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Enfea: nuovo regolamento dall’1 marzo 2022

Informiamo che Enfea ha definito il regolamento 2022 relativo alle prestazioni a favore delle aziende e dei loro dipendenti.

Tali prestazioni, possono essere richieste dalle Aziende che applicano i contratti collettivi di seguito indicati ed in regola con le contribuzioni contrattuali:

  • Unionchimica
  • Uniontessile
  • Unigec
  • Unimatica
  • Unionalimentari
  • Unital
  • Confapi Aniem (comparti non edili)
 
Si allega il testo del nuovo regolamento.

(FV/fv)
 




Applicativo web “Orso”: scadenza 21 maggio 2022

Si segnala che Regione Lombardia ha prorogato i termini per l’inserimento dei dati in Orso “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” dal 30 aprile al 21 maggio 2022, in coerenza con la scadenza del Mud fissata anch’essa al 21 maggio 2022.
La scadenza per la compilazione di Orso è normalmente fissata al 30 aprile di ogni anno, la proroga è contenuta nel D.d.u.o. n. 3382/2022 (sul Burl n.11 del 18 marzo 2022).

Il sito di Arpa Lombardia contiene alcune informazioni a riguardo. 

La scadenza riguarda i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che ogni anno devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno precedente (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando l’applicativo web Orso 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) disponibile sulla pagina dedicata di Arpa Lombardia.  

(SN/bd)
 
 




Riparazione pallet in legno: novità da Conai

Conai ha introdotto una nuova procedura semplificata da riservare alle aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi. La semplificazione ha effetto dal primo gennaio 2022 e riguarda essenzialmente la determinazione del Cac mediante forfetizzazione del peso del materiale nuovo impiegato per la riparazione. Conai riconosce inoltre la validità di comportamenti pregressi a tutto il 2021 da parte di aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi.

I dettagli sono riportati in allegato, ovvero nella Circolare Conai/Rilegno del 31 marzo 2022 che integra quella del 2 dicembre 2021.

(SN/bd)
 
 




Bando Architettura Rurale 2022: domande entro il 31 maggio 2022

Il bando deriva dal Pnrr e intende dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di edifici storici e di tutela del paesaggio rurale, a sostegno dei processi di sviluppo locale.

Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito regionale.

Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

Chi può partecipare
Persone fisiche
Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria
Soggetti privati non profit, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative

Spese ammissibili
Contributo a fondo perduto per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.
La dotazione finanziaria messa a disposizione da parte del Ministero della Cultura è di quasi 50.000.000 euro.
Il contributo concesso per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a € 150.000, nel rispetto dei massimali concedibili previsti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato.
 
Altri dettagli sulla pagina regionale dedicata.

Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma “Bandi On Line” della Regione Lombardia a partire dalle ore 10.00 del 21 aprile 2022 ed entro le ore 16.00 del 23 maggio 2022.
Se intendete candidare un bene da ristrutturare a questo bando, scrivete in associazione per avere il necessario supporto.

(SN/bd)




Officina cinema: quasi 100 presenti per la proiezione de “Il capo perfetto”

E’ cominciato ieri sera al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco il cineforum a tema lavoro “Officina cinema” organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio che quest’anno festeggia i primi 30 anni di fondazione.
Un centinaio di persone presenti per la prima proiezione, il film spagnolo “Il capo perfetto”, che ha messo in luce, in chiave di commedia grottesca, la vita di un’azienda a conduzione famigliare che produce bilance.
Prima dell’inizio del film ha preso la parola Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, che ha dato il via ufficiale a “Officina cinema”: “Ringrazio don Davide Milani per la preziosa collaborazione e per la creazione insieme a noi di questo cineforum che vuole essere un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sul nostro mondo, ovvero quello del lavoro”.

A condurre lo spettatore in questo viaggio, che proseguirà l’11 maggio con la visione del film francese “In guerra” e il 25 maggio di “Joy”, c’è il critico cinematografico Gian Luca Pisacane, che ieri sera ha introdotto il film spiegando anche come il cinema italiano negli ultimi anni non abbiamo mai cercato di rappresentare il mondo del lavoro ed è il grande assente di questo specifico ramo del mondo cinematografico in cui, ad esempio, il cinema francese eccelle.
Alla fine della proiezione de “Il capo perfetto” sono saliti sul palco due consiglieri del Gruppo Giovani di Api, Micol Gabbioni (azienda Italgard) e Tomas Dell’Oca (azienda Tecnofar) che insieme a Pisacane hanno cercato di analizzare il film appena visto e ricondurlo nella realtà delle loro imprese. “Ovviamente i toni del film erano da commedia grottesca – afferma Gabbioni – ma abbiamo rivisto dinamiche o realtà che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Soprattutto il ruolo dell’imprenditore di una piccola e media impresa che deve fungere da “bilancia” tra mille dinamiche che accadono e cercare di risolverle in qualche modo”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
 




Istat marzo 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 6.4% (variazione annuale) e a + 7,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,8% e + 5,325%.

