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Il Giornale di Lecco del 17 maggio 2021, approfondimento sulla settimana della formazione promossa dalla nostra associata.




Inps, differimento contributivo per ferie collettive: invio della richiesta online

E’ ormai consolidata la possibilità per le aziende di chiedere all’Inps il differimento del versamento contributivo a causa della chiusura estiva per ferie collettive. La modalità di inoltro della richiesta, come altri servizi diffusi dall’istituto, avviene attraverso l’esclusivo canale telematico.
La compilazione online consente di indirizzare la richiesta al locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza e riguarda esclusivamente gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cadono le ferie collettive (o il mese in cui cade la maggior parte di esse in caso di fruizione di ferie collettive a cavaliere di due mesi).
Di seguito illustriamo come procedere nelle operazioni di invio telematico.
 
Domanda
Le aziende interessate devono accedere al sito www.inps.it nella sezione “Servizi Online” con le proprie credenziali Pin e Password; quindi utilizzare, nella sezione “Cassetto Previdenziale”, la scelta “Invio istanze online”.
In seguito selezionare il codice “445” che identifica la “Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”; in questa sezione è possibile procedere con l’inserimento dei dati (si consiglia di stampare o consultare la guida alla compilazione dell’istanza che è contenuta nella sezione “Manuale” dello stesso codice “445”).
Una volta inviata l’istanza con successo, sarà successivamente possibile consultare la sezione “Lista Moduli inviati” e verificarne l’esito (positivo o negativo).
 
Termini
La domanda va inoltrata entro il 31 maggio 2021.
 
Modalità
La concessione del differimento è sempre subordinata alla decisione del locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza. In caso di reiezione della domanda di differimento, è possibile presentare istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione dell’Inps, per il tramite della sede provinciale.
Il differimento del termine del versamento dei contributi e la quota degli interessi dovuti non può andare oltre il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
Il termini per la trasmissione del flusso Uniemens vengono spostati al mese successivo rispetto alla normale scadenza.
Gli interessi di differimento per i giorni di posticipo sono dovuti in unica soluzione, vanno versati unitamente al saldo contributivo tramite modello F24 e devono essere valorizzati con il codice “D100” in un rigo in bianco del quadro B-C del flusso Uniemens, preceduto dalla dicitura “Interessi” (nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “N. dipendenti”, “N. giornate” e “Retribuzioni”).
 
Esempio
La chiusura per ferie collettive è stabilita dal 2 al 27 agosto 2021.
Il differimento dei contributi relativi al mese di luglio 2021, il cui versamento scade il 20 agosto 2021, viene posticipato in data 16 settembre 2021 e così anche l’importo degli interessi dovuti.
La presentazione del flusso Uniemens, anziché entro il 31 agosto 2021, deve avvenire entro il 30 settembre 2021.

(FP/fp)




Rifiuti urbani dalle attività produttive: risposte dal ministero in tema di Tari

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha risposto alla lettera di intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti presentata il 15 aprile 2021 al Ministero dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Api ne aveva dato conto nella circolare associativa n. 234 del 22 aprile 2021 (clicca qui).

La lettera dell’Anci, in particolare, sottolineava diverse criticità in tema di Tari, tra le quali:

