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Auto in uso promiscuo ai dipendenti: chiarimenti sul fringe benefit dal 30 giugno 2025

Il 30 giugno è il termine rilevante per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, senza che siano stati rilasciati chiarimenti ufficiali sulle nuove disposizioni, che presentano tuttavia alcuni profili critici.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 convertito (c.d. DL “Bollette”), dispone tuttavia che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

Viene quindi concessa l’applicazione della previgente modalità di determinazione del fringe benefit, in base all’emissione di anidride carbonica, oltre che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, anche per quella ordinate nel 2024 e concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Qualora le auto ordinate nel 2024 siano invece concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverebbe applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo.

In assenza di indicazioni, si rileva che la citata disposizione di salvaguardia fa riferimento ai veicoli “concessi in uso promiscuo” entro il 30 giugno 2025.

Facendo riferimento ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020, relativa alla previgente disciplina, potrebbe assumere rilevanza il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del lavoratore per l’assegnazione del benefit.

E’ stato osservato che il riferimento alla sola concessione in uso promiscuo (senza riferimento né alla “data di stipula del contratto” con il dipendente, né alla “data di immatricolazione” del veicolo) potrebbe essere riferito al momento in cui l’impresa abbia concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “collegare” il veicolo stesso ad un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. In quest’ottica, la clausola di salvaguardia dovrebbe garantire l’applicazione del vecchio regime in tutti i casi in cui, in relazione a veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia stato destinato dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Ciò dovrebbe comportare la continuità di applicazione del vecchio regime, per tutti i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti nei primi sei mesi del 2025 e ciò sino a quando il veicolo rimanga (senza soluzione di continuità) destinato a tale funzione. In questa ottica, anche per i mesi successivi a giugno 2025, il vecchio regime continuerebbe a trovare applicazione:

– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga (es. alla prima scadenza del contratto di leasing/noleggio), anche se tale proroga sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di riassegnazione ad altro dipendente, anche se tale riassegnazione sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025.

Resta comunque ferma l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Altra fattispecie che meriterebbe un chiarimento è quella delle auto immatricolate nel 2024 e concesse nel 2025.

Mutuando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020 in relazione alla vecchia disciplina, potrebbe infatti trovare applicazione il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR, al netto dell’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione il regime previgente.
 

(MF/ms)




“C’è grande instabilità, serve prestare attenzione”

Il Giornale di Lecco del 30 giugno 2025, intervista al presidente Enrico Vavassori. 




Camisa a Governo: intervenire su nuova classificazione europea del piombo

Il Presidente, Cristian Camisa, ha scritto una lettera ai ministri Matteo Salvini, Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin e Tommaso Foti per esprimere l’estrema preoccupazione e le serie difficoltà che le Piccole e Medie Imprese industriali associate a Confapi, in particolare quelle attive nel comparto della lavorazione dei metalli, e specificamente nelle leghe contenenti piombo, si troveranno ad affrontare a causa di imminenti novità normative che rischiano di minare la loro operatività e competitività.

La nuova normativa europea, che entrerà in vigore il 1° settembre 2025, abbassa significativamente le soglie di concentrazione del piombo oltre le quali le leghe contenenti questo metallo, largamente utilizzate in innumerevoli applicazioni, saranno classificate come pericolose per l’ambiente acquatico.
La conseguenza più immediata e allarmante è l’automatica applicabilità delle stringenti norme dell’Accordo ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose), senza alcun periodo transitorio per l’adeguamento dei trasporti. Ciò significa che, da un giorno all’altro, la movimentazione quotidiana di semilavorati, sfridi e scarti di leghe contenenti piombo dovrà sottostare a nuovi e onerosi obblighi.

