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Green Pass nelle mense aziendali: chiarimento

Con il DL n. 52/2021 (art. 9), la certificazione verde Covid‐19 detta “Green Pass” è stata inizialmente prevista come obbligatoria per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali e, successivamente, è stata estesa alle attività di ristorazione, comprese fra le attività indicate nel DL n. 105/2021 e nel Dl n. 111/2021 di agosto; nello specifico si parla espressamente di obbligo nel caso di “accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”.
 
Sull’applicabilità della disposizione normativa alle mense aziendali, il Governo è intervenuto con una Faq, datata 14 agosto 2021, che risponde a questa domanda: “per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, è necessario esibire la certificazione verde Covid19?“ La risposta è stata la seguente: “sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid‐19 con le modalità indicate dal Dpcm vigente”.
 
Considerato il fatto che le indicazioni ministeriali individuano nei soli “gestori dei servizi” i soggetti responsabili della verifica del possesso del cosiddetto Green Pass da parte degli utenti, parrebbe quindi che il caso preso in considerazione sia soltanto quello delle mense in cui avviene la somministrazione dei pasti, da parte di un soggetto terzo a questo incaricato. Ne consegue che sarebbero pertanto escluse dall’applicazione della verifica sul possesso o meno del Green Pass tutte quelle situazioni aziendali caratterizzate dalla sola messa a disposizione da parte dell’azienda di un locale dove poter consumare il pasto senza che vi sia somministrazione. In questi casi le modalità di accesso e fruizione dei locali devono continuare ad essere normati dai protocolli aziendali anticovid, che comprendono le note misure di distanziamento e sanificazione previste dal Dpcm 14/03/2020 e s.m.i.
 
Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di assicurarsi che, laddove presente, il gestore del servizio di ristorazione si sia organizzato per il controllo del green pass; in tutti i casi è comunque opportuno verificare che i protocolli aziendali siano adeguati e coerenti con le più recenti disposizioni; nella verifica è previsto il coinvolgimento di: medico competente, rappresentanze sindacali o Rls ed Rspp.
 
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta a disposizione per il supporto che ritenete utile, ad esempio per una verifica di completezza e aggiornamento dei protocolli.

Per questo servizio potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare: 0341.282822.

Si informano, infine, le aziende associate che Confapi sta chiedendo una indicazione normativa espressa che riguardi le aziende così da chiarire, senza dubbi, l’applicazione delle disposizioni. La Confederazione si è fatta parte attiva presso i competenti Ministeri, sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione del tema.
 
Le faq ministeriali sono tutte consultabili sull’apposita pagina del Mite.

 
(SN/bd)
 




Bonus pubblicità 2021: comunicazione per l’accesso prorogata al 31 ottobre

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021, non più dal 1° al 30 settembre 2021 come era stato previsto dal Dl “Sostegni-bis”.

Lo ha annunciato il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato il 31 agosto.

In particolare, viene reso noto che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 10 del Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

Il Dipartimento ha quindi previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sia spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Si ricorda che con l’art. 67, comma 10 del Dl 73/2021 convertito (c.d. decreto “Sostegni-bis”) il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 deve quindi essere calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

In linea generale, per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
In considerazione delle novità del Dl “Sostegni-bis”, l’art. 67 comma 10 del Dl 73/2021 convertito aveva differito la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio per il 2021, prevista inizialmente dal 1° al 31 marzo 2021, al periodo dal 1° al 30 settembre 2021.

Il comunicato del 31 agosto ha quindi previsto lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della citata comunicazione per l’accesso, precisando inoltre che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Si ricorda inoltre che, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.

Valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2021

Come evidenziato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Dovrebbe essere comunque possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (periodo previsto “a regime”).

(MF/ms)
 




“Lipe” in scadenza per il secondo trimestre 2021

Il 16 settembre 2021 scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre 2021, ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. 78/2010. A tale fine, occorre utilizzare il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018.