  • l’esclusione assoluta dei rifiuti prodotti dalle attività industriali sulle superfici dove avviene la lavorazione industriale, a prescindere dalla loro effettiva natura (esclusione che la Circolare del Mite del 12 aprile vorrebbe estendere alle attività artigiane)
  • la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, non accompagnata dalla chiara indicazione del fatto che la decorrenza della scelta non può intervenire in corso d’anno 2021, se non a prezzo di squilibri finanziari irrecuperabili nella gestione del servizio
  • l’utilizzo del sistema di fuoriuscita dal servizio pubblico genera un concreto rischio di maggiori irregolarità nella gestione dei rifiuti, nonchè di un potenziale incremento degli scarti e delle frazioni non destinate al riciclo
Il Ministro Cingolani è intervenuto con la nota n. 8966 del 3 maggio 2021 (che si allega), chiarendo che:
  • L’estensione della Tari ai magazzini industriali contraddice lo spirito e le finalità del d.lgs. 116/2020; peraltro, già nel 2015 IFEL (Fondazione Anci) affrontava l’esclusione delle aree produttive e dei magazzini e sollecitava i Comuni ad aggiornare le metrature presenti nelle proprie banche dati attraverso inviti alle aziende
  • La nuova disciplina ha delineato un nuovo ruolo per i Comuni che prima dell’intervento del legislatore esercitavano un’azione caratterizzata da ampia discrezionalità. Ciò che appare essere rilevante è la criticità finanziaria attribuita alla riforma introdotta dal d.lgs. 116/2020, conseguenza dell’incidenza della Tari, talvolta utilizzata per colmare deficit di cassa. Se così è, allora è evidente che il servizio pubblico può fare un salto di qualità e, con senso di responsabilità, gli enti locali devono essere accompagnati e supportati in questo percorso di crescita. Le attività produttive che producono “rifiuto urbano” potrebbero continuare ad avvalersi dello stesso servizio ricevuto finora, attraverso convenzioni, in una logica di sana concorrenza con il servizio svolto dal privato
  • Non sussisterebbe il paventato maggiore rischio di “irregolarità nella gestione delle frazioni” se avviene al di fuori del sistema pubblico, dal momento che i rifiuti nei circuiti professionali “di mercato”, a livello nazionale, sono assoggettati ai medesimi adempimenti ambientali gravanti sui soggetti pubblici, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti e al recupero.Il Ministro conclude la nota precisando che “supporterà i chiarimenti normativi atti a garantire il coordinamento delle fasi attuative della definizione della tariffa e la conferma per l’anno 2021 della sola modalità gestionale già in vigore, senza modificare la nozione di rifiuto urbano, che altrimenti comporterebbe l’apertura di una procedura di infrazione UE“.
Si preannuncia, inoltre, l’intenzione del Ministro di istituire un tavolo tecnico permanente con l’Anci, l’Autorità di regolazione, gli operatori e le loro associazioni, al fine di supportare la “transizione” al nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

Api Lecco Sondrio resta a disposizione per assistere gli associati su questa materia.

(SN/bd)




Trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori: indetto esame per conseguire l’idoneità professionale

Si segnala per la Provincia di Lecco la data dell’esame e la scadenza per l’iscrizione:

Iscrizioni entro le h. 12.00 di martedì 1 giugno 2021, esame mercoledì 16 giugno 2021 alle h. 8.45.

Si tratta di esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

Tutti i dettagli, bando e modulo di iscrizione, si trovano sul sito della Provincia

 
(SN/bd)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di aprile 2021

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di aprile 2021 con indice pari a 103,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 aprile 2021 al 14 maggio 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,526393 %.
 
(FV/fv)



Api Lecco Sondrio: Assemblea annuale martedì 15 giugno 2021

Si comunica che l’Assemblea Annuale di Api Lecco Sondrio si terrà martedì 15 giugno 2021, alle ore 17.00, presso la sede di Api Lecco (Via Pergola 73, 23900 Lecco).

Per permetterci di accogliere al meglio gli Imprenditori e i graditi ospiti, e di rispettare le norme anticovid che saranno vigenti in quella data, è necessario confermare la propria partecipazione inviando il seguente modulo compilato via fax (n. 0341.282034) oppure via email all’indirizzo: segreteria@api.lecco.it.

Si allegano la convocazione e i moduli da compilare per l’adesione e la delega.

(MP/sg)
 




L’azienda 4.0: le imprese “Made in Api” ci credono

Oltre la notizia di Katia Sala, 11 maggio 2021, approfondimento sulla nuova collaborazione tra Api, le sue associate e l’istituto Fiocchi di Lecco.

Clicca qui per vedere il servizio.




Digital InBuyer 2021: aperte le iscrizioni per gli accessori moda

 Segnaliamo alle Aziende Associate che, nel contesto del programma InBuyer promosso da Promos Italia, c’è la possibilità di iscriversi a incontri B2B inerenti al settore Fashion-Accessories, nella fattispecie per le seguenti categorie merceologiche:
 
Accessori in pelle
Borse, cappelli, guanti, piccola pelletteria
 
Accessori in tessuto
Borse, cappelli, cravatte, foulard, guanti, sciarpe
 
Accessori di viaggio
Borselli, borse a mano, porta abiti, valigie, zaini
 
Bigiotteria
 
Occhiali
 
Gli incontri sono previsti per le giornate del 29 e 30 giugno 2021.
 
L’adesione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le aziende lombarde.
 
Per maggiori informazioni e iscrizione all’evento si rimanda al file allegato. 

