Salario minimo, sì alla direttiva Ue. Ma abbinato al taglio del cuneo fiscale
La Provincia dell’8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell’Unione Europea.
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La Provincia dell’8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell’Unione Europea.
Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.
Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l’ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l’esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.
Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l’autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.
Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell’Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell’adempimento.
Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall’Italia con il via libera della commissione Ue.
Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.
L’adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l’intrecciarsi con le scadenze dichiarative e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell’autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.
Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.
Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po’ di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.
Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).
Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L’estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.
Per partecipare all’estrazione si dovranno associare all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l’acquisto il codice lotteria. Quest’ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.
La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.
Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.
(MF/ms)
Lo sancisce l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, essendo decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2022) di cui all’art. 5 del Dl 146/2021 (decreto “Fisco-lavoro”).
Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni.
In termini generali, le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica via SdI.
Inoltre, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, in merito all’invio dei dati delle operazioni con l’estero, sono comunque escluse dall’adempimento le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale”.
Oltre alle importazioni, per le quali sono assolti in Dogana l’Iva e gli altri diritti dovuti, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato che l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di presentazione del c.d. “esterometro”, con le regole in allora vigenti, valeva anche per le esportazioni ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72 (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 130/2019).
Tale conclusione è da ritenersi valida anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.
L’esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 8/2019).
Per le altre operazioni con l’estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l’invio dei dati, oltre che alla corretta compilazione dei campi “Tipo Documento” o del codice “Natura”.
Nella versione applicabile dal 1° luglio 2022, l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015 prevede che l’invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:
A tal fine soccorrono, in particolare, le specifiche tecniche versione 1.7 (approvate con provv. n. 374343/2021), che ricalcano sostanzialmente il contenuto della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” diffusa dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un committente soggetto passivo residente o stabilito, quest’ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell’elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.
Nel campo <Data> dovrà essere indicata:
Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.
La principale differenza rispetto al “file TD17” consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la data di ricezione della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell’operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti.
Per quanto testé evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti “TD17” e “TD19”, quest’ultimo utilizzabile in caso di acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.
(MF/ms)
Tale onere, introdotto dall’articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l’estero?
Ricordiamo che l’Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano; pertanto, i soggetti esteri, anche se identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Allo stesso modo, le fatture emesse verso controparti non residenti (intra-Ue oppure extra-Ue) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) con l’estero è tenuto all’invio del c.d. “esterometro” a cadenza trimestrale (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).
L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario (circolare 14/E/2019).
Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.
Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.
In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.
Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972 e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater). In ottica di tracciato XML della fatturazione elettronica si ritiene che vada riportata la Natura operazione N2.1 e la dicitura “inversione contabile” nel blocco Altri dati gestionali, indicando nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX”.
Analogamente, in caso di servizi resi ad un committente extracomunitario, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la Natura operazione N2.1 e la dicitura “operazione non soggetta” nel blocco Altri dati gestionali, in base all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.
Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.
Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 euro, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità “virtuale” ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.
Si ricorda infine che l’Agenzia delle entrate, ai fini della formazione dell’elenco B modificabile dell’imposta di bollo dovuta su fatture, non tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).
(MF/ms)
Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, servizio sulla nostra associata Cooperativa Duemani di Lecco.
Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, intervista a Andrea Ottolina, amministratore delegato della Molino Colombo.
La Provincia del 6 giugno 2022, il titolare della A&B Sistemi Luigi Brusadelli parla di sicurezza informatica nelle aziende.
La sperimentazione del Rentri “Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti” è stata condotta finora prevalentemente con le software house con lo scopo di garantire una interoperabilità efficace alle aziende che già ora usano un software per registrare le movimentazioni di rifiuti.
Al momento, tutte le imprese hanno la possibilità di accedere ad un “prototipo” del Rentri per compilare la propria scheda anagrafica e per provare ad utilizzare il registro cronologico, ma non ci sono ancora le parti per la gestione dei formulari.
Si segnala che Confapi, unitamente ad altre sigle che rappresentano le imprese, ha formulato alcune osservazioni e le ha inviate al Mite “Ministero della Transizione Ecologica” per chiedere di affrontare le criticità ancora esistenti ed evitare di mettere in uso uno strumento non efficace.
Per conoscenza, si allega il “manifesto” inviato al Ministero.
(SN/bd)
(SN/am)
In particolare, il documento propone un approfondimento sulle ricadute del provvedimento sugli imballaggi oggetto del perimetro di applicazione, facilitando l’interpretazione della norma grazie a molteplici esempi pratici delle tipologie di imballaggio coinvolte, e una sezione di Faq che verrà ampliata grazie all’interazione e alle domande delle imprese e degli altri stakeholder.
Queste Linee Guida trattano un tema di grande rilevanza e con ricadute importanti sul mercato, sul mondo delle imprese, e sugli attori che si occupano del fine vita degli imballaggi; è per questo che è stato importante indire una consultazione pubblica, alla quale è possibile partecipare fino al 24 giugno 2022.
La piattaforma adottata per la consultazione consente, previa identificazione, di inviare a Conai segnalazioni sul documento, commentando direttamente il testo. Il contributo di tutti è molto importante per l’elaborazione di Linee Guida condivise, complete e esaustive: vi invitiamo quindi a consultare il documento e inviare le vostre segnalazioni.
Il documento consolidato, che recepirà le segnalazioni pervenute in questo mese di consultazione, sarà presentato nell’ambito di un webinar che si terrà il 18 luglio 2022 alle ore 11.
(SN/bd)