Nell’immediato Confapi considera urgenti misure quali: la promozione di un Accordo Multilaterale a livello europeo per introdurre deroghe mirate al trasporto delle leghe metalliche contenenti piombo o, quantomeno, estendere significativamente i tempi di adeguamento per il settore; la concessione di una proroga all’entrata in vigore delle disposizioni ADR per le merci classificate come pericolose a seguito della nuova classificazione del piombo; l’avvio di un tavolo di confronto tecnico interministeriale, coinvolgendo le associazioni di categoria interessate, per valutare appieno l’impatto di tali normative sulle Pmi industriali e identificare soluzioni sostenibili. 




Iran. Camisa: chiusura Stretto Hormuz comporterebbe danno da 10 miliardi

“L’Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz in seguito agli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani. Se ciò si verificasse si aggraverebbe ulteriormente l’isolamento internazionale del regime iraniano oltre a rappresentare un boomerang economico. Hormuz non è solo la vitale rotta di esportazione energetica dell’Iran, ma è anche fondamentale per la sicurezza nazionale dei Paesi del Golfo. La razionalità, dunque, suggerisce che la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran sia improbabile, ma tutti gli scenari devono essere presi in considerazione e la paventata chiusura non può essere esclusa a priori”. Lo evidenzia il presidente di Confapi Cristian Camisa commentando l’escalation militare in Medio Oriente.

“La chiusura di Hormuz – aggiunge – porterebbe il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari a barile e del gas naturale oltre i 100 dollari per MWh. Secondo le nostre stime, uno shock energetico di questa entità rischierebbe di costare al nostro Paese oltre 10 miliardi di euro all’anno, colpendo in modo trasversale cittadini e imprese. L’aumento dei costi energetici potrebbe spingere l’inflazione oltre il 6%, erodendo il potere d’acquisto delle famiglie e comprimendo ulteriormente la domanda interna. La crescita economica nazionale, già fragile, rischierebbe una flessione che noi stimiamo intorno al -0,6% del Pil. E in questo momento l’Italia non può davvero permetterselo”.

“Attualmente – conclude Camisa – l’unica arma in mano alle aziende è quella di dotarsi di sistemi industriali di autoproduzione dell’energia elettrica a base fotovoltaica in abbinamento alle nuove batterie Bess. Al Governo chiediamo sempre di più un supporto a queste tecnologie soprattutto quando realizzate dalle aziende per autoproduzione e autoconsumo”.
 
 




Ilva. Camisa: sbagliato continuare a insistere su acciaio verde

“Mentre si insiste nel promuovere la decarbonizzazione dell’Ilva, nel resto del mondo il mito del green steel – l’acciaio “verde” prodotto senza emissioni – conosce la sua prima, prevedibile battuta d’arresto. I progetti annunciati in pompa magna rallentano, i costi esplodono, la domanda non decolla. Una dinamica tutt’altro che inaspettata per chi conosce davvero l’economia industriale e non si affida a slogan”. È quanto dichiara il presidente di Confapi Cristian Camisa. 
“La battaglia cruciale da combattere in Europa non era rincorrere modelli ancora economicamente insostenibili, ma garantire la sopravvivenza dell’altoforno. L’unico in grado, oggi, di assicurare volumi produttivi e competitività globale. Invece, ci si è illusi che bastasse invocare l’idrogeno per risolvere tutto. Così non è stato”.

“Dal prossimo anno, con l’obbligo di pagare per le emissioni di CO₂, il conto sarà ancora più salato. Anzi, tragicomico: o ridiamo o piangiamo. Anche perché, con gli attuali livelli di produzione al minimo storico, il problema sembra essersi “risolto da solo”: se non produco, non emetto. E se non emetto, non pago. Un paradosso perfetto, ma disastroso”.

“L’Ilva – conclude Camisa – rischia di diventare il simbolo di una transizione ecologica fatta senza industria, senza acciaio, senza futuro”.




Sicurezza sul lavoro Corsa delle imprese per le nuove regole

La Provincia di mercoledì 25 giugno, servizio sul nuovo accordo Stato-Regioni.




Mancate polizze catastrofali: incerte le sanzioni da applicare al 30 giugno

Dal prossimo 30 giugno dovrebbero diventare operative le sanzioni per le grandi imprese (quelle che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri costituti da 25 milioni di euro di stato patrimoniale, 50 milioni di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 250 dipendenti) che non avranno adempiuto l’obbligo di assicurarsi contro i rischi catastrofali.

