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Greenpass50+: il sistema automatizzato per il controllo del certificato per le aziende con oltre 50 addetti

Nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale l’Inps ha introdotto una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale Dgc.

Il sistema è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e consente di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

L’accesso ai dati avviene previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati.

Tutti i dettagli si trovano nel messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 che è direttamente scaricabile dal sito Inps.

(SN/am)




Acconti di imposta 2021: versamento secondo acconto entro il 30 novembre

Martedì 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta Ires, Irpef e Irap si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
 
Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo acconto Inps per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e Ivie/Ivafe.
 
La scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef poiché:

  • per l’addizionale comunale Irpef l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
 
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se l’acconto Ires dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
 
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Per l’anno 2021, il limite massimo di crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, è però stato elevato a 2 milioni di euro dall’art. 22, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
 
Codici tributo

I versamenti degli acconti Irpef, Ires ed Irap vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento 2021 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
2002 – anno di riferimento 2021 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
3813 – anno di riferimento 2021 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
 
Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’Irpef che per l’Ires che per l’Irap.

Il metodo previsionale

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).

La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’Irpef dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
 
Regime minimi/forfetario

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

  • acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.
 
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2021 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
 
Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

  • Irpef/Ires noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
  • Irpef/benzinai – La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
  • Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – L’art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.
(MF/ms)
 



Materiale del webinar “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese”

Lunedì 25 ottobre scorso il Consorzio Adda Energia ha tenuto il webinar dal titolo: “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese” in cui sono intervenuti:

  • Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia
     
  • Stefano Allegri, esperto in tema energia elettrica
     
  • Andrea Gavazzeni, esperto in tema gas

CLICCANDO QUI è possibile rivedere la registrazione del webinar.

Alleghiamo le slide proiettate dai relatori. 

(RP/am)




Covid-19: congedo per i genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena

E’ stato reintrodotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 9) il congedo, fruibile in modalità giornaliera ed oraria, per i dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale congedo avrà decorrenza dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di figlio con disabilità grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) il beneficio è concesso senza vincolo di età.

Durante la fruizione del congedo è erogata, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. sulla maternità), ed è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data del 22 ottobre 2022 per gli eventi sopra specificati, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per le medesime causali di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
Le modalità operative per accedere al congedo devono essere stabilite dall’Inps.
 

(FV/fv)




Caro energia, industria a rischio stop

La Provincia del 26 ottobre 2021, speciale sul webinar organizzato dal Consorzio Adda Energia dedicato al rincaro dei prezzi di energia e gas.




“Mobility Manager” per le aziende con oltre 100 dipendenti

Con la presente si ricorda che il Decreto interministeriale che si allega, n. 179 del 12 maggio 2021, ha previsto che, allo scopo di raggiungere un sistema di mobilità realmente sostenibile, le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (Pscl).

Nella precedente circolare Api n.110 del 3 marzo 2021 avevamo già precisato che l’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle citate possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.

Sul sito del Mite a cui si rimanda, sono specificati altri dettagli.

Al Mobility Manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:

  • promozione, attraverso l’elaborazione del Pscl, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  • supporto all’adozione del Pscl;
  • adeguamento del Pscl anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  • verifica dell’attuazione del Pscl, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione.
Api Lecco Sondrio resta disponibile per approfondire la materia e supportare iniziative condivise.

(SN/bd)
 




Bando per l’economia circolare. Finanziamento alla Dispotech

La Provincia del 20 ottobre 2021, servizio sulla nostra associata Dispotech di Gordona (Sondrio).




Webinar: “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese”

Informiamo le aziende associate che lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 11, è in programma il webinar sull’andamento dei mercati di energia elettrica e gas che da tempo hanno assunto una dinamica rialzista, mostrando quotazioni in aumento con variazioni in brevi periodi anche di notevole entità.
Durante il seminario online verranno analizzati i fattori di crescita delle quotazioni, gli effetti sui costi per le aziende e le prospettive future dei mercati.

