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Conou 2021: novità per i produttori di oli minerali

Ad inizio anno la presente circolare intende segnalare il sito internet del Consorzio degli Oli, al quale aderiscono per legge coloro che immettono sul mercato gli oli minerali. Si chiama Consorzio Nazionale per la gestione, la raccolta e il trattamento degli Oli minerali Usati e si occupa di garantire la raccolta degli oli usati e il loro trattamento per evitare inquinamento e recuperare materie prime.

Lo statuto è stato aggiornato nel 2017 ed è consultabile sul sito del consorzio.

Con Decreto Ministeriale (in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 gennaio 2021), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aggiornato le modalità e i termini di accertamento, la riscossione e il versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Conou.

Il Conou, nato quasi 40 anni fa come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con Dpr 691/1982 (in ottemperanza alla direttiva 75/439/Cee), è stato il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un rifiuto pericoloso. Assicura su tutto il territorio nazionale la raccolta degli oli minerali usati, che vengono destinati in via prioritaria all’industria della rigenerazione. I soggetti ai quali le aziende consegnano gli oli usati (codice Cer pericoloso, famiglia 13), appartengono a questo consorzio che si avvale di alcuni impianti sul territorio nazionale per il trattamento di questi oli, che possono essere soggetti a rigenerazione, combustione o termodistruzione, come da spiegazione nell’apposita pagina del sito del Conou.

(SN/bd)




Pile e accumulatori: comunicazione annuale 2021

La scadenza per la presentazione della comunicazione annuale è il 31 marzo 2021 ed è prevista dal D.Lgs. 188 del 2008. Il sistema è attivo dal 20 gennaio e richiede l’inserimento dei dati sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2020. Riguarda i produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori e le modalità di compilazione e trasmissione non sono variate rispetto all’anno precedente.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale Registro Pile cliccando su “Scrivania per i produttori”. L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso, la funzione da selezionare è “comunicazione pile”.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. Se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato, la comunicazione va presentata ugualmente, indicando valori pari a 0. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina. La mancata compilazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

(SN/bd)




“Il disastro di interi settori si legge nei numeri del Pil”

La Provincia di Lecco 3 febbraio 2021, parla il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini. 




Ccnl Uniontessile-Confapi: accordo su posticipo aumento tabellare gennaio 2021

Le aziende interessate potranno utilizzare le linee guida contenute nel verbale e sottoscrivere un accordo con le Rsu, unitamente alle OO.SS. territoriali.

In allegato il verbale dell'incontro. 

(FP/fp)

 




Inps: nuova causale per integrazioni salariali Covid19

L’istituto ha pubblicato il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 e fornisce le prime indicazioni operative utili alla trasmissione online delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per Covid19.
Ricordiamo che, come da previsione della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, gli interventi sono possibili per un massimo di n. 12 settimane nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021.
La nuova causale denominata “Covid19 L.178/20”, già disponibile nella procedura online, può essere utilizzata per gli interventi di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario.
Tutti gli interventi di integrazione salariale non prevedono pagamenti di contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
Viene mantenuto il criterio di trasmissione delle istanze entro la fine del mese successivo rispetto alla periodo in cui hanno avuto inizio le sospensioni: ad esempio, considerato che la legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine ultimo per la trasmissione delle istanze iniziate nel mese di gennaio 2021 è il giorno 28 febbraio 2021.
Da

Finanziamenti agevolati con bando regionale “Credito Adesso Evolution”

Da lunedì 1 febbraio per le Piccole e Medie Imprese della Lombardia è possibile ottenere finanziamenti per liquidità con contributo a fondo perso di Regione Lombardia che azzera gli interessi.
 
Riapre infatti l’agevolazione prevista da “Credito Adesso Evolution”, che prevede finanziamenti mediante l’intermediazione di una banca che deve essere scelta da un elenco di istituti convenzionati tra quelli indicati di seguito.
 
Una volta stipulato il finanziamento, Regione Lombardia eroga alla ditta un contributo a fondo perso pari agli interessi che l’azienda dovrà riconoscere in base al piano di ammortamento.
 
