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Il progetto “Natura in movimento” della 2°A Istituto Garibaldi di Chiavenna vince il concorso “Futuri possibili” di Confapi Lecco Sondrio

È il progetto “Natura in movimento”, realizzato dalla classe 2°A dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi” di Chiavenna con l’azienda Tecnofar, il vincitore della terza edizione del concorso “Futuri Possibili 2025/26”. Il premio, 500 euro in denaro destinato alla scuola, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio, celebra il successo di un percorso finalizzato a unire il mondo della scuola secondaria di primo grado con le eccellenze industriali e manifatturiere della Valtellina e della Valchiavenna.
La finale e la proclamazione ufficiale si sono svolti questa mattina presso il Cinema Iris di Morbegno. E’ stato il momento culminante di un’importante iniziativa di orientamento e cultura d’impresa che quest’anno ha registrato numeri importanti: 12 classi coinvolte della Provincia di Sondrio, per un totale di oltre 150 studenti che hanno collaborato attivamente con nove realtà aziendali del territorio.
La giuria del concorso, dopo un’attenta valutazione dei lavori proposti, ha deciso di premiare per la qualità e la freschezza di tutti gli elaborati, assegnando la vittoria alla 2°A dell’Istituto Garibaldi di Chiavenna con la seguente motivazione ufficiale:
“Per lo straordinario impegno profuso nella realizzazione del progetto e per la capacità di coinvolgere l’intera classe nell’elaborazione pratica dell’idea. La giuria ha particolarmente apprezzato la concretezza e la fattibilità della proposta, valorizzata da un proficuo confronto con diverse realtà locali su una tematica di forte impatto per la comunità. Riconoscendo l’assoluta aderenza agli obiettivi del concorso, declinati attraverso una presentazione chiara, esaustiva e centrata, la giuria dichiara vincitore della terza edizione del concorso “Futuri Possibili” il progetto “Natura in movimento”, dalla classe 2°A dell’Istituto Garibaldi di Chiavenna, affiancata dall’azienda Tecnofar”.
Ospite d’eccezione della mattinata è stata Gabriela Jacomella. La giornalista, originaria di Chiavenna, ha condiviso con gli studenti la propria storia personale e professionale: un percorso partito proprio dal loro stesso territorio e che l’ha portata a collaborare con testate nazionali come Il Corriere della Sera, fino a lavorare in Africa. Oggi attiva nel mondo dell’editoria, Jacomella ha spronato i ragazzi a coltivare con determinazione le proprie passioni e a credere nei propri sogni.
 
Istituti partecipanti alla terza edizione del concorso “Futuri possibili”: IC Delebio, IC Dubino, IC Garibaldi di Chiavenna, IC Righini di Cosio Valtellino, IC Spini Vanoni di Morbegno.
Aziende: Bermec, Biomec Oxy Implant, Dell’Oca, Dispotech, Lorain, Officine Cristallo, STM, Tecnofar.
 
CLICCANDO QUI è possibile visionare tutti i progetti in gara.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Aggiornate le liste degli Stati per lo scambio di dati dei conti esteri

Il provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2026, pubblicato il 13 maggio, reca il consueto aggiornamento su base annuale delle liste degli Stati e territori contenute negli Allegati C e D del DM 28 dicembre 2015, il quale ha a suo tempo approvato le disposizioni attuative della disciplina dello scambio di informazioni dei conti finanziari su scala mondiale con lo strumento tecnico del Common Reporting Standard.

L’Allegato C, in particolare, contiene la lista delle “giurisdizioni oggetto di comunicazione”, ovvero degli Stati e territori nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti; l’Allegato D, per contro, contiene la lista delle “giurisdizioni partecipanti”, ovvero degli Stati e territori dai quali riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani.

La tempistica dell’aggiornamento deriva dalla formulazione dell’art. 3 comma 1 del DM 28 dicembre 2015, secondo il quale, per le comunicazioni outbound, l’Italia provvede a trasmettere i dati agli Stati e territori menzionati nell’Allegato C del decreto così come vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno; analoga tempistica non è prevista per le comunicazioni inbound (essa è, infatti, di competenza della legislazione degli altri Stati), anche se tradizionalmente l’Allegato D viene contestualmente aggiornato per dare conto dell’aggiornamento degli Stati e territori partecipanti alle procedure di scambio su base mondiale anno per anno.

Nel precedente aggiornamento, disposto dal DM 28 aprile 2025 in relazione al 2024, l’Allegato C vedeva 91 Stati o territori destinatari delle informazioni provenienti dall’Italia, mentre l’Allegato D conteneva 117 Stati o territori dai quali l’Italia riceve i dati dei conti dei propri residenti.