Nel rigo VP2 si deve riportare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), comprese quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale per le quali è obbligatoria la fatturazione (art. 21 comma 6-bis del Dpr 633/72). Sono da considerare anche le operazioni a esigibilità differita e quelle effettuate con applicazione del meccanismo del reverse charge o dello split payment.

Con riguardo alle operazioni in reverse charge, infatti, nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017 è stato chiarito che:

  • il cedente o prestatore indica la sola base imponibile nel predetto rigo VP2;
  • il cessionario o committente è, invece, tenuto a esporre la base imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive) e l’imposta nel rigo VP4 (Iva esigibile) nonché, qualora detraibile, nel rigo VP5 (Iva detratta).
La Procedura Pratica n. 29 analizza nel dettaglio le modalità di compilazione del modello.

Analogamente, nell’ipotesi di operazioni soggette ad Iva con il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore è tenuto a riportare la sola base imponibile nel rigo VP2.

Ancora in tema di operazioni attive, qualora queste siano a esigibilità differita, è necessario che il cedente o prestatore riporti la base imponibile (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell’operazione e l’IVA (rigo VP4) nel periodo in cui si verifica l’esigibilità.

L’obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione periodica emerga un’eccedenza a credito. Sono esonerati dall’adempimento, invece, coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del Dl 78/2010).

Si pensi al caso dei soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014), esonerati dalla dichiarazione Iva e dalle liquidazioni periodiche. Per questi ultimi soggetti risulta irrilevante persino l’eventuale insorgenza di un debito d’imposta connesso all’effettuazione di acquisti con il meccanismo del reverse charge.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite il 26 maggio 2017, per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva), non sussiste l’obbligo di invio della relativa comunicazione, sempreché non vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente.

Sul fronte delle operazioni passive, invece, si ritiene che non debbano essere riportati nel rigo VP3 gli importi delle “fatture” di acquisto “fuori campo o non soggette a IVA”. Questa conclusione si fonda sulla circostanza che tali documenti, anche se annotati nel registro di cui all’art. 25 del Dpr 633/72 pur in assenza di un obbligo, non costituiscono fatture ai sensi dell’art. 21 del Dpr 633/72 (circ. Assonime n. 22/2017).

Ne consegue che non sarebbero da includere nella comunicazione, ad esempio, le operazioni passive fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale dell’imposta, così come le somme escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del Dpr 633/72.

Registri precompilati disponibili dal terzo trimestre

L’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2021 è ancora “scollegato” dalla nuova disciplina di messa a disposizione delle bozze dei registri Iva “precompilati” da parte dell’Agenzia delle Entrate, in favore dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che liquidano l’imposta trimestralmente per opzione.

Quest’ultima disciplina, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 127/2015, concerne infatti le operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 (terzo trimestre 2021).

Si ricorda che, come stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 (§ 2 e 5), in relazione al trimestre per cui la bozza dei registri Iva sarà convalidata o integrata dal soggetto passivo, l’Agenzia delle Entrate elaborerà la bozza della comunicazione della liquidazione periodica Iva, la quale sarà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

(MF/ms)




Valorizzazione marchi, disegni e brevetti: contributi a fondo perduto

Con il decreto direttoriale 13 luglio 2021 di programmazione delle risorse sono stati messi a disposizione, per l’anno 2021, 38 milioni di euro per la concessione delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.

Bando Brevetti+ 2021

Si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici relativi a:

  • Industrializzazione e ingegnerizzazione
  • Organizzazione e sviluppo
  • Trasferimento tecnologico
I servizi specialistici devono quindi essere finalizzati alla valorizzazione e sfruttamento economico del brevetto sui mercati nazionale e internazionale, in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di € 140.000.
Le nuove risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano a 23 milioni di euro.

Le domande di contributo potranno essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, a partire dal 28 settembre 2021.