Beneficiari sono le imprese manifatturiere, attività di servizi, imprese di costruzione, diverse attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, il settore alberghiero ricettivo e della ristorazione e bar, liberi professionisti e studi associati con partite Iva. I richiedenti devono essere in attività da almeno due anni.
 
Il finanziamento può arrivare sino a 800 mila euro ma non può superare il 25% del fatturato dichiarato.
 
Il rimborso in rate semestrali può arrivare a sei anni, con due anni di preammortamento.
 
La domanda di ammissione prevede un iter burocratico che rende non brevi i tempi di erogazione. Da considerare inoltre che, nonostante si tratti di un finanziamento incentivato dalla Regione, Finlombarda opera una normale istruttoria bancaria sulla base dei dati finanziari aziendali e in presenza di criticità economiche non da esito alla concessione.
 
Per questa operazione non sono previste spese o commissioni, anche da parte della banca intermediaria. Finlombarda potrà chiedere, a seguito di valutazione, la garanzia da parte di un Confidi o del Fondo Centrale di Garanzia.
 
I finanziamenti sono concessi in ordine di protocollazione delle domande, per cui è importante la tempestività nella presentazione.
 
Banche convenzionate
Il finanziamento può avvenire solo attraverso una tra le banche che hanno stipulato la convenzione per intermediare con la Regione, mediante Finlombarda:
 
Banca Santa Giulia – Banca Valsabbina – Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi – Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio – Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Cassa Padana Banca – Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino – BCC di Lezzeno – Banca del Territorio Lombardo – BCC dell’Oglio e del Serio – BCC Triuggio e Valle del Lambro – Creval – BCC di Brescia – BCC del Garda – Cassa Rurale Valsabbia Giudicarie Paganella – BNL Banca Nazionale del Lavoro – Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo – Banca Popolare di Sondrio – Confidi Systema – BCC Bergamasca e Orobica – Banca Centropadana Credito Cooperativo – BCC Bergamo e Valli – BCC Barlassina.

(MP/mp)




Covid sul lavoro, 3 morti e 900 casi

La Provincia di Lecco, 30 gennaio 2021, parla Mario Gagliardi, vice-direttore Api Lecco Sondrio.




Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2021, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

I valori non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2020.

Ricordiamo che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, divenuti una fattispecie dell’intervento straordinario per la nuova disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, pertanto, saranno applicati anche ai trattamenti integrativi di detti contratti di solidarietà.
 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 998,18 € 939,89
Oltre € 2.159,48 € 1.199,72 € 1.129,66

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE E LAPIDEO

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 1.197,82 € 1.127,87
Oltre € 2.159,48 € 1.439,66 € 1.355,58
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo

Importo assegno dal 1° gennaio 2021

€ 595,93
(no riduzione 5,84%)

 (FP/tm)




Collocamento obbligatorio: scadenza imminente

Gli adempimenti di inizio anno prevedono, fra gli altri, la trasmissione del prospetto informativo in modalità telematica entro il 31 gennaio 2021 relativamente alla forza aziendale occupata alla data del 31/12/2020, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.

I datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo solo nel caso in cui si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale, rispetto all’ultimo invio, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

A tale proposito segnaliamo che su alcuni indirizzi provinciali del portale sintesi, viene consigliato di inviare il prospetto informativo anche nel caso in cui non ci siano state variazioni alla base di computo nel corso dell’anno 2020. Questo per dar luogo ad una registrazione periodica annuale da parte dell’azienda, per evitare futuri controlli da parte del servizio collocamento disabili e per aggiornare i dati ai nuovi standard della procedura telematica.

Si ricorda che i soggetti obbligati inviano un soloprospetto informativo ad un unico servizio telematico. In questo modo il prospetto inviato saràunico a livello nazionale e sarà completo dei dati relativi a ciascuna provincia in cui è presentealmeno una unità operativa o la sede legale.
 
Il portale ministeriale Cliclavoro ha reso disponibili alcune domande frequenti (f.a.q.) alle quali potersi riferire per la compilazione del prospetto e per le particolarità di calcolo della quota di riserva.
 
Riepilogo delle informazioni generali sulla disciplina di legge.

