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Albo gestori ambientali: decorrenza autorizzazioni e compilazione formulari rifiuti

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in tema di validità di un provvedimento autorizzativo di iscrizione; la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 che è direttamente consultabile sul sito dell’albo riporta questi chiarimenti.

Data di validità del provvedimento, da inserire all’interno del FIR formulario: l’Albo chiarisce che la data da riportare deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Validità delle iscrizioni all’albo e dei rinnovi: consultare la delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e la successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020.

(SN/bd)
 




Rentri: tutorial per il caricamento dei dati

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo, mediante un confronto costante con associazioni di categoria e imprese che partecipano alla sperimentazione, ha pubblicato sul sito web dedicato la documentazione relativa al progetto e reso disponibile un primo video tutorial relativo al caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con Rentri.

Sebbene non ci siano finora indicazioni rispetto all’entrata in vigore di questo nuovo strumento, si suggerisce di monitorare gli aggiornamenti on line.

(SN/bd)
 




Obbligo comunicazione periodica contratti di lavoro entro il 31 gennaio 2022

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2022.
 
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2021, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
 
 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
  1. Nel periodo temporale 01/01/2021 – 31/12/2021; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
 
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
 
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
 
(FP/am)




Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende di Lecco e Como verso i mercati esteri

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Lario Sviluppo Impresa, promuove il progetto “Exportlab” al fine di rafforzare la presenza delle imprese lariane all’estero, attraverso un percorso di formazione/orientamento e assistenza individuale all’export.
 
Il progetto, che ha l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, al fine di consentire alle aziende partecipanti di acquisire e/o accrescere le proprie competenze nell’ambito dell’internazionalizzazione, si articolerà in due fasi:
 
  1. Training: formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali contrattualistica e pagamenti internazionali, digital export e marketing internazionale, e-commerce (aspetti doganali e logistici, mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici).
 
  1. Mentoring: assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l’individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione. 
 
Le adesioni devono essere inviate via pec all’indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it entro il 30.01.2022.
 
Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione visitate il link.
 

(GF/am)




Bando “Connessi” per la digitalizzazione

“CONneSSi” in questo caso sta per “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – ed. 2022”. Il bando ha l’obiettivo di sostenere le MPMI nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing, inteso come quell’insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app).

Il bando è promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio citata.
Il testo completo del bando con i requisiti e le esclusioni è consultabile sul sito cliccando qui.

La procedura è esclusivamente telematica tramite la piattaforma web Telemaco. Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 2022. In caso di necessità o approfondimenti si prega di contattare Promos Italia all’indirizzo mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it 
Il contributo a fondo perduto è erogato per un investimento minimo di 5.000 euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto tra il 65 e il 70% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. Dotazione totale pari a 2.000.000 euro.

(SN/am)
 




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale

Informiamo le Aziende Associate che è stato firmato il Decreto Ministeriale circa le agevolazioni previste per le imprese “gasivore”.

Il provvedimento, il cui testo è riportato in allegato, è stato sottoscritto dal ministro Cingolani il 21 dicembre u.s. ed è rivolto al settore manifatturiero, nello specifico alle aziende che hanno un consumo medio di gas nel periodo di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 smc/anno) e che operano nei settori elencati nell’allegato 1 al citato decreto.
 
Il provvedimento definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, ossia la componente REIG e la componente RETIG (rispettivamente per i clienti su rete locale o direttamente allacciati alla rete di trasporto) a decorrere dal 1 aprile 2022. Analogamente alla procedura relativa all’energia elettrica, i soggetti beneficiari avranno un vantaggio differenziato a seconda dell’indice di intensità gasivora sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) e/o sul fatturato.
 
Il Decreto prevede anche che dal 1° gennaio 2022 le imprese con consumi superiori a 1 milione di smc/anno di gas per uso non energetico non siano assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare.
 
Sono ammesse alle agevolazioni del Decreto Ministeriale le imprese che al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 (con sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica con obbligo di attuare almeno un intervento previsto nella diagnosi stessa).
 
Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sul tema non appena saranno rese note le informazioni operative per attuare la relativa procedura.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Alleghiamo Decreto ministeriale.
 
(RP/rp)




Legge di Bilancio 2022: novità in materia lavoro e previdenza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge 30 dicembre 2021 n 234 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” .
In materia di lavoro e previdenza le principali novità riguardano: 

Congedo paternità – La Legge di bilancio 2022 rende strutturale l’astensione obbligatoria di dieci giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione. Per il 2022 viene previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima ( art. 1 comma 134 ). 