(GF/gf)
 




Inps: chiarimenti sul rinnovo delle integrazioni salariali introdotte dal Decreto Sostegni

L’Inps con la circolare n. 72/2021 riepiloga gli adempimenti previsti per le integrazioni salariali Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga rinnovati con il Decreto Sostegni e chiarisce i dubbi legati alla “scopertura” delle giornate dal 29 al 31 marzo 2021.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno la possibilità di richiedere fino a un massimo di:
  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale. Le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 2021, quest’ultime vincolate all’utilizzo entro il 30 giugno 2021.
Data la collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n. 178/2020.
L’Inps, sulla base di parere conforme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle more di conversione in legge del Decreto Sostegni, ha chiarito che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ovvero da lunedì 29 marzo 2021, e i trattamenti integrativi spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso possono essere presentate all’Inps non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21”. L’istituto precisa che anche per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021, comprese quelle iniziate il 29 marzo 2021, il termine di decadenza per l’invio dell’istanza è il 31 maggio 2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.

Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.

(FP/fp)




Nota credito estera: adempimenti

Può capitare di ricevere una nota di credito emessa da un soggetto non residente, a storno di una precedente operazione di acquisto di beni o di una prestazione di servizi.

Con la risposta n. 308 del 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli adempimenti che gravano sul cessionario/committente.

La società istante italiana ha acquistato nel mese di novembre 2020 una licenza di un software venduta da una società del Regno Unito.
Subito dopo l’acquisto il soggetto italiano, riscontrata un’anomalia tecnica nei propri sistemi, richiede il rimborso di quanto pagato: fornitore GB ed acquirente IT convengono nella risoluzione consensuale per sopravvenuto accordo fra le parti.

La società italiana riceve l’accredito delle somme pagate ma il fornitore non emette alcuna nota credito: pertanto, viene interpellata l’Agenzia per chiarire il corretto trattamento ai fini Iva dell’operazione, con particolare riferimento alle modalità di emissione della fattura elettronica, oltre all’eventuale necessità di includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Occorre preliminarmente ricordare che la cessione ad un soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software (personalizzato o standard) per via telematica rientra tra le prestazioni di servizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972.

Nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell’Unione europea (acquisto avvenuto ante effetti della Brexit) il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 D.l 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993 (integrazione fattura con doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti).

La nota di variazione è invece disciplinata dall’articolo 26 Dpr 633/1972 che, al comma 2, dispone quanto segue: “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili […] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
La disposizione precedente non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (articolo 26, comma 5, Dpr. 633/1972).

Ricorrendo i presupposti sopra descritti, tale facoltà può essere esercitata “anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17”.

Nel rispondere all’interpello l’Agenzia ricorda che, in linea generale, nelle ipotesi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro il cessionario/committente ha sempre la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione.

In particolare:

  • l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore (soggetto passivo Ue o extra Ue), ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nel richiamato articolo 26, commi 2 e 3, del decreto Iva
  • si tratta di una possibilità e non di un obbligo
Nel caso di specie, venuta meno l’operazione con la restituzione di quanto corrisposto – risoluzione per sopravvenuto accordo fra le parti – l’istante:

a) entro un anno dall’operazione (ossia entro novembre 2021) potrà emettere nota di variazione in diminuzione riferita alla stessa
b) la nota, se elettronica via Sdi, avrà come tipo documento “TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Sul punto con la “Guida alla compilazione della fatturazione elettronica ed esterometro” l’Agenzia aveva già chiarito che per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’Iva, in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdi per integrare la prima fattura ricevuta. Si tratta dei casi in cui è prevista la trasmissione allo Sdi di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19.

La relativa nota di credito richiederà l’invio di un file xml con medesimo tipo documento dell’operazione principale (nel nostro caso TD17), indicando gli importi con segno negativo. Pertanto, il contribuente non deve utilizzare il documento TD04. Infine, emessa la nota di variazione, si dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri Iva e non sarà necessario inserire tale operazione nell’esterometro.

Laddove invece si scelga di non gestire la variazione tramite Sdi, ma di procedere in via analogica, l’operazione andrà inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Esiste, a nostro avviso, una terza strada non contemplata nella risposta dell’Agenzia.

Il committente italiano potrebbe decidere di dare solo rilevanza contabile all’operazione di storno (fuori campo Iva articolo 26), evitando tutti gli adempimenti connessi alla registrazione della nota sul registro Iva (esterometro o invio tramite Sdi).

(MF/ms)