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Istat marzo 2021 variazioni

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.7% (variazione annuale) e a + 0,8% (variazione biennale).

 

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525% e + 0,6%.

 

(MP/bd)




Sostanze pericolose: obbligo di presentazione della “Scip Declaration”

Come già indicato nella precedente circolare Api n.20 del 14 gennaio 2021, si ricorda che i produttori e i rivenditori di articoli contenenti sostanze pericolose presenti nella Candidate-List, hanno l’obbligo della presentazione della notifica Scip. Tra le sostanze pericolose presenti in questa lista ricordiamo il piombo, componente di numerose leghe metalliche, tra cui la più comune è l’ottone.

Chi produce articoli immessi sul mercato dell’Ue che contengono sostanze pericolose dal 5 gennaio 2021 deve trasmettere all’Echa le informazioni su di essi, qualora le sostanze estremamente preoccupanti (Svhc) siano presenti in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.

I soggetti che devono fornire informazioni all’Echa sono:
• produttori ed assemblatori dell’Ue, importatori, distributori di articoli, altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori, sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati Scip.
 
Le notifiche all’Echa devono contenere le seguenti informazioni:
• dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
• il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e pericolosa in quell’articolo;
• altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo e ne garantiscano la corretta gestione quando diventa un rifiuto.

L’Echa ha stabilito che le informazioni da trasmettere al database Scip devono essere nel formato Iucid.

Api Lecco Sondrio ha predisposto un servizio di assistenza per le aziende che devono attivarsi per la notifica, se ne avete necessità potete contattare il servizio Ambiente e Sicurezza dell’associazione compilando il questionario di Google “Indagine per aziende interessate alla Scip”.

Altrimenti potete richiedere un incontro con Apitech, il servizio innovazione di Api Lecco Sondrio, se volete un supporto nella valutazione di alternative all’uso di materiali contenenti sostanze preoccupanti, presenti nella candidate list.

 
(SN/am)
 




Contributi a fondo perduto per progetti di economia circolare

Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – edizione 2021, con l’obiettivo di promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare attraverso il sostegno a:
  1. progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti
  2. Eco-design, progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle Thinking
  3. progetti che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, con sede operativa in Lombardia, in forma singola o in aggregazione.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute, per un investimento minimo di 40.000,00 euro e un contributo massimo concedibile di 120.000,00 euro per progetto.
La selezione dei progetti verrà effettuata con procedura valutativa e i progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Unioncamere Lombardia cliccando qui.

In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di economia circolare.

Pertanto, rimaniamo a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati a richiedere il contributo, chiediamo di contattarci il prima possibile, per organizzare la proposta al meglio.

Potete contattarci scrivendo a ileana.malavasi@api.lecco.it, oppure telefonando in sede Api 0341.282822.

(IM/im)




Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19: nota del Ministero della Salute

In tema di riammissione al lavoro – punto 2 del protocollo condiviso – il Ministero della Salute ha mandato una nota datata 12 aprile 2021, con ulteriori precisazioni. In allegato il breve testo integrale che specifica le condizioni per il rientro al lavoro nelle varie casistiche: lavoratore positivo con sintomi gravi, sintomatico non grave, asintomatico, positivi a lungo termine, contatti stretti asintomatici.

I chiarimenti sono molto utili per capire come agire in circostanze nelle quali c’era un ampio margine di incertezza. 

(SN/bd)
 




Vaccini in azienda: indicazioni ad interim

E’ ora disponibile il documento dal titolo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” che completa quanto esposto nel “protocollo per la vaccinazione in azienda” che abbiamo segnalato la scorsa settimana (circolare n. 197 del 8/04/2021) e che contiene maggiori indicazioni sull’organizzazione della campagna vaccini in azienda.

Tra le altre cose, a pagina 4 sono indicati alcuni requisiti relativamente agli spazi, che vi invitiamo a consultare direttamente. Sottolineiamo soltanto che sono previsti ambienti “interni, esterni o mobili” e che l’allestimento venga previsto laddove la popolazione lavorativa sia “sufficientemente numerosa”.