Per consocere tutti i dettagli cliccare qui

Bando Disegni+ 2021

Si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli per rafforzarne la competitività sui mercati nazionale e internazionale.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di euro 60.000,00 per impresa.
Le risorse finanziarie del bando ammontano a 12.000.000,00 di euro.

Le domande di contributo potranno essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, a partire dal 12 ottobre 2021.

Per maggiori informazioni cliccare qui

 
 
Bando Marchi+ 2021

Si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante le seguenti misure agevolative:

  • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
  • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo per la Misura A di euro 6.000,00 e per la Misura B di euro 8.000,00. Complessivamente può essere riconosciuto un importo massimo per impresa del valore di euro 20.000,00.
Le risorse finanziarie del bando ammontano a 3.000.000,00 di euro.

Le domande di contributo potranno essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, a partire dal 19 ottobre 2021.

Per maggiori informazioni cliccare qui

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione.

Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile, così da organizzare la proposta al meglio: ileana.malavasi@api.lecco.it, 0341.282822.

(IM/im)

 




Sede Api Lecco Sondrio: nuovi orari di apertura

Si comunica che a partire da lunedì 6 settembre 2021 gli orari di apertura degli uffici di Api Lecco Sondrio saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

(SG/sg)
 




Istat: indici luglio 2021

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,425% e + 1,125%.

(MP/bd)




Valute estere: accertamenti luglio 2021

 Provv. Agenzia delle Entrate del 06 agosto 2021.

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di luglio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159.2001
Peso Argentino 113,6863
Dollaro Australiano 1,5926
Real Brasiliano 6,093
Dollaro Canadese 1,4806
Corona Ceca 25.6362
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,6536
Corona Danese 7,4373
Yen Giapponese 130,3491
Rupia Indiana 88,1134
Corona Norvegese 10,3767
Dollaro Neozelandese 1,6933
Zloty Polacco 4,5616
Lira Sterlina 0,85613
Leu Rumeno 4,9255
Rublo Russo 87,397
Dollaro USA 1,1822
Rand Sud Africa 17,1648
Corona Svedese 10,1979
Franco Svizzero 1,0856
Dinaro Tunisino 3,2989
Hryvnia Ucraina 32,1487
Forint Ungherese 357,2568
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




Il traino dell’export: “Abbiamo aziende oberate dagli ordini”

La Provincia del 28 agosto 2021, parla Angelo Crippa, export manager del nostro Ufficio Estero




Rappresentante lavoratori per la sicurezza: pubblicazione disponibile sul sito Ats Brianza

Sul sito Ats Brianza è stato pubblicato il documento sul ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nei luoghi di lavoro, prodotto da un gruppo di persone formato da soggetti diversi che rappresentano le aziende e le istituzioni.

Il documento può essere liberamente utilizzato e contiene moltissime informazioni di carattere generale ma anche operative per comprendere come individuare, nominare e permettere al meglio l’esercizio di questa figura, nelle diverse realtà aziendali.

Si consiglia di mostrare il documento al responsabile della sicurezza Rspp ed eventualmente anche al responsabile del sistema di gestione sicurezza certificato, al fine di coinvolgere adeguatamente l’Rls, condividere i contenuti e adeguare le prassi aziendali alle disposizioni in esso contenute.

La scheda 5 contiene delle domande guidate per far emergere gli spazi di miglioramento.

(SN/bd)
 




Adeguamento iscrizioni all’albo gestori ambientali: trasporto rifiuti cat. 2-bis e 4

Ad un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 116/2020 (3 settembre 2020) che recepiva in Italia le direttive europee in tema di economia circolare, l’albo gestori ha introdotto una delibera per l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis. Si tratta della delibera n. 7 del 28 luglio 2021 che è disponibile sul sito dell’albo e che si allega per comodità.

Per riprendere le novità introdotte dal 116/2020 è utile consultare le precedenti circolari Api n. 397 del 1 luglio 2021 e n.332 del 3 giugno 2021.

Si allega una scheda con gli elenchi L-quater ed L-quinqes.

(SN/bd)