“Non serve il salario minimo ma la lotta ai contratti pirata”
La Provincia del 27 febbraio 2023, parla Luigi Sabadini presidente di Confapindustria Lombardia.
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La Provincia del 27 febbraio 2023, parla Luigi Sabadini presidente di Confapindustria Lombardia.
Si ricorda che, per espressa formulazione normativa, la comunicazione deve essere inviata entro il richiamato termine del 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, ragion per cui il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
È tuttavia previsto l’esonero dall’obbligo nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Per tutte le compensazioni successive, invece, il provvedimento prevede lo scarto del modello di pagamento F24 nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato.
Nel caso di cessione, invece, considerato che la norma prevede soltanto la cessione per intero importo, non risulta possibile trasmettere la comunicazione, salvo il caso in cui la precedente comunicazione di cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito. Al contrario, l’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.
Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa; eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.
(RP/mf)
Pertanto la dichiarazione è dovuta da diversi soggetti:
• i produttori, cioè le imprese che producono i prodotti pronti o non pronti all’uso, elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
• gli importatori, cioè le imprese che importano nel territorio doganale comunitario i prodotti elencati nell’allegato I del D.lgs. 161/2006
• le imprese che effettuano comunque un’immissione dei prodotti sul mercato, quali ad esempio gli intermediari, i grossisti e i rivenditori finali.
In dichiarazione bisogna indicare le quantità immesse. Nel modulo allegato è contenuta una tabella con le voci da dichiarare. Per effettuare la dichiarazione bisogna accedere al Portale Innovhub SSOG ed fare l’inserimento dei dati CLICCANDO QUI
Il D.lgs. n. 161 del 27 marzo 2006, modificato dal D.lgs. n. 33 del 14 febbraio 2008, ha previsto infatti (ex Direttiva 2004/42/Ce) la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (Cov) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
Entro il 1 marzo di ogni anno, le aziende coinvolte sono tenute a trasmettere al Ministero i dati e le informazioni previsti all’allegato III bis del decreto 161/2006.
(SN/am)
Per conoscere la procedura:
(SN/am)
Sono coinvolte le seguenti attività: laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno, verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, oggetti vari in plastica e vetroresina.
Come noto, è necessario predisporre il bilancio di massa dei solventi riferito all’anno precedente. La delibera regionale di riferimento è la Dgr n. 8/8832; qualora le quantità in gioco non rispettino le soglie prefissate, bisogna presentare e attuare un adeguato Piano di gestione dei solventi, per abbassare la dispersione in aria dei Cov, che contribuisco all’effetto serra e quindi al cambiamento climatico.
(SN/am)
Era stato chiesto al Comitato nazionale di chiarire in quale categoria dell’Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020.
Analizzata la domanda, il Comitato ha precisato che, siccome l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, viene effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.
(SN/am)
La riduzione può essere richiesta, dagli operatori interessati, entro e non oltre il prossimo 6 marzo, esclusivamente attraverso l’apposito modulo che pure riportiamo in allegato da inviare a mezzo PEC all’indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it.
Le garanzie finanziarie versate al GME dai soggetti risultati aggiudicatari all’esito della procedura del GME dell’11 gennaio 2023 che non hanno sottoscritto il Contratto entro il termine del 28 febbraio 2023 sono versate al GSE, accantonate dallo stesso Gestore e rese indisponibili salvo che per la partecipazione ad un eventuale successivo Avviso. Resta ferma la restituzione delle garanzie finanziarie agli operatori a seguito dell’avvenuta stipula del contratto di Energy Release anche nel caso di esercizio del diritto di recesso.
(RF/am)
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, (posta comunque a zero per il primo trimestre 2023) in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
La Provincia del 22 febbraio 2023, servizio dedicato alla nostra associata Atie Uno di Lecco.