Il ruolo di Ats risulta cruciale per valutare l’idoneità degli ambienti che vengono “candidati”: l’approntamento di punti vaccinali territoriali aggiuntivi, a servizio di più aziende, è comunque subordinato ad una disponibilità di vaccini così ampia che il piano nazionale preveda di procedere alle vaccinazioni indipendentemente dall’età dei lavoratori, che ad oggi costituisce invece il criterio irrinunciabile per la scala di priorità.

Come si vede consultando direttamente l’allegato, il medico competente o il personale sanitario individuato, ora dispongono di fac simili per raccogliere il consenso informato e per eseguire il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-19 correlata. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni che possono arrivare dal proprio medico competente per prepararsi in modo adeguato alle fasi successive. 

Come dicevamo già la scorsa settimana, appena ci saranno istruzioni operative da parte di Regione Lombardia e dalle Ats locali, sarà nostra cura informarvi tempestivamente. Non si esclude di poter organizzare un webinar informativo con tutti gli interessati, per spiegare le modalità di attuazione di questa iniziativa.

 
(SN/bd)
 




Revisione aggiornata al “protocollo condiviso” del 6 aprile 2021 per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro

Si segnala che il nuovo protocollo condiviso, già inviato in allegato alla circolare Api della scorsa settimana, n. 196 del 08 aprile 2021, è stato recepito nella guida Ats Brianza (versione 2.10 del 9/04/2021) che vi invitiamo a consultare direttamente cliccando qui.

In giallo le parti modificate.
 
(SN/bd)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di marzo 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di marzo 2021 con indice pari a 103,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2021 al 14 aprile 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,108138%.

(FV/fv)




Esterometro 2021: prima scadenza 30 aprile 2021

Scade il 30 aprile 2021 il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, relativa al I trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo).

Quest’anno sarà, come noto, l’ultimo per il c.d. esterometro: l’adempimento è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, L.178/2020.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andranno trasmesse telematicamente utilizzando il formato della fattura elettronica, ossia trasmettendo un file xml al sistema di interscambio.

Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all’invio dell’esterometro.
I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, vanno trasmessi trimestralmente all’agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre attenersi al contenuto dell’allegato A – specifiche tecniche versione 1.6.2 (provvedimento agenzia delle entrate del 20 aprile 2020), che ha introdotto un maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml utilizzato sia per la fattura elettronica che per l’esterometro.
Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (blocco DTE), occorre valorizzare il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” ed il campo “natura”, volto ad esprimere il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l’imposta in fattura.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo “natura” non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti sottocodici di dettaglio.

  • 1 non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr. 633/1972
  • 2 non soggette – altri casi
  • 1 non imponibili – esportazioni
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
Dal 1° gennaio 2021, qualora venga indicato il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione, il file viene scartato con codice errore 00448.

Esemplificando, una prestazione di servizi resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l’utilizzo della “natura” N2.1, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972mentre una cessione intracomunitaria di beni necessita del codice “natura” N3.2 – operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 Dl. 331/1993.
Dal lato degli acquisti (blocco DTR), invece, restano validi i codici “tipo documento” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare uno tra i seguenti codici:

  • TD01 fattura
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD07 fattura semplificata
  • TD08 nota di credito semplificata
  • TD10 fattura per acquisto intracomunitario beni
  • TD11 fattura per acquisto intracomunitario servizi
  • TD12 documento riepilogativo (art.6, Dpr  695/1996).
Restano escluse, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in quest’ultimo caso, il contribuente può scegliere facoltativamente di avvalersi della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive), evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l’anno in corso.
Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l’onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l’altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l’approssimarsi della fine dell’anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con la fatturazione elettronica anche per le operazioni estere. A tal proposito segnaliamo che le specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedono dei codici “tipo documento” in parte distinti da quelli sopra elencati.