Sostegno alla maternità – Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata prive di altre forme previdenza obbligatoria ; per le lavoratrici autonome ; le imprenditrici agricole, nonché le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, la legge di bilancio 2022 riconosce ulteriori tre mesi di indennità di maternità, purchè nell’anno precedente all’evento sia stato dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro ( art. 1 comma 239 ). 

Ammortizzatori sociali
La legge di bilancio riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformare e allargarne il campo di applicazione in senso universalistico. Allo stato, il campo di applicazione delle integrazioni salariali è definito attraverso la combinazione dei requisiti riguardanti il lavoratore con l’appartenenza settoriale e la dimensione delle impresa da cui il lavoratore dipende. Pertanto:
• Dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti (art. 1, comma 191);
• Dalla medesima data i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti (art. 1 commi 191 e 192 );
• Ai fini della determinazione delle soglie dimensionali, per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno sia all’esterno dell’azienda (art. 1 comma 193) ;
• A partire dal 1° gennaio viene riconosciuto un unico massimale per le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro (art. 1, comma 194 ) ; 
• Viene modificata la disciplina del contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari. In particolare è prevista una riduzione per le aziende che non abbiano fatto ricorso alla cassa per almeno da due anni a partire dal 2025. Dal 1° gennaio le aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti, che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con una riduzione concordata dell’orario di lavoro non superiore ai 15 mesi, verranno esonerate dal versamento del contributo ( art. 1 comma 195 ) ;
• Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, richiedente il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, di trasmettere i dati necessari alla liquidazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ovvero, se precedente, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione (art. 1 commi 196 ) ;
• Viene eliminato il divieto assoluto di attività lavorativa durante la percezione di integrazioni salariali. A fronte di ciò viene prevista l’interruzione dell’erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, o la sospensione se il contratto è di durata inferiore (art. 1, commi 197 ) ;
• Dal 1° gennaio 2022 per tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e i relativi obblighi contributivi (art.1 comma 198 );
• Vengono riordinate le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze ( art. 1 comma 199 ); 
• Viene previsto un ulteriore periodo di CIGS, pari a un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere transizioni occupazionali nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale ( art. 1 comma 200 ) ;
• Viene previsto l’obbligo di partecipazione a iniziative formative o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali. A tal fine, mediante accordo sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori ( GOL ). La mancata partecipazione comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale ( art. 1 comma 202);
• Per i contratti di solidarietà vengono ampliati i limiti di utilizzo. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco di durata del contratto ( art. 1 comma 199 );
• Viene ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e le prestazioni erogate. Tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che occupano almeno un dipendente, dovranno versare al relativo fondo. Tutti i fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ) dell’ INPS ( art. 1 commi da 204 a 206 e da 208 a 213 )
• Per quanto riguarda il rilascio del DURC, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà (art. 1 comma 214 );
• Per gli anni 2022 – 2023 viene prorogato il contratto di espansione. Con la proroga viene abbassata anche la soglia dimensionale di accesso da 100 dipendenti a 50, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un’unica finalità produttiva o di servizi. ( art.1 comma 215 ) ;
• Per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro rientranti nell’elenco ex art. 20 del d.lgs. 148/2015, che hanno esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale, viene previsto un trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023 ( art. 1 comma 216 );
• Viene allargata la platea dei potenziali beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI. A partire dal 1° gennaio 2022 l’indennità viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall’ ottavo mese ( art. 1 comma 221 );
• Anche per la DIS-COLL viene posticipata dal quarto al sesto mese la decurtazione mensile dell’indennità. Viene aumentato l’importo e la durata a fronte di un innalzamento dell’aliquota contributiva per collaboratori, assegnisti, dottorandi con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci ( art.1 comma 222 );

