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Gestione perdite sterilizzate al 31 dicembre 2020

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito aveva, originariamente, stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 potevano non applicarsi gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e che non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Inoltre, il termine entro il quale la perdita avrebbe dovuto risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è stato posticipato al quinto esercizio successivo; ed è l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori poteva, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadiva che, fino alla data di tale assemblea, non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Le perdite in questione avrebbero dovuto comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).

In sede di conversione in legge del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) il riferimento al 31 dicembre 2020 è stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021, per il tramite del comma 1-ter dell’art. 3.

L’art. 3 comma 9 del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) convertito, infine, ha sostituito, nel comma 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

La singola deroga rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe poi determinare l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., per cui il termine di riferimento è l’anno di esercizio e non quando si è verificato il fatto costitutivo della perdita (così Trib. Napoli 2 aprile 2022).

Le decisioni assunte in ordine alle perdite emerse nei ricordati esercizi avrebbero dovuto comunque essere supportate da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento nell’arco temporale concesso, ferma restando la distinta indicazione in Nota integrativa.

A ogni modo, chi ha sterilizzato le perdite al 31 dicembre 2020 deve ora valutare attentamente le misure da adottare. In dottrina, infatti, è stato sottolineato che, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite, vale a dire in questi giorni, si deve procedere secondo le seguenti modalità:

  • se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua a eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025;
  • se la perdita residua (sempre al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), gli amministratori devono “senza indugio” (nei primi 30 giorni del sesto esercizio e, in particolare, entro 30 giorni da quando si ha effettivamente conto del permanere delle perdite, ex art. 2631 c.c.) convocare l’assemblea per deliberare l’immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o per deliberare di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025, nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società.
Peraltro, osserva la circolare Assonime n. 3/2021 (§ 5), essendo stato attribuito ai soci un periodo di moratoria di cinque esercizi, è da ritenere necessario che i soci realizzino in modo immediato ed effettivo il rafforzamento patrimoniale idoneo a ripristinare il capitale sociale. Vale a dire che, seppure non si volesse ritenere che la sottoscrizione dell’aumento, almeno fino al minimo legale, debba essere contestuale all’assunzione della delibera, è comunque impossibile concedere ai soci un termine per l’esercizio del diritto di opzione superiore a quello minimo di legge.

Appare tuttavia, possibile, in alternativa, che la società valuti di accedere alla composizione negoziata della crisi o a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ex DLgs. 14/2019, per beneficiare, ulteriormente, della sospensione degli obblighi ricordati e della causa di scioglimento anzidetta.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0-2025: entro il 31 gennaio 2026 comunicazione di completamento

Scade il 31 gennaio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del bonus investimenti 4.0 relativo al 2025 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 15 maggio 2025, per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 (senza prenotazione 2024), deve essere trasmessa comunicazione (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025):

  • in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato; ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva;
  • in via preventiva con acconto, entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva ai sensi del DM 16 giugno 2025;
  • di completamento, a seguito della conclusione degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ed entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Pertanto:
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e ultimati entro il 31 dicembre 2025, la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il prossimo 31 gennaio 2026;
  • per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel 2026, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento potrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta (art. 2 comma 5 del DM 15 maggio 2025).

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per determinare quale termine rispettare (31 gennaio o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.

A ben vedere, il termine del 31 gennaio 2026 rileva anche in relazione alla presentazione della comunicazione preventiva secondo quanto previsto dal citato DM 15 maggio 2025.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta in esame, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande (così il comunicato MIMIT 11 novembre 2025.

L’art. 1 comma 770 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto la creazione di un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Al riguardo non sono state tuttavia ancora fornite indicazioni operative ufficiali.

Da ultimo, si rileva che il termine del 31 gennaio 2026 (o il termine “lungo” del 31 luglio) per la presentazione della comunicazione di completamento riguarda il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ma non anche il credito d’imposta relativo al 2024, per il quale si continua ad applicare l’art. 6 del DL 39/2024 e il “vecchio” DM 24 aprile 2024, che non prevedono particolari termini di presentazione delle comunicazioni (in tal senso, sembra anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 260/2024).
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento beni immateriali 4.0: criticità

L’iper-ammortamento riguarda anche i beni immateriali 4.0, quali software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati nel nuovo Allegato V alla L. 199/2025 (che, in sostanza, va a sostituire, aggiornandolo, il vecchio Allegato B alla L. 232/2016). Tornano quindi agevolabili i beni immateriali 4.0, che erano stati esclusi per il 2025 dal precedente credito d’imposta per investimenti 4.0 anche se rilevanti ai fini dell’IRES premiale.

Il beneficio fiscale si traduce, anche in tal caso, in un incremento del costo di acquisizione del bene immateriale, che determina un aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile.

Pertanto, stando ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e va fruita in misura non superiore al 50% del costo, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017 n. 4, § 6.4).