Interverranno:

  • Ambrogio Bonfanti, presidente Consorzio Adda Energia costituito nell’ambito di Api Lecco Sondrio
     
  • Stefano Allegri, esperto in tema di energia elettrica 
     
  • Andrea Gavazzeni, esperto in tema di gas  

Per iscriversi al webinar CLICCARE QUI

 
La mattina di lunedì 25 ottobre, poi, vi invieremo alla mail che avete indicato il link per partecipare.

(RP/am)




Superbonus 110%: gestione dei “Sal”

Il comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 prevede che l’opzione di sconto in fattura, o cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) del Dm 7 marzo 2018 n. 49, lo “stato di avanzamento dei lavori” (in acronimo, “SAL”), è uno dei documenti contabili “predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati”, il quale “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Testualmente, il comma 1-bis in argomento stabilisce che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”, mentre il comma 1 stabilisce che “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (…)”.

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, il comma 1-bis aggiunge che, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

  • i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
A una prima lettura della norma, sembrerebbe quindi che l’esercizio delle opzioni sia sempre subordinato, oltre che al sostenimento delle spese, anche all’avvenuta esecuzione dei lavori cui le spese si riferiscono, con possibilità di riferire la loro avvenuta esecuzione non soltanto all’avvenuta ultimazione dei medesimi, ma anche all’avvenuta liquidazione di un Sal da parte del direttore dei lavori.

Tuttavia, valorizzando il fatto che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 recita testualmente che l’opzione “può” essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non che “deve”, il Mef, in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze alla Camera n. 5-06307 del 7 luglio 2021, ha affermato che, per gli interventi che beneficiano, sulle relative spese, di detrazioni “edilizie” diverse da quelle spettanti in misura superbonus, ai sensi dell’art. 119 del Dl 34/2020, è possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 “anche qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori […] ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.

Ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale minima di completamento del Sal pari al 30%, richiesta per poter esercitare le opzioni relativamente a spese sostenute per interventi non ancora ultimati, la risposta a interpello dell’Agenzia n. 538/2020 ha innanzitutto chiarito che rilevano le spese il cui sostenimento è stimato per l’ultimazione dell’intervento, non i tetti massimi di spesa agevolata.

Pare peraltro pacifico che, sin dal primo Sal, le spese detraibili possano essere oggetto di opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 per l’intero ammontare ammesso, ossia fino a concorrenza dei tetti massimi di detraibilità previsti in relazione alle diverse detrazioni “edilizie”. In altre parole, pare pacifico che non sussista alcun obbligo di “spalmare” il tetto massimo di detraibilità in misura proporzionale alla percentuale di completamento dei lavori che corrisponde al Sal liquidato.

In presenza di capitolati di appalto che si articolano in più interventi distinti, tra quelli che possono fruire del superbonus, la percentuale di completamento del SAL va valutata rispetto alla spesa preventivata con riguardo a ciascun singolo intervento, se e nella misura in cui questo dato di dettaglio è rinvenibile dal relativo capitolato di appalto di cui si va a liquidare un Sal.

L’impostazione che precede ha trovato l’avallo della Dre Veneto, in occasione dell’interpello n. 907-1595/2021, sul caso di un intervento complessivo che ricomprendeva sia interventi di efficienza energetica, sia interventi di miglioramento sismico, ma pare corretto ritenere questa impostazione estensibile a tutti i singoli interventi aventi una loro specifica “individuazione fiscale” tra quelli di efficienza energetica (i due tipi di interventi “trainanti” e i diversi tipi di interventi “trainati”), nonché tra gli altri tipi di interventi “trainati” previsti dalla disciplina dell’art. 119 del Dl 34/2020.

(MF/ms)
 




Bonus investimenti: chiarimenti sui contratti complessi

Nel caso di “contratti complessi”, al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento non è sufficiente la consegna del bene mobile a norma dell’art. 109 comma 2 del Tuir, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dal comma 1 del medesimo art. 109.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 723 del 18 ottobre, fornendo ulteriori indicazioni sul momento rilevante per l’applicabilità di super e iper-ammortamenti, applicabili, si ritiene, anche al nuovo bonus investimenti.

In generale, per individuare il momento di effettuazione dell’investimento, l’Agenzia ha affermato che rilevano i criteri di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017).

