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Il Giornale di Lecco del 17 maggio 2021, approfondimento sulla settimana della formazione promossa dalla nostra associata.
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Il Giornale di Lecco del 17 maggio 2021, approfondimento sulla settimana della formazione promossa dalla nostra associata.
(FP/fp)
La lettera dell’Anci, in particolare, sottolineava diverse criticità in tema di Tari, tra le quali:
Api Lecco Sondrio resta a disposizione per assistere gli associati su questa materia.
(SN/bd)
Iscrizioni entro le h. 12.00 di martedì 1 giugno 2021, esame mercoledì 16 giugno 2021 alle h. 8.45.
Si tratta di esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.
Tutti i dettagli, bando e modulo di iscrizione, si trovano sul sito della Provincia
(SN/bd)
Per permetterci di accogliere al meglio gli Imprenditori e i graditi ospiti, e di rispettare le norme anticovid che saranno vigenti in quella data, è necessario confermare la propria partecipazione inviando il seguente modulo compilato via fax (n. 0341.282034) oppure via email all’indirizzo: segreteria@api.lecco.it.
Si allegano la convocazione e i moduli da compilare per l’adesione e la delega.
(MP/sg)
Oltre la notizia di Katia Sala, 11 maggio 2021, approfondimento sulla nuova collaborazione tra Api, le sue associate e l’istituto Fiocchi di Lecco.
Segnaliamo alle Aziende Associate che, nel contesto del programma InBuyer promosso da Promos Italia, c’è la possibilità di iscriversi a incontri B2B inerenti al settore Fashion-Accessories, nella fattispecie per le seguenti categorie merceologiche:
Accessori in pelle
Borse, cappelli, guanti, piccola pelletteria
Accessori in tessuto
Borse, cappelli, cravatte, foulard, guanti, sciarpe
Accessori di viaggio
Borselli, borse a mano, porta abiti, valigie, zaini
Bigiotteria
Occhiali
Gli incontri sono previsti per le giornate del 29 e 30 giugno 2021.
L’adesione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le aziende lombarde.
Per maggiori informazioni e iscrizione all’evento si rimanda al file allegato.
(GF/gf)
Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.
Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.
Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.
I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.
Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.
Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.
(FP/fp)
Con la risposta n. 308 del 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli adempimenti che gravano sul cessionario/committente.
La società istante italiana ha acquistato nel mese di novembre 2020 una licenza di un software venduta da una società del Regno Unito.
Subito dopo l’acquisto il soggetto italiano, riscontrata un’anomalia tecnica nei propri sistemi, richiede il rimborso di quanto pagato: fornitore GB ed acquirente IT convengono nella risoluzione consensuale per sopravvenuto accordo fra le parti.
La società italiana riceve l’accredito delle somme pagate ma il fornitore non emette alcuna nota credito: pertanto, viene interpellata l’Agenzia per chiarire il corretto trattamento ai fini Iva dell’operazione, con particolare riferimento alle modalità di emissione della fattura elettronica, oltre all’eventuale necessità di includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Occorre preliminarmente ricordare che la cessione ad un soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software (personalizzato o standard) per via telematica rientra tra le prestazioni di servizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972.
Nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell’Unione europea (acquisto avvenuto ante effetti della Brexit) il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 D.l 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993 (integrazione fattura con doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti).
La nota di variazione è invece disciplinata dall’articolo 26 Dpr 633/1972 che, al comma 2, dispone quanto segue: “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili […] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
La disposizione precedente non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
Nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (articolo 26, comma 5, Dpr. 633/1972).
Ricorrendo i presupposti sopra descritti, tale facoltà può essere esercitata “anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17”.
Nel rispondere all’interpello l’Agenzia ricorda che, in linea generale, nelle ipotesi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro il cessionario/committente ha sempre la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione.
In particolare:
a) entro un anno dall’operazione (ossia entro novembre 2021) potrà emettere nota di variazione in diminuzione riferita alla stessa
b) la nota, se elettronica via Sdi, avrà come tipo documento “TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”
Sul punto con la “Guida alla compilazione della fatturazione elettronica ed esterometro” l’Agenzia aveva già chiarito che per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’Iva, in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdi per integrare la prima fattura ricevuta. Si tratta dei casi in cui è prevista la trasmissione allo Sdi di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19.
La relativa nota di credito richiederà l’invio di un file xml con medesimo tipo documento dell’operazione principale (nel nostro caso TD17), indicando gli importi con segno negativo. Pertanto, il contribuente non deve utilizzare il documento TD04. Infine, emessa la nota di variazione, si dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri Iva e non sarà necessario inserire tale operazione nell’esterometro.
Laddove invece si scelga di non gestire la variazione tramite Sdi, ma di procedere in via analogica, l’operazione andrà inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Esiste, a nostro avviso, una terza strada non contemplata nella risposta dell’Agenzia.
Il committente italiano potrebbe decidere di dare solo rilevanza contabile all’operazione di storno (fuori campo Iva articolo 26), evitando tutti gli adempimenti connessi alla registrazione della nota sul registro Iva (esterometro o invio tramite Sdi).