Con riferimento agli iper-ammortamenti per i beni immateriali 4.0, oltre alle problematiche relative al requisito territoriale, che sembrerebbero essere oggetto del decreto attuativo in corso di definizione, emergono ulteriori profili critici non espressamente considerati.

Anzitutto, la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Altra questione riguarda il fatto che la norma agevolativa fa riferimento, in linea generale, alla maggiorazione relativamente al “costo di acquisizione” dei beni, per cui dovrebbe essere chiarito se rientrano nell’ambito applicativo anche i software acquistati a titolo di licenza d’uso.

In merito ai vecchi iper-ammortamenti, la circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017 (§ 6.2.2) aveva affermato che i software elencati nell’Allegato B potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.I.3 dello Stato patrimoniale) in applicazione di corretti principi contabili (documento OIC 24).

Precedenti interventi di prassi, ancorché riferiti ad agevolazioni differenti, affermavano che non era agevolato il software utilizzato a fronte di canoni periodici, in quanto i costi esauriscono la loro utilità in un solo esercizio (cfr. C.M. n. 51/2000, § 5.1).

Un’altra casistica è quella del c.d. “software integrato” (embedded).

L’Agenzia delle Entrate ha in passato affermato che se un bene 4.0 viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile unitariamente al bene principale con l’iper-ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, § 6.2).

Stando anche ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, dovrebbero comunque essere esclusi dall’agevolazione i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (es. amministrazione, contabilità, ecc.).
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: da domani portale GSE aperto

Il GSE ha comunicato tramite il suo sito che a partire dalle ore 12 di venerdì 30 gennaio, le imprese che dopo il 6 novembre 2025 hanno presentato domanda di ammissione – anche in assenza di risorse disponibili per esaurimento dei fondi – potranno trasmettere le comunicazioni di conferma attraverso la piattaforma informatica del GSE.

La possibilità di avanzare le istanze riguarda esclusivamente le domande tecnicamente ammissibili, che devono rispettare tutti i requisiti previsti dal decreto che disciplina il credito d’imposta. In particolare, gli investimenti devono riferirsi a progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, realizzati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa che rispondano ai requisiti di miglioramento dell’efficienza energetica.
Il GSE ha chiarito che l’avanzamento delle istanze tecnicamente ammissibili non comporta, allo stato attuale, il riconoscimento automatico del credito d’imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione solo a valle del completamento dell’intero procedimento.
L’iter dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 28 febbraio 2026. Entro tale data le imprese dovranno trasmettere sulla piattaforma GSE la comunicazione di completamento, contenente tutte le informazioni necessarie a identificare il progetto di innovazione realizzato. In base all’articolo 12 del decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024, la comunicazione finale dovrà includere:

  • la data di effettivo completamento del progetto;
  • l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;
  • l’importo del credito d’imposta spettante;
  • l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR;
  • la certificazione della realizzazione degli investimenti in coerenza con la certificazione ex ante;
  • il possesso della perizia tecnica asseverata e della perizia contabile.
 
(SN/am)
 



Fgas: servizi di controllo sugli impianti con circuito di refrigerazione

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

 

Con riferimento agli obblighi che riguardano gli impianti frigoriferi in uso presso diverse realtà produttive, si segnala l’opportunità di un servizio di consulenza attraverso professionisti qualificati.
La norma di riferimento è il Regolamento (UE) 2024/573.

Nella scheda tematica che si allega, sono riassunti gli elementi principali di questa normativa.

Le attività includono:

1) raccolta e verifica dei certificati e dei documenti dei refrigeratori installati.
2) sopralluoghi e ispezioni per verificare la conformità e per il controllo periodico (controllo perdita) con azienda e personale qualificato (Cerificato e patentino Fgas), registrazione delle attività sul portale FGAS Ministeriale per ricezione mail automatica delle attività svolte da inserire nel Registro FGas.

 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it , facendo riferimento a Silvia Negri.
 
(SN/am)




Webinar fiscale “Legge di bilancio 2026”: slide

Alleghiamo, scaricabili, le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli per il webinar fiscale dedicato alla Legge di Bilancio 2026 che si è tenuto mercoledì 28 febbraio 2026.

(MF/am)




Seminario “Industria 4.0 e conto termico 3.0: applicazioni e vantaggi”

Il 2026 segna un nuovo passaggio nell’evoluzione dei meccanismi di incentivazione, con l’entrata in vigore delle nuove misure Industria 4.0 e Conto Termico 3.0.

Pur mantenendo una continuità con le normative precedenti, i nuovi strumenti introducono importanti novità tecniche ed economiche: torna l’incentivazione di alcune categorie di software, diventa possibile agevolare le infrastrutture di rete e gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aprendo nuove opportunità per le imprese.

Per fare chiarezza su questo scenario in evoluzione, abbiamo organizzato un seminario tecnico, in programma presso la nostra associazione giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 14,30, pensato per fornire una panoramica sintetica ma concreta:

  • delle opportunità disponibili,

  • delle modalità di accesso agli incentivi,

  • dei limiti normativi e degli aspetti a cui prestare particolare attenzione.
     

