Il termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2025 è fissato a giovedì
31 luglio 2025.
Entro questa data, i contribuenti che hanno maturato un credito IVA infrannuale nel secondo trimestre dell’anno possono presentare istanza per richiederne il rimborso o per utilizzarlo in compensazione.
Chi deve presentare il modello IVA TR – Il modello IVA TR può essere presentato dai soggetti IVA che, nel corso del secondo trimestre 2025, hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che intendono:
- chiedere il rimborso del credito,
- utilizzare il credito in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altri tributi, contributi o premi.
Modalità e termini di presentazione
- Invio telematico: la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
- Scadenza: il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi per il secondo trimestre (aprile-giugno) la scadenza è il 31 luglio 2025.
Utilizzo del credito: regole e limiti
- Compensazione fino a 5.000 euro: il credito può essere utilizzato subito dopo la presentazione del modello, senza necessità di visto di conformità.
- Compensazione oltre 5.000 euro: è necessario il visto di conformità e l’utilizzo è consentito solo a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica del modello. Il limite dei 5.000 euro si riferisce alla somma dei crediti trimestrali maturati nell’anno.
Rimborso: per importi superiori a 30.000 euro, il rimborso è subordinato all’apposizione del visto di conformità o, in alcuni casi, alla presentazione di garanzie.
Novità – Dal 21 marzo 2025 è in vigore il nuovo modello IVA TR, aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, che introduce alcune semplificazioni soprattutto per le attività agricole.
Requisiti per la richiesta – Oltre al superamento della soglia minima di credito, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio: prevalenza di operazioni non imponibili, acquisti di beni ammortizzabili, ecc.).
Trimestre |
Periodo di riferimento |
Scadenza presentazione |
1° trimestre |
Gennaio – Marzo |
30 aprile 2025 |
2° trimestre |
Aprile – Giugno |
31 luglio 2025 |
3° trimestre |
Luglio – Settembre |
31 ottobre 2025 |
(MF/ms)