipazione con piattaforma Teams verrà inviato agli iscritti nella mattinata che precede l’incontro.
Si potrà interagire tramite chat o prendere parola durante la videoconferenza. E’ possibile anticipare le domande in forma scritta all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it

Si raccomanda la partecipazione dei professionisti che usano regolarmente queste attrezzature, ma anche di tutti coloro, in primis i manutentori, che ne fanno un uso occasionale. Inoltre, possono partecipare gli Rspp e i DL-Rspp, nonché i consulenti e i docenti di sicurezza sul lavoro. Il tema può costituire aggiornamento anche per figure della sicurezza come dirigenti e preposti. Il seminario permette di ottenere 2 crediti formativi, validi per l’aggiornamento sicurezza obbligatorio, come da D.lgs. 81/2008.

Per ricevere l’attestato di partecipazione si raccomanda di compilare tutti campi del Google Form di iscrizione con i dati necessari e di partecipare alla videoconferenza indicando con chiarezza nome e cognome della figura iscritta (evitare account aziendali generici).

(SN/am)




Piccole imprese in digitale: una settimana di formazione

La Provincia del 12 maggio 2021, articolo sull’iniziativa della nostra associata Sme Up




Inps: congedo Covid-19 2021 per genitori

L’Inps ha fornito alcune precisazioni sulla fruizione del cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Sars Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (art. 2) e sulla compatibilità dello stesso congedo con altri titoli di assenza o con determinate condizioni inerenti all’altro genitore.

In base alle disposizioni del Decreto Legge, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore (ovvero non negli stessi giorni), può astenersi dal lavoro con diritto, in luogo della retribuzione, ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa, nelle seguenti ipotesi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte con quelli di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. Potranno essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

In questi casi, i lavoratori dipendenti devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto (tramite invio dei flussi di regolarizzazione).

L’Inps precisa le situazioni di incompatibilità con il congedo 2021, che non può essere richiesto quando l’altro genitore convivente:

  • abbia richiesto il congedo 2021 per le stesse giornate
  • stia fruendo del congedo parentale per le stesse giornate e per lo stesso figlio
  • stia fruendo dei riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. “allattamento”), negli stessi giorni e per lo stesso figlio
  • sia in aspettativa non retribuita, sospeso dal lavoro o non svolga alcuna attività lavorativa
  • fruisca di strumenti a sostegno del reddito, quali, per esempio, la cassa integrazione guadagni, anche in deroga, l’assegno ordinario, la NASpI, la DIS-COLL, ad eccezione del caso in cui abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto
  • nelle stesse giornate sia in pausa contrattuale in caso di part time o lavoro intermittente
  • nelle stesse giornate lavori in modalità agile
  • negli stessi giorni fruisca del congedo non retribuito per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni (di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021)
L’Inps inoltre evidenzia le situazioni di compatibilità con il congedo 2021 che può essere richiesto anche quando l’altro genitore convivente:
  • sia in malattia
  • stia godendo del congedo di maternità o paternità per un figlio diverso da quello per cui viene richiesto il congedo 2021
  • stia fruendo delle ferie nelle stesse giornate
  • sia un lavoratore c.d. fragile oppure abbia un’invalidità del 100%, una pensione di inabilità o sia affetto da handicap grave (art 3 comma 3 legge 104/1992)
  • fruisca nelle stesse giornate dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, nonchè del prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario, anche per lo stesso figlio
  • fruisca del congedo straordinario (di cui all’art.22 bis del Decreto Legge 137/2020), tuttora in vigore, previsto per i figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa, per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore)
Quanto all’indennizzo dei giorni di congedo, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs. n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata secondo le modalità a conguaglio; a tal fine i datori di lavori privati inseriranno nel flusso Uniemens il codice evento MZ2 ed il codice causale avente valenza contributiva S123, utilizzabile per il conguaglio a decorrere dal periodo di competenza aprile 2021.
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La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS)
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • tramite gli Istituti di Patronato
E’ prevista la possibilità di convertire, a domanda, gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 28 aprile 2021.

Per richiedere tale conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
 
 (FV/fv)
 




Dove la ripresa è già realtà. Ultimi mesi, boom di ordini

La Provincia del 10 maggio 2021, Guido Baggioli della Mab, e consigliere Api Lecco Sondrio, parla della ripresa nel suo settore.




Imsa punta su funzionalità e digital

Il Giornale di Lecco 10 maggio 2021, focus sulla nostra azienda associata Imsa di Garlate.




Radio Confapi “Territorio e Impresa”: intervista a Gianmario Invernizzi

Per la rubrica “Territorio e Impresa” su Radio Confapi è stato intervistato Gianmario Invernizzi titolare della nostra associata Spacecannon facente parte del gruppo Nordgas.

Potete ascoltare l’intervista cliccando qui

Ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Confapi tramite app, è scaricabile sia con sistema iOS sia con Android. 




Sicurezza sul lavoro, Sabadini: “Il problema è nell’organizzazione”

La Provincia di Lecco del 7 maggio 2021, il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini parla del tema sicurezza sul lavoro nelle nostre aziende. 




“Salone a settembre non abbiamo ancora deciso, troppi fattori incerti”

La Provincia di Como del 6 maggio 2021, Marialuisa Valnegri titolare della “Corbetta Salvatore” di Molteno parla del Solone del Mobile 2021.