Entrambe le liste hanno visto tre nuovi ingressi, i quali rivestono però carattere sostanzialmente marginale. Per l’Allegato C, in particolare, entrano Belize, Ruanda e Senegal, in relazione ai quali il primo scambio avverrà nel 2026, con riferimento ai dati dei conti del 2025; per l’Allegato D, fanno il loro ingresso Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.

Nessuno degli Stati e territori in precedenza menzionati dalle due liste, per contro, ne è fuoriuscito.

Pur se la questione non è chiaramente affrontata dal nuovo provvedimento, va segnalato che non vi sono modifiche nei rapporti con la Russia: le comunicazioni inbound e outbound sui conti con la Federazione Russa continueranno, quindi, con la consueta operatività, e ciò anche a fronte della sospensione della Convenzione contro le doppie imposizioni stabilita dall’Italia con l’art. 10 del DLgs. 192/2025.

Il flusso di dati senza soluzione di continuità con la Russia, in realtà, pare giustificarsi alla luce di considerazioni di duplice ordine.

Sotto un primo profilo, lo scambio automatico dei dati dei conti finanziari ha una base giuridica distinta dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (la Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali elaborata dall’OCSE).

In secondo luogo, la sospensione della Convenzione con la Russia, attuata a titolo di contromisura da parte dell’Italia, coinvolge le stesse disposizioni del Trattato che erano state sospese unilateralmente da parte della Russia nel 2023, tra le quali non figura l’art. 27 sullo scambio di informazioni; ciò è confermato dal comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 24 marzo 2026, dal quale si evince che il suddetto art. 27 è ancora pienamente in vigore anche dal lato italiano.

In definitiva i due Stati, così come continueranno a scambiarsi in modo automatico i dati dei conti finanziari, allo stesso modo dovrebbero mantenere operative le procedure di scambio di informazioni in base alla Convenzione, le quali operano principalmente con la forma dello scambio su richiesta.

Posto questo quadro, le scadenze per gli adempimenti a carico degli intermediari italiani (banche e altri intermediari finanziari) sono quelle consuete stabilite dall’art. 3 commi 6 e 7 del DM 28 dicembre 2015, ai sensi del quale:

  • gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo (quindi, entro il 30 giugno 2026, per i dati dei conti riferiti al 2025);
  • l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Sotto il profilo sanzionatorio, gli inadempimenti di tali intermediari sono disciplinati dall’art. 9 della L. 95/2015, il quale rimanda alle disposizioni dell’art. 10 comma 1-bis del DLgs. 471/97: le violazioni degli obblighi di comunicazione delle informazioni in esame sono, conseguentemente, punite con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
 

(MF/ms)




Istat indice aprile 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 2,6% (variazione annuale) e a + 4,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,95 % e + 3,225 %.
 
(MS/ms)
 
 




Rentri: formazione con l’albo gestori ambientali giugno – luglio 2026

Prosegue il programma di formazione rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente nel portale RENTRI e organizzata dall’Albo nazionale gestori ambientali.
Il programma formativo è articolato in diversi webinar, con l’obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sugli adempimenti diventati obbligatori dal 13/02/2026.

I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
Martedì 09 giugno 2026, ore 10:30
Mercoledì 17 giugno 2026, ore 10:30
Martedì 23 giugno 2026, ore 10:30
Mercoledì 08 luglio 2026, ore 10:30
Mercoledì 22 luglio 2026, ore 10:30
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita. I webinar hanno una durata di circa 90 minuti ciascuno e non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.
Il link per la registrazione sarà disponibile 48 ore prima della data di ciascun evento.

Programma dei webinar con l’Albo gestori, questo il link con il calendario.

In associazione, Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Rifiuti: presentazione MUD entro il 3 luglio 2026

Riprendendo le precedenti circolari sullo stesso tema, si ricorda che la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) deve avvenire entro il 3 luglio 2026 (art. 6 Legge n.70 del 25 gennaio 1994) ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione del Dpcm che approva il modello per quest’anno.

Si ricorda che tutte le informazioni si trovano rispettivamente su:

Mud Semplificato

Mud Telematico

Sul tema si allegano le indicazioni per il MUD semplificato e per quello ordinario, oltre alle condizioni del servizio con Confapi.

(SN/am)




Rete Lariana Sostenibilità: professor Canova a Lecco mercoledì 27 maggio 2026

Prosegue la proposta degli approfondimenti della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile.

Siamo alla seconda Lectio magistralis gratuita del 2026, intitolata QUANTO VALE LA TERRA? Capitale naturale e sostenibilità h.10 presso Via Tonale 28/30 Lecco (Lc)
L’esperto è il prof Luciano Canova, economista e docente di economia comportamentale.

Per registrarsi: https://www.comolecco.camcom.it/archivio3_eventi_0_954_0_2.html

Dopo pranzo sono previsti i lavori dei tavoli operativi della Rete Lariana. Ecco i dettagli organizzativi.