Riportiamo di seguito i codici “tipo documento” di maggior utilizzo con riferimento alla fatturazione elettronica:

  • TD01 fattura
  • TD02 acconto/anticipo su fattura
  • TD03 acconto/anticipo su parcella
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD06 parcella
  • TD16 integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 Dpr. 633/1972
(MF/ms)



Registri contabili tenuti elettronicamente: conservazione obbligatoria

Con la risposta a interpello n. 236 pubblicata il 9 marzo, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli obblighi di conservazione (su supporto cartaceo o informatico) dei registri contabili tenuti in modalità elettronica non vengono meno a seguito dell’introduzione dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 in quanto la disposizione interessa la tenuta dei registri e non incide sugli obblighi di conservazione.
Inoltre, per i registri tenuti in modalità elettronica l’imposta di bollo, indipendentemente dalla successiva conservazione, è liquidata e versata in base alle prescrizioni del Dm 17 giugno 2014, ossia ogni 2500 registrazioni con modello F24.

Il documento di prassi risulta di particolare interesse poiché chiarisce, anche se a notevole distanza dalla sua introduzione, l’esatta portata dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94.

Tale norma è intervenuta sulla tenuta dei registri contabili elettronici stabilendo – come riportato anche dai documenti parlamentari citati nella risposta – l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”, in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma, originariamente riferita ai soli registri Iva, è stata estesa a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto dall’art. 12-octies comma 1 del Dl 34/2019, conv. L. 58/2019.

Intendendo avvalersi della disposizione, l’istante chiedeva se fosse corretto procedere nel seguente modo:

  • tenere i registri contabili elettronici aggiornati e memorizzati con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi del proprio software gestionale, senza procedere alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, procedendo alla stampa quando e se sarebbe pervenuta la richiesta degli organi di controllo
  • determinare l’imposta di bollo sulla base del numero di registrazioni contabilizzate (anziché ogni 100 pagine) e versarla con modello F24 (anziché con contrassegno o F23)
La procedura descritta dall’istante, di mantenimento dei registri sui sistemi informatici fino alla richiesta di materializzazione degli organi di controllo, non è ritenuta corretta atteso che – a parere dell’agenzia – tenuta dei registri (cui fa riferimento la norma in questione) e conservazione (cartacea o elettronica) dei medesimi restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico:
  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
A fronte di tale conclusione verrebbe da domandarsi allora quale sia, nei fatti, la finalità semplificatrice della norma.

Si ricorda che, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’art. 5 comma 16 del Dl 41/2021 ha disposto che il processo di conservazione elettronica si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, sostanzialmente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché, per i soggetti “solari”, il termine per la presentazione del modello Redditi  2020 è scaduto il 10 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 3 del Dl 157/2020), il processo di conservazione elettronica deve concludersi entro il 10 giugno 2021

Infine, vengono condivise le osservazioni dell’istante in merito a liquidazione e versamento dell’imposta di bollo. Viene infatti precisato che, nell’ipotesi di registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, occorre far riferimento al Dm 17 giugno 2014 per cui l’imposta è:

  • dovuta ogni 2500 registrazioni (intendersi per tale ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014).
In base al tenore della risposta, ciò varrebbe “indipendentemente dalla successiva conservazione”, ossia a prescindere che il registro informatico venga, ai fini della conservazione, stampato o mantenuto in formato elettronico.

(MF/ms)




Decreto Sostegni: compensazione contributo, istituito il codice tributo 6941

Con la risoluzione n. 24 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6941” per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Dl 41/2021, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

La medesima risoluzione ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante tramite F24 “Elide”.

In merito all’utilizzo del contributo a fondo perduto, il comma 7 del citato articolo 1 prevede che, in alternativa all’accredito diretto sul conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la scelta della modalità di utilizzo dell’agevolazione (accredito diretto o compensazione) avviene nell’istanza per la richiesta del contributo e può essere modificata solo fino all’esito finale di riconoscimento del contributo.

L’utilizzo in compensazione può quindi avvenire successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo .

Ai fini della compensazione, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli art. 34 della L. 388/2000, art. 1 comma 53 della L. 244/2007, art. 31 comma 1 del Dl 78/2010.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi indicando 2021).

La risoluzione precisa che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate, al link “crediti Iva/agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Codici tributo ad hoc per la restituzione del contributo

La risoluzione n. 24 ha inoltre istituito i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 Elide”.

A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “8128” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8130” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
  • nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “erario ed altro”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in commento (8128, 8129, 8130); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
(MF/ms)