(MP/bd)




Resiste la fiducia tanti investimenti in automazione

La Provincia del 21 aprile 2022, parlano due nostre aziende associate: Innotec e Mab. 




Agenzia Entrate, rinnovo ambiente sicurezza Entratel

Con un avviso pubblicato il 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha reso noto di avere apportato modifiche di carattere tecnico alla struttura dei certificati digitali che vengono utilizzati per la firma e cifratura dei documenti informatici trasmessi tramite Entratel.

Ciò comporta la necessità di verificare il proprio ambiente di sicurezza e – se non recente e, quindi, non ancora aggiornato alle nuove specifiche – procedere a revoca dello stesso, per poi generarne uno nuovo, adeguato ai nuovi standard.

Quanto sopra indipendentemente dalla durata residua dei certificati, ovvero anche se il triennio di validità non è ancora scaduto. Nel seguito verranno analizzati tutti i passaggi da eseguire, ai fini sia della verifica, sia della revoca e del rinnovo dei certificati di sicurezza.

Il tutto dovrà essere eseguito, tassativamente, entro il 30 aprile 2022, data a partire dalla quale – in assenza di certificati aggiornati – non sarà più possibile effettuare alcuna trasmissione telematica (allegato).

(MF/ms)




I forfettari entrano nel mondo della fatturazione elettronica dall’1 luglio 2022

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica. In base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97.

Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.

La scelta del Governo consegue alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI.

La citata decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.

L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del Dl 119/2018), e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del Dl 135/2018).

Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione.

In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto circolata, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del Dl 179/2012).

(MF/ms)
 




La territorialità Iva delle operazioni complesse

La territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, poste in essere dai soggetti passivi Iva, è individuata sulla base degli articoli 7 e seguenti del Dpr  633/1972, i quali prevedono una serie di criteri al fine di poter ricondurre l’operazione effettuata al territorio italiano.

criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.

Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:

  • il bene immobile compravenduto è situato in Italia;
  • il bene mobile oggetto di cessione è esistente in Italia;
  • il bene mobile viene spedito da altro stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o da terzi per suo conto.
A fronte di questi collegamenti territoriali che potremmo definire “analitici”, ve n’è uno che, considerata l’oggettiva impossibilità di localizzazione dell’operazione, potremmo definire “forfettario”: si tratta delle cessioni di beni a bordo di navi, aerei e treni.

In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:

  • si svolge nell’ambito del territorio comunitario (la nozione di territorio comunitario è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 633/72
  • inizia in Italia.
Inoltre, l’articolo 7-bis, comma 3, Dpr 633/72 prevede regole di territorialità particolari per quanto riguarda le cessioni di gasenergia elettricadi calore o di freddo che ai fini Iva vengono considerati beni.

Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.

L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:

  • le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il committente (lettera a));
  • le prestazioni di servizi B2C si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il prestatore (lettera b)).
Il legislatore ha poi previsto una serie di regole ad hoc, che derogano le disposizioni generali previste dall’articolo 7-ter Dpr 633/72, per talune prestazioni di servizi per cui è più semplice riscontrare un nesso territoriale. Si tratta delle prestazioni elencate nei seguenti articoli:
L’applicazione pratica delle regole sopra viste si complica assai quando la prestazione di servizi è complessa, ovvero quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, in tal caso secondo i giudici della Corte di Giustizia UE si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (vedasi Corte di Giustizia UE, Causa C-71/18; Corte di Giustizia UE, Causa C-801/19).

Secondo i giudici eurounionali:

  • in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti;
  • un’operazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
  • al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Non esistendo una norma che permetta di qualificare oggettivamente una prestazione come complessa, occorre applicare i principi generali enunciati dai giudici della Corte di Giustizia UE conducendo una valutazione caso per caso, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione oggetto di analisi.

Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:

  • ricade nelle fattispecie derogatorie, si applica la relativa disciplina speciale;
  • diversamente, verrà trattata come una prestazione generica ex articolo 7-ter Dpr 633/72 tassata, a seconda dei casi, nello stato del domicilio del committente (B2B) o del prestatore B2C).
(MF/ms)