Per queste realtà, il termine per adeguarsi era il 31 marzo, ma l’art. 1 comma 3 del DL 39/2025, convertito con modificazioni dalla L. 78/2025, ha previsto che la disposizione in tema di sanzioni (l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023) si applichi decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

Proprio la norma sulle sanzioni, però, rappresenta un nodo ancora non risolto, per cui lo scenario che si prospetta a partire dal 30 giugno appare incerto.

L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, si ricorda, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”; una formulazione che non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

Nel tentare di chiarire il contenuto della norma, il MIMIT ha diffuso due FAQ in cui ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

In sostanza, ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) dovrebbe emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Entro il 30 giugno (che è il primo momento in cui l’obbligo e le relative sanzioni diventano effettivamente operativi) dovrebbero arrivare, dunque, indicazioni sulle conseguenze dell’inadempimento per le singole misure; attualmente, non si hanno notizie in tal senso.

Fino a quando non si avranno i provvedimenti di adeguamento non sembra essere applicabile alcuna sanzione alle imprese inadempienti, posto che sempre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

Per le misure di propria competenza, il MIMIT ha anticipato che “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”.

In ogni caso, come precisato dalla stessa FAQ, questa indicazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.

Si segnala, da ultimo, uno schema di DLgs. recante il “Codice degli incentivi”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso ottobre, il quale ha previsto, all’art. 9, che, con riferimento ai bandi, “è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di … f) inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura di danni previsto dall’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Lo schema, al momento, non risulta trasmesso alle Camere.

(MF/ms)




Unioncamere: niente obbligo di invio della pec degli amministratori entro il 30 giugno

A pochi giorni dalla scadenza per la comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – fissata dal MIMIT per il 30 giugno – arriva la notizia, mai diffusa ufficialmente, di un contrordine da parte di Unioncamere.

Tutto, si ricorda, parte dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l’altro, che:

  • la PEC deve essere esclusiva di ciascun amministratore (a prescindere dalla carica ricoperta);
  • per le società già costituite al 1° gennaio 2025, gli amministratori devono procedere alla comunicazione della propria PEC entro il prossimo 30 giugno, pena la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.
Ora, invece, dai siti internet di alcune Camere di Commercio (si vedano, tra le altre, quelle dell’Umbria, di Milano, di Bolzano, di Ferrara/Ravenna e di Asti/Alessandria) si rende noto che, in base ad una Nota Unioncamere del 2 aprile scorso – non resa pubblica e di cui non si ha disponibilità – l’obbligo in questione è da intendersi rispettato anche comunicando la PEC della società, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore.

Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme.

Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.

In particolare, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell’Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di nuova nomina o conferma. Non è, quindi, richiesto l’adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).

In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell’orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.

Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro delle imprese.

Non è, cioè, necessario che l’amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo “fisico”).

Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell’amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.

Necessario un intervento chiarificatore

Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una gran confusione.

Prova ne sia non tanto il fatto che talune Camere di Commercio accennano ad una interlocuzione in corso tra Unioncamere e MIMIT ma lasciano in visione le indicazioni del Ministero (cfr. la Camera di Commercio delle Marche), quanto il fatto che altre Camere di Commercio sembrerebbero del tutto all’oscuro di questi chiarimenti.

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ad esempio ancora recava esclusivo riferimento alla nota MIMIT, evidenziando, tra l’altro, che per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori con il rischio della sanzione di cui all’art. 2630 c.c., e che la PEC da comunicare deve essere nella titolarità esclusiva dell’amministratore, non essendo possibile indicare l’indirizzo di PEC della società (entro fine mese, quindi, dovrebbero anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società).

Resta, in conclusione, la necessità di un nuovo intervento del MIMIT, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, della diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.