Incentivi all’assunzione
La Legge di bilancio prevede importanti novità anche per  gli incentivi all’assunzione :
• Assunzione di lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale – La Legge di bilancio riconosce a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS aderente all’accordo di transizione occupazionale, un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo è riconosciuto a condizione che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non ci siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. ( Art. 1 commi da 243 a 247 );
• Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato – Viene estesa dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti ad un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 ( art. 1 comma 248 );
• Sgravio contributivo totale per apprendisti –Confermato anche per il 2022 lo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25, a favore delle micro imprese che occupano sino a 9 dipendenti. L’esenzione è prevista per i primi tre anni di contratto ( art. 1 commi 645).
• Riduzione dei contributi per lavoratori dipendenti – In via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la Legge di Bilancio 2022 prevede un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima ( art. 1 comma 121 ) ;
• Esonero TFR – Viene confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che esonera dal versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro. L’esonero esclude anche il versamento del ticket di licenziamento (art. 1, comma 126) ;
• Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri – In via sperimentale per l’anno 2022 la Legge di bilancio riduce del 50 % i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. La riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ( art. 1, comma 137 ) ;
• Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori – Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua ( art. 1 commi 253 – 254 ) ;

Cessazione dell’attività e licenziamenti
La Legge di bilancio 2022 prevede nuovi e stringenti obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti ( nella media dell’anno precedente inclusi apprendisti e dirigenti ), che intendano procedere con la chiusura di reparti autonomi e con il licenziamento di almeno 50 dipendenti. I nuovi obblighi prevedono :

  • Almeno 90 giorni prima il datore di lavoro deve comunicare per iscritto l’avvio della procedura a sindacati ; Regioni interessate ; Ministero del Lavoro ; Ministero dello Sviluppo Economico e ANPAL ;
  • Nei 60 giorni successivi alla comunicazione ai soggetti menzionati deve essere inviato un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche con durata non superiore ai 12 mesi ;
Per chi rileva l’azienda, la Legge di bilancio 2022 prevede alcune agevolazioni di natura fiscale : 
  • Nel caso in cui venga assicurata la continuazione dell’attività e il mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna ;
  • In caso di cessazione dell’attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici suddetti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria.
Pesanti sono le sanzioni in caso di mancato rispetto della procedura. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento ( cd. Ticket licenziamento ) in misura pari al doppio (con disapplicazione dell’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 anche se si tratta di licenziamenti collettivi). Il raddoppio delle sanzioni scatterà anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. 
In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 aumentato del 50%. Se c’è accordo sindacale e si procede alla sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano il datore di lavoro verserà il ticket licenziamento ordinario, cioè non triplicato (non si applica, l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 il quale stabilisce che la misura del ticket per i licenziamenti collettivi va triplicata ) ( art. 1, commi da 224 a 238).

Politiche attive
Politiche attive per i lavoratori autonomi – In linea con la valorizzazione proposta dal PNRR, la Legge di Bilancio 2022 estende le politiche attive in favore dei lavoratori autonomi. A tal fine viene consentito l’accesso al programma “ Garanzia di occupabilità dei lavoratori “ ( GOL ) a tutti coloro che cessano in vi definitiva la propria attività professionale con la chiusura della partita IVA ( art. 1, commi da 720 a 726 ). 
Tirocini curriculari e extra-curriculari – Per contrastare gli abusi nell’utilizzo di tirocini extracurriculari, la Legge di bilancio 2022 prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore , Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti degli attuali. Per l’attivazione del tirocinio verrà richiesto un bilancio delle competenze, mentre al termine andrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. Al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto dovrà essere individuata in maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività remunerata con una congrua indennità. Sul piano sanzionatorio, per disincentivare l’utilizzo improprio dei tirocini extracurriculari, viene previsto che il soggetto ospitante possa essere punito, in caso di utilizzo fraudolento, con la pena di una ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale ( art. 1 commi da 720 a 726 ). 
Part-time ciclico verticale – Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part time ciclico verticale. La fattispecie è caratterizzata da una prestazione lavorativa articolata solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno. La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. La Legge di bilancio 2022 stanzia 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a sostegno dei lavoratori part time. 

Previdenza
Pensioni – Gli interventi sono finalizzati a ottenere maggiore flessibilità per l’uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale. Si segnala :
• Quota 102 – Per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d’anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 38 anni. La disposizione integra la disciplina del trattamento anticipato previsto all’art. 14 del DL 4/2019 ( cd. quota 100 ), che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 62 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni ( art. 1 commi 87 e 88 );
• Ape Sociale – Viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta ( art. 1 commi 91 e 93 ) ;
• Opzione donna – Viene prorogata per l’anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome ( art. 1 comma 94 )

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nella presente circolare con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)




Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito indicazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).
Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

 

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).
La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Si allega la nota.

(FV/fv)