PROGRAMMA
•    ore 10.00 – Lectio Magistralis “Quanto vale la Terra? Capitale naturale e sostenibilità”. L’evento è inserito nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 promosso da ASviS.
•    ore 11.00 – tavola rotonda
•    ore 12.15 – light lunch
•    ore 13.15 – Lavori dei cantieri della Rete Lariana: occasione per tradurre i temi discussi in progettualità concreta per il territorio.

Segue il programma completo degli EVENTI previsti nel 2026:

– 27 maggio (Lecco, sede Camera di Commercio): Luciano Canova, esperto di Economia comportamentale e misurazione della felicità.
– 22 settembre (Como, sede Camera di Commercio): Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA in quota UEFA e presidente Fondazione Museo Egizio di Torino
– 6 novembre (Como, Teatro Sociale): Gabriella Greison, fisica, scrittrice e drammaturga – direttrice Festival della Fisica.

(SN/am)




Reach e microplastiche: webinar di approfondimento martedì 26 maggio 2026

Si segnala questa iniziativa camerale a supporto delle imprese che utilizzando materie prime plastiche rientrano nei nuovi obblighi del Reach.

Martedì 26 maggio 2026 ore 9.30 – 12.30 webinar Microplastiche: l’evoluzione normativa e l’impatto per i settori produttivi

Tutti i dettagli del programma e le modalità di registrazione sono sul sito della Camera di Commercio Como-Lecco e nella locandina allegata.

Si segnala che per un supporto negli adempimenti potete contattare in associazione Silvia Negri, 0341282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Conto Energia, dal GSE le opzioni di proroga previste dal Decreto Bollette

Il Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (cosiddetto “DL Bollette”) prevede la possibilità di prolungare, su base volontaria, la durata delle convenzioni di Conto Energia, in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, per impianti incentivati nell’ambito di I, II, III e IV Conto Energia (DM 28 luglio 2005, DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010 e DM 5 maggio 2011) con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato.
Attraverso il portale dedicato del GSE – Estendi Convenzione CE, accessibile dall’Area Clienti del GSE, entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, sarà possibile estendere la durata della convenzione attraverso due opzioni:
  1. Una proroga di 3 mesi (90 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 15% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027;
  2. Una proroga di 6 mesi (180 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 30% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.
La proroga della convenzione conferisce diritto di precedenza per richiedere l’accesso, sempre su base volontaria ed entro il 30 settembre 2026, al meccanismo di phase out, previsto dall’art.2, comma 4 del DL Bollette e disciplinato da specifiche istruzioni che il GSE pubblicherà nei prossimi mesi.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina dedicata, le Istruzioni Operative e la Guida all’utilizzo del Portale.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



E-commerce: dal 1 luglio dazio di tre euro sui piccoli pacchi

Con avviso del 15 maggio 2026 l’Agenzia delle Dogane segnala le importanti novità in arrivo per il settore del commercio elettronico transfrontaliero: dal 1° luglio 2026 viene infatti soppressa la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di modesto valore, cioè quelle inviate direttamente da un Paese terzo a un consumatore nell’Unione europea e con valore intrinseco non superiore a 150 euro.

 

In via temporanea, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, su tali spedizioni si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo, indipendentemente dal regime IVA utilizzato: IOSS, regime speciale o IVA ordinaria (art. 2 del Regolamento UE n. 2026/3821 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026).

La misura opererà a prescindere dal tracciato dichiarativo impiegato, quindi anche per H1, H6 e H7.

Il nuovo prelievo è qualificato come diritto doganale (tipo tributo tributo A00) e in quanto tale è anche soggetto a IVA.

Contestualmente, l’ADM preannuncia l’eliminazione del codice regime aggiuntivo C07, oggi usato per attestare la franchigia doganale sulle spedizioni di modesto valore, mentre resteranno utilizzabili i codici F48 per IOSS e F49 per il regime speciale; per le operazioni assoggettate a IVA ordinaria sarà
introdotto il nuovo codice F53.

L’intervento rientra nella più ampia riforma unionale dell’e-commerce e punta a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e ristabilire condizioni di concorrenza più equilibrate per gli operatori europei.

(MF/ms)




Regolarizzazione Aiuti di Stato 2022

In attuazione dell’art. 1 comma  636 della L. 190/2014, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 14 maggio il provvedimento n. 143075, relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato, nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i cosiddetti aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione finanziaria in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

L’Agenzia mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei citati aiuti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2022;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
  • modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
L’Agenzia trasmette quindi una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, nel “cassetto fiscale”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può regolarizzare le anomalie, sono previste diverse ipotesi.

Posto che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile solo nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
Se il contribuente ha erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, può presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (e relative sanzioni).

(MF/ms)