E’ attesa altresì una circolare che ,oltre a fare chiarezza sui soggetti destinatari della prescrizione normativa di cui al comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), dovrebbe spostare  al 31 dicembre la scadenza dell’adempimento.

(MF/ms)




Spese di rappresentanza: chiarimenti sulla loro deducibilità

In aggiunta ai limiti già esistenti, con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di rappresentanza e per omaggi è stata subordinata all’ulteriore condizione di eseguire il relativo pagamento con strumenti tracciabili.

È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).

Ai sensi dell’art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”).

Considerata la decorrenza, quindi, l’obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d’imposta “solare” 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).

In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la “vecchia” disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione stessa).

Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi “solari”) sono deducibili se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza definiti dall’art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).

In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento) fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
L’art. 1 comma 1 del DM 19 novembre 2008, poi, definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Restano comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (c.d. omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.

Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):

  • in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 comma 5 del TUIR);
  • in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza;
  • infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR.
Ciò premesso, ipotizzando che, nel 2024, i ricavi e gli altri proventi conseguiti da Alfa srl siano pari a 1 milione di euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 17.000 euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), si deve operare come segue:
  • il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio (5.000 × 75% = 3.750);
  • l’ammontare così ottenuto (3.750 euro) si somma all’importo delle altre spese di rappresentanza (12.000 euro), per un totale di 15.750 euro;
  • si applica il limite dell’1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica (1.000.000 × 1,5% = 15.000).
L’importo deducibile è pertanto pari a 15.000 euro. L’importo di 2.000 euro è quindi definitivamente indeducibile.

Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:

  • all’interno del rigo RF23, nella colonna 1, l’importo delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (5.000 euro) e, nella colonna 2, le altre spese di rappresentanza (12.000 euro); il totale è poi esposto nella colonna 3 (17.000 euro);
  • all’interno del rigo RF43, nella colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (3.750 euro) e, nella colonna 2, l’ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (15.000 euro), comprensivo dell’importo riportato nella colonna 1; tale ultimo importo è poi indicato nella colonna 3.
(MF/ms) 



Spese trasferta dipendenti: escluso l’obbligo di tracciabilità per le spese all’estero

L’art. 1 del DL 84/2025 delimita l’ambito applicativo al territorio dello Stato.

Per effetto delle modifiche del DL 84/2025, sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.

L’ambito applicativo dei nuovi obblighi viene infatti limitato alle sole spese sostenute “nel territorio dello Stato”, confermando quanto previsto nelle bozze circolate ed escludendo così dai nuovi obblighi le spese per trasferte all’estero.

Con l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’art. 51 comma 5 del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025), alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.

Il comma 3 del citato art. 1 prevede che la disposizione trovi applicazione per le spese “sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal 2025 per i soggetti “solari”.

In relazione al comma 3-bis dell’art. 95 del TUIR, che prevede quale condizione per la deducibilità la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, un primo intervento è stato effettuato dall’art. 1 comma 1 lettera g) n. 1) del DL 84/2025, che riformula il testo, restringendo l’ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio delle Stato.

La Relazione illustrativa al DL ha precisato che, al fine di garantire un trattamento coerente, nell’art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).

La relazione precisa che va da sé che i limiti appena descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.

Inoltre, con finalità di coordinamento, considerato che l’art. 95 del TUIR reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, è stato eliminato dal comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (art. 1 comma 1 lett. g) n. 2) del DL 84/2025).

La medesima disciplina della tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stata trasferita nell’art. 109 del TUIR, al nuovo comma 5-ter, in quanto disposizione ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina (art. 1 comma 1) lett. h) del DL 84/2025; cfr. Relazione illustrativa al DL).

In merito alla decorrenza, le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dal 1° luglio 2025, con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.

Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, non soggetto alle nuove disposizioni.

Ai fini della deducibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, resterebbero validi gli ordinari oneri documentali.

I giustificativi di spesa (parte integrante delle note cui si riferiscono) sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità (cfr. ris. n. Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).

Con particolare riferimento alle spese di taxi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 142/2024, ha affermato che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
 

(MF/ms)