Nel caso di specie, l’Agenzia afferma che dalla lettura dei contratti allegati si evince che gli impegni contrattuali dei fornitori dei macchinari non si esauriscono con la semplice consegna del bene, ma si sostanziano in ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio, le modifiche tecniche da apportare ai macchinari secondo determinate specifiche indicate, l’addestramento e la formazione del personale all’utilizzo dei macchinari, un primo collaudo presso lo stabilimento del fornitore, un secondo collaudo presso la sede produttiva (con il quale, oltre a ripetere il check generale delle funzionalità della macchina, si eseguono ulteriori test e verifiche di funzionamento).

L’esito positivo del primo collaudo viene formalizzato con la sottoscrizione di un Preliminary Acceptance Certificate (PAC), a seguito del quale viene effettuata la consegna del bene presso lo stabilimento dell’acquirente, mentre l’esito positivo del secondo collaudo viene attestato da un Final Acceptance Certificate (FAC).

I contratti prevedono, inoltre, un pagamento del corrispettivo frazionato in base a diversi step: emissione dell’ordine; accettazione preliminare (PAC); consegna del bene presso lo stabilimento; accettazione finale (FAC); decorso di 60 giorni dalla data del FAC.

Pertanto, secondo l’Agenzia, nel caso di specie si è in presenza di un contratto complesso, con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all’acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest’ultimo; lo svolgimento di tali attività, in virtù della complessità dell’investimento, assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali.

Per tale ragione, ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento – determinante per “incardinare” il bene nella disciplina del super-ammortamento o in quella dell’iper-ammortamento – non è sufficiente la “consegna” del bene mobile, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dal comma 1 dell’art. 109.

L’adempimento decisivo, a tali fini, viene individuato dall’Agenzia nel rilascio del Final Acceptance Certificate (FAC), che è il momento nel quale l’esistenza del costo del bene può dirsi “certa”, tanto che proprio al FAC è legato l’obbligo contrattuale del pagamento del saldo dovuto al fornitore.

Nel caso specifico, in merito a un macchinario con contratto d’acquisto sottoscritto nel 2016 e consegnato nel 2016, il FAC è stato sottoscritto il 13 gennaio 2017 e il saldo dovuto è stato corrisposto al fornitore il 9 febbraio 2017 e il 5 aprile 2017. In tal caso, secondo l’Agenzia, il requisito della certezza si è concretizzato nel 2017, per cui tale bene può accedere alla disciplina dell’iper-ammortamento.

Per altri beni, invece, il FAC è stato sottoscritto nel giugno/luglio 2017, mentre il saldo è stato corrisposto diversi mesi prima, nel dicembre 2016.

In tali casi, dall’esame congiunto delle clausole contrattuali (che legano il pagamento del saldo all’esito positivo del collaudo presso l’impresa) e delle dinamiche finanziarie dei corrispettivi (che dimostrano che il pagamento al fornitore è stato completato diversi mesi prima del rilascio del FAC), secondo l’Agenzia l’investimento è stato “effettuato”, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, già il 22 dicembre 2016, giorno in cui, con il pagamento (anticipato) del saldo al fornitore, è maturata la ragionevole certezza di un esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari.

Tuttavia, l’Agenzia rileva che, dalla documentazione allegata, emerge che il fornitore ha motivato il ritardo nell’installazione dei beni a causa della rilevante mole di ordini ricevuti per l’introduzione del super-ammortamento e per la mancanza di alcuni componenti strategici, proponendo all’impresa il pagamento anticipato del saldo con contestuale rilascio di una garanzia bancaria.

Laddove il fornitore, in sede di pagamento anticipato del saldo, avesse effettivamente rilasciato, a favore dell’impresa, una garanzia bancaria a “copertura” del rischio di un successivo inadempimento contrattuale, non si potrebbe più configurare, al 22 dicembre 2016, la “certezza” dell’esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari. In tal caso, posto che la certezza si avrebbe solo nel 2017 con il FAC, tali beni potrebbero accedere all’iper-ammortamento.

(MF/ms)