Quota di riserva disabili (art. 3, l. N. 68/99)

  • 7% della base computo per azienda in categoria A – Oltre i 50 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all’unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. Se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 viene indicata la quota intera (priva della parte decimale);
  • 2 lavoratori per azienda in categoria B – Da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore per azienda in categoria C – Da 15 a 35 dipendenti rispetto al valore della base computo. N.B.: a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015, con effetto 1° gennaio 2018 le aziende appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti rientrano nell’obbligo di applicazione della L. 68/1999, pertanto le richieste nominative di assunzione di soggetti disabili devono essere inoltrate entro 60gg dall’insorgenza dell’obbligo.

Quota di riserva categorie protette (art. 18, l. N. 68/99)

  • Aziende da 51 a 150 dipendenti: 1 unità.
  • 1% della base computo, in caso di aziende con più di 150 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all’unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

 Base di computo
 
In base ai consueti criteri, integrati dalla Riforma del mercato del lavoro, nella base di computo non devono essere conteggiati:

  • i lavoratori assunti ai sensi della stessa L. n. 68/99;
  • i lavoratori a termine con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  • i soci di cooperativa;
  • i dirigenti, da individuare sulla base del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori che aderiscono a programmi di emersione;
  • gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di reinserimento;
  • i lavoratori del sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali;
  • per il settore edile, il personale di cantiere, compreso quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, al di là dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori.
  • per il settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, il personale viaggiante e navigante;
  • per il settore degli impianti a fune, il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
  • i lavoratori che in costanza di rapporto divengono invalidi in misura pari o superiore al 60%, e sempre che l’inabilità non sia da ricondurre alla inosservanza da parte del datore, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, accertata giudizialmente. In questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può anche essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell’azienda. (*)
  • i lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, a meno che l’inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Anche in questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell’azienda. Inoltre si precisa che i lavoratori part-time vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto facendo riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

(*) questa è condizione da verificare previo contatto con il locale Collocamento Obbligatorio provinciale

 Disabili Part Time
 
Ricordiamo, per quanto riguarda i disabili assunti part time, che nelle aziende tra 15 e 35 dipendenti, essi valgono come unità a prescindere dall’orario di lavoro svolto, qualora l’invalidità sia superiore al 50%, mentre in tutti gli altri casi sono computabili come unità intere qualora il loro orario di lavoro, considerato singolarmente, superi il 50%.
 
Sanzioni
Le sanzioni per il mancato o ritardato invio, recentemente modificate con D.M. 15 dicembre 2010, sono stabilite in € 635,11 fisse, più € 30,76 per ogni giorno di ritardo. È ammissibile il pagamento in misura ridotta a seguito di diffida dell’organo ispettivo e di successivo adempimento (€ 159 fisse più € 7,69 per ogni giorno di ritardo).
 
 
(FP/tm)




Bilancio sociale Api 2019

Per il secondo anno, Api Lecco e Sondrio ha commissionato alla Scuola di Economia Civile, in partnership con l’Università e Campus di Novedrate, una ricerca per misurare, se e ove possibile, il proprio impatto organizzativo. L’associazione non vuole limitarsi a realizzare quantitativamente gli obiettivi preposti, ma intende indagare qualitativamente anche altri aspetti: il come vengono realizzati, su quali aree è possibile intervenire e/o migliorare e che tipo di valore condiviso è possibile generare per tutti i propri stakeholder, interni ed esterni.

Gli indicatori proposti, infatti, costituiscono una sorta di “cruscotto aziendale”, ossia delle possibili leve di controllo per il miglioramento continuo in una serie di azioni orientate al bene comune; trattandosi di secondo anno, è stato possibile valutare sia gli andamenti rispetto agli indicatori già misurati, sia l’efficacia degli indicatori stessi e la bontà dei correttivi intrapresi.

Il Presidente Sabadini afferma: «Il bilancio sociale dentro sé racchiude alcuni valori: c’è un cruscotto economico che governa l’associazione e uno valoriale. Sarà un anno di ricambio del Consiglio e il fatto di aver indicato i valori fondanti dell’Api garantisce una costanza di focalizzazione di valori al cambiare della Governance. I valori sono quelli e ci si muove intorno a quelli. Lì dentro c’è il “sentito” dei nostri imprenditori».

In allegato una sintesi dei risultati.

(TM/tm)