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

(SN/am)




Forum Italia-Germania. Camisa: rafforzare asse industriale per competere

“Oggi l’Europa, e in particolare Italia e Germania, sono davanti a una scelta netta: essere protagonisti della catena del valore globale oppure ridursi a un semplice mercato di consumo. Noi non abbiamo alcun dubbio: scegliamo la prima opzione. Oggi più che mai è quindi necessario attuare un cambio di marcia: il modello attuale è arrivato a un punto di stallo e va superato con una roadmap chiara fondata su integrazione tecnologica, revisione delle catene del valore e investimento strutturale sui giovani”. Lo afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, intervenendo sul futuro dell’asse industriale italo-tedesco al Forum imprenditoriale Italia-Germania di Roma.
“Il primo grande ostacolo è il divario nei tempi decisionali. Ci confrontiamo con competitor globali che assumono decisioni immediate – aggiunge – mentre nel nostro sistema i processi richiedono anni. Questa lentezza incide direttamente sulla competitività delle nostre imprese industriali. La crisi del settore automotive è l’esempio più evidente di un modello superato. Serve una profonda revisione delle catene del valore, un’integrazione complessiva della supply chain anche sul piano tecnologico, superando la separazione tra chi produce e chi commercializza per arrivare a modelli collaborativi e coordinati. Necessario poi un percorso strategico di partnership sulle materie prime critiche: senza riserve Europee il nostro sistema industriale sarà sempre dipendente dalla Cina. In questo percorso – sottolinea Camisa – occorre trovare quel coraggio per cambiare il modello industriale e arrivare ad una vera integrazione industriale”.
“La Germania è per noi un partner fondamentale: oltre 140 miliardi di export italiano, quasi il 20% dell’export complessivo italiano, è destinato a Berlino. Più di 1.700 aziende tedesche sono radicate nel nostro tessuto industriale: non semplici filiali, ma componenti del tessuto industriale italiano che generano 75 miliardi di fatturato e occupano circa 190.000 addetti”, evidenzia Camisa.
A fronte di ciò ci sono migliaia di piccole e medie imprese italiane che sono fornitori strategici dei produttori tedeschi, spesso invisibili ma fondamentali nel processo produttivo grazie alla loro qualità produttiva ed efficienza.
“Nonostante questa profonda interdipendenza, il modello attuale rallenta per tre ragioni decisive: energia e sicurezza, competitività e sovranità tecnologica, burocrazia e costi amministrativi che soffocano le Pmi industriali”, avverte il Presidente di Confapi.
“Per rispondere alla carenza di competenze tecniche è necessaria una rivoluzione culturale: ad esempio un Erasmus rivisto sulla parte industriale tra Italia e Germania – prosegue – non uno scambio simbolico ma un’infrastruttura permanente. Immaginiamo un tecnico meccatronico formato in un ITS italiano che lavori sei mesi in Baviera e torni in Veneto con nuovi standard e metodi e viceversa: questa non è fuga di cervelli, è brain circulation”.
“Confapi è pronta a costruire con i partner tedeschi un’infrastruttura stabile di cooperazione industriale e advocacy europea, perché senza produzione l’Europa perde: innovazione, salari, coesione sociale e capacità geopolitica. In sinergia con i nostri omologhi tedeschi continueremo a lavorare sui principali dossier industriali europei. Rafforzare la partnership tra le PMI industriali italiane e tedesche non è uno slogan, è una tabella di marcia. Ed è il momento di agire”, conclude Camisa.
 
 



Confapi: la consulta dei direttori

Si è riunita a Roma la Consulta dei direttori, con il coordinamento del Direttore nazionale per i Rapporti Territoriali, Andrea Paparo, presente per la nostra associazione il direttore Marco Piazza.

La riunione è stata aperta dal Presidente Cristian Camisa, che ha delineato il quadro attuale e tracciato la linea strategica da seguire nei prossimi mesi.

Con un’ampia partecipazione, come sempre, da parte di tutti i territori, l’incontro ha rappresentato un momento di condivisione fondamentale per fare il punto sul lavoro svolto, sugli obiettivi raggiunti e per guardare al futuro attraverso strategie comuni. Numerose le idee e le proposte emerse a supporto delle PMI, pronte per essere tradotte in azioni concrete. Intenso l’ordine del giorno: al centro della riunione le relazioni industriali e i rinnovi contrattuali, gli aggiornamenti sulle attività legislative, le comunicazioni sulle attività confederali svolte e quelle di prossima programmazione. Sono stati inoltre illustrati aggiornamenti sull’export e presentate nuove convenzioni.




Aziende in fuga dall’Italia “Servono incentivi stabili”

L’intervista che il presidente Enrico Vavassori ha rilasciato per l’inserto “Imprese e lavoro” de La Provincia pubblicata lunedì